Verifica dei requisiti e delle capacità
1. Ai sensi dell'articolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 66 del codice alle procedure per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.
1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico- finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell’importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.