TAR Basilicata, Potenza, 28 febbraio 2025, n. 152
Con la pronuncia in parola, il TAR lucano dichiara l’inammissibilità di un gravame per omessa previa impugnazione dell’atto a monte.
Pubblicato il 28/02/2025
N. 00152/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 530 del 2024, proposto da
- Francesco Pisani, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale, in relazione alla procedura CIG A0135555A6, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Rocco De Bonis Cristalli e Salvatore De Bonis, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Potenza alla via Gandhi n. 22, e domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Comune di Tricarico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Margherita Centola Abbiuso, con domicilio digitale in atti di causa;
- Comune di Stigliano, Centrale di committenza dell’associazione consortile Collina Materana, non costituiti in giudizio;
nei confronti
- Termoidraulica di Ditella Luciano, in persona del titolare, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Antonello Stasi e Pancrazio Marsilio, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della comunicazione di aggiudicazione in data 30 ottobre 2024 della Centrale di committenza dell’associazione consortile Collina Materana;
- della determinazione n. 70 del 30 ottobre 2024 della Centrale di committenza dell’associazione consortile Collina Materana;
- della determinazione n. 522 del 31 ottobre 2024 del Comune di Tricarico;
- di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti meglio indicati in ricorso;
- per la dichiarazione d'inefficacia del contratto d'appalto nelle more eventualmente stipulato e, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tricarico e della Termoidraulica di Ditella Luciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 19 febbraio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Francesco Pisani, con ricorso notificato il 28 novembre 2024 e depositato il successivo 29 di novembre, è insorto avverso gli atti in epigrafe, concernenti la conferma dell’aggiudicazione alla controinteressata della procedura per l’affidamento del “servizio di gestione e manutenzione delle centrali termiche e degli impianti di riscaldamento di proprietà del Comune di Tricarico”, deducendone l’illegittimità da più angolazioni per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
2. Il Comune di Tricarico, costituitosi in giudizio, ha concluso per l’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito del ricorso.
2.1. A speculare approdo è pervenuta la controinteressata Termoidraulica di Ditella Luciano (di seguito anche solo “Termoidraulica”), del pari comparsa in lite.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi l’8 gennaio 2025, con ordinanza n. 2 del 2025, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza dell’attributo del periculum in mora.
4. Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2025, previo deposito di scritti difensivi, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. Coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità delle parti intimate, secondo cui l’impresa ricorrente è stata esclusa dalla procedura e non ha impugnato tale decisione espulsiva, intervenuta anteriormente al primo provvedimento di aggiudicazione alla Termoidraulica.
Invero, parte ricorrente non ha contestato l’esclusione dalla procedura, come del resto riconosciuto dal difensore in sede di pubblica discussione, risultando conseguentemente sprovvista di legittimazione a contestare il provvedimento di aggiudicazione della commessa pubblica qui in rilievo (ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 924/2015).
Sul punto si è condivisibilmente affermato che l’accertamento della legittimità dell'esclusione di un concorrente dalla procedura di affidamento (qui conseguente alla mancata contestazione della misura espulsiva) rende il medesimo carente di legittimazione ad agire avverso la totalità degli atti della gara (vieppiù, se successivi alla sua estromissione), proseguita nei confronti di altre imprese rimaste in competizione: l'accoglimento del motivo di gravame rivolto a tali atti comporterebbe, infatti, la mera ripetizione della gara, laddove, però, l'interesse strumentale ad essa può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata (correttamente) esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un quisque de populo sarebbe legittimato a impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo, dovendosi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile (da ultimo, T.A.R. Campania, sez. II, 31 gennaio 2025, n. 856, che richiama T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 3 maggio 2021, n. 1112 e l’ampia giurisprudenza conforme ivi riportata).
6. Dalle considerazioni che precedono discende l’inammissibilità del ricorso.
7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Tricarico e della controinteressata, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 3000,00 (tremila/00) cadauno, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
Guida alla lettura
Con l’epigrafata pronuncia, il TAR lucano – adito in sede di impugnazione degli esiti di una procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di alcune centrali elettriche e dei correlati impianti di riscaldamento – dichiara l’inammissibilità del gravame per omessa impugnazione dell’atto a monte.
Il ricorrente – difatti – previamente escluso dalla procedura in parola – ne omette la correlata impugnazione gravando, direttamente, l’esito finale della procedura ovvero l’aggiudicazione a favore della controinteressata.
Ne deriva, quindi, carenza di legittimazione in capo alla ricorrente correlativamente alla impugnazione del provvedimento finale della procedura.
Sottolinea il Collegio che unicamente attraverso la previa impugnazione della (propria) esclusione l’operatore economico /ricorrente mantiene la propria legittimazione (e interesse) ad impugnare gli ulteriori e consequenziali atti della sequela procedimentale proseguita – nelle more – nei confronti degli altri operatori economici.
Di centrale importanza – ove l’esito dell’aggiudicazione fosse illegittimo – è l’interesse strumentale alla riedizione della procedura o, comunque, all’aggiudicazione in capo all’operatore economico però rimasto in gara e, quindi, titolare di un interesse qualificato che lo differenzi dal quisque de populo.
Interesse venuto meno – causa la mancata impugnazione della propria esclusione – in capo al ricorrente.
Il Collegio conclude, quindi, per l’inammissibilità del ricorso per palese carenza di legittimazione ed interesse del ricorrente.