Servizi di trasporto

1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera esistente una rete se il servizio è fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

3. Le disposizioni del codice non si applicano per l'affidamento di contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.

4. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

 

1 - Annotazione 1 del 25-06-2024

Sull’illegittimità (e incostituzionalità) del regime legale di moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento del servizio NCC introdotto dal decreto ministeriale n. 68 del 20 febbraio 2020 cfr. TAR Lazio, sez. III, sentenza 27 marzo 2024, n. 6068, secondo cui: “Il potere rappresentativo delle associazioni di imprese è limitato ai soli soggetti che hanno liberamente deciso di iscriversi e, quindi, il requisito dell’omogeneità dell’interesse fatto valere in giudizio deve essere necessariamente apprezzato nell’ambito della sola base associativa e non, invece, tenendo conto dell’intera categoria degli operatori economici attivi nel settore economico di riferimento.

Sussiste, altresì, l’interesse ad agire del ricorrente persona fisica titolare impresa individuale esercente l’attività di noleggio con conducente, giacché pur possedendo un’autorizzazione che consente di svolgere l’attività di NCC, potrebbe nondimeno avere interesse ad un ampliamento della propria attività, anche differenziando ovvero potenziando l’offerta del servizio con il fine di raggiungere una utenza potenziale più ampia.

Il Collegio ritiene che il Ministero resistente, con l’adozione dell’impugnato decreto ministeriale n. 86 del 20 febbraio 2020, abbia illegittimamente sospeso l’operatività del Registro, dopo averlo istituito con il decreto ministeriale n. 4 del 19 febbraio 2020, atteso che, sul piano normativo, la normativa applicabile ratione materiae non ne subordinava l’efficacia all’adozione del decreto ministeriale relativo alle specifiche del foglio di servizio in formato elettronico previsto per lo svolgimento del servizio di NCC.

Così come non è configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica privata nel caso in cui l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda a ragioni di utilità sociale (cfr., ex plurimis, C. cost., sentt. nn. 150/2022 e 556/2015), è di contro configurabile una siffatta lesione quando tale libertà viene limitata per ragioni che esulano dal perseguimento dell’utilità sociale.

Sull’autotrasporto pubblico non di linea cfr.Corte costituzionale, 3 luglio 2024, n. 137 secondo cui: “Con riferimento al settore del NCC, di recente questa Corte ha affermato che: “I divieti e gli obblighi posti in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC, per essere legittimi, devono essere […] adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire” (sentenza n. 36 del 2024) e ha parimenti rimarcato l’esigenza di una “connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore […] e il fine che questi intende perseguire” (sentenza n. 8 del 2024).

Tale connessione manca, con chiara evidenza, nella norma censurata, che consente in concreto all’autorità amministrativa di bloccare a tempo indefinito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’esercizio del servizio di NCC, con effetti protezionistici consistenti nell’elevare un’indebita barriera alla libertà di accesso al mercato, che non solo si è tradotta in un’ulteriore posizione di privilegio degli operatori in questo già presenti – che agiscono in una situazione in cui la domanda è ampiamente superiore all’offerta – ma che, soprattutto, ha causato, in modo sproporzionato, un grave pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività.

I servizi di autotrasporto non di linea, infatti, concorrono a dare “effettività” alla libertà di circolazione, “che è la condizioni per l’esercizio di altri diritti” (sentenza n. 36 del 2024), per cui la forte carenza dell’offerta – che colloca l’Italia fra i Paesi europei meno attrezzati al riguardo, come risulta dai dati segnalati nell’opinio presentata dall’ANITRAV tanto nel presente giudizio quanto nel giudizio a quo – generata dal potere conformativo pubblico si è risolta in un grave disagio arrecato a intere fasce della popolazione e alle possibilità di sviluppo economico.

Essa ha infatti innanzitutto danneggiato la popolazione anziana e fragile, che, soprattutto nelle metropoli, non è in grado di utilizzare (o anche semplicemente raggiungere) gli altri servizi di trasporto di linea, ma che ha stringenti necessità di mobilità che, in particolare, si manifestano in riferimento alle esigenze di cura. Ha compromesso le esigenze di accesso a una mobilità veloce, spesso indispensabile a chi viaggia per ragioni di lavoro. Ha recato danno al turismo e all’immagine internazionale dell’Italia, dal momento che l’insufficiente offerta di mobilità ha pregiudicato la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di villeggiatura, come documentato dalla Regione Calabria nel giudizio a quo.

Insomma, tali esempi dimostrano che, nella pur circoscritta distorsione della concorrenza che si è verificata per effetto della normativa censurata, sono stati indebitamente compromessi, non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio, che attiene all’effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all’interesse allo sviluppo economico del Paese.”.

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