Vigilanza dell'ANAC

1. L'ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera f), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall'ANAC stessa;

b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;

c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 e dalla Parte III;

d) applichino le tariffe di cui alla Tabella B - Parte I;

e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall'articolo 11.

2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'ANAC, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di un operatore economico ovvero di una SOA o di una stazione appaltante o ente concedente. Sull'istanza di verifica l'ANAC, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.

3. L'ANAC, sentiti la SOA e l'operatore economico della cui attestazione si tratta, nonché il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni a indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'ANAC costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, l'ANAC, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede d'ufficio alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata.

4. L'ANAC provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa ANAC.

5. L'ANAC controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l'attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.