Organizzazione e attività di coordinamento
1. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, le regioni si dotano di un modello organizzativo, ispirato a principi di semplificazione e promozione dell'efficienza dell'azione amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di imparzialità nell'adozione di atti, quali il prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra loro potenzialmente confliggenti.
2. È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di coordinamento composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell'ambito delle attività della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni:
a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di programmare l'attuazione progressiva del presente allegato;
b) definizione aggiornata dei prodotti più rilevanti e delle relative unità di misura sui quali condividere l'attività di monitoraggio;
c) condivisione dei risultati dell'attività di monitoraggio sui costi dei prodotti più rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale;
d) definizione di criteri e modalità per la eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali più rilevanti, e per la pubblicazione delle analisi;
e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all'articolazione del prezzario di cui all'articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni;
f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilità dei prezzari, nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM);
g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalità con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalità stesse di rilevazione.
3. Il tavolo di coordinamento è costituito entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del codice e opera con modalità condivise tra le parti nel rispetto di un piano di attività che tenga conto di tempi congrui rispetto alle priorità individuate.
4. È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, un rappresentante delle Autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali e cinque rappresentanti degli operatori economici.
5. Al tavolo tecnico di cui al comma 4 sono attribuiti i seguenti compiti:
a) promuovere un confronto tra le parti al fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e all'omogeneizzazione dell'attività di rilevazione dei prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonché degli altri elementi funzionali alle attività di rilevazione;
b) proporre modifiche alla lista dei materiali e dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione dell'evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali.
6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dell'attività di monitoraggio.