Osservatorio

1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all’Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e dì scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio

2. L’Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 del codice.

3. L’accesso agli atti detenuti dall’Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice.

4. L’Osservatorio del CCT cura la tenuta dell’elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di presidente del CCT di cui all’articolo 2, comma 2.