Revisione del contratto di concessione
1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.
2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS la revisione è subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che emette un parere di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
1 - Ricostituzione dell’equilibrio contrattuale
In sede di commento a Cons. Stato, VII, n. 7200/2023, la dottrina (A. Basilico) ha rilevato che, a differenza dell’art. 165, D.Lgs. n. 50 del 2016, che affermava più genericamente che il verificarsi di sopravvenienze “può comportare” la revisione del contratto, l’art. 192 del nuovo codice, nello stabilire, in consonanza con l’art. 1664 c.c., che il concessionario “può chiedere” la ricostituzione dell’equilibrio contrattuale denota un chiaro favore per il mantenimento del contratto: per quanto anche nel nuovo sistema non sia configurabile un vero e proprio diritto soggettivo alla modifica delle condizioni (come comprovato dalla permanenza, quale strumento finale in caso di mancato accordo, della facoltà di recesso) e l’Amministrazione conservi la discrezionalità di valutare la compatibilità con l’interesse pubblico di ogni proposta di mutamento delle condizioni, è chiaro come la rinegoziazione debba avvenire in buona fede, come prescrive l’art. 9, e come debba ritenersi illegittimo un eventuale rifiuto di adottare soluzioni idonee a ripristinare l’equilibrio economico-finanziario alterato, ove questo si riveli irragionevole (ossia in contrasto con un equo contemperamento degli interessi delle parti), con conseguente possibile ricorso alla tutela giurisdizionale).