Enti esecutori del contratto

1. In caso di contratti di servizi e di forniture di beni che soddisfino le esigenze di una o più Forze armate ovvero di uno o più enti, la stazione appaltante può individuare uno o più enti esecutori del contratto i quali:

a) curano l'esecuzione contrattuale con le modalità previste dai documenti contrattuali;

b) verificano il regolare svolgimento delle prestazioni;

c) effettuano la verifica di conformità con le modalità stabilite dai documenti contrattuali;

d) accertano, in termini di quantità e qualità, il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

e) rilasciano la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento;

f) svolgono tutte le funzioni di competenza del direttore dell'esecuzione;

g) verificano il rispetto da parte dell'esecutore delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

h) svolgono le attività relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi da interferenza;

i) svolgono tutte le altre funzioni previste dai documenti contrattuali;

l) trasmettono al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:

1) i documenti contabili;

2) le risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;

3) i certificati delle eventuali prove effettuate.