Attività delle SOA
1. La SOA, relativamente agli operatori economici ai quali ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per i quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato ai medesimi operatori attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente allegato, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell'ANAC, la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18.
2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, ne informa l'ANAC ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente allegato.
3. L'ANAC, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonché la SOA e l'operatore economico della cui attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell'articolo 13, la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l'annullamento dell'attestazione dell'operatore economico.
4. Qualora l'operatore economico non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l'ANAC che procede ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3.