Appalto integrato
1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.
6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.
1 - contratto di global service e appalto integrato
Il Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2025, n. 7613 si è soffermato sul contratto di global service e appalto integrato: confini tra modelli contrattuali e requisiti di partecipazione. La sentenza in commento fornisce un chiarimento di fondamentale importanza nell'ambito dei contratti pubblici, delineando con rigore la distinzione tra l’appalto di global service e l’appalto integrato.Intervenendo su una fattispecie relativa all'affidamento della gestione della rete stradale di un Comune, i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato i limiti e le caratteristiche dei diversi modelli contrattuali, con dirette e significative conseguenze sulle modalità di partecipazione e sui requisiti di qualificazione richiesti agli operatori economici. La pronuncia si segnala per la sua capacità di andare oltre il nomen iuris attribuito alla procedura, valorizzando la sostanza delle prestazioni e la ratio sottesa alla scelta della stazione appaltante, riaffermando così la prevalenza della coerenza funzionale del contratto sulla mera applicazione formale delle norme.