Opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio

1. Sono soggette a dibattito pubblico obbligatorio, ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 8, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui alla Tabella 1.

2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nella tabella 1 annessa al presente allegato sono ridotti del 50 per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:

a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;

b) nella zona tampone come definita nelle Linee guida operative emanate dell'UNESCO;

c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.

3. Per le opere di cui alla Tabella 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, la stazione appaltante o l'ente concedente indìce il dibattito pubblico su richiesta:

a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;

b) di un Consiglio regionale o di una provincia o di una città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento;

c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno centomila abitanti;

d) di almeno cinquantamila cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento;

e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di centomila abitanti e per il territorio di comuni di montagna.