TAR Lazio, sez. II-ter, 30 settembre 2025, n. 16832
È illegittima la revoca in autotutela di una concessione per occupazione di suolo pubblico fondata unicamente su un sequestro penale intervenuto prima del rilascio del titolo, quando l’Amministrazione ometta di avviare il contraddittorio e non consideri che il sequestro deriva proprio dalla mancata tempestiva adozione della concessione poi rilasciata.
In assenza di comunicazione di avvio del procedimento e di un’adeguata motivazione sulla specifica fattispecie, risulta violata la disciplina dell’attività provvedimentale di secondo grado.
Guida alla lettura
Nella fattispecie decisa dal TAR Lazio con sentenza n. 16832/2025, la società ricorrente, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha impugnato la determinazione di revoca della concessione per occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di un dehors a servizio dell’attività, rilasciata solo pochi giorni prima.
La revoca è stata disposta in quanto l’area pubblica antistante l’esercizio commerciale, dove era stato posizionato il dehors, era stata sottoposto a sequestro preventivo per occupazione abusiva da parte della stessa società ricorrente, che aveva già iniziato ad occupare l’area in attesa della concessione, poi ottenuta.
La revoca è stata quindi impugnata dalla società per violazione degli artt. 7 e ss. e dell'art. 21nonies della Legge 241/1990.
Il TAR adito ha reputato il ricorso palesemente fondato, ravvisando chiare violazioni, da parte della PA, delle garanzie previste dalla legge sul procedimento amministrativo e delle norme che regolano l’attività provvedimentale di secondo grado.
La peculiarità della vicenda consiste nel fatto che, da una parte, il sequestro preventivo dell’area era stato disposto esclusivamente a motivo della non ancora intervenuta adozione del provvedimento concessorio, dall’altra parte, proprio per l’esistenza del sequestro, l’Amministrazione ha revocato la concessione che nelle more aveva rilasciato, così impendendo alla società di ottenere il provvedimento di dissequestro.
Il TAR ha censurato la condotta dell’Amministrazione che ha omesso di coinvolgere la ricorrente nel procedimento finalizzato alla revoca della concessione già rilasciata, attivando il contraddittorio tra le parti che avrebbe senz’altro fatto emergere come la motivazione del sequestro fosse riconducibile alla sola condotta dalla amministrazione.
Non solo, dopo che l’Amministrazione si era determinata, all’esito di apposito procedimento, al rilascio della concessione richiesta, la mera circostanza per cui, nelle more del rilascio della stessa, sia intervenuto il sequestro preventivo dell’area proprio ed esclusivamente a motivo della non ancora intervenuta adozione, all’epoca del decreto penale, del provvedimento concessorio non poteva legittimare il provvedimento di revoca impugnato.
Pertanto la PA, oltre a non aver rispettato le garanzie procedimentali previste dalla Legge n. 241 del 1990, ha altresì violato i presupposti dell’autotutela laddove non ha assolto agli obblighi motivazionali dell’attività amministrativa di secondo grado, che non può reggersi su una circostanza di fatto – il sequestro – a cui la PA abbia dato luogo col proprio comportamento inerte.
Il comportamento dell’Amministrazione risulta pertanto in contrasto con i principi di proporzionalità, partecipazione e ragionevolezza propri dell’azione amministrativa.
In definitiva, il TAR ha accolto il ricorso ritenendo la revoca illegittima sotto due profili: procedimentale, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che ha impedito alla società di rappresentare le peculiarità del caso; motivazionale, per l’assoluta mancanza di valutazione circa l’effetto sanante del titolo nel frattempo rilasciato e la reale causa del sequestro, determinata dal ritardo amministrativo.
Pubblicato il 30/09/2025
N. 16832/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09441/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9441 del 2025, proposto da -OMISSIS- S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale prot.-OMISSIS-del 12/08/2025 di "Revoca in autotutela della Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- del 05.08.2025 prot. -OMISSIS- avente ad oggetto “Concessione per occupazione di suolo pubblico permanente in -OMISSIS-per il collocamento di tavoli, sedie, n. 4 ombrelloni e n. 4 elementi riscaldanti per complessivi mq. 22,75 a nome della -OMISSIS- S.r.l.s.”;
- della nota prot. -OMISSIS- del 06.08.2025, menzionata ma non comunicata;
- di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
- la società ricorrente – che esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande – ha impugnato la determinazione dirigenziale del 12.08.2025 in epigrafe, con cui il competente ufficio di Roma Capitale ha revocato, pochi giorni dopo averla rilasciata, la concessione del 5.08.2025 per occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di un dehors a servizio dell’attività predetta;
- la revoca è stata motivata in relazione alla circostanza per cui (in data 2-4.08.2025) “il marciapiede pubblico antistante l’esercizio è stato sottoposto a sequestro preventivo per occupazione abusiva dello stesso” da parte della società ricorrente;
- avverso tale revoca la ricorrente ha lamentato “Violazione degli artt. 7 e ss. e dell'art. 21 nonies della l. 241/1990; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione”;
CONSIDERATO che il ricorso, essendo palesemente fondato – come da avviso datone alle parti alla odierna camera di consiglio –, può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
RITENUTO, infatti, che l’Amministrazione capitolina ha effettivamente violato le norme che regolano l’attività provvedimentale di secondo grado, avendo omesso di coinvolgere la ricorrente nel procedimento finalizzato alla revoca della concessione già rilasciata e avendo, peraltro, motivato tout court tale provvedimento in relazione all’intervenuto sequestro preventivo dell’area, senza tenere affatto conto della motivazione dello stesso e della obiettiva peculiarità della fattispecie (ciò che, invece, il rispetto delle garanzie procedimentali avrebbe quantomeno permesso di apprezzare);
RILEVATO, infatti, da quanto risulta in atti, che:
- in data 6.03.2025 la società ricorrente ha presentato un’istanza di concessione per occupazione di suolo pubblico al fine di allestire un dehors a servizio dell’attività di ristorazione;
- nelle more della definizione del relativo procedimento, la ricorrente ha comunque occupato il suolo pubblico con arredi (vasi, condizionatore, tavoli e sedie);
- avviato il procedimento penale, il Gip ha quindi disposto il sequestro dell’area occupata, proprio perché “Non esiste [alla data del 4.08.2025 in cui è stato depositato il decreto penale] alcun provvedimento da parte dell’autorità comunale che abbia assentito la richiesta di occupazione presentata il 6 marzo, peraltro per un’area ridotta rispetto a quella effettivamente oggetto di occupazione”;
- in data 5.08.2025 è però poi stato effettivamente adottato il provvedimento concessorio a conclusione del procedimento avviato sulla istanza presentata dalla ricorrente (che, tuttavia, dopo pochi giorni, in data 12.08.2025, è stato oggetto di revoca con il provvedimento qui impugnato);
- in data 12.09.2025 il Giudice penale, “tenuto conto della revoca in autotutela della concessione”, ha inoltre rigettato l’istanza di dissequestro dell’area presentata dalla ricorrente;
RITENUTO, al riguardo, che – essendosi l’Amministrazione ormai già positivamente determinata, all’esito di apposito procedimento, al rilascio della concessione richiesta – la mera circostanza per cui, nelle more del rilascio della stessa, sia intervenuto il sequestro preventivo dell’area proprio ed esclusivamente a motivo della non ancora intervenuta adozione, all’epoca del decreto penale, del provvedimento concessorio (ciò che è ulteriormente confermato dalla motivazione del rigetto dell’istanza di dissequestro) non poteva legittimare il provvedimento di revoca qui impugnato, peraltro adottato in violazione delle garanzie procedimentali e in termini del tutto carenti, avuto riguardo agli obblighi motivazionali dell’attività amministrativa di secondo grado;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca del 12.08.2025 e fermi gli adempimenti che la parte dovrà attivare con riguardo ai profili di rilievo penale per il dissequestro dell’area;
RITENUTO, infine, che le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato di revoca della concessione, datato 12.08.2025.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore