TAR Campania, Napoli, Sez. I, 10 marzo 2026, n. 1686

La giurisprudenza, anche da ultimo, ha infatti osservato che i consorzi di società cooperative, istituiti ai sensi della risalente legge 25 giugno 1909, n. 422 “Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici" e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, a differenza dei consorzi stabili (che hanno anche una struttura imprenditoriale e che possono concorrere anche quali esecutori in proprio dell’appalto), si caratterizzano per il fatto che, allo scopo mutualistico della cooperativa, si somma la funzione, anch’essa mutualistica, del consorzio (tanto da essere indicati come società cooperative “di secondo grado”); con la conseguenza che le consorziate designate per l’esecuzione agiscono quali articolazioni interne, senza alcun rilievo giuridico esterno nei confronti della stazione appaltante, la quale interloquisce sotto il profilo della responsabilità, anche per eventuale inadempimento, esclusivamente con il consorzio, che è e resta l’unico contraente (sentenza della sez. IV del 2/10/2024 n. 5171).

È stato così precisato in quella stessa sentenza, che il Collegio condivide e fa propria (ribadendone le enunciazioni anche in funzione motivazionale della presente pronuncia, ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), che: "Tale imputazione giuridica dell’attività esterna, ivi compresa l’esecuzione contrattuale, comporta peraltro che (…) era ammessa la designazione di una diversa consorziata da parte del consorzio di società cooperative, e che tale evenienza “resta estranea all’offerta” (Ad. Plen. 14/2013) incidendo sull’organizzazione di rilievo interno; né è prevista, anche alla luce della disciplina attuale, una sanzione espressamente espulsiva, qualora di tale fisiologica possibilità il consorzio si avvalga in sede di gara; […]. In altri termini, la sostituzione dell’impresa consorziata esecutrice non è una questione che incide sulle regole di validità dell’offerta rilevanti in sede di gara, ma solo eventualmente sul corretto adempimento del contratto, da parte dell’unico soggetto responsabile (il consorzio di società cooperative) e quindi sulle regole di responsabilità. Tale conclusione ermeneutica è peraltro anche in linea con il principio di risultato, “immanente” al sistema dell’amministrazione di risultato (Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812, secondo cui deve escludersi che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale; Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924) […]; la flessibilità operativa riconosciuta ai consorzi di società cooperative è infatti funzionale a garantire una gestione più efficace e dinamica dell’appalto e garantire che sia effettivamente svolta la prestazione promessa".

 

Guida alla lettura

Nella sentenza in commento viene scrutinato il tema della sostituibilità da parte del consorzio di società cooperative della consorziata esecutrice priva dei requisiti prescritti dalla lex specialis. Quesito esegetico che consente anche di tracciare una distinzione- ontologica e di effetti- con il consorzio stabile.

Nella vicenda sottoposta al Tar Campania, infatti, il concorrente- un consorzio di società cooperative- era stato escluso perché la consorziata designata per l’esecuzione del contratto era priva di un requisito stabilito dal disciplinare di gara. Ebbene, il Collegio ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione poiché la tipologia consortile in esame si differenzia dal consorzio stabile, che ha una autonoma struttura imprenditoriale, poiché le consorziate operano come mere articolazioni interne e non hanno un rilievo giuridico esterno, tant’è che in caso di inadempimento la relativa responsabilità ricade unicamente sul consorzio.

Da tale profilo ontologico deriva che la designazione dell’esecutrice ha mera rilevanza interna e, quindi, non incide sull’offerta né tantomeno il Codice prevede un effetto espulsivo in ipotesi siffatte. Il mancato possesso dei requisiti da parte della consorziata, pertanto, non mina la validità dell’offerta, ma rileva eventualmente sul corretto adempimento del contratto.

Risulta, pertanto, evidente la differenza con il consorzio stabile, in specie dopo la modifica dell’art. 67 D. Lgs. 36/2023 introdotta dal Decreto Correttivo (D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209). L’art. 67, infatti, nella formulazione originaria ammetteva il cumulo alla rinfusa anche laddove l’offerta contenesse l’indicazione delle consorziate designate per l’esecuzione; ciò comportava che anche laddove la consorziata non avesse i requisiti prescritti dalla lex specialis, la stazione appaltante non doveva procedere all’esclusione essendo sufficiente che i predetti requisiti fossero posseduti dal consorzio stabile. Dopo la novella legislativa sopra richiamata, invece, negli appalti di lavori le consorziate indicate in sede di gara devono possedere in proprio i requisiti o mediante avvalimento, non potendo più il consorzio stabile di cui fanno parte colmare tale lacuna.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4904 del 2025, proposto in relazione alle procedure CIG B4E5761A88, B4E5762B5B, B4E5763C2E, B4E5764D01, B4E5765DD4, B4E5766EA7 da Consorzio Integra Società Cooperativa, mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la Brancaccio Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Vosa, Giuliana Vosa e Andrea Vosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo Studio Legale Vosa in Napoli alla Via G. Fiorelli n. 14;

contro

Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Zinno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19;

nei confronti

Regione Campania, non costituita in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola e Roberto Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il Servizio Affari Legali dell'ASL in Napoli alla Via Comunale del Principe n. 13/a;
Azienda Sanitari Locale Napoli 2 Nord, non costituita in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Ambra e Mariangela Cianci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Avellino, non costituita in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Galietta ed Emma Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera dei Colli - Monaldi, Cotugno, C.T.O., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo e Anna Rega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Azienda in Napoli alla Via Leonardo Bianchi s.n.c.;
Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, non costituita in giudizio;
Azienda Ospedaliera Universitaria ''Federico II'' di Napoli, non costituita in giudizio;
Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania ''Luigi Vanvitelli'', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli alla Via A. Diaz n. 11, nonché dagli avvocati Maria Teresa Nicoletti e Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo studio dell'avvocato Lucio Perone in Napoli alla Via G. Porzio n. 4 - Centro Direzionale, isola G/8;
Azienda Ospedaliera ''San Giuseppe Moscati'' di Avellino, non costituita in giudizio;
Azienda Ospedaliera ''S. Pio'' di Benevento, non costituita in giudizio;
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ''Sant'Anna e San Sebastiano'' di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Sorrentino e Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera Universitaria ''San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona'', non costituita in giudizio;
I.R.C.C.S. di diritto pubblico ''Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Fondazione G. Pascale'', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cosmai e Carlo Di Marsilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Istituto in Napoli alla Via Mariano Semmola;

per l'annullamento

1) della Determinazione del Direttore Generale della Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. s.p.a. n. 260 del 1° settembre 2025, nella parte in cui il costituendo RTI tra il Consorzio Integra Società Cooperativa - mandatario e la Società Brancaccio Costruzioni s.p.a. - mandante è stato escluso dalla procedura aperta per l'affidamento del “multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) del S.S.R. della Regione Campania”– Lotto 1 CIG: B4E5761A88, Lotto 2 CIG: B4E5762B5B, Lotto 3 CIG: B4E5763C2E, Lotto 4 CIG:B4E5764D01, Lotto 5 CIG: B4E5765DD4 e Lotto 6 CIG: B4E5766EA7, e pertanto non è stato ammesso al prosieguo della gara (lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6);

2) della comunicazione del provvedimento di esclusione di cui precedente punto 1);

3) dei verbali del Seggio di Gara, tra cui i verbali delle sedute riservate n. 18 del 2 luglio 2025 e n. 27 del 31 luglio 2025, nella parte in cui il Seggio ha ritenuto di dover escludere il costituendo RTI con il Consorzio Integra mandatario perché la Società Atlas IFM. s.r.l., indicata quale esecutrice di Tarsia soc. coop. consortile, a propria volta uno dei soci assegnatari del Consorzio Integra, non possedeva all'atto della partecipazione il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 del disciplinare, relativo alla “patente a crediti”, esclusione proposta con la seguente motivazione: “il disciplinare riporta all’articolo 6.5 Requisiti di idoneità professionale “(…) il requisito relativo al possesso della patente a crediti per l’edilizia di cui al punto 6.1 lett. b deve essere posseduto dai consorziati indicati come esecutori” pertanto, trattandosi di un requisito speciale da possedere al momento della presentazione dell’offerta, da parte della consorziata esecutrice, la mancanza del predetto requisito determina l’esclusione dalla procedura dell’operatore economico”;

4) del Disciplinare di Gara, ove l'art. 6.5 dovesse interpretato nel senso che, in caso di partecipazione alla gara di un Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, tutte le consorziate designate come esecutrici, a prescindere dalle attività che ciascuna di esse avrebbe dovuto svolgere, dovevano essere in possesso della cd. “patente a crediti”;

5) in ogni caso, del verbale del Seggio di gara n. 27 del 31 luglio 2025, nella parte in cui il Seggio, riscontrata la carenza di un requisito di partecipazione in capo ad una delle consorziate esecutrici indicate dalla mandataria Consorzio Integra, ha stabilito di escludere l’RTI concorrente, anziché chiedere al Consorzio Integra di sostituire la consorziata esecutrice;

6) ove nelle more effettuata, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e delle graduatorie di gara della procedura indetta per l'affidamento del “multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) del S.S.R. della Regione Campania”, Lotto 1 CIG: B4E5761A88, Lotto 2 CIG: B4E5762B5B, Lotto 3 CIG: B4E5763C2E, Lotto 4 CIG: B4E5764D01, Lotto 5 CIG: B4E5765DD4 e Lotto 6 CIG: B4E5766EA7;

7) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale che sia lesivo degli interessi del ricorrente, inclusa l'eventuale aggiudicazione;

8) per sentir riammettere alla procedura (lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) il costituendo RTI ricorrente e, previa valutazione dell'offerta, sentirlo dichiarare aggiudicatario della procedura per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6;

9) per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e per il subentro nella sua esecuzione da parte del costituendo RTI ricorrente, che, in tal senso, si dichiara disponibile al subentro ed all'esecuzione dei lavori e dichiara di avere interesse a tanto, ed in subordine per il risarcimento dei danni per equivalente.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. s.p.a., dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno, dell'Azienda Ospedaliera dei Colli - Monaldi, Cotugno, C.T.O., dell'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania ''Luigi Vanvitelli'', dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ''Sant'Anna e San Sebastiano'' di Caserta e dell'I.R.C.C.S. di diritto pubblico ''Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Fondazione G. Pascale'';

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; hanno depositato note, con cui hanno chiesto il passaggio in decisione del ricorso, i difensori di: I.R.C.C.S. Fondazione G. Pascale'', A.O.U. dell'Università degli Studi ''Luigi Vanvitelli'' (avvocato Lucio Perone), ASL Napoli 1 Centro, ASL Salerno e ASL Napoli 3 Sud;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- Con determinazione del Direttore Generale n. 343 del 18/12/2024 la So.Re.Sa. s.p.a. ha indetto la procedura aperta per l’affidamento del “multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende sanitarie (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) del S.S.R. della Regione Campania”, dal valore stimato di € 455.959.069,50, gara suddivisa in 6 lotti e da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il costituendo R.T.I. tra il Consorzio ricorrente (mandatario) e la mandante Brancaccio Costruzioni s.p.a. ha presentato domanda di partecipazione per tutti i lotti; il primo ha designato, quali imprese esecutrici, la Kineo Energy e Facility s.r.l., la Titania società cooperativa a r.l. e, infine, la Tarsia società cooperativa consortile, e quest’ultima, a sua volta, ha indicato quale esecutrice la Atlas IFM s.r.l..

Con nota dell’11/7/2025 la stazione appaltante ha attivato il soccorso istruttorio richiedendo, relativamente alla soc. Atlas, di “confermare il mancato possesso della ‘patente a crediti’ prevista dall’art. 29 c. 19 D.L. n. 19/2024 e nei modi disciplinati dal D.M.18/09/2024, n.132 o di SOA di livello superiore al II ovvero produrre la documentazione a comprova del requisito richiesto all’art.6.1 lett.b) e 6.3 lett.b) del Disciplinare”.

Il Consorzio ricorrente ha trasmesso allora una dichiarazione della società Atlas, la quale confermava di non essere in possesso della patente a crediti né del certificato SOA, precisando però che “qualora – in caso di aggiudicazione – dovesse eseguire attività ricompresa nelle prescrizioni di cui all’art.27 del d.lgs.81/2008 e s.m. ed int., considerato che trattasi di un requisito di esecuzione dell’appalto, si attiverà prontamente al fine di conseguire la suddetta patente”.

Nella seduta del 31 luglio 2025, il Seggio di gara ha proceduto all’esame della documentazione ed è pervenuto alla decisione di escludere il concorrente, motivando che: <<il disciplinare riporta all’articolo 6.5 Requisiti di idoneità professionale “(…) il requisito relativo al possesso della patente a crediti per l’edilizia di cui al punto 6.1 lett.b deve essere posseduto dai consorziati indicati come esecutori” pertanto, trattandosi di un requisito speciale da possedere al momento della presentazione dell’offerta, da parte della consorziata esecutrice, la mancanza del predetto requisito determina l’esclusione dalla procedura dell’operatore economico”.

Il R.T.I. è stato quindi escluso dalla procedura con la determinazione del Direttore Generale n. 260 del 1°/9/2025, avverso la quale è stato proposto il presente ricorso, affidato a due motivi con cui sono stati dedotti:

- con il primo motivo, la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, nonché della lex specialis, oltre all’eccesso di potere per istruttoria carente ed errata, motivazione illogica ed erronea applicazione dei principi del risultato e del favor partecipationis e, altresì, in subordine, l’illegittimità della clausola di cui all’art. 6.5 del Disciplinare, per contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione dei principi di favor partecipationis, fiducia e risultato;

- con il secondo motivo, in via subordinata, l’illegittimità dell’esclusione per non aver consentito la sostituzione della consorziata esecutrice.

La So.Re.Sa. s.p.a. si è costituita in giudizio per resistere alla pretesa avversaria.

Si sono costituiti altresì in giudizio l’I.R.C.C.S. di diritto pubblico ''Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Fondazione G. Pascale'', l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, l’Azienda Ospedaliera dei Colli - Monaldi, Cotugno, C.T.O. e l’Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania ''Luigi Vanvitelli''.

Le parti hanno depositato memorie.

La domanda cautelare della ricorrente è stata accolta con ordinanza del 24 ottobre 2025 n. 2580, ai fini della sua ammissione con riserva alla partecipazione alla gara e alla valutazione delle offerte da essa presentate per i lotti.

Si è costituita in giudizio anche l’Azienda Sanitaria Locale Salerno.

Sono stati quindi prodotti scritti difensivi per l’udienza di merito.

All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il ricorso è stato assegnato in decisione.

2.- Il Collegio deve preliminarmente disattendere la richiesta delle parti intimate di essere estromesse dal giudizio per carenza di legittimazione passiva (eccezione formulata dall’I.R.C.C.S. ''Fondazione G. Pascale'', dall’A.O. dei Colli, dall’A.O.U. ''Luigi Vanvitelli' e dall’ASL Napoli 3 Sud).

Invero, la procedura indetta dalla So.Re.Sa. riguarda l’affidamento del c.d. “multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie del S.S.R. della Regione Campania”, giustificandosi pertanto già in ragione di ciò la partecipazione al giudizio degli enti beneficiari delle prestazioni del cui affidamento si controverte.

2.1. Venendo alle censure dedotte avverso l’impugnata esclusione, il Collegio reputa infondato il primo motivo di ricorso.

Con esso la parte ricorrente premette che l’art. 6.5 del disciplinare (secondo cui “il requisito relativo al possesso della patente a crediti per l’edilizia di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dai consorziati indicati come esecutori”) va interpretato alla stregua della precisazione contenuta nel precedente art. 6.4, che, relativamente ai raggruppamenti temporanei, ha stabilito che “il requisito relativo al possesso della patente a crediti per l’edilizia di cui al punto 6.1 deve essere posseduto: - da ciascun componente del raggruppamento/ consorzio/GEIE anche da costituire che esegue la prestazione per la quale è indispensabile il possesso della patente”.

E rammenta che l’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che “sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)” (definiti dall’art. 89 richiamato come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”).

Operata questa corretta premessa, la ricorrente afferma che l’affidamento oggetto di causa comprende anche prestazioni che non dovranno eseguirsi in cantieri temporanei o mobili ai sensi appena visti, e tra queste ricadrebbero proprio i compiti affidati alla consorziata designata ATLAS, che, benché priva della patente a crediti per l’edilizia, sarebbe però destinata ad eseguire unicamente attività di pulizie ed altre attività relative alla gestione integrata, alla fornitura di prodotti, di attrezzature e di mezzi d’opera per la pulizia, nonché altre diverse prestazioni di natura intellettuale o eventuali altre attività, da espletarsi in luoghi diversi dai cantieri temporanei.

Questa prospettazione non può tuttavia essere condivisa, in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione della circostanza che effettivamente la Atlas dovrebbe svolgere solo la descritta attività, per la quale non sarebbe richiesta la “patente a crediti”.

Oltretutto, la prospettazione medesima si pone anche in contraddizione con quanto dichiarato dalla stessa parte in sede di soccorso istruttorio, in cui è stato rappresentato (come ricordato innanzi), non senza ambiguità sul punto in questione, che la Atlas, “qualora – in caso di aggiudicazione – dovesse eseguire attività ricompresa nelle prescrizioni di cui all’art.27 del d.lgs.81/2008 e s.m. ed int., considerato che trattasi di un requisito di esecuzione dell’appalto, si attiverà prontamente al fine di conseguire la suddetta patente”.

È evidente, quindi, che quanto sostenuto in ricorso, oltre a difettare di dimostrazione, stride con la volontà manifestata dalla stessa parte in sede procedimentale.

Né può aderirsi alla tesi che il possesso del requisito di cui si tratta atterrebbe alla sola fase di esecuzione dell’appalto, essendo esso, al contrario, configurato quale requisito speciale di idoneità professionale dagli artt. 6.4 e 6.5 del disciplinare.

Senza dire, infine, che la clausola del disciplinare che, attesa l’indubbia complessità e articolazione delle prestazioni in appalto relative al c.d. multiservizio tecnologico, correlate tra loro e da rendersi in cantieri temporanei o mobili, ha introdotto il requisito speciale di idoneità professionale in discorso, non è nemmeno sospettabile di illegittimità, stante la sua coerenza con la previsione di cui all’art. 100, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 (“Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto”).

Per queste ragioni il primo motivo d’impugnazione va complessivamente disatteso.

2.2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, logicamente subordinato al precedente, con cui la parte ricorrente si duole che la stazione appaltante non abbia consentito la sostituzione della suddetta consorziata esecutrice.

È affermato sotto questo profilo che la mancanza del requisito di partecipazione, in capo a una consorziata designata da un Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, non provoca senz’altro l’esclusione del medesimo, potendosi pur sempre provvedere alla sostituzione della consorziata stessa.

La censura è meritevole di accoglimento con riguardo alla natura del Consorzio di cui trattasi, in ordine alla quale la giurisprudenza di questo Tribunale ha avuto già modo di chiarire che:

<<La giurisprudenza, anche da ultimo, ha infatti osservato che i consorzi di società cooperative, istituiti ai sensi della risalente legge 25 giugno 1909, n. 422 “Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici" e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, a differenza dei consorzi stabili (che hanno anche una struttura imprenditoriale e che possono concorrere anche quali esecutori in proprio dell’appalto), si caratterizzano per il fatto che, allo scopo mutualistico della cooperativa, si somma la funzione, anch’essa mutualistica, del consorzio (tanto da essere indicati come società cooperative “di secondo grado”); con la conseguenza che le consorziate designate per l’esecuzione agiscono quali articolazioni interne, senza alcun rilievo giuridico esterno nei confronti della stazione appaltante, la quale interloquisce sotto il profilo della responsabilità, anche per eventuale inadempimento, esclusivamente con il consorzio, che è e resta l’unico contraente>> (sentenza della sez. IV del 2/10/2024 n. 5171).

È stato così precisato in quella stessa sentenza, che il Collegio condivide e fa propria (ribadendone le enunciazioni anche in funzione motivazionale della presente pronuncia, ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), che:

<<Tale imputazione giuridica dell’attività esterna, ivi compresa l’esecuzione contrattuale, comporta peraltro che (…) era ammessa la designazione di una diversa consorziata da parte del consorzio di società cooperative, e che tale evenienza “resta estranea all’offerta” (Ad. Plen. 14/2013) incidendo sull’organizzazione di rilievo interno; né è prevista, anche alla luce della disciplina attuale, una sanzione espressamente espulsiva, qualora di tale fisiologica possibilità il consorzio si avvalga in sede di gara; […]. In altri termini, la sostituzione dell’impresa consorziata esecutrice non è una questione che incide sulle regole di validità dell’offerta rilevanti in sede di gara, ma solo eventualmente sul corretto adempimento del contratto, da parte dell’unico soggetto responsabile (il consorzio di società cooperative) e quindi sulle regole di responsabilità. Tale conclusione ermeneutica è peraltro anche in linea con il principio di risultato, “immanente” al sistema dell’amministrazione di risultato (Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812, secondo cui deve escludersi che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale; Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924) […]; la flessibilità operativa riconosciuta ai consorzi di società cooperative è infatti funzionale a garantire una gestione più efficace e dinamica dell’appalto e garantire che sia effettivamente svolta la prestazione promessa>>.

Per le illustrate ragioni, in accoglimento della limitata censura sollevata con il secondo motivo, il ricorso, pur nell’infondatezza del suo primo mezzo, può comunque trovare un parziale accoglimento.

Sicché la Stazione appaltante dovrà assegnare alla concorrente un congruo termine per permetterle di addivenire alla sostituzione della consorziata designata ATLAS, ferma restando la necessità del rispetto del requisito illustrato nel precedente paragr. 2.1..

3.- Per le considerazioni che precedono, e nei limiti appena illustrati, il ricorso va dunque accolto, e va conseguentemente annullata l’impugnata determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. s.p.a. dell’1/9/2025 n. 260 limitatamente alla disposta esclusione immediata del costituendo R.T.I. Consorzio Integra Società Cooperativa - Brancaccio Costruzioni s.p.a..

Per la connotazione della vicenda contenziosa, e attese le ragioni che hanno condotto all’accoglimento solo parziale del ricorso, si rinvengono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite.

Nei confronti delle altre parti evocate in giudizio e non costituitesi, le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla la determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. s.p.a. del 1°/9/2025 n. 260 con riguardo all'esclusione del R.T.I. ricorrente, con i limitati effetti di cui in motivazione.

Spese compensate tra tutte le parti costituite, irripetibili nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario