Certificato di regolare esecuzione

1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del codice, non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l'indicazione dell'esecutore;

c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;

d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;

f) la certificazione di regolare esecuzione

3. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell'articolo 27 nonché, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei documenti di cui all'articolo 36, comma 7.

4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell'esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

5. Il compenso spettante al direttore dell'esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 29.