1) Le aliquote afferenti all’ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.
2) Le aliquote afferenti all’ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:
2.1) QbII.05: si trasferisce all’esecutivo nel caso non ci sia l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;
2.2) QbII.08: non è più da utilizzare. Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungerenun approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.
3) Le aliquote afferenti all’ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:
3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50% per cento delle suddette aliquote è ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50% per cento è di competenza dell’esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva. Nell’eventualità che il PFTE venga redatto per l’espletamento dell’appalto integrato, la norma richiede l’anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiché, tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati ed adeguati a carico dell’aggiudicatario, l’ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per metà al nuovo PFTE e per metà al progetto esecutivo, per l’onere di revisione e aggiornamento.
4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE:
QbI.21 – Prime indicazioni piano di manutenzione - con Q=0,010, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza.Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione è di complessità non banale e che dovrà essere equamente compensato.
5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di un incremento percentuale del 10% per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull’incremento percentuale relativo all’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale).