Parti dell’accordo e soggetti della collaborazione
1. L’accordo di collaborazione è un accordo plurilaterale sottoscritto dalle parti coinvolte nell’esecuzione del contratto, individuate ai sensi del presente articolo in considerazione dell’oggetto e degli obiettivi dell’accordo. L’accordo è aperto all’adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformità con le disposizioni del comma 3.
2. Sono parti dell’accordo:
a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all’oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell’esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell’articolo 43 del codice;
b) l’appaltatore;
c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell’appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell’oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.
3. La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell’appaltatore, può altresì invitare ad aderire all’accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonché le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all’articolo 38 del codice, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attività e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell’esecuzione. L’accordo di collaborazione definisce le funzioni e le attività svolte dai soggetti individuati ai sensi del primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge.
4. Le patii e i soggetti individuati ai sensi del presente articolo sottoscrivono l’accordo e collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell’accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, nonché a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.
5. Fatta salva l’autonomia delle patii in ragione degli obiettivi e degli impegni della collaborazione, sono soggetti dell’esecuzione dell’accordo:
a) il direttore strategico, che è un soggetto imparziale, munito delle necessarie competenze e capacità organizzative, il quale coordina le parti anche al fine di migliorare la cooperazione;
b) eventuali consulenti delle parti di cui al comma 2, che monitorano l’andamento della collaborazione e supportano le parti nel raggiungimento degli obiettivi dell’accordo.