T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 27 marzo 2025, n. 247

La possibilità di sommare al termine ordinario di trenta giorni quello ulteriore di quindici giorni presuppone, quale condizione imprescindibile, la tempestività dell’istanza ostensiva, nei termini già specificati […]. Opinare diversamente significherebbe obliterare il principio di auto-responsabilità dell'operatore economico che concorre a gare pubbliche e la correlata necessità di evitare che il termine di impugnazione possa rimanere aperto o modulato ad libitum.

La sospensione feriale, che decorre dal primo agosto e termina il giorno trentuno, è applicabile esclusivamente ai termini che hanno natura processuale: tale non è quello ulteriore di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accesso agli atti di gara, che, inerendo ad una attività procedimentale, è sottratto alla sospensione feriale.

La richiesta ostensiva, esperita tardivamente, non vale a rimettere l’operatore “nei termini per la formulazione di tutte quelle censure che... avrebbe potuto diligentemente effettuare, ove avesse tempestivamente esercitato la facoltà di accesso” (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 20 marzo 2023, n. 705, confermata da Cons. Stato n. 1263 del 2024).

Il legislatore ha cercato di far coincidere la conoscenza del provvedimento con la conoscibilità dei vizi e, quindi, con la trasmissione degli atti, e ciò al fine di contemperare due esigenze in conflitto: ovverosia, da un lato, evitare il fenomeno dei cd. ricorsi “al buio” […], e, dall’altro, contenere rigorosamente i termini per la proposizione del gravame entro i limiti di legge, con individuazione di un “termine certo”, a soddisfazione dell’esigenza di stabilità dell’atto amministrativo e di certezza dei rapporti giuridici.

L’operatore economico che riceva notizia dell’esito della gara cui ha partecipato, ma che non abbia ricevuto la trasmissione di tutta la documentazione rilevante per proporre impugnativa, dispone del termine di quindici giorni per proporre istanza di accesso e solo una tempestiva presentazione di tale richiesta gli consente di beneficiare di un termine di impugnazione complessivo di quarantacinque giorni.

Guida alla lettura

La sentenza n. 247/2025 del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, offre l’occasione per una riflessione sistematica sull’interpretazione dell’art. 120, comma 2, c.p.a., come modificato in parallelo alla riforma degli appalti pubblici introdotta dal D.Lgs. 36/2023. In particolare, il Tribunale ribadisce l’irricevibilità del ricorso proposto oltre i termini di legge, con riferimento a un caso di accesso documentale tardivo da parte di un operatore economico non aggiudicatario. La decisione è significativa perché riafferma il principio di autoresponsabilità dei concorrenti nelle gare pubbliche, escludendo la possibilità di prolungare il termine di impugnazione in assenza di un’istanza di accesso tempestivamente proposta entro 15 giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. La nota analizza i profili normativi e giurisprudenziali sottesi, soffermandosi sui riflessi pratici della disciplina attuale in materia di termini decadenziali, accesso agli atti e impugnazione nel contesto digitalizzato delle procedure pubbliche.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, il legislatore ha inteso rafforzare i principi di efficienza e tempestività dell’azione amministrativa in materia di contratti pubblici, anche attraverso una semplificazione dei flussi informativi e una più netta delimitazione del perimetro giurisdizionale. Tra gli snodi centrali del nuovo impianto vi è la disciplina dei termini per l’impugnazione degli atti di gara, oggi ridefiniti alla luce della maggiore trasparenza e accessibilità garantita dalla digitalizzazione dei procedimenti. In questo contesto si inserisce la pronuncia TAR Lombardia – Brescia, Sez. I, n. 247/2025, la quale si occupa della decorrenza del termine decadenziale per ricorrere avverso l’aggiudicazione in presenza di un accesso documentale tardivo.

La fattispecie affrontata dal TAR riguarda la procedura aperta bandita dal Comune di Salò per l’affidamento del servizio di ristorazione comunale. All’esito della gara, l’appalto veniva aggiudicato a Dussmann Service S.r.l., mentre Euroristorazione S.r.l., seconda classificata, proponeva ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti presupposti. Il ricorso, tuttavia, è stato notificato il 10 ottobre 2024, a fronte di una conoscenza dell’aggiudicazione già il 9 agosto 2024, con pubblicazione sulla piattaforma Sintel. L’accesso documentale era stato richiesto solo il 3 settembre 2024, e soddisfatto l’11 settembre. Di qui l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune e dalla controinteressata. Il TAR, con decisione lucidamente argomentata, ha accolto l’eccezione, dichiarando irricevibile il ricorso per tardività, sulla base del mancato rispetto del termine di 15 giorni per proporre istanza di accesso, termine necessario per poter beneficiare della dilazione massima di 45 giorni.

La cornice normativa applicabile è definita dal nuovo art. 120 c.p.a., che stabilisce un termine perentorio di 30 giorni per l’impugnazione degli atti di gara, decorrente dalla comunicazione di aggiudicazione o dalla disponibilità degli atti sulla piattaforma digitale (art. 36 D.Lgs. 36/2023). La disciplina è tesa a superare il ricorso "al buio" e a rafforzare il principio di certezza giuridica.

Il TAR evidenzia che la richiesta di accesso oltre il 15° giorno dalla conoscenza dell’aggiudicazione non consente di allungare il termine di impugnazione, in quanto:

  • l’istanza di accesso non tempestiva non sospende né proroga i termini processuali;
  • la sospensione feriale dei termini non si applica alle attività amministrative, come l’accesso agli atti;
  • l’interessato non può addurre a fondamento del gravame vizi conosciuti (o conoscibili) con ordinaria diligenza.

Il Collegio richiama un orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato, tra cui:

  • Cons. Stato, Ad. Plen., n. 12/2020: definizione del termine di impugnazione alla luce della conoscenza piena e integrale degli atti di gara;
  • Cons. Stato, Sez. V, n. 1263/2024: ribadita l’insussistenza di effetti dilatori in caso di accesso tardivo;
  • TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, n. 7013/2024: l’impugnazione è tempestiva solo se fondata su istanza ostensiva presentata entro 15 giorni.

Il TAR Brescia conferma, dunque, la tesi secondo cui la dilazione del termine di impugnazione sino a 45 giorni è subordinata a un comportamento diligente e non può mai costituire un diritto incondizionato.

Particolarmente rilevante è il punto in cui il TAR chiarisce che la sospensione feriale dei termini (1°-31 agosto) non si applica all’istanza di accesso, trattandosi di attività amministrativa e non processuale.

Il Collegio si allinea a quanto affermato dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 854/2024), secondo cui la sospensione feriale è riservata ai termini processuali e non può incidere sulla tempistica procedimentale, pena il rischio di elusione della perentorietà del termine di impugnazione.

La sentenza si colloca in una fase di forte evoluzione della giustizia amministrativa in materia di appalti. L’approccio del TAR Brescia privilegia: la certezza dei tempi procedimentali; la responsabilità del concorrente nell’attivarsi diligentemente; l’interesse generale alla stabilità degli affidamenti contrattuali. Pur comprendendo le esigenze difensive di chi voglia conoscere appieno gli atti prima di ricorrere, la giurisprudenza si muove nel segno del rigore, richiedendo tempestività nell’accesso e nella reazione processuale.

La decisione in esame si distingue per coerenza sistematica e chiarezza argomentativa, affermando un principio che diviene oggi di fondamentale importanza per tutti gli operatori del settore: la tutela giurisdizionale nei contratti pubblici richiede rigore procedurale, e non tollera inerzia o approssimazione. È un invito, più che implicito, a rivedere le prassi operative degli operatori economici, per conformarle a un nuovo modello: digitale, trasparente, ma soprattutto perentorio.

 

 

Pubblicato il 27/03/2025

N. 00247/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00815/2024 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 815 del 2024, proposto da
Euroristorazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B191BCE60E, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Ferasin, Emanuele Calienno e Martina Danese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Salo', in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Basile, Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Chiara Forneris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della Determinazione n. 519 del 9.08.2024 del Comune di Salò, avente ad oggetto la aggiudicazione all’operatore economico Dussmann Service S.r.l., del servizio di ristorazione comunale a basso impatto ambientale, del Comune di Salò, CIG B191BCE60E, comunicata in medesima data;

- di ogni altro atto ai precedenti connesso per presupposizione o consequenzialità, tra cui, per quanto qui di interesse:

- dei verbali di gara, in particolare il verbale n. 2 attributivo dei punteggi e il verbale n. 3 recante, tra l’altro, il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria Dussmann Service S.r.l. e la proposta di aggiudicazione al suddetto operatore economico;

- per quanto occorrer possa: del Disciplinare, del Capitolato, del Bando e di tutta le lex specialis;

- del contratto di appalto eventualmente sottoscritto dalle parti;

nonché per

il risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in favore della ricorrente Euroristorazione S.r.l. e caducazione e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o di inefficacia del contratto d’appalto (non conosciuto) eventualmente già stipulato tra la Stazione appaltante e l’Aggiudicataria Dussmann Service S.r.l.; ovvero, in via subordinata, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica, si chiede la condanna dell’Ente resistente al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 D.Lgs. 104/2010, comprensivo del danno emergente, del danno professionale e del lucro cessante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ivi compreso l’eventuale mancato guadagno derivante dalla parziale esecuzione del contratto da parte della controinteressata.

In via di ulteriore subordine, con richiesta di riconvocazione della Commissione giudicatrice affinchè proceda ad una nuova valutazione dell’offerta presentata da Dussmann Service S.r.l. e/o ad una nuova verifica di congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salo' e di Dussmann Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- Il Comune di Salò ha bandito una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione comunale, scolastica e domiciliare (CIG B191BCE60E) con decorrenza dall’1.9.2024, per la durata di 4 anni e possibilità di proroga per un periodo massimo di dodici mesi, da espletarsi mediante piattaforma Sintel.

L’importo a base di gara è stato quantificato in euro 3.236.558,16, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 2.340,24, per complessivi Euro 3.238.898,40, di cui euro 1.351.817,00 per costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con riparto dei punteggi massimi in 80 per l’offerta tecnica e 20 per quella economica.

2.- Hanno partecipato alla gara soli tre concorrenti: Fondazione Città di Salò, Dussmann Service S.r.l. ed Euroristorazione S.r.l. che, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche si sono visti attribuire, rispettivamente, 89.31, 88.67 e 88.10 punti.

3.- All’esito della verifica di anomalia, è stata disposta l’esclusione dalla gara di Fondazione Città di Salò, cui ha fatto seguito la verifica, altresì, dell’offerta di Dussmann Service S.r.l., posizionatasi al secondo posto.

4.- Il subprocedimento, articolato in due successive sedute, è esitato nella valutazione di congruità dell’offerta: di conseguenza, con determina n. 519 del 9.8.2024 la Stazione Appaltante ha disposto l’aggiudicazione del servizio in favore di Dussmann Service S.r.l..

In data 14.11.2024 è stato poi stipulato il relativo contratto d’appalto.

5.- Nel frattempo, in data 3.9.2024, Euroristorazione S.r.l. aveva chiesto al Comune di Salò “la trasmissione di copia digitale di tutta la documentazione amministrativa e relativi allegati, tutta l’offerta tecnica e relativi allegati, tutta l’offerta economica e relativi allegati, eventuale documentazione relativa alla richiesta di anomalia dell’offerta economica, verifica dei costi della manodopera dichiarati e ogni altra corrispondenza intercorsa, relativamente all’impresa concorrente DUSSMAN SERVICE SRL, al fine della difesa dei nostri interessi legittimi in giudizio”, soddisfatta dall’Ente in data 11.9.2024 mediante trasmissione integrale di quanto richiesto, senza oscuramenti.

6.- Con ricorso notificato il 10.10.2024 al Comune di Salò ed alla controinteressata Dussmann Service S.r.l., successivamente depositato, Euroristorazione S.r.l. ha impugnato gli atti di gara di cui all’epigrafe, chiedendone l’annullamento, nonché instando per l’aggiudicazione della gara in proprio favore con il subentro nel contratto, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso, nonché, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente.

7.- Si sono costituiti in giudizio tanto il Comune di Salò, quanto Dussmann Service S.r.l., dapprima con atti di mero stile, procedendo poi al deposito di documenti e memorie, con le quali è stata eccepita l’irricevibilità del ricorso ed argomentata, in subordine, la sua infondatezza.

Con memoria di replica depositata il 27.2.2025 la ricorrente ha sostenuto la tempestività del ricorso, depositando altresì documentazione a sostegno della tesi.

Il successivo 28.2.2025 il Comune di Salò ha depositato una nota, eccependo la tardività dei depositi documentali di cui sopra.

8.- All’udienza pubblica del 12.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

9.1. - Il ricorso è irricevibile.

9.2. - L’art. 120 comma 2 c.p.a., così come modificato dal D.Lgs. 36/2023, prevede “Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice”.

A sua volta, il citato art. 90 D.Lgs. 36/2023, per quanto di rilievo, stabilisce che “Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione: …b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario; c) l'aggiudicazione e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara…” ed i commi 1 e 2 dell’art. 36 che “1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90. 2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate”.

Dalle disposizioni sopra riportate emerge, quale regola, l’obbligo per la stazione appaltante di mettere a disposizione dei primi cinque classificati nella procedura i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, nonché le offerte degli altri quattro concorrenti.

Le descritte disposizioni, tuttavia, non regolamentano in maniera espressa, né sotto il profilo sostanziale, né da un punto di vista processuale, il caso in cui la stazione appaltante non renda immediatamente disponibile quanto normativamente prescritto.

9.3. - È noto il dibattito giurisprudenziale sorto sulla formulazione dell’art. 120, comma 5, c.p.a. antecedente alla novella e sul suo coordinamento con quanto previsto dall’art. 41 stesso codice ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale dei 30 giorni.

Nel vigore di quella norma erano stati affermati i seguenti principi (C.d.S., A.P. n. 12 del 2.7.2020):

a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;

b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;

c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;

d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;

e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati”.

La giurisprudenza successiva ha puntualizzato che l’operatore economico che riceva notizia dell’esito della gara cui ha partecipato, ma che non abbia ricevuto la trasmissione di tutta la documentazione rilevante per proporre impugnativa, dispone del termine di quindici giorni per proporre istanza di accesso e solo una tempestiva presentazione di tale richiesta gli consente di beneficiare di un termine di impugnazione complessivo di quarantacinque giorni, derivante dalla sommatoria dell’ordinario termine di giorni trenta a quello aggiuntivo di giorni quindici.

Tuttavia, tale maggior termine non opera in caso di attivazione in sede procedimentale della richiesta di accesso oltre il limite di quindici giorni, nel qual caso il ricorso giudiziale va notificato nel termine decadenziale “base” di trenta giorni (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 854 del 26.1.2024).

9.4.1.- Occorre domandarsi se tali soluzioni ermeneutiche siano ancora applicabili alla luce del novellato art. 120 c.p.a. e, inoltre, in relazione alle peculiarità della fattispecie in esame, se la sospensione feriale dei termini trovi applicazione anche con riguardo alle richieste ostensive.

9.4.2.- La risposta al primo quesito è positiva e si richiamano, proposito, le pronunce del Tar Milano, n. 2520 del 30.9.2024 e del Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, n. 7013 dell’11.4.2024, che svolgono pregevoli considerazioni sui rapporti tra procedimento di accesso agli atti e tutela giurisdizione in situazioni analoghe a quella in discussione, avendo quest’ultima sentenza, in particolare, rammentato che “Il termine di trenta giorni dall’aggiudicazione ai fini della proposizione del gravame è, infatti, perentorio, e può subire una dilazione…unicamente nel caso in cui l’operatore abbia proposto tempestivamente un’istanza di accesso agli atti. Solo in questa evenienza l’operatore potrà, infatti, come detto: - in caso di altrettanto tempestivo riscontro da parte dell’Amministrazione, proporre l’impugnazione entro il termine complessivo di quarantacinque giorni dall’aggiudicazione; - in caso di riscontro tardivo, notificare il gravame entro i successivi trenta giorni. La tempestività della proposizione dell’istanza di accesso è, quindi, in ossequio al principio di autoresponsabilità degli operatori, condizione imprescindibile per poter superare il termine di legge di trenta giorni per l’impugnazione”.

Tale soluzione è, del resto, coerente con l’intento sotteso alla novella: il legislatore ha cercato di far coincidere la conoscenza del provvedimento con la conoscibilità dei vizi e, quindi, con la trasmissione degli atti, e ciò al fine di contemperare due esigenze in conflitto: ovverosia, da un lato, evitare il fenomeno dei cd. ricorsi “al buio” (proposti cioè senza conoscere ancora tutti gli atti della procedura) e, dall’altro, contenere rigorosamente i termini per la proposizione del gravame entro i limiti di legge, con individuazione di un “termine certo”, a soddisfazione dell’esigenza di stabilità dell’atto amministrativo e di certezza dei rapporti giuridici.

In questa prospettiva la regola è, quindi, quella dell’impugnazione entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione; la possibilità di sommare a detto termine quello ulteriore di quindici giorni presuppone, quale condizione imprescindibile, la tempestività dell’istanza ostensiva, nei termini già specificati (cfr., ex multis C.d.S., Sez. V, n. 1263 del 7.2.2024 e n. 2736 del 15.3.2023). Opinare diversamente significherebbe obliterare il principio di auto-responsabilità dell'operatore economico che concorre a gare pubbliche e la correlata necessità di evitare che il termine di impugnazione possa rimanere aperto o modulato ad libitum (cfr., C.d.S., Sez. V, n. 2728 del 15.3.2023): infatti la richiesta ostensiva, esperita tardivamente, non vale a rimettere l’operatore “nei termini per la formulazione di tutte quelle censure che...avrebbe potuto diligentemente effettuare, ove avesse tempestivamente esercitato la facoltà di accesso” (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 20 marzo 2023, n. 705, confermata da Cons. Stato n. 1263 del 2024, già citata).

9.4.3.- Quanto al secondo interrogativo, invece, l’opinione del Collegio è negativa, condividendo quanto affermato di recente dal Consiglio di Stato, per cui “la sospensione feriale, che decorre dal primo agosto e termina il giorno trentunoè applicabile esclusivamente ai termini che hanno natura processuale: tale non è quello ulteriore di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accesso agli atti di gara, che, inerendo ad una attività procedimentale, è sottratto alla sospensione feriale” (Sez. V, n. 854 del 26.1.2024).

9.5. - Venendo al caso concreto, occorre premettere l'esatta sequenza dei fatti rilevanti e la loro collocazione temporale, così come ricostruita dalla stessa Euroristorazione in ricorso:

- la ricorrente ha avuto notizia dell’esito della gara il 9.8.2024, data in cui l’aggiudicazione è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel;

- l’istanza di accesso agli atti gara è stata trasmessa alla stazione appaltante con pec del 3.9.2024;

- il Comune di Salò ha osteso la documentazione richiesta con pec dell’11.9.2024;

- il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 10.10.2024.

Tanto considerato, sommando al dies a quo del 9.8.2024 i quindici giorni frutto dell’elaborazione giurisprudenziale se ne ricava che la richiesta ostensiva avrebbe dovuto essere trasmessa al Comune di Salò entro e non oltre il 24.8.2024: Euroristorazione, però, l’ha proposta soltanto il 3.9.2024, ovverosia il venticinquesimo giorno dalla conoscenza dell’aggiudicazione.

Da ciò ne discende l’impossibilità per la stessa di giovarsi dell’aggiuntivo termine decadenziale di quindici giorni (da addizionare agli ordinari trenta) per notificare il ricorso introduttivo del giudizio al Tar.

Pertanto, considerata la sospensione feriale dei termini (certamente applicabile per quanto concerne l’impugnativa in sede giurisdizionale), il dies ne ultra quem per l’impugnazione dell’aggiudicazione di cui trattasi andava a scadere il 30.9.2024 (dovendo il dies a quo essere individuato nell’1.9.2024): Euroristorazione, tuttavia, ha notificato il ricorso introduttivo del giudizio soltanto il 10.10.2024, a termine spirato, evidentemente facendolo decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.

9.6. - Neppure la pec prodotta dalla ricorrente unitamente alla memoria di replica del 27.2.2025 (ritenuta tempestiva, in quanto difesa conseguente all’eccezione di tardività sollevata dal Comune di Salò e dall’aggiudicataria solo il 24.2.2025) può condurre a diverse conclusioni.

Infatti, quand’anche si attribuisse rilevanza alla comunicazione automatica dell’aggiudicazione inoltrata dal sistema “Aria” alla ricorrente il 27.8.2024 non si potrebbe obliterare che il termine dei quindici giorni per presentare l’istanza di accesso era, a tale data, oramai spirato, in quanto decorrente dalla conoscenza dell’aggiudicazione, che la ricorrente stessa ha in ricorso collocato alla data del 9.8.2024 (peraltro confermata dalla contestuale pubblicazione sulla piattaforma Sintel), non trovando applicazione, come specificato al punto 9.4.3, la sospensione feriale dei termini con riferimento alle mere iniziative procedimentali.

Di conseguenza, il termine decadenziale resterebbe pur sempre quello ordinario di trenta giorni, decorrente dall’1.9.2024 e scadente al 30.9.2024, antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.

9.7.- In definitiva, quindi, il ricorso di Euroristorazione, notificato soltanto il 10.10.2024, si appalesa tardivo ed il Collegio ne dichiara l’irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a) c.p.a..

10.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la ricorrente a rimborsare al Comune di Salò ed a Dussmann Service S.r.l. le spese di lite, liquidate in euro 6.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, per ciascuno di questi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Alessandro Fede, Referendario

Francesca Siccardi, Referendario, Estensore