Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE
1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:
a) identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;
b) relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;
c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato.
1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l’elaborazione di modelli informativi del cantiere.
1-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l’associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.