Il contratto e la sua stipulazione
1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:
a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
b) di appalti basati su un accordo quadro;
c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee.
4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
10. Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.
1 - Differimento concordato
L’art. 18 del nuovo codice dei contratti, approvato con la il decreto legislativo n. 36 del 2023, prevede, nel comma 2, lettera c), che può derogarsi alla regola generale per cui la stipula del contratto ha luogo entro i 60 giorni successivi all’efficacia dell’aggiudicazione nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto. Cons. Stato. III, 21 giugno 2023, n. 6074
Con parere 26 febbraio 2024, n. 2341, il MIT si è espresso negativamente circa l’ ammissibilità della stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa, ex art. 18, per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti. In questo senso sono, secondo il MIT, sia la finalità - sottesa al nuovo Codice - di semplificare le procedure sotto-soglia europea, sia il dato letterale del primo comma dell'art. 18, il quale ultima prevede, in disparte nel secondo capoverso, una disciplina per la stipula del contratto appositamente dedicata alle negoziate e agli affidamenti diretti.
Secondo il TAR Lazio Roma, Sezione Ibis, 26 luglio 2024, n. 5303: “Il principio del risultato, il quale “(...) costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità” (comma 3), chiarisce quindi che la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina (Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812). Deve, pertanto, ritenersi non consentita l’esclusione di un operatore sulla base del mero dato formale consistente nell’aver barrato una determinata casella del modulo compilato in sede di partecipazione alla gara, quando non sia contestato che il medesimo concorrente abbia comunque reso dichiarazioni complete e veritiere in merito alle circostanze rilevanti ai fini della valutazione della Stazione appaltante circa il possesso dei requisiti di onorabilità professionale.”
Con riferimento alla mancata stipula del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario, il giudice civile (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 29 febbraio 2024, n. 5441) ha precisato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la stazione appaltante eserciti l’azione risarcitoria nei confronti dell’aggiudicatario che non abbia adempiuto l’obbligo di mantenere i requisiti dichiarati nel corso di tutta la durata della procedura evidenziale. Tale orientamento sembrerebbe andare in senso opposto a quella giurisprudenza che rivendica la giurisdizione amministrativa per effetto del c.d. contatto sociale qualificato di tipo pubblicistico (cfr. Cons. Stato., Sez. VII, 27 marzo 2023, n. 3094).
Comma 2
Si veda T.A.R. Roma Lazio sez. I, 28 agosto 2024, n. 15976 secondo cui: “È legittimo il provvedimento con il quale l'ANAC annota la revoca dell'aggiudicazione di un appalto nei confronti di un operatore economico che abbia atteggiamenti dilatori idonei a far decorrere il termine previsto per la stipula del contratto ed addebiti ingiustificatamente tale ritardo ad una asserita inerzia della stazione appaltante.”
Sul rapporto tra la stipula del contratto e i principi della fiducia e del risultato si veda Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2024, n. 7571
Il Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2026, n. 1761 si è soffermato sul potere di autotutela, termine ragionevole e contratti pubblici.
Secondo la Corte: “Come chiarito dal Consiglio di stato in sede consultiva, l’argine temporale di tipo fisso è stato inteso come un vero e proprio termine decadenziale di «valenza nuova [volto] a stabilire limiti al potere pubblico nell’interesse dei cittadini, al fine di consolidare le situazioni soggettive dei privati» e, dunque, espressione di una «regola di certezza dei rapporti [tra il potere pubblico e i privati], che rende immodificabile l’assetto (provvedimentale-documentale-fattuale) che si è consolidato nel tempo, [sì da far] prevalere l’affidamento”.
Il TAR Puglia, Lecce, sez. II, 20 aprile 2026, n. 602 si è soffermato sulle ipotesi in cui la mera violazione della clausola di stand still comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto.
Secondo la Corte: “La violazione dello stand still, concernendo una fase successiva rispetto alla gara, non potrebbe di per sé sola ripercuotersi negativamente sull’antecedente provvedimento di aggiudicazione, occorrendo un vizio proprio dell’aggiudicazione. In particolare, attesa l’evidenza del primo dei presupposti elencati dall’art. 121, comma 1, lett. c), del c.p.a., la relativa violazione deve aver privato la parte ricorrente della possibilità di presentare ricorso prima della stipulazione del contratto. La ratio dei termini dilatori di stand still previsti dall’art. 18, commi III e IV, D. Lgs. n. 36 del 2023, infatti, è quella di garantire l’effettiva tutela giurisdizionale degli operatori economici terzi non aggiudicatari che si ritengono pregiudicati dall’esito della procedura. A tanto si aggiunga che la sola violazione della clausola di stand still, in mancanza di vizi propri dell’aggiudicazione (a titolo esemplificativo: ammissione di un concorrente che avrebbe dovuto essere escluso – violazione del principio della par condicio competitorum – violazione di norme imperative previste per legge), non implica automaticamente l’annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva”.
Il TAR Molise, sez. I, 5 marzo 2026, n. 93 si è soffermato sull’ammissibilià di una richiesta di rinegoziazione precedente e propedeutica alla stipulazione del contratto, affermandone l’impossibilità. Secondo la Corte: “In materia di contratti pubblici, la pretesa dell'operatore economico aggiudicatario di subordinare la sottoscrizione del contratto di appalto alla previa revisione dei prezzi configura una richiesta di modifica delle condizioni contrattuali scaturite dalla procedura selettiva, giuridicamente inammissibile in quanto equivalente alla presentazione di un'offerta condizionata”.