Conflitto di interessi
1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia [concreta ed effettiva] alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione(1).
2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.
[1] Comma modificato dall'articolo 15-quater, comma 1, lettera a) del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170.
1 - Annotazione 1 del 08-06-2026
Il Consiglio di Stato, Sez. V, 15 aprile 226, n. 2982 si è soffermato sulle situazioni del conflitto d’interesse nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico domestico non sono tassative
Secondo la Corte: “ (…) la minaccia all’imparzialità e all’indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro (…). (…) la situazione di grave inimicizia per essere rilevante (…) deve essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in rapporti personali, derivare da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati (…); inoltre la stessa deve configurarsi come autonomamente insorta da rapporti interpersonali legati a vicende della vita estranee alle funzioni pubbliche esercitate da taluna delle parti in causa (…).
Il Tar Campania, Napoli, Sez. I, 19 maggio 2026, n. 3171 si è soffermato sulla fattispecie del project financing, di cui all’art. 16 del Codice dei contratti pubblici.
Secondo la Corte: “L’articolo 16 (Conflitto di interessi), del Codice dei contratti pubblici, riguarda ogni soggetto in grado di condizionare la procedura di aggiudicazione “a qualsiasi titolo” e “in qualsiasi modo”.
Pertanto, la suddetta norma svolge un’importante funzione preventiva, finalizzata ad evitare che la concorrenza non sia in alcun modo violata.
Di conseguenza, il conflitto di interessi sussiste nella circostanza in cui sia presente, anche solo in modo potenziale, l’asimmetria informativa e l’indebito vantaggio competitivo.
La disposizione in commento non contempla che il soggetto in conflitto abbia assunto un ruolo di investitura formale nella commissione di gara o nella fase di aggiudicazione. Infatti, è sufficiente che il soggetto interessato abbia svolto solo e unicamente compiti funzionali in qualunque momento della procedura che siano stati in grado di influenzare in modo assoluto il risultato della competizione.
Lo stesso conflitto di interessi si realizza, quindi, nella sussistenza di un legame parentale connesso ad una funzione rilevante nel contesto della gara.
Allo stesso tempo, non è necessario che si realizzi l’effettiva comunicazione di informazioni segrete o di un concreto accordo fraudolento tra le parti”.