Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità
1. Il programma di cui all’articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.
2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.
3. La scheda I, di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l’elenco degli acquisti di beni e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all’acquisizione.
3-bis. Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, proposto dal referente responsabile del programma, è approvato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, del codice.
3-ter. Successivamente all’approvazione, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, per assenza di acquisti di beni e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. […].
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative a un acquisto di beni e servizi previsto in un programma triennale approvato.
8. I programmi triennali degli acquisti di beni e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di beni e servizi;
b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
10. I programmi, modificati ai sensi del comma 8, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 3-ter e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.