Certificato di collaudo

1. Effettuate le valutazioni di cui all'articolo 21, l'organo di collaudo emette il certificato di collaudo, il quale contiene almeno le seguenti parti:

a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati:

1) il committente e la stazione appaltante;

2) l'individuazione dell'opera attraverso la descrizione dell'oggetto e della tipologia dell'intervento;

3) la località e la provincia interessate;

4) la data e l'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;

5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;

6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;

7) l'indicazione dell'esecutore;

8) il nominativo del RUP;

9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;

10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

11) l'importo contrattuale;

12) i nominativi dei componenti l'organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;

b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato:

1) descrizione generale delle caratteristiche dell'area di intervento;

2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;

3) quadro economico progettuale;

4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;

5) estremi del contratto;

6) consegna e durata dei lavori;

7) penale prevista per ritardata esecuzione;

8) quadro economico riformulato dopo l'aggiudicazione dei lavori;

9) perizie di variante;

10) spesa autorizzata;

11) lavori complementari;

12) sospensioni e riprese dei lavori;

13) proroghe;

14) scadenza definitiva del tempo utile;

15) ultimazione dei lavori;

16) verbali nuovi prezzi;

17) subappalti;

18) penali applicate e relative motivazioni;

19) prestazioni in economia;

20) riserve dell'esecutore;

21) danni causati da forza maggiore;

22) infortuni in corso d'opera;

23) avviso ai creditori;

24) stati di avanzamento lavori emessi;

25) certificati di pagamento;

26) andamento dei lavori;

27) data e importi riportati nel conto finale;

28) posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;

29) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il controllo della modellazione informativa e l'attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;

c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente:

1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;

2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all'esito della stessa;

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:

1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);

2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell'opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;

3) si certifica l'esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;

4) si liquida l'importo dovuto all'esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell'esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;

5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.

2. Qualora nel biennio di cui all'articolo 116, comma 2, terzo periodo, del codice, emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

3. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati a esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del RUP, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.