Nomina del collaudatore
1. Le stazioni appaltanti, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, attribuiscono l'incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo quanto indicato nell'articolo 116, comma 4, del codice.
2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Possono essere altresì designati soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori. Inoltre, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente e con esclusione dell'incarico di presidente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l'amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al codice.
4. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ai soggetti di cui al comma 3, terzo periodo, ovvero a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l'amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al codice oppure, se esterno e nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a un tecnico diplomato iscritto a un ordine o collegio professionale.
5. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di collaudo può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall'articolo 30, comma 5.
6. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni nell'ipotesi di cui all'articolo 116, comma 4, quinto periodo, del codice, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
b) limitatamente a un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori;
c) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:
1) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice;
2) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui al numero 1).