Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento
1. Negli elenchi annuali degli acquisti di beni e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano per ciascun lavoro o acquisto l’obbligo, qualora sussistente, ovvero l’intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore o ad altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6 dell’articolo 63, o individuata mediante altra forma di delega per l’espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, e dall’articolo 6, comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.
2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l’elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell’AUSA nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Autorità nazionale anticorruzione, nonché, qualora disponibile, il codice identificativo di gara (CIG) dell’accordo quadro o convenzione o della procedura delegata.