Responsabile unico del progetto (RUP)
1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.
8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
1 - Il RUP può sostituirsi alla commissione giudicatrice nella valutazione dell’offerta?
Il TAR Lazio sez. Latina, I, 742/2023 ribadisce il principio secondo cui il RUP non può sostituire le proprie valutazioni, sic et simplciter, a quelle al riguardo espresse dalla commissione di gara. Così Cons. Stato, V, n. 2512/2023; n. 107/2019), precedente che ammette quale unica eccezione a tale regola il fatto che la commissione abbia compiuto macroscopici errori di fatto oppure valutazioni manifestamente irragionevoli, venendo, quindi, in rilievo un’offerta sicuramente inattendibile.
Nel caso affrontato dal Tar Latina, la relazione del RUP: a) in parte critica il progetto della prima classificata (che ha ipotizzato una struttura in legno e non in cemento) senza mai evidenziare, tuttavia, profili di sicura inattendibilità dell’offerta stessa; b) in parte richiede un livello di dettaglio piuttosto circoscritto (es. dimensioni specifiche dei pannelli di legno delle pareti) e più propriamente riconducibile, come tale, ad una progettazione definitiva/esecutiva che costituisce, tuttavia, oggetto specifico dell’appalto (e che dunque verrà definita soltanto in caso di aggiudicazione). In questa direzione, la disciplina di gara richiede infatti la sola “descrizione del progetto” e non anche lo svolgimento di sì particolari calcoli analitici.
In altre parole il RUP, pur potendo coltivare diversi dubbi, avrebbe dovuto riservare un simile giudizio alla commissione di gara, sulla base del precedente di questa sezione, non avendo evidenziato profili di manifesta illogicità o di palese erroneità dell’offerta. Di qui l’onere di formulare osservazioni e chiedere chiarimenti alla stessa commissione di gara (anche sulla base di un precedente di questa stessa sezione n. 107 del 2019) ma non di escludere direttamente l’impresa. Sarà poi la commissione di gara a stabilire se certe descrizioni sono sufficienti o meno a descrivere il progetto e, di conseguenza, se taluni calcoli debbano già essere riservati alla redazione dell’offerta tecnica oppure, come sostenuto dalla difesa di parte appellata, alla progettazione esecutiva che è l’oggetto specifico dell’appalto.
Cfr, anche, in termini, Cons. Stato, V, n. 10629 del 2023, che ha avallato l’operato del RUP in un caso in cui: a) il RUP aveva pacificamente previamente interessato la commissione per una possibile rivalutazione (dunque legittimo anzi doveroso esercizio potere di impulso); b) alla luce delle considerazioni svolte poi dal RUP, emergevano in ogni caso elementi di chiaro contrasto con il bando nella parte in cui prevedeva il divieto di proporre modifiche progettuali che comportassero nuove autorizzazioni.