Cronoprogramma

1. Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.

4. Per i lavori complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 al codice, è, inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di cui all’articolo 31, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento attraverso l’utilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 21500 relativa alle strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione:

a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;

b) elementi che compongono il progetto;

c) elenco completo delle attività da svolgere ai fini della realizzazione dell’intervento;

d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attività;

d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43, descrizione dell’eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attività, i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.

5. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall’allegato II.14 al codice.

5-bis. Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi.