Settore dei porti e degli aeroporti
1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
1 - Potere di ritiro di licenze e certificazioni mediche di idoneità al volo
Sul potere di ritiro di licenze e certificazioni mediche di idoneità al volo per i piloti civili previsto dalla normativa eurounitaria cfr. Tar Lazio, Roma Sez. III n. 8970 del 6 maggio 2024 a tenore del quale: “1. Il Collegio non ritiene sussistente la lamentata violazione della normativa eurounitaria da parte dell'Enac in quanto, nel caso di specie e sulla scorta del combinato disposto delle disposizioni di cui ai richiamati requisiti FCL.001, MED. A.010, MED.A.046, anche l'Enac risulta essere l'autorità competente, ai sensi del regolamento cd Air Crew, ad esercitare il potere di revoca del certificato medico conseguito in Spagna dal ricorrente. La competenza dell'ENAC ad esercitare detto potere si deve al fatto che il ricorrente, prima di sottoporsi a visita medica presso l'AeMC in Spagna, aveva già richiesto in Italia il rilascio della licenza di volo di Classe I e II ed era stato sottoposto agli accertamenti medici richiesti dalla normativa di settore presso l'IMAS di Roma. 2. Detto potere, per converso, si configura come un potere di ritiro ad ampio raggio – come emerge dalla tecnica legislativa utilizzata nella formulazione della norma, la quale si limita unicamente a stabilire che l'autorità competente per il rilascio delle licenze può revocare un certificato medico – previsto dal legislatore europeo in ragione dell'armonizzazione normativa che ha interessato il settore dell'aviazione civile e delle trasversali esigenze di sicurezza del traffico aereo, comuni e condivise tra tutti i Paesi membri che appartengono allo spazio aereo europeo. 3. Non è, inoltre, necessario che l'autorità che dispone la revoca abbia anche emesso il certificato medico oggetto di ritiro, in quanto la norma attributiva del potere non richiede tale biunivoca corrispondenza, il che costituisce un ulteriore indice del fatto che non si tratti di un potere di autotutela in senso stretto.”
Sulla centralizzazione delle infrastrutture aeroportuali e sull’effettiva tutela del regime di liberalizzazione dei servizi di handling cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 febbraio 2024, n. 2211, secondo cui: “Il legislatore, sia eurounitario sia nazionale, per ovviare alle possibili criticità concorrenziali che avrebbero potuto generarsi sul mercato dei servizi di handling a causa dell’esistenza di una infrastruttura non replicabile ed essenziale per l’erogazione di tali servizi – in quanto strumentale all’approvvigionamento di carburante in favore dei vettori aerei – ha, da un lato, individuato il gestore aeroportuale quale soggetto meglio posizionato – anche alla luce degli obblighi di servizio pubblico su di esso gravanti nella gestione dell’infrastruttura aeroportuale nel suo complesso – per gestire in condizioni di esclusività una infrastruttura centralizzata e, dall’altro, ha comunque garantito, nel prevedere l’impiego obbligatorio di tale infrastruttura nei confronti di tuti gli operatori attivi nel mercato dei servizi di handling, che la gestione della stessa e l’accesso degli utenti avvenga secondo criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori.