Osservatorio del Collegio consultivo tecnico
1. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:
a) il Capo dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) il Direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti, uno designato dall'Ordine professionale dei geologi, uno designato dall'Ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e uno designato dall'Ordine professionale degli avvocati;
e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara e acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio.
3. I componenti dell'Osservatorio permanente non possono farsi rappresentare e non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.