Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa.
1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l’adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all’articolo 1, comma 8 dell’Allegato I.9 e la conformità ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all’articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.
2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica:
a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi;
b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;
c) il sistema di coordinate di riferimento;
d) l’esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo;
e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
f) l’organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
g) l’eventuale riferimento all’organizzazione e all’impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all’uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;
h) l’esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell’equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.