Requisiti per l'esecuzione dell'appalto
1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.
2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
1 - Requisiti di partecipazione (alla gara) e requisiti di esecuzione
Sulla distinzione tra requisiti di partecipazione (alla gara) e requisiti di esecuzione (del contratto) cfr.Cons. Stato, Sez. III, 27 giugno 2024, n. 5691, secondo cui: “I requisiti di esecuzione, ovverosia tutti quegli elementi che caratterizzano la fase esecutiva della prestazione, si distinguono dai requisiti di partecipazione, che sono invece necessari ad accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione.
I requisiti di esecuzione sono configurati, di regola, quali condizioni per la stipula del contratto ma possono anche essere considerati dalla legge speciale di gara come elementi dell’offerta. In quest’ultimo caso, essi possono integrare – a seconda della diversa configurazione della lex specialis – o elementi essenziali dell’offerta o elementi idonei all’attribuzione di un punteggio premiale.”.