Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento

1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrano a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione.