Disposizioni transitorie
1. Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall’ANAC all’esito delle istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonché in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell’articolo 11. I provvedimenti di qualificazione già rilasciati dall’ANAC alla data di cui al primo periodo restano validi ed efficaci per il termine biennale di cui all’articolo 11.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate per l’esecuzione di lavori ovvero di servizi e forniture e dell’attribuzione del livello di qualificazione per l’esecuzione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.