Progettazione dello scavo archeologico
1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l’impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell’esecuzione dell’attività di scavo, nonchè i tipi e i metodi di intervento.
2. Il progetto di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell’intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatto da archeologi di I fascia ai sensi del decreto adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110 in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento. Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell’intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.
4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:
a) rilievo generale;
b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche;
c) indagini complementari necessarie.
5. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, è comunicato al Soprintendente competente.
6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all’articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi e indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
d) restauro dei reperti mobili e immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica è comunicato al Soprintendente competente.
9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell’articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
9-bis. Qualora, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera b), l’affidamento dei lavori avvenga sulla base del PFTE, questo è integrato dagli elaborati di cui all’articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) prevede adeguata copertura per l’integrazione della progettazione in corso d’opera.