Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
1. Il collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 218 del codice è formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo è nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane. Ferma l’eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato ai sensi dell’articolo 1.
2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l’intero contratto. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Allegato i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o più operatori economici, in tali ipotesi, l’importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.
3. Quando un’opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
4. In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all’affidamento del contratto, ai sensi dell’articolo 218 sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui all’articolo 1, comma 5, ridotti del 20 per cento.