Offerte anormalmente basse
1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.
3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
4. Non sono ammesse giustificazioni:
a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.
5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.
6. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.
- la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge (Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4620; Consiglio di Stato sez. V, 1° giugno 2021,
- il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione;
- il giudice può esprimersi sulla correttezza della regola tecnica adottata, poiché, in sintesi, violare la norma tecnica significa violare la norma giuridica;
- il controllo del giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte, ma egli non può agire al posto dell'amministrazione, potendo, invece, sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa;
- lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:
- scontata l'opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa; se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l'amministrazione è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato;
- in definitiva, il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo;
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dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (Consiglio di stato, Sez. V, 29 luglio 2022, n. 6696).
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Nella sentenza impugnata si legge: “La ricorrente, ad esempio, contesta in maniera del tutto generica l’utilizzo di retribuzioni non corrispondenti al contratto nazionale delle cooperative, ma non precisa a quale voce tale difformità andrebbe riferita; la controinteressata, invece, ha dato conto nelle proprie giustifiche di aver applicato il contratto nazionale delle cooperative sociali, giustificando, altresì, il costo effettivo orario in relazione allo specifico servizio ed ha indicato nelle giustifiche il minimo mensile contrattuale applicato per ciascun profilo (D1, D2 ed E1), in misura corrispondente a quella indicata nel contratto collettivo”.
- L’apparato motivazionale del primo Giudice è del tutto condivisibile e l’appellante, lungi dal contestarlo in modo preciso, ripropone, nella sostanza, le medesime argomentazioni spese in primo grado. Anche in questa sede, le ragioni per cui vi sarebbe un utilizzo di retribuzioni non corrispondenti al contratto nazionale delle cooperative restano ignote e tutte affidate a una personale ricostruzione dei documenti e dei fatti proposta dall’appellante.
- Che poi il TAR abbia “confuso” la retribuzione annua lorda (RAL) con il costo del lavoro è
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Nella sentenza impugnata si legge: “La ricorrente, ad esempio, contesta in maniera del tutto generica l’utilizzo di retribuzioni non corrispondenti al contratto nazionale delle cooperative, ma non precisa a quale voce tale difformità andrebbe riferita; la controinteressata, invece, ha dato conto nelle proprie giustifiche di aver applicato il contratto nazionale delle cooperative sociali, giustificando, altresì, il costo effettivo orario in relazione allo specifico servizio ed ha indicato nelle giustifiche il minimo mensile contrattuale applicato per ciascun profilo (D1, D2 ed E1), in misura corrispondente a quella indicata nel contratto collettivo”.
- In sede di valutazione della non anomalia dell'offerta i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali sono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, perciò l'eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima un giudizio di anomalia o di incongruità e occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica, espressione di un potere tecnico-discrezionale insindacabile in giustizia, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non ne renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (Consiglio di Stato sez. IV, 16 novembre 2022, n. 10071)”.
- l’aggiudicatario, mentre nella originaria offerta tecnica qualitativa ha dichiarato che “mediamente, saranno quotidianamente presenti 27 maestranze che opereranno simultaneamente in zone diverse del cantiere”, nella relazione tecnica successivamente presentata in sede di giustificazioni, ha inserito una tabella in cui sono riportati il numero degli addetti distinti per categoria di lavoratori, il monte ore in giornate e il corrispondente costo orario, con un numero complessivo degli addetti indicati pari a 72 operai;
- il RUP, con l’ausilio della Commissione, non abbia preso posizione sulla incongruenza di tale specifico punto dell’offerta, esponendo valutazioni che attengono a profili diversi e che non incidono tuttavia sul costo complessivo della manodopera, che rimane ingiustificato, stante l’indeterminatezza degli operai adibiti alle lavorazioni e del monte ore complessivo.
1 - Principio della fiducia
Secondo TAR Catania, Sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478, la ratio che pervade il nuovo impianto codicistico adottato in materia di contratti pubblici con il suddetto d.lgs. n. 36/2023, erge, tra i suoi capisaldi, il c.d. principio della fiducia, introdotto dall’art. 2 con il preciso fine di valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara. Tale principio-guida amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile”. Proprio il perseguimento di tale interesse pubblico costituisce il “risultato” cui deve tendere l’appalto, rappresentando, come previsto dall’art. 1 del predetto d.lgs. 36/2023, il “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale”. Il risultato che l’amministrazione deve perseguire, invero, deve essere “virtuoso”, risultando tale quello che possa portare a diminuire i costi di un servizio assicurando allo stesso tempo l’accrescimento della qualità e della produttività”. In questo quadro, in presenza di una “verifica facoltativa” della congruità dell’offerta di un operatore economico in una gara sotto-soglia, va riconosciuta alle stazioni appaltanti un’ampia discrezionalità con riguardo alla scelta di procedere, o no, alla verifica, con la conseguenza che il ricorso all’istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione né può essere sindacato se non nelle ipotesi, remote, di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto”. La verifica di congruità di un'offerta non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata ed alla capacità dell'impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse, non avendo per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, la verifica di anomalia dell’offerta mira - quindi - ad accertare se in concreto essa risulti, nel suo complesso, attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo”.
Sul carattere sintetico e unitario del giudizio o di anomalia vedi anche Cons Stato, V, n. 1776/2024.
Quanto ai mezzi di prova, TAR Lombardia, I, n. 506/2024, afferma che, per giustificare le voci dell’offerta, servono fatture quietanzate. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è , tuttavia, pacificamente orientata nel ritenere sufficienti i preventivi, i quali rivestono, per l’appunto, “valore probante” (cfr. Cons. Stato, sez. III n. 4787 del 2023 e sez. V n. 3085 del 2023). Del resto, acquisire preventivi (e dunque trattare anche prezzi particolarmente conveniente) costituisce operazione accessibile a tutti gli operatori. Acquisire fatture già quietanziate (su 58 voci, tra l’altro) potrebbe invece rilevarsi probatio diabolica percorribile da pochissimi operatori privati. Dunque si minerebbe seriamente la libertà di impresa e si finirebbe per premiare alcuni pochi operatori, con grave disparità di trattamento.
Tar Veneto, sez. I, 9 febbraio 2024, n. 230 ha poi affermato che che il D.Lgs. n. 36 del 2023 segue la via tracciata dal D.Lgs. n. 50 del 2016 nell’assicurare una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, e sanzionando con l’esclusione la violazione di detto obbligo (artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023). Dalla lettura combinata delle disposizioni citate, emerge, infatti, la volontà di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi ultimi, prima di formulare il proprio “ribasso complessivo”, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi. Sul tema vedi, amplius, il commento all’articolo 41.
Sul tema di recente Tar Lombardia, sede di Brescia, Sez. II n. 165 del 4 marzo 2024, secondo cui l’automatismo espulsivo di cui all’art. 54, comma 1, valido per i contratti sotto soglia non si applica, invece, nei casi in cui vi siano procedure sottosoglia, ma caratterizzate dalla presenza di un interesse transfrontaliero certo, con conseguente applicazione dell’art. 110 del dlgs 36/2023, che attribuisce poteri valutativi alla stazione appaltante per la verifica della congruità dell’offerta, in modo da garantire il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato. Nel dettaglio, secondo i Giudici lombardi: “1. Rispetto ai criteri sopra enunciati, quello relativo alla consistenza economica dell’appalto rappresenta senza dubbio non solo il criterio principale ma anche il parametro sulla base del quale valutare l’incidenza probatoria degli altri elementi sintomatici presenti nella fattispecie. Invero, l’elemento economico, rappresenta l’unico indice espresso a cui il legislatore affida la presunta esistenza dell’interesse transfrontaliero e la conseguente applicazione integrale delle direttive comunitarie allo scopo di tutelare la concorrenza e il mercato. 2. Orbene, il luogo di esecuzione dei lavori non appare così “distante” da paralizzare ab origine l’interesse economico degli operatori stranieri, tenendo conto delle odierne potenzialità logistiche, degli accordi che possono essere realizzati con strutture locali per eventuali esigenze dell’operatore estero, dell’agevole possibilità di rapido adeguamento al quadro giuridico ed amministrativo di uno stato membro. Il tutto considerando che, per l’affidamento in esame, non sussistono profili di somma o qualificata urgenza. È appena il caso di rilevare che, diversamente da quanto osservato, non ogni appalto affidato nel cuore della Lombardia è suscettibile di determinare l’emersione di un interesse transfrontaliero. Tuttavia, l’interesse economico degli operatori esteri è concretamente sollecitato quando la base d’asta assuma una consistenza economica così elevata per un appalto di lavori da eseguirsi in un ambito territoriale ad altissimo tasso di imprenditorialità nazionale ed estera”.
Sulle fasi del subprocedimento di verifica dell’anomalia cfr. TAR CAMPANIA, Sez. II, 10.06.2024, n. 3633 secondo cui: “...il subprocedimento di verifica dell’anomalia, dal punto di vista della strutturazione del potere, non si discosta dall’archetipo della funzione tecnico-discrezionale, nel senso che ben può essere articolato in tre fasi logicamente sequenziali. Innanzitutto, vi è una fase, tipicamente istruttoria, costituita dall’acquisizione da parte della stazione appaltante di elementi documentali e fattuali, necessari per comprendere come l’offerta dell’operatore economico sia stata costruita; tale fase implica un dialogo endoprocedimentale tra stazione appaltante ed impresa e si articola, nella maggior misura, nell’acquisizione di elementi economici, contabili ed aziendali idonei a dare conto delle ragioni costitutive della proposta formulata in termini di sostenibilità economica, avuto riguardo ai costi da sostenere, in ispecie quelli per la manodopera, ed alla specificità dell’oggetto di affidamento. La fase successiva è quella valutativa e rientra nella sfera di autonomia della stazione appaltante, che deve apprezzare se gli elementi acquisiti sono idonei e sufficienti ed in caso negativo, retrocedere riaprendo il dialogo con l’operatore economico. Infine, vi è il giudizio che chiude il subprocedimento di anomalia, in cui la stazione appaltante decide se l’offerta dell’operatore economico soggetta a verifica sia o meno congrua.”
Sempre con riferimento alle fasi del procedimento di verifica di anomalia cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2024, n. 1497 secondo cui: “Il calcolo del costo della manodopera funzionale alla verifica di anomalia si compone di due operazioni principali: va dapprima stimato il costo medio effettivo, (dividendo, cioè, la retribuzione lorda annuale per il numero di ore effettive di lavoro; successivamente, occorre moltiplicare tale valore medio per il numero totale delle ore lavorative offerte all'amministrazione (o da questa richieste), e cioè le ore effettivamente garantite per l'esecuzione della prestazione; in tale contesto il calcolo del costo medio effettivo discende da dati determinati e oggettivi (quali la retribuzione lorda e le ore effettivamente lavorate, in media, dai dipendenti di quell'azienda) e non è inciso di suo dal periodo in cui le ferie sono godute.”
Sul possibilità di considerare quale indice di anomalia dell’offerta economica l’indicazione di costi della manodopera “a rialzo” di recente il TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 22 luglio 2024, n. 2642 secondo cui: “Laddove il ribasso offerto dall’operatore economico implichi anche la riduzione dei costi della manodopera indicati a base d’asta, l’offerta si presume iuris tantum anomala, fatta salva la possibilità del concorrente di dimostrare ex art. 14, comma 41, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”; di contro, il ribasso proposto dall’operatore economico unitamente all’indicazione dei costi della manodopera “a rialzo” non costituisce, di per sé, come nel caso di indicazione “a ribasso”, un indice di anomalia dell’offerta, poiché è necessario che la proposta in aumento di tale componente di costo si caratterizzi per la sua effettiva e concreta capacità di incidere sulla remuneratività dell’offerta, andando ad abbattere l’utile ritraibile dall’importo offerto.” (1).
(1) In senso conforme: T.a.r. per la Toscana, sez. V, 11 giugno 2024, n. 703; Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2021, n. 5644.
Di recente il Cons. Stato, Sez. V, 13 agosto 2024, n. 7114 si è pronunciato sul procedimento di verifica di anomalia dell’offerta: tempistiche e oggetto. Secondo la Corte: “L’art. 110 del d. lgs. n. 36 del 2023 disciplina la sequenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia prevedendo che, in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni che ritiene necessarie, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni (comma 3). Ricevute le spiegazioni “la stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti” (comma 5). La tempistica procedimentale stabilita dal legislatore prevede che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l’inoltro delle giustificazioni.”
Sul carattere anomalo dell’offerta e costo del lavoro tra tabelle ministeriali e modalità di calcolo cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 settembre 2024, n. 7603, secondo cui: “Non può essere dichiarato il carattere anomalo di un'offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, essendo per converso consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte, spettando alla stazione appaltante valutare se si tratti discostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell'offerta e indurre ad un giudizio di anomalia della stessa. La modalità di calcolo del costo della manodopera, funzionale alla verifica di anomalia, si compone di due operazioni principali: va dapprima stimato il costo medio effettivo (dividendo, cioè, la retribuzione lorda annuale per il numero di ore effettive di lavoro); successivamente, occorre moltiplicare tale valore medio per il numero totale delle ore lavorative offerte all'amministrazione (o da questa richieste), e cioè le ore effettivamente garantite per l'esecuzione della prestazione”.
Consiglio di Stato. Sez. V, 4 luglio 2023, n. 6527
“14.4.2. Questa Sezione da tempo esprime un orientamento del tutto consolidato nel senso di ritenere che:
n. 4209): detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti;
e1) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;
e2) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo;
e3) devono ritenersi superati ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in modo significativo, in astratto, la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico ma questo non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto;
affermazione del tutto sfornita di ogni riscontro.
2 - Costo manodopera e verifica anomalia dell’offerta
T.A.R. Veneto, sez. I, 9 febbraio 2024, n. 230. Nelle gare pubbliche, la modifica dei costi della manodopera, introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia, comporta una rettifica inammissibile di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica. Questo elemento non è suscettibile di essere modificato nell'importo, così come gli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, imposte dall'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, da ritenere sussistenti anche nella vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici.
T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 6 novembre 2023, n. 16401. La fase di verifica della congruità dell'offerta non può essere utilizzata per introdurre elementi nuovi, che non possono sanare le proprie proposte originarie, di cui, pertanto, è stata accertata l'inattendibilità e l'inaffidabilità con la conseguente esclusione del concorrente. Infatti, consentire una modifica postuma della composizione dell'offerta economica (nella fase del sub-procedimento di verifica dell'anomalia), come nel caso di specie, con il solo limite del rispetto del saldo complessivo, si pone in contrasto con le esigenze conoscitive, da parte della Stazione appaltante, della struttura dei costi e segnatamente degli interessi sottesi alla specifica individuazione degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi della manodopera, che restano in tal modo irrimediabilmente vanificati. Si finirebbe, in tal modo, per snaturare completamente la funzione e i caratteri del subprocedimento di anomalia, trasformando inammissibilmente le giustificazioni, che, nella disciplina legislativa di riferimento, servono a chiarire le ragioni della serietà e della congruità dell'offerta economica, in occasione, secundum eventum, per una sua libera rimodulazione, per mezzo di una scomposizione e di una diversa ricomposizione delle sue voci di costo che implicherebbe peraltro (oltre ad una evidente lesione delle esigenze di stabilità e di affidabilità dell'offerta), anche una violazione della par condicio tra i concorrenti.
Tar Veneto, Sez. I, 21 giugno 2024, n. 1559. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023, il concorrente deve, in ogni caso, indicare, in sede di offerta, i costi della manodopera delle prestazioni contrattuali, anche se oggetto di subappalto a terzi. Pertanto, nel caso in cui: a) il disciplinare di una gara di appalto di servizi, secondo il criterio del minor prezzo (nella specie, si trattava dell’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero di fanghi disidratati), risulti chiaro nel richiedere l’indicazione “complessiva” dei costi della manodopera e, nella specie, in particolare, dei costi del personale addetto al trasporto; b) la stazione appaltante abbia chiarito che il concorrente ha la possibilità di aggiungere nel modulo dell’offerta tale ulteriore importo, senza particolari difficoltà; c) i costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate a imprese terze riguardino l’intero servizio di trasporto dei rifiuti, ossia i costi del personale stabilmente preposto all’esecuzione di una delle prestazioni oggetto dell’appalto, deve ritenersi legittima la esclusione di un operatore economico che ha omesso di indicare i costi della manodopera delle prestazioni contrattuali subappaltate a terzi, a nulla rilevando né che il modulo di offerta non preveda uno specifico spazio per indicare il costo della manodopera relativo alle prestazioni oggetto di subaffidamento, né che l’operatore economico interessato sia un mero intermediario commerciale che subappalta la fase di trasporto dei rifiuti.
Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 4 giugno 2024, n. 177. È legittimo il provvedimento di esclusione di un operatore economico da un appalto di lavori, per non congruità dell’offerta, nel caso in cui la valutazione di incongruità effettuata dalla stazione appaltante sia poggiata su tre profili: a) l’operatore economico, in sede di giustificazioni, ha modificato, riducendolo, il costo della manodopera indicato nell’offerta; b) l’operatore economico ha “compreso” nell’offerta le spese generali e l’utile nel costo della manodopera; c) i prezzi di alcuni materiali al netto del ribasso offerto sono inferiori ai preventivi prodotti e l’esiguo utile dichiarato non è sufficiente ad assorbire le sottostime; nel caso di specie, la stazione appaltante ha accertato la modifica, ad opera del RTI interessato, dell’offerta economica nella parte inerente ai costi della manodopera (indicati inizialmente nella misura di € 1.010,300,50 e, successivamente, in seguito ai giustificativi presentati, in quella di € 836.687,78), determinandosi così, in base alla lex specialis, un’offerta insostenibile, come emerge chiaramente dal “verbale di non congruità.
Tar Toscana, Sez. I, 24 maggio 2024, n. 631. In materia di gare di appalto e, in particolare, di metodo di calcolo del costo della manodopera, deve ritenersi che l’indicazione del valore delle ore lavorate annuali, ricavato sottraendo dalle ore contrattuali offerte tutte le ore di assenza del personale titolare, non esprime affatto l’impegno contrattuale, ovvero il numero di ore che la ditta deve comunque garantire nella commessa per il tramite delle sostituzioni. Il dato reale da assumere come elemento per il calcolo del costo della manodopera è costituito dalle ore contrattuali indicate dal concorrente nella propria offerta, che vanno moltiplicate per il costo orario medio del lavoro, mentre utilizzando il dato delle ore mediamente lavorate si ottiene un costo della manodopera che non considera le fisiologiche assenze dal lavoro e i costi aggiuntivi che il datore di lavoro dovrà comunque sopportare per sostituire il personale assente.
Tar Calabria, Catanzaro Sez. II, 22 aprile 2024, n. 665. L’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 prevede espressamente che nelle offerte economiche presentate per l’aggiudicazione di pubblici appalti, l’operatore economico concorrente è tenuto ad indicare, sotto espressa comminatoria di esclusione dal procedimento selettivo, i costi della manodopera. La previsione risulta assistita da una espressa sanzione espulsiva per l’ipotesi di violazione del precetto in essa contenuto, e riveste all’evidenza natura imperativa essendo funzionale alla salvaguardia di interessi di rilevanza superindividuale. Ciò comporta che l’omessa specifica indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica determina l’obbligo della stazione appaltante di escludere l’offerente dalla gara, trattandosi di una ipotesi di esclusione espressamente prefigurata e quindi coerente con il principio di tassatività delle cause di esclusione degli operatori economici. Inoltre, la disposizione riveste un ambito di applicazione generale, attesa la finalità di tutela delle condizioni di lavoro che ne costituisce la relativa ratio, e trova cittadinanza anche nelle procedure di affidamento di servizi sociali, come peraltro confermato dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della precedente disciplina recata dall’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016. È illegittima, per violazione dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023, l’aggiudicazione di un appalto di servizi (nella specie, si trattava del servizio di gestione di un asilo nido comunale), nel caso in cui sia stata disposta in favore di un operatore economico che ha omesso, nell’offerta economica, la indicazione separata dei costi della manodopera, a nulla rilevando che la lex specialis non contenga la relativa prescrizione; e ciò sia per l’effetto eterointegrativo della suddetta disposizione di natura imperativa che impone detto onere dichiarativo, sia perché l’omessa indicazione nella disciplina di gara risulta priva di effetto affidante per l’operatore economico. Ugualmente risulta irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non abbia prefigurato una ipotesi di esclusione per il suddetto motivo, in quanto un tale effetto risulta imposto dalla legge e trova applicazione a prescindere dall’esistenza di una specifica previsione in tal senso da parte della disciplina di gara.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 5 luglio 2024, n. 2077. La ricorrente contesta che la lex specialis di gara, violando l’art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs n. 36/2023 del Codice dei contratti pubblici non ha indicato il costo della manodopera da scorporare dall’importo assoggettato a ribasso. Il motivo è posto “in via gradata per il travolgimento dell’intera procedura”. Secondo la ricorrente la mancata indicazione del costo della manodopera nella legge di gara avrebbe l’effetto di assoggettare a ribasso anche il costo della manodopera in contrasto con quanto previsto dalla legge. Per stabilire se l’effetto di un vizio che si riverbera sull’offerta sia tale da travolgere l’intera procedura – come richiesto dalla ricorrente - o solo l’offerta, occorre accertare se esso abbia reso sostanzialmente impossibile od estremamente difficile la presentazione di un’offerta rispettosa dei vincoli imposti alla riduzione dei costi del personale. In merito occorre rammentare che ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 36/2023, comma 14, Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Il divieto di ribasso del costo del personale indicato nel bando non è quindi assoluto ma relativo. Tale norma va poi coordinata con l’art. 110 comma 5 del Codice dei contratti, secondo il quale “La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l’offerta è anormalmente bassa in quanto: d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13”.
Nella lettura offerta dalla ricorrente l’indicazione della somma nel bando costituisce il punto di riferimento per la formulazione dell’offerta in quanto il ribasso da giustificare è quello che ha per oggetto la somma indicata nel bando come costo della manodopera. Ne deriverebbe che l’art. 41 attribuirebbe all’amministrazione il compito di definire il costo ordinario della manodopera, con la conseguenza che la sua mancanza sia tale da rendere impossibile la presentazione dell’offerta. Tuttavia, se questa lettura fosse vera, ne dovrebbe derivare anche che l’indicazione di un costo pari o superiore a quello indicato dalla stazione appaltante non sia anomalo. In realtà l’art. 110 c. 5 del Codice dei contratti evidenzia che il giudizio di anomalia del costo del personale è interno all’offerta in quanto comporta il confronto tra il costo del personale offerto e quello indicato dai CCNL e dalle tabelle ministeriali. Ne consegue che deve escludersi che l’indicazione di un costo del personale pari o superiore a quello indicato nel bando legittimi un giudizio di non anomalia dell’offerta sul personale, in quanto mancano gli elementi basilari per esprimere tale giudizio, cioè l’indicazione del personale necessario, delle ore di lavoro e del relativo costo totale, che appartengono all’offerta e rientrano nella discrezionalità dell’imprenditore. Ne consegue che l’indicazione dei costi della manodopera nel bando ad opera della stazione appaltante ha valore meramente indicativo e la sua omissione non comporta l’impossibilità di presentare un’offerta, avendo carattere inderogabile solo il mancato rispetto dei CCNL applicabili e delle tabelle ministeriali negli altri casi. Ne deriva che l’omissione dell’indicazione del costo della manodopera nella legge di gara non comporta l’impossibilità di presentare l’offerta, né la possibilità di assoggettare il costo del personale a ribasso ad nutum, in quanto non impedisce di verificare il rispetto dei diritti economici dei lavoratori con i criteri indicati dall’art. 110 c. 5 del Codice dei contratti. Anzi si può dire che la mancata indicazione del costo teorico del personale calcolato dalla stazione appaltante comporta l’effetto opposto della necessaria verifica di anomalia dell’offerta delle spese del personale a maggior tutela dei lavoratori In definitiva deve ritenersi che l’omissione dell’indicazione dei costi della manodopera nel bando non permette di sottoporre a riduzione senza limiti la spesa di personale e quindi non costituisce vizio idoneo a travolgere l’intera gara ma può costituire solo vizio dell’offerta che abbia indicato le spese del personale non rispettose dei livelli salariali applicabili al caso di specie.
Tar Lombardia, Milano Sez. I, 12 agosto 2024, n. 2355. È illegittima l’aggiudicazione di un appalto di servizi (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro e recupero edilizio di una porzione di un palazzo storico), nel caso in cui:
Un numero di gran lunga maggiore di maestranze (più del doppio di quanto dichiarato nell’offerta) incide fortemente sul costo della manodopera, incrementando quindi i costi complessivi dichiarati e riducendo l’utile, nel caso di specie di fatto azzerandolo. Quanto dichiarato in offerta e quanto precisato in sede di giustificazioni, non risponde a criteri di certezza e coerenza, restituendo dati che non danno evidenza non solo (o non tanto) di quante maestranze l’aggiudicatario intenda adibire alle lavorazioni, ma soprattutto del loro costo, che, ovviamente, influisce sull’offerta economica presentata in gara. Si è, dunque, al cospetto di un modus procedendi della P.A. appaltante, che a fronti di oggettivi aspetti di incertezza dell’offerta, non è lineare, ma intrinsecamente incoerente e, in ultima analisi, non efficace sotto il profilo della valutazione della congruità dell’offerta stessa.
In materia di offerta anomale si veda TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 ottobre 2024, n. 632: “
7- Il ricorso è fondato per come di seguito esposto.
8- Le censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro interconnesse.
9- Preliminarmente, deve essere sinteticamente ricostruita la vicenda procedimentale.
9.1- In primo luogo, la legge di gara prevedeva:
-) al par. 3.1 la stima del valore globale dell’appalto in € 695.612,13 (di cui € 604.880,09 quale compenso ed € 90.732,01 quale importo per spese e oneri accessori oltre accessori) soggiungendo che “L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell’allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi. Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l’onorario per l’attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari. L’importo soggetto a ribasso è pari a € 90.732,01”;
-) al par. 17, nell’ambito dell’offerta tempo-economica, che la componente attinente l’offerta economica fosse costituita dal ribasso percentuale offerto sull'importo relativo alle spese generali stimato dall'amministrazione con riferimento al D.M. 17.6.2016, corrispondente a € 90.732,01;
-) al par. 23, attinente il sub-procedimento di verifica di anomalia, che “(…) Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili (…)”.
9.2- Quanto alla sequenza del sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, dalla documentazione in atti emerge che il 26.7.2024 la S.U.A. inviava all’odierno ricorrente la seguente comunicazione: “Il concorrente deve presentare una relazione giustificativa, eventualmente corredata da documenti, relativamente al ribasso offerto pari al 100% sulle spese e oneri accessori, calcolate secondo quanto previsto dallo schema di parcella posto a base dei documenti di gara”.
9.3- Il 29.7.2024 quest’ultimo forniva le proprie giustificazioni indicando:
-) la stima dei costi di produzione delle risorse umane professionali da impiegare in base al tempo previsto e ai costi unitari €/ora, corredato da tabella di calcolo (€ 437.520,00);
-) il riepilogo dell’offerta, costituito da una tabella contenente, oltre [a] ai succitati costi dei professionisti per le prestazioni (€ 437.520,00) le voci [b] “spese da parcella” (€ 90.732,01), [c] imprevisti (€ 21.638,98), [d] “totale costi di produzione, spese e imprevisti” (€ 549.890,99), [e] utile pari al 10% (€ 54.989,10) e [f] importo parcella al netto del ribasso (€ 604.880,09).
9.4- In data 2.8.2024 il R.U.P. inviava due distinte comunicazioni al R.T.P. ricorrente rappresentando:
-) nella prima, che “Il concorrente deve presentare una relazione giustificativa, eventualmente corredata da documenti, relativamente al ribasso offerto pari al 100% delle spese e oneri accessori, calcolate secondo quanto previsto dallo schema di parcella posto a base dei documenti di gara”;
-) nella seconda, che “Dall'esame della relazione giustificativa trasmessa con riferimento al ribasso del 100% su spese e oneri accessori, sembrerebbe doversi rilevare che codesto concorrente indirettamente ha ribassato il compenso professionale, intangibile in virtù dell'integrale applicazione della legge n. 49/2023 cui questa SA ha fatto corretta applicazione nel bando di gara, come si evince dalle modalità di formulazione del ribasso ivi indicate. Si assegnano giorni 5 dal ricevimento della presente per eventuali controdeduzioni”.
9.5- In data 5.8.2024 quest’ultimo depositava le ulteriori controdeduzioni affermando, in sintesi, che:
-) il ribasso del 100% era stato applicato esclusivamente sulle spese generali ed oneri accessori, estranee al compenso professionale e non strettamente connesse alle prestazioni professionali oggetto di gara, rappresentando esse i costi necessari per il funzionamento complessivo e la gestione quotidiana dell’attività professionale non direttamente associate alla produzione di servizi specifici e comunque non direttamente attribuibili ad un servizio specifico svolto dai professionisti;
-) l’offerta economica risulta ampiamente remunerativa per il R.T.P. e quindi pienamente sostenibile economicamente, come si evincerebbe anche dalla tabella ivi acclusa; quest’ultima, peraltro, reca un contenuto analogo a quello della tabella resa in sede di prima giustificazione con la sola integrazione, dopo la voce [d] “Totale costi di produzione, spese e oneri accessori” della voce “Spese generali e oneri accessori” (€ 0);
-) la voce “spese da parcella”, che probabilmente ha fatto incorrere la S.U.A. nell’equivoco di cui alla nota di controdeduzioni, rappresenta i costi direttamente connessi al servizio che il RTP avrebbe sopportato per svolgere le attività professionali oggetto di gara intendendo per tali quelli relativi ai rilievi, indagini, sondaggi, analisi specialistiche, prove, campionamenti, riproduzioni ed altre spese direttamente connesse alla fornitura del servizio oggetto di gara; dette voci, direttamente connesse alla fornitura dei servizi oggetto di gara, sono comprese nel compenso professionale, e non sono state né direttamente né indirettamente ribassate, come si evince dalla tabella sopra riportata.
Quindi il R.T.I. ricorrente si sofferma su ulteriori argomentazioni giustificative ai sensi dell’art. 97 comma 4, lettere a), b) e c) (par. 3), attinenti ad “economia del metodo di prestazione del servizio” (par. 3.1), “soluzioni tecnico-metodologiche adottate” (par. 3.2), “condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi” (par. 3.3), “originalità del progetto dei servizi offerti” (par. 3.4), “rispetto delle norme vigenti in materia specificamente applicabile all’oggetto di appalto ed in tema di sicurezza e condizioni di lavoro” (par. 3.5), “conformità a riferimenti normativi e giurisprudenziali” (par. 4).
9.6- Con il provvedimento impugnato, la S.U.A. ha affermato che “dall'esame della relazione giustificativa trasmessa a seguito del preavviso e con riferimento al ribasso del 100% su spese e oneri accessori, è stato rilevato che codesto concorrente ha eluso le disposizioni in materia di equo compenso. Infatti, l’importo indicato a titolo di spese pari a € 90.732,01 risulta essere ricompreso all’interno del compenso professionale calcolato dalla SA e non ribassabile, mentre la voce ulteriore pari a 0,00 aggiunta in seguito al preavviso di esclusione costituisce un tentativo di giustificare il ribasso di ulteriori spese già ricomprese nel quadro B. In sostanza, l’impresa, così facendo, per sostenere l’importo delle “spese”, attinge alla quota parte di corrispettivo relativa al “compenso professionale”; quota parte che, tuttavia, era (ed è) da ritenersi inderogabile ai sensi degli artt. 2 ss. della legge n.49/2023 sull’equo compenso, finendo per realizzare un indiretto ribasso sul compenso equo, in violazione della citata legge n.49/2023”, soggiungendo che “l’offerta contenente il ribasso sul corrispettivo si atteggia contraria alle previsioni del bando di gara, con la conseguenza che le giustificazioni prodotte poiché incidenti sui compensi determinati secondo legge, in quanto li compromette ribassandoli, rendono l’offerta non congrua, determinando l’ esclusione di codesto concorrente dalla procedura di gara”.
10- Così ricostruita sinteticamente la vicenda, il Collegio osserva che la vicenda quivi scrutinata involge la tematica –risolutiva nell’ambito dell’odierno contenzioso- dei rapporti tra la normativa sull’equo compenso di cui alla l.n. 49/2023 e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, recentemente affrontata da questo Tribunale.
In particolare, con sentenza n. 483 del 25.7.2024, alla cui disamina integrale si rimanda ex art. 60 e art. 74 c.p.a. per ragioni di economia espositiva, il Collegio:
-) ha richiamato i diversi orientamenti attualmente in campo, i quali sostengono, da un parte, l’assenza di antinomia tra la legge n. 49/2023 e la disciplina dei contratti pubblici, con conseguente piena operatività delle previsioni dettate dalla prima anche nel campo dell’evidenza pubblica e, dall’altra parte, l’incompatibilità tra i due sistemi normativi, con esclusione dell’applicazione delle regole del c.d. ‘equo compenso’ alle procedure di gara regolate dal codice dei contratti pubblici (§ 10 ss.);
-) ha preso posizione in merito aderendo alla seconda opzione ricostruttiva per le ragioni ivi diffusamente esposte (§ 11);
-) ha rimarcato -richiamando giurisprudenza parimenti recente (T.A.R. Salerno n. 1494/2024)- come sia il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta la sede appropriata nella quale misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del ‘compenso’ sulla serietà dell’offerta e, allo stesso tempo, sulle soglie ‘minime’ stabilite dalle pertinenti previsioni ministeriali, nel senso che un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del ‘compenso professionale’, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto (rivenienti dalle capacità ‘strutturali’ del concorrente, dall’interesse all’affidamento per l’arricchimento del curriculum professionale, dalle esperienze già maturate in progettazioni analoghe, etc.), potrebbe certamente essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell’offerta, con ogni conseguente determinazione.
11- Così chiarita la questione, deve però osservarsi che, in tema di sub-procedimento di anomalia, la consolidata giurisprudenza è nel senso che:
-) “Nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta - finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà della stessa ovvero dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte - ha natura globale e sintetica e deve risultare da un'analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l'offerta si compone, al fine di valutare se l'anomalia delle diverse componenti si traduca in un'offerta complessivamente inaffidabile; detto giudizio costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione ed insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara” (Consiglio di Stato, Sez. III, 8.7.2022, n.5692);
-) più nel dettaglio, anche quanto al profilo motivazionale, “Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato all'accertamento dell'attendibilità e della serietà della stessa nel suo insieme e dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte; la relativa valutazione della Stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico - discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. Lo standard della motivazione relativa alla valutazione di congruità è strutturalmente diverso rispetto a quella che deve sorreggere una valutazione di anomalia dell'offerta; mentre è richiesta una articolata e approfondita motivazione laddove l'Amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede al contrario un particolare onere motivazionale” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 30.1.2023, n. 1533; v. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 4.11.2022, n. 9691; id., Sez. III, 20.7.2022, n. 6393).
14- Letta alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche, l’esclusione della ricorrente, nei termini in cui è stata concretamente disposta dalla S.U.A., presta effettivamente il fianco alle critiche mosse col ricorso.
15- Difatti, la S.U.A. ha correttamente avviato la verifica di anomalia, richiedendo al costituendo R.T.I. odierno ricorrente di giustificare la sostenibilità del ribasso del 100% sulle spese generali, mediante produzione di una relazione giustificativa, eventualmente corredata da documenti. Ancora, a seguire, nella sua discrezionalità e per come peraltro legittimata dall’art. 23 del bando/disciplinare, ha richiesto al medesimo concorrente ulteriori chiarimenti ritenendo sussistere delle criticità non risolte.
16- Non di meno, una volta ricevuta anche la seconda relazione, la S.U.A. si è limitata ad individuare la ragione di esclusione sulla base del mero raffronto tra la primigenia tabella e la seconda tabella, asserendo che da ciò fosse ritraibile un’erosione dell’equo compenso direttamente foriera di esclusione, ma ha omesso del tutto (non risultando l’assolvimento di tale onere da alcun atto procedimentale e risultando sul punto del tutto laconico il provvedimento impugnato) - la necessaria verifica del complesso delle spiegazioni contenute dal ricorrente nelle relazioni di giustificazione depositate in gara (v. sopra, § 9.3 e § 9.5) al fine di acclarare se, da un’analisi ragionata e complessiva delle stesse, le giustificazioni offerte dal R.T.P. in ordine alle ragioni che lo avevano condotto ad applicare una percentuale talmente significativa di ribasso sulla componente “spese generali” (ossia azzerandole nella totalità) fossero realmente compatibili con la presentazione di un’offerta effettivamente congrua, seria, sostenibile e realizzabile, come peraltro previsto dall’art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023, ossia, in ultima analisi, ad un’offerta rispettosa delle previsioni di gara in tema di ribasso e, nel contempo, credibile.”