Sanzioni nei confronti delle SOA

1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000, in caso di:

a) mancata risposta alle richieste dell'ANAC ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 7, comma 4, nel termine indicato dall'ANAC stessa;

b) mancata comunicazione di cui agli articoli 5, comma 5, 6, comma 2, 8, commi 3 e 4, 11, comma 7, 14, comma 4, e 21, comma 6, nei termini ivi previsti;

c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 9;

d) violazione degli ulteriori obblighi imposti di comunicazione dai provvedimenti dell'ANAC.

2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro in caso di:

a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;

b) svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f);

c) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 12, comma 1;

d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 9;

e) inadempimento a quanto previsto all'articolo 17, comma 3;

f)   inadempimento a quanto previsto all'articolo 21, comma 7;

g) inadempimento degli obblighi di inserimento nel casellario informatico stabiliti dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 10, del codice.

3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'ANAC, con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:

a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;

b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;

c) per un periodo fino a un anno, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione.

4. Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.

5. È disposta la decadenza dell'autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 4, in caso di:

a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, comma 3;

b) mancato inizio dell'attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;

c) interruzione dell'attività per più di centottanta giorni;

d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 9, primo periodo;

e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;

f)   inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1 e 2.

6. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, è iniziato d'ufficio dall'ANAC, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l'ANAC contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.

7. L'ANAC può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per la pronuncia da parte dell'ANAC rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.

8. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di liquidazione giudiziale o di cessazione dell'attività di una SOA, le attestazioni rilasciate a imprese restano valide a tutti gli effetti.

9. La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, la liquidazione giudiziale e la cessazione dell'attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, liquidazione giudiziale, cessazione dell'attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'ANAC nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'ANAC entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa.

10. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'ANAC non concede il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.