Consiglio di Stato, Ad. Plen., ord. 7 novembre 2014, n. 29
Consiglio di Stato, Ad. Plen., ord. 7 novembre 2014, n. 29
Presidente Giovannini; Estensore Polito
Poichè, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, l’informativa antimafia esplica effetti ultraregionali, deve ritenersi che competente a conoscere dell’impugnazione della stessa è il T.A.R. del luogo ove ha sede la Prefettura che ha adottato l’atto; detto T.A.R. rimane competente anche in caso di contestuale impugnazione sia dell’informativa che degli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante. Si realizza, infatti, in tal caso, una particolare forma di connessione per accessorietà in base alla quale, ai fini della determinazione del giudice competente, la causa principale (avente ad oggetto l’informativa prefettizia) attrae a sé quella accessoria (avente ad oggetto gli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante), senza che a ciò siano di ostacolo le norme sulla competenza funzionale.
BREVI ANNOTAZIONI
L’OGGETTO DELLA PRONUNCIA
La vicenda rimessa all’esame dell’Adunanza Plenaria ha ad oggetto la determinazione della competenza territoriale del Giudice Amministrativo in materia di provvedimenti interdittivi antimafia, adottati ai sensi dell’art. 91, del D.Lgs. n. 159/2011 e di conseguenti provvedimenti, adottati dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011, il quale impone a tutte le pubbliche amministrazioni che ricevano l’informativa, l’obbligo di revocare le autorizzazioni e le concessioni oppure di recedere dal contratto.
La Plenaria, ritenendo che nel caso di specie si realizzasse una speciale forma di connessione per accessorietà, in base alla quale ai fini della determinazione del Giudice competente la causa principale (avente ad oggetto l’informativa prefettizia) attrae a sé quella accessoria (avente, invece, ad oggetto gli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante), ha dichiarato la competenza del TAR del Lazio a definire nel merito la controversia.
IL PERCORSO ARGOMENTATIVO
In punto di fatto può essere utile premettere come il TAR originariamente adito ritenendo che il provvedimento prefettizio non avesse efficacia sull’intero territorio nazionale, ma operasse solo con riferimento al rapporto cui è riferito, sulla base del criterio degli effetti diretti del provvedimento, negava la competenza del TAR Lazio e riconosceva la competenza del TAR Valle d’Aosta. Il Consorzio interessato proponeva ricorso per regolamento di competenza, ritenendo che l’informativa interdittiva antimafia avesse una portata generale e non territorialmente limitata, donde la competenza territoriale del TAR Lazio (cioè del TAR ove ha sede la Prefettura che ha emanato l’informativa) anche per i provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione a seguito dell’informativa antimafia. In altre parole la misura prefettizia sarebbe ex se idonea ad incidere sulla partecipazione alle procedure di gara, sul mantenimento dell’attestazione di qualificazione SOA, sulla concessione di ogni altro beneficio economico a carico dei bilanci dello Stato e degli enti pubblici, etc.
Ebbene, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 29 del 2014 chiarisce i confini della disciplina dell’interdittiva antimafia a seguito del D.Lgs. n. 159 del 2011 il quale, all’art. 91, collega alla misura di prevenzione una pluralità di effetti rimessi alla competenza ed all’iniziativa dell’autorità cui essa è comunicata, che travalicano il luogo in cui ha sede l’ente con cui intercorre il rapporto che ha dato origine all’acquisizione della certificazione antimafia.
Esplicando l’informativa antimafia effetti ultraregionali, competente a conoscere dell’impugnazione stessa sarà, quindi, il TAR del luogo ove ha sede la Prefettura che ha adottato l’atto.
Il suddetto TAR sarà competente anche nel caso di impugnazione congiunta dell’informazione antimafia e degli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, non trovando applicazione l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. a mente del quale “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti allo stesso provvedimento, tranne che si tratti di atti normativi o generali”. L’informativa antimafia non può, infatti, considerarsi atto presupposto rispetto alle determinazioni della stazione appaltante, stante la sua autonoma efficacia lesiva per gli immediati effetti negativi nei confronti dell’impresa.
Si riconosce quindi prevalenza al criterio della competenza territoriale rispetto a quello della competenza funzionale nei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 119 c.p.a., comma 1, lett. a), in base ai principi di concentrazione dei procedimenti giurisdizionali e del simultaneus processus - garanti dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’economia dei giudizi secondo gli indirizzi segnati dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e dal diritto comunitario.
In applicazione del riferito principio, quindi, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l’ordinanza oggetto del presente commento in accoglimento del ricorso e in riforma dell’impugnata ordinanza, riconosceva la competenza del TAR del Lazio a definire nel merito la controversia.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’ordinanza in commento sembra, quindi, aderire all’impostazione del Consorzio ricorrente, a mente della quale la disciplina introdotta con il D.Lgs n. 159 del 2011 impone una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali elaborati sotto la vigenza di un diverso quadro normativo.
Giova ricordare che le conclusioni cui giungeva una precedente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la n. 4 del 2013 erano del tutto differenti da quelle della decisione odierna. Si affermava nella riferita pronuncia del 2013 che il criterio principale per la determinazione della competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo è quello della sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato.
Tale criterio cede il passo a quello inerente gli effetti diretti dell'atto, qualora essi si esplichino in luogo compreso nella circoscrizione territoriale di uno specifico Tar. Le modifiche apportate al codice del processo amministrativo dal secondo correttivo, si risolvono nell'esplicitazione della regola, già desumibile del testo previgente, alla stregua della quale il criterio della sede dell'Autorità che ha assunto l'atto impugnato è sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale.
Nel caso di ricorso diretto all'annullamento di un’informativa antimafia tipica relativa a lavori da eseguire in una Regione, i ricorsi proposti avverso un'informativa antimafia emessa dalla Prefettura, sono di competenza del Tar territoriale dove gli atti producono gli effetti, perchè tali atti producono effetti diretti nell'esclusivo ambito circoscrizionale di uno specifico Tar (ovvero il Tar dove tale rapporto si è costituito e si svolge).
Infatti, l'informativa prefettizia tipica costituisce atto privo di portata generale; opera in seno al singolo rapporto cui attiene, sortendo i suoi effetti diretti solo nell'ambito della circoscrizione territoriale ove il medesimo rapporto si è costituito e si svolge.
L'iter argomentativo della Plenaria del 2013 muoveva anzitutto dal richiamo dell'art. 13, comma 1, c.p.a. a norma del quale il criterio ordinario viene individuato nella sede delle PA alle quali sono riconducibili i provvedimenti, accordi o comportamenti oggetto della controversia.
La norma stabilisce, altresì, che qualora gli effetti diretti dell'azione amministrativa si producano nell'ambito territoriale della regione nella quale il Tribunale ha sede, il Tar di tale circoscrizione territoriale è comunque inderogabilmente competente.
Prima dell'entrata in vigore del c.p.a. le posizioni erano eterogenee. Da un lato la giurisprudenza riteneva che il criterio prevalente fosse quello dell'efficacia (Cons. St., sez. VI, n. 1322/2002). Dall'altro lato, vi erano diverse posizioni che ritenevano, invece, che il criterio dell'efficacia doveva essere considerato residuale rispetto a quello della sede.
La problematica è stata, poi, vagliata dal Consiglio di Stato nelle ordinanze 24 settembre 2012 n. 33 e n. 34 del 19 novembre 2012.
La disciplina sopravvenuta di cui al comma 4-bis dell'art 13 c.p.a., come precisato dalla Relazione governativa al decreto correttivo, è volta ad evitare che i criteri di competenza applicabili ad atti meramente endoprocedimentali producano l'effetto distorsivo di una corretta distribuzione degli affari.
La pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2013, in coerenza con quanto statuito dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con ordinanza n. 34 del 2012, ha chiarito che tale sopravvenienza normativa, pur non applicabile ai processi instaurati prima della sua entrata in vigore in forza del principio di irretroattività (art. 11, comma 2 disposizioni del c.c. sulla legge in generale) si risolve nell'esplicitazione del principio, già desumibile dal testo dell'art 13 c.p.a. previgente all'intervento operato dal secondo correttivo, alla stregua del quale il criterio della sede dell'autorità che ha emesso l'atto è sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale.
Concludeva la Plenaria, secondo pacifico orientamento pretorio, ora confermato dal dato positivo di cui all'art. 13, comma 1, c.p.a., che ai fini della competenza territoriale vanno considerati solo gli effetti diretti e immediati dell'atto, mentre non assumono rilievo gli effetti mediati o indiretti derivanti dalla connessione con atti non oggetto dello specifico gravame, al pari dell'efficacia eventualmente ultraregionale degli atti impugnati.
L’ordinanza in esame, invece, aderendo all’orientamento già espresso con la precedente decisione n. 17 del 31 luglio 2014 sempre dell’Adunanza Plenaria, afferma che a decidere sull’impugnativa dell’informativa prefettizia e conseguenti atti applicativi nei confronti dell’impresa partecipante all’appalto è il giudice del TAR in cui si trova la Prefettura che ha adottato l’informativa stessa.
Il Consiglio di Stato fornisce, quindi, importanti chiarimenti alle imprese che partecipano alle gare pubbliche e che si trovano “colpite” dal provvedimento prefettizio.
PERCORSO BIBLIOGRAFICO
A. Mannino, Determinazione della competenza dei T.A.R. nel caso di ricorso diretto all’annullamento di una informativa antimafia emessa dalla Prefettura, nota a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza 4 febbraio 2013, n. 4, in questa Rivista; O. Toriello, L’Adunanza Plenaria fa il punto sui criteri di individuazione della competenza territoriale del T.A.R.: il criterio dell’efficacia territoriale dell’atto è prevalente qualora essa si esaurisca nella circoscrizione territoriale di un Tribunale periferico, nota a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza 4 febbraio 2013, n. 4, in questa Rivista; F. Bulfoni, Il “criterio dell’efficacia” quale canone interpretativo della competenza territoriale dei Tribunali Amministrativi Regionali, in Il Nuovo Diritto Amministrativo, Ed. Dike, n. 3/2013, pp. 165 ss. e dello stesso Autore, La competenza territoriale dei Tribunali Amministrativi Regionali, in Il Nuovo Diritto Amministrativo, Ed. Dike, n. 4/2013, pp. 172 ss.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 20 di A.P. del 2014, proposto dal Consorzio Stabile Aedars s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Principessa Clotilde, n.2;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
A.N.A.S. s.p.a. - Compartimento della viabilità per la Valle D'Aosta, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per regolamento di competenza
in ordine all' ordinanza collegiale del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 654 del 2014, resa tra le parti, concernente regolamento di competenza in tema di ricorso avverso interdittiva antimafia
Visto il ricorso per regolamento di competenza chiesto proposto dal Consorzio Stabile Aedars ;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Roma e dell’ A.N.A.S. s.p.a.,;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avvocato Clarizia e l’avvocato dello Stato Scino.;
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio Stabile Aedars s.c. a r.l. (in prosieguo di trattazione Consorzio Aedars), alla cui compagine partecipano 44 aziende con titolarità di svariati contratti con la pubblica amministrazione, era destinatario di sedici note interdittive antimafia, emesse ai sensi dell’ art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011, tutte di identico tenore e contenuto, differenziate solo nel numero di protocollo.
Nel contempo, con circolare diretta a tutte la amministrazioni prese in considerazione dall’art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011, la Prefettura di Roma rendeva nota l’adozione della misura di prevenzione.
Con distinti ricorsi il Consorzio Aedars insorgeva in alcuni casi avverso la sola misura interdittiva, in altri con impugnazione congiunta degli atti applicativi emessi dalle stazioni appaltanti.
Per quattro informative, non seguite da atto applicativo, il T.A.R. Lazio riconosceva la propria competenza.
Per ciò che interessa la vicenda rimessa all’esame dell’ Adunanza Plenaria con ordinanza della Sezione III n. 3155 del 2014, il Consorzio Aedars con ricorso rubricato al n. 10816/2013 impugnava davanti al T.A.R. Lazio un lungo elenco di atti dei quali vengono in considerazione i più rilevanti di essi e cioè:
- l’informativa prefettizia interdittiva prot. 193999/area I bis/O.S.P., emessa dalla Prefettura di Roma il 27 settembre 2013, con la quale si afferma che nei confronti del suddetto Consorzio “sussiste la presenza di situazioni relative a tentativi d’infiltrazioni mafiose previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;
- gli atti con cui l’A.N.A.S s.p.a. ha disposto la sospensione e poi il recesso dal contratto d’appalto relativo a “lavori urgenti di manutenzione dei muri di sostegno e di controripa delle protezioni marginali, del piano viabile, della regimentazione delle acque dal km 114+168 al km 155+300 nel Comune di La Thuille”.
Il T.A.R. adito, con ordinanza collegiale n. 654 del 17 gennaio 2014 - sul riscontro che il provvedimento prefettizio non ha efficacia sull’intero territorio nazionale, ma opera in seno al solo rapporto cui è riferito (contratto di appalto con l’ A.N.A.S. per lavori da eseguirsi in Valle d’ Aosta) in base al criterio degli effetti diretti del provvedimento negava la competenza del T.A.R. Lazio e riconosceva il T.A.R. per la Valle d’ Aosta competente a dirimere la controversia, ciò alla luce dei principi enunciati da questa Adunanza Plenaria con la decisione n. 33 del 2012.
Con ricorso per regolamento di competenza il Consorzio Aedars è insorto avverso l’ordinanza del T.A.R.
Espone il Consorzio che i profili di novità della disciplina in materia di misure preventive antimafia introdotta dal d.lgs. n. 159 del 2011 impongono una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali elaborati in vigenza del quadro normativo derivante dal d.lgs. n. 490 del 1994 e dal d.P.R. n. 252 del 2010, restando, quindi, esclusa ogni loro meccanica applicazione alla fattispecie de qua.
La portata generale e non territorialmente limitata dell’informativa è avvalorata, a giudizio del ricorrente, dall’ art. 91, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, il quale prevede che - ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni - essa va tempestivamente comunicata, anche in via telematica, all' Osservatorio dei contratti pubblici istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. nonché a numerose altre amministrazioni, centrali e periferiche.
Si versa, quindi, a fronte di una pluralità di effetti che non si producono più in via esclusiva nei confronti dell'ente che ne ha formulato richiesta, ma che interessano, per quanto di competenza, tutti gli organismi coinvolti dal suo rilascio, rispetto ai quali la stazione appaltante è solo uno dei plurimi destinatari. La misura prefettizia è ex se idonea ad incidere sulla partecipazione alle procedure di gara, sul mantenimento dell’attestazione di qualificazione SOA, sulla concessione di ogni altro beneficio economico a carico dei bilanci dello Stato e degli enti pubblici.
Una volta riconosciuta: l'efficacia generale dell'informativa prevista dall'art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011; la portata lesiva e il correlato interesse, morale e patrimoniale, del destinatario a ricorrere immediatamente avverso la stessa; la natura vincolata e meramente applicativa degli atti consequenziali emessi dalle varie amministrazioni (ente committente, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Camera di Commercio, Ministero delle Infrastrutture, etc.), deve trarsi la conclusione, in ossequio all'art. 13, comma 4 bis, c.p.a., che sussiste la competenza del T.A.R. chiamato a conoscere dell'atto generale presupposto e, quindi, di quello ove ha sede la Prefettura che ha emanato l'informativa.
Militano, inoltre, in favore di detta conclusione i principi di prevenzione e di connessione oggettiva e soggettiva - in presenza di quattro giudizi già incardinati avanti al T.A.R. per il Lazio contro quattro delle sedici informative del Prefetto di Roma di medesimo contenuto e destinatario - nonché di economia dei giudizi e del simultaneus processus; ciò alla luce del criterio residuale di attribuzione della competenza, recepito dall’art. 13, comma 3, c.p.a., ovvero di concentrazione delle nuove domande avanti al giudice originariamente adito (art. 43, comma 3 c.p.a.) nonché delle stesse regole che nel processo civile derogano, per ragioni di connessione, all’ordinario riparto delle competenze (artt. 31, 36, 40 c.p.c.), applicabili in virtù del rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile stabilito dall’art. 39, comma 1, c.p.a.
In sede di note conclusive il Consorzio ricorrente ha fatto richiamo alle ordinanze dell’ Adunanza Plenaria dal n. 17 al n. 26 intervenute sulla questione su cui ora si controverte.
Alla camera di consiglio dell’ 8 ottobre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. La vicenda che vede coinvolto il Consorzio Aedars, destinatario di sedici separati atti di interdittiva riferiti a distinti rapporti contrattuali costituiti con enti individuati dall’art. 83 del d.lgs. n. 159 del 2011, è già venuta all’attenzione di questa Adunanza Plenaria ai fini dell'individuazione del T.A.R. competente a conoscere del ricorso con cui sono contestualmente impugnati l' interdittiva prefettizia, adottata ai sensi dell'art. 91 del citato d.lgs. n. 159 del 2011, e i conseguenti atti applicativi emessi dalla stazione appaltante, ai sensi del successivo art. 94, che impone a tutte le pubbliche amministrazioni che ricevano l'informativa l'obbligo di revocare le autorizzazioni e le concessioni oppure di recedere dal contratto.
Sulla questione con ordinanza n. 17 ed altre del 2014 l’ Adunanza Plenaria è pervenuta alle conclusioni che di seguito di riassumono:
- alla luce delle ordinanze dell’ Adunanza Plenaria nn. 33 e 34 del 2012 e 3 e 4 del 2013, nonché in relazione a quanto precisato nella stessa relazione di accompagnamento al codice del processo amministrativo in tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 13 c.p.a., il criterio principale per l’individuazione del T.A.R. territorialmente competente è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato. Tale criterio è sostituito da quello inerente agli effetti "diretti" dell'atto qualora essi si esplichino esclusivamente in luogo compreso nella circoscrizione territoriale di uno specifico tribunale amministrativo regionale;
- in costanza del quadro normativo previgente all’ entrata in vigore del codice sulle leggi antimafia e sulle misure di prevenzione (d.lgs. n. 490 del 1994 e d.P.R. n. 252 del 1998) - salvo il caso di impugnazione della sola interdittiva prefettizia in cui la competenza è del T.A.R. del luogo ove ha sede la Prefettura che ha adottato l'atto – l’Adunanza Plenaria e la giurisprudenza, esclusa la portata generale dell’informativa prefettizia su tutto il territorio nazionale, si è orientata nel senso che, in caso di impugnazione congiunta dell'informativa e dei successivi atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, la competenza territoriale appartiene al T.A.R. del luogo ove ha sede quest'ultima, prevalendo il criterio degli "effetti territoriali limitati" di cui al secondo periodo dell' art. 13, comma 1, c.p.a.
- l’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 impone, tuttavia, una rivisitazione della tesi sugli effetti territorialmente limitati dell’interdittiva al luogo in cui ha sede la stazione appaltante o l’ente che ha concesso i benefici economici, ove si consideri che l’art. 91 del d.lgs. predetto collega alla misura di prevenzione una pluralità di effetti rimessi alla competenza ed all’ iniziativa dell’ autorità cui essa è comunicata, che travalicano il luogo in cui ha sede l’ente con cui intercorre il rapporto che ha dato origine all’acquisizione della certificazione antimafia;
- esclusa ogni scindibilità degli effetti dell’atto con l’ ordinanza n. 17 del 2014 l’ Adunanza Plenaria ha enunciato il principio di diritto in base al quale, esplicando l'informativa, alla stregua dello jus superveniens, effetti ultraregionali, competente a conoscere dell'impugnazione della stessa è il T.A.R. del luogo ove ha sede la prefettura che ha adottato l'atto;
- detto T.A.R. rimane competente anche in caso di contestuale impugnazione sia dell'informativa che degli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante. Non trova. infatti, applicazione il comma 4 bis dell' art. 13 c.p.a. ove è stabilito che "la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti allo stesso provvedimento, tranne che si tratti di atti normativi o generali". L'informativa prefettizia non può, infatti, considerarsi "atto presupposto" rispetto alle determinazioni della stazione appaltante o dell’ente che ha concesso benefici economici, stante la sua autonoma efficacia lesiva per gli immediati effetti negativi nei confronti dell'impresa (si considerino, oltre al pregiudizio morale, la perdita della capacità di essere parte in rapporti in essere con la pubblica amministrazione, nonché in ordine alla stipula di contratti futuri, Ad. Plen. n. 29 del 2013);
- l'atto prefettizio ha, quindi, effetti ultraregionali per cui, in caso di impugnazione della sola informativa, il T.A.R. territorialmente competente è quello ove ha sede l'autorità che lo ha emesso, ex art. 13, comma 1, primo periodo; essendo, inoltre, l'informativa atto immediatamente impugnabile, non può trovare applicazione l'art. 13, comma 4 bis c.p.a. e quindi, in caso di impugnazione contestuale di tale atto e dei susseguenti atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, è sempre competente il Tribunale ove ha sede l'autorità che ha emesso la misura di prevenzione.
- va riconosciuta la prevalenza del criterio della competenza territoriale, previsto dall’art. 13 c.p.a., rispetto a quello della competenza funzionale, nei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 119 c.p.a., comma 1, lett. a), in base ai principi di concentrazione dei procedimenti giurisdizionali e del simultaneus processus - garanti dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell’economia dei giudizi secondo gli indirizzi segnati dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e dal diritto comunitario. Assume, pertanto, rilievo - alla stregua del rinvio esterno alle disposizioni del cod. proc. civ. di cui all’art. 39 c.p.a. - l' art. 31 c.p.c. in tema di rapporti di connessione tra causa principale e causa accessoria, che riconosce competente, in caso di pluralità di domande, il giudice cui è rimessa la cognizione della prima;
- si realizza,quindi, una particolare forma di connessione per accessorietà in base alla quale, ai fini della determinazione del giudice competente, la causa principale (avente ad oggetto l' informativa prefettizia) attrae a sé quella accessoria (avente ad oggetto gli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante), senza che a ciò siano di ostacolo le norme sulla competenza funzionale.
Alla luce dei su riferiti principi, validi per il ricorso deferito all’esame dell’ Adunanza Plenaria e che vanno confermati, va dichiarata, in accoglimento del ricorso ed in riforma dell'ordinanza impugnata, la competenza del T.A.R. per il Lazio a definire nel merito la controversia.
Trattandosi di questione che coinvolge l’applicazione di nuove disposizioni sulla prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti spese ed onorari del presente regolamento.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe, dichiara competente il T.A.R. per il Lazio.
Compensa fra le parti spese ed onorari relativi alla presente fase di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Riccardo Virgilio, Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Alessandro Pajno, Presidente
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Carlo Deodato, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore