Disposizioni finali

1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le risorse assegnate al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono costituite:

a) dagli stanziamenti di cui al comma 3;

b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attività del Servizio tecnico centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002;

c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Al fine di garantire l'indipendenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la continuità assoluta nello svolgimento delle funzioni, al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.