Compenso spettante ai collaudatori
1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l’attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro delle giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i quali è determinato ai sensi dell’articolo 116, comma 4.
2. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per l’attività di collaudo tecnico- amministrativo, si considera l’importo risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve iscritte dall’esecutore.
2-bis. Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.
2-ter Il rimborso delle spese può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.
3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.