Tar Piemonte, Sez. II, 23 luglio 2026, n. 1713
In tema di autoresponsabilità del concorrente in caso di acclarato malfunzionamento della piattaforma, non sussiste alcun onere dell’operatore di garantire le comunicazioni tra la stazione appaltante e il suo ausiliario; sussiste, invece, l’onere di denunciare tempestivamente le problematiche riscontrate fermo restando che il coordinamento tra la stazione appaltante e il suo ausiliario non può essere demandato all’operatore.
E’ principio giurisprudenziale pacifico quello che delinea, in capo al concorrente, oneri di diligenza e collaborazione, che si compendiano nella cd. autoresponsabilità.
Tuttavia, il mero accingersi a presentare un’offerta due ore e mezza prima della scadenza del termine legittimamente a disposizione non può, di per sé, essere qualificata condotta inidonea del concorrente, là dove lo stesso non ha manifestato né problematiche proprie né particolare imperizia.
D’altro canto, se sussiste l’onere di diligenza del concorrente sussiste anche l’onere di diligenza e di buona gestione della procedura in capo alla stazione appaltante ed al gestore della piattaforma, così come sussiste il principio del favor partecipationis che, salva la par condicio, valorizza il fine proprio delle gare, ossia favorire la concorrenza e quindi la partecipazione e non certo le esclusioni di concorrenti per problemi tecnici di caricamento.
Anche la stazione appaltante e il gestore, quindi, di piattaforma sono soggetti tenuti al rispetto di una diligenza professionale.
Per i casi di malfunzionamento delle piattaforme di e-procurement il legislatore, ha contemplato soluzioni giustamente flessibili e non tipizzate puntualmente, ammettendo anche la sospensione del termine sino alla risoluzione del problema, cioè una misura di carattere immediato, la cui applicazione presuppone la capacità della stazione appaltante e del suo ausiliario di confrontarsi e favorire una gestione rapida e fluida delle problematiche, in tesi persino di prevenirle.
Non può estendersi, quindi, la pretesa di diligenza del concorrente ad un caso di acclarato malfunzionamento della piattaforma tentando, in tal modo, con un rovesciamento del principio normativo, di scaricare praticamente ogni possibile problematica, anche della piattaforma, sull’utente.
Guida alla lettura
Con sentenza n. 1713/2026, il Tar Piemonte si pronuncia in tema di autoresponsabilità del concorrente in caso di acclarato malfunzionamento della piattaforma.
In estrema sintesi, parte ricorrente, ha precisato che alle 9:40 circa del 12.06.2026, ultimo giorno utile ma con un teorico margine di tempo di circa 2h e 20 minuti rispetto alla scadenza delle h. 12:00, ha tentato di caricare sulla piattaforma, utilizzata dalla stazione appaltante per gestire la gara, la propria offerta, senza riuscire a completare il caricamento.
Per oltre un’ora e mezza la società non è stata in grado di effettuare alcun caricamento di documenti perché, pur avendo seguito le regole di utilizzo della piattaforma, il sistema restituiva reiteratamente un “errore imprevisto”.
E’ pacifico in atti che la ricorrente si era attivata in ogni modo possibile per ottenere supporto: ha insistito nei tentativi di caricamento (inutili per circa un’ora), ha aperto due ticket sulla piattaforma (ai quali, pendenti i termini di deposito dell’offerta, non risulta dagli atti che il gestore abbia dato riscontro scritto), ha utilizzato il call center del gestore (dal quale ha, invece, ottenuto l’indicazione di cambiare formato dei file, indicazione che ha consentito di riprendere il caricamento dei documenti), ha contattato la stazione appaltante, anche per invocare una proroga del termine di deposito.
Non essendo riuscita a perfezionare il procedimento, ha chiesto la proroga del termine e, a fronte del diniego, ha fatto accesso agli atti e chiesto l’analisi dei file di log che hanno registrato le operazioni compiute dalla ricorrente sulla piattaforma nella giornata di interesse.
Ha, quindi, impugnato il diniego di differimento dei termini di presentazione dell’offerta per la partecipazione, tramite piattaforma di e-procurement.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando gli assunti di cui al ricorso introduttivo, ma nel contempo ha riconosciuto il malfunzionamento della piattaforma nel caricamento dei documenti.
È emerso in che il gestore della piattaforma e la stazione appaltante avevano onerato, impropriamente, il concorrente di gestire le comunicazioni tra due soggetti che dovrebbero essere autonomamente in comunicazione, essendo l’uno il responsabile della procedura (la stazione appaltante), e l’altro, il suo ausiliario (il gestore della piattaforma), di cui, all’evidenza, risponde verso i terzi la stazione appaltante che ha liberamente scelto di avvalersene.
Orbene, il Tar precisa che non sussiste, nell’ordinamento, alcun onere del concorrente di garantire le comunicazioni tra la stazione appaltante e il suo ausiliario; sussiste, invece, l’onere del concorrente di denunciare tempestivamente le problematiche riscontrate ma il coordinamento tra la stazione appaltante e il suo ausiliario non può essere demandato al soggetto già messo in difficoltà dal malfunzionamento della piattaforma.
Dalla pertinente normativa, all’art. 25 commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 36/2023, si ricava, infatti, che: a) il rischio di malfunzionamento della piattaforma grava sulla stazione appaltante; analogamente è a dirsi del rischio di scelte e modalità di coordinamento interno con il gestore della piattaforma, individuato come ausiliario dall’amministrazione che si avvale di piattaforma esterna; b) è onere della stazione appaltante decidere se ricorrono o meno i presupposti per proroghe o sospensioni dei termini; dal proprio ausiliario la stazione appaltante può e deve acquisire i fatti e le notizie rilevanti (verifiche sui lamentati malfunzionamenti, tempistiche di risoluzione) ma non può certo pretendere che lo stesso si assuma la non prevista responsabilità di sollecitare direttamente la riapertura dei termini di una gara, la cui gestione si intesta all’amministrazione; all’evidenza, per altro, il gestore della piattaforma, per non incorrere in ipotetiche responsabilità contrattuali, potrebbe anche avere interesse a minimizzare le problematiche; resta che responsabile delle corretta gestione della procedura, che tende al favor partecipationis e non a trasformare uno strumento di ausilio in un ostacolo, è la stazione appaltante, la quale dal gestore acquisisce, in proprio, la cognizione dell’accaduto, restando unica responsabile della valutazione ultima delle istanze dei concorrenti.
Per i casi di malfunzionamento delle piattaforme di e-procurement il legislatore, ha contemplato soluzioni giustamente flessibili e non tipizzate puntualmente, ammettendo anche la sospensione del termine sino alla risoluzione del problema, cioè una misura di carattere immediato, la cui applicazione presuppone la capacità della stazione appaltante e del suo ausiliario di confrontarsi e favorire una gestione rapida e fluida delle problematiche, in tesi persino di prevenirle. Ragionando in termini di diligenza, ad esempio, una soluzione semplice ed efficace, se, come pare aver riferito alla ricorrente un operatore del call center, il giorno 30.6 la piattaforma stava subendo malfunzionamenti noti al gestore, poteva essere il semplice inserimento di un avviso di carattere generale, con sospensione dei termini per il tempo di risoluzione del problema, anche a prescindere dalla richiesta di singoli operatori economici.
È pacifico in giurisprudenza che i concorrenti abbiano oneri di diligenza e collaborazione, che si compendiano nell’autoresponsabilità, onde evitare che condotte approssimative o inadeguate di soggetti che restano operatori professionali si traducano in pregiudizio per il regolare andamento delle procedure di gara: non pare al Collegio che questo sia il caso di cui alla fattispecie dedotta.
Appare imprescindibile quindi, il valutare, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, se la scelta dell’operatore di caricare l’offerta l’ultimo giorno utile, accingendovisi circa due ore e mezza prima della scadenza del termine ed incorrendo in un “errore imprevisto” segnalato dalla piattaforma e non riconducibile alla sua sfera di controllo, ricada nell’autoresponsabilità del concorrente o richieda, da parte della stazione appaltante e del gestore, l’attivazione dei, non a caso previsti, rimedi di sospensione o proroga del termine. Anche la stazione appaltante e il gestore di piattaforma sono infatti soggetti tenuti al rispetto di una diligenza professionale.
La difesa dell’amministrazione valorizza una serie di “facoltà” previste in capo al concorrente dagli atti di gara quali: caricare la offerta in tempi successivi (così da “avvantaggiarsi” nell’eventuale emersione di problematiche) o non utilizzare tutto il termine a disposizione per la presentazione dell’offerta (provvedendovi prima del giorno di scadenza).
Si tratta appunto di facoltà che, in quanto tali, non possono mutarsi in obblighi.
La difesa dell’amministrazione formula poi una serie di periodi ipotetici dell’irrealtà (ipotizza che non sia certo che il caricamento non si sarebbe comunque completato se il concorrente non fosse rimasto inattivo, dopo la soluzione del problema, per circa 20 minuiti complessivi).
Il Collegio esclude, quindi, che si possa arrivare ad estendere la pretesa di diligenza del concorrente ad un caso di acclarato malfunzionamento della piattaforma tendando, in tal modo, con un rovesciamento del principio normativo, di scaricare praticamente ogni possibile problematica, anche della piattaforma, sull’utente.
Esclude, altresì, che il mero accingersi a presentare un’offerta due ore e mezza prima della scadenza del termine legittimamente a disposizione possa essere qualificata condotta inidonea del concorrente, là dove lo stesso non ha manifestato né problematiche proprie né particolare imperizia; a seguire questa impostazione occorre arrivare a sostenere che l’uso delle piattaforme imporrebbe, di fatto, ai concorrenti di autoridursi sempre e per prudenza i termini di presentazione delle offerte di un giorno.
D’altro canto, come lamentato in ricorso, se sussiste l’onere di diligenza del concorrente sussiste anche l’onere di diligenza e di buona gestione della procedura in capo alla stazione appaltante ed al gestore della piattaforma, così come sussiste il principio del favor partecipationis che, salva la par condicio, valorizza il fine proprio delle gare, ossia favorire la concorrenza e quindi la partecipazione e non certo le esclusioni di concorrenti per problemi tecnici di caricamento.
La pacifica sussistenza di una problematica della piattaforma e la modalità macchinosa e non qualificabile efficace con la quale la questione è stata gestita portano a concludere per la fondatezza delle censure dedotte.
Il ricorso deve dunque trovare accoglimento, con annullamento delle note impugnate che, nel complesso, hanno negato la proroga.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2026, proposto da Radiological Service Società Benefit s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG BB8603162A, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Casavecchia, Francesca Dealessi, Alessio Chiabotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Al, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Castellotti, Maria Daniela Cogo, Elio Gianni Garibaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Aria s.p.a. – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli acquisti, Rti Costituendo Centro Radiologico Polispecialistico di Ternate S.r.l., Althea Italia Spa, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dei provvedimenti con cui l’ASL AL, a fronte di malfunzionamento della piattaforma Sintel e-procurement segnalato dalla Società ricorrente, non ha differito il termine per la presentazione dell’offerta nella procedura ID Sintel 218980990 – CIG BB8603162A;
e in particolare:
(i) della comunicazione inserita in Sintel in data 10.6.2026 ore 11.59.41 e comunicata via PEC;
(ii) della PEC 10.6.2026 prot. 63549/26;
del provvedimento 30.6.2026 prot. 71628 con cui l’ASL AL, a seguito di diffida della ricorrente al differimento/riapertura dei termini di presentazione dell’offerta e istanza di accesso ai documenti relativi all’istruttoria da essa svolta per la verifica dei relativi presupposti, si è limitata a riscontrare l’istanza di accesso trasmettendo il documento Aria Spa 23.6.2026 di verifica dei log, senza differire i termini; degli atti presupposti, connessi e conseguenti, compresa l’eventuale aggiudicazione ove nel frattempo intervenuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Al;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2026 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’ASL resistente ha negato alla società il differimento dei termini di presentazione dell’offerta per la partecipazione, tramite piattaforma di e-procurement, alla gara indetta dalla stazione appaltante per l’affidamento del servizio di supporto gestionale ai sistemi di risonanza magnetica dei Presidi Ospedalieri di Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona per 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12.
Ha dedotto che il termine di presentazione delle offerte scadeva il 12.6.2026, h. 12:00.
Le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma allegate agli atti di gara (v. doc. 6 di parte ricorrente) prevedevano, in particolare al paragrafo 7: “Ogni documento elettronico … inviato dall’operatore economico nell’ambito della presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico con la firma digitale, nonché marcato temporalmente (se previsto dalla documentazione di gara)
Qualora sia richiesto da Sintel ovvero qualora l’operatore economico preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.”
L’art. 12 del capitolato speciale recitava: “come precisato nel documento “modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip o equivalente.”
Quanto al formato generalmente necessario per i documenti da caricare, l’art. 12.3 del capitolato precisava: “prima dell’invio tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.”
In sintesi il formato ordinario prescritto per la presentazione dei documenti era il formato pdf.; l’uso del formato compresso .zip (o altro tipo di file compresso) era demandato ad una facoltà del concorrente e prescritto per il solo caso in cui il concorrente intendesse caricare più file in un unico campo.
Era inoltre previsto che potesse essere richiesto dalla piattaforma Sintel l’uso del file zip.
Il 10 giugno (ultimo giorno utile) alle h. 9:41 la ricorrente faceva accesso alla piattaforma per caricare la propria offerta.
Iniziato il caricamento la piattaforma restituiva quasi immediatamente il seguente messaggio: “errore applicativo imprevisto”.
Nella successiva ora la società tentava più volte di ripetere il caricamento.
Nel frattempo contattava la stazione appaltante inviando alla medesima tre PEC di segnalazione errore tra le h. 10:06 e le h. 10:57.
La ricorrente apriva altresì 2 ticket sulla piattaforma, alle h. 10:00 e 10:40.
Non si rinvengono in atti risposte espresse scritte ai ticket aperti in pendenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Sostiene parte ricorrente di avere, nelle more, potuto parlare telefonicamente con un operatore del call center della piattaforma il quale, verso le 11:00, ha suggerito di comprimere comunque tutti i documenti (ancorché singoli) in formato .zip e provare a completare il caricamento.
Il suggerimento dell’operatore risulta confermato dalla nota di ARIA del 9.7.2026 (doc. 18 di parte ricorrente).
La ricorrente si è immediatamente adeguata alla richiesta della piattaforma.
Si evince dal documento 10 di parte resistente (analisi di log effettuata da ARIA su successiva richiesta della stazione appaltante) che la ricorrente, dal proprio primo accesso fino alle 10:50 circa, quindi per più di un’ora, ha effettuato tentativi di caricamento dell’offerta senza successo. Contestualmente ha attivato tutte le richieste di supporto già elencate e dedotte in atti.
Dalle h. 11:00 circa la società ha iniziato, in sequenza, il caricamento di documenti in formato .zip, andato a buon fine, evidentemente seguendo le istruzioni ricevute.
La società ha proseguito nella sua attività salvo minime pause (di poco più di 20 minuti complessivi) e non è riuscita a completare la presentazione della documentazione dell’offerta tecnica nei termini.
Successivamente alla chiusura della finestra di caricamento dei documenti (quindi dopo le h. 12:00), si evince dalle PEC in atti che la società si è attivata reiterando la richiesta di proroga del termine di presentazione dell’offerta, per poter completare il caricamento.
Si evince ancora dal carteggio che la società si sarebbe attivata presso Aria s.p.a., la quale avrebbe risposto di non poter inviare comunicazioni di malfunzionamento della piattaforma se non su espressa richiesta della stazione appaltante; a sua volta la stazione appaltante, interpellata dalla società, affermava che, non essendo la concorrente stata in grado di trasmettere una comunicazione ufficiale di malfunzionamento da parte di ARIA, la stazione appaltante non poteva concedere la riapertura dei termini.
In tale contesto fattuale lamenta parte ricorrente:
1) la violazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 1.1. del disciplinare di gara; la violazione dell’art. 92 co. 2 lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 97 Cost; la violazione dei principi di par condicio e favor partecipationis;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice, degli artt. 3 e 97 Cost., del par. 1.1. del disciplinare di gara, degli artt. 3 e ss della l. n. 241/90;
l’eccesso di potere per violazione dei principi del risultato, di fiducia, di accesso al mercato, di favor partecipationis, errata valutazione dei fatti, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e motivazione.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Alla camera di consiglio del 22.7.2026, previo avviso alle parti, ed essendo decorsi i termini, dimidiati per il rito, di cui all’art. 60 c.p.a., nonché risultando regolarmente intimata la controinteressata, la causa è stata trattenuta a decisione e definita con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
La dinamica del tentativo di presentazione dell’offerta da parte della ricorrente è quella già esposta.
In estrema sintesi, alle 9:40 circa del 12.6.2026, ultimo giorno utile ma con un teorico margine di tempo di circa 2h e 20 minuti rispetto alla scadenza delle h. 12:00, la ricorrente ha tentato di caricare sulla piattaforma, utilizzata dalla stazione appaltante per gestire la gara, la propria offerta, senza riuscire a completare il caricamento.
Per oltre un’ora e mezza la società non è stata in grado di effettuare alcun caricamento di documenti perché, pur avendo seguito le regole di utilizzo della piattaforma, il sistema restituiva reiteratamente un “errore imprevisto”.
E’ pacifico che la ricorrente si è attivata in ogni modo possibile per ottenere supporto: ha insistito nei tentativi di caricamento (inutili per circa un’ora), ha aperto due ticket sulla piattaforma (ai quali, pendenti i termini di deposito dell’offerta, non risulta dagli atti che il gestore abbia dato riscontro scritto), ha utilizzato il call center del gestore (dal quale ha, invece, ottenuto l’indicazione di cambiare formato dei file, indicazione che ha consentito di riprendere il caricamento dei documenti), ha contattato la stazione appaltante, anche per invocare una proroga del termine di deposito.
Non essendo riuscita a perfezionare il procedimento, la ricorrente ha ulteriormente chiesto la proroga del termine; a fronte del diniego ha fatto accesso agli atti e chiesto l’analisi dei file di log che hanno registrato le operazioni compiute dalla ricorrente sulla piattaforma nella giornata di interesse, restituendo un quadro dell’attività come sin qui descritta.
Ne risulta provato che vi è stato un problema della piattaforma, problema che, per un lasso di tempo significativo, non ha consentito all’operatore economico il caricamento di documenti, pur predisposti nel formato prescritto dalle istruzioni.
Nel riscontro alla richiesta di analisi dei file di log il gestore della piattaforma si è peritato di precisare che, nel giorno di interesse, non vi sono stati rallentamenti del sistema (che non è la problematica denunciata dalla ricorrente) ma ha riconosciuto il malfunzionamento della piattaforma nel caricamento dei documenti. Nella nota del 9.7.2026 (doc. 18 di parte ricorrente) Aria ammette che vi è stata necessità dell’assistenza e che è stato indicato al concorrente come risolvere il problema di caricamento documenti. Speciosa appare, invece, l’osservazione per cui, dopo il suggerimento circa le modalità di caricamento, emergerebbero 26 minuti in cui l’operatore non è stato continuativamente attivo nel caricare i documenti nel formato zip. La circostanza non elide il fatto che, prima, vi sia stata quasi un’ora e mezza di tempo in cui la ricorrente ha inutilmente tentato di caricare i documenti, ha (fisiologicamente quanto inutilmente) interpellato la stazione appaltante per comprendere il da farsi, ha aperto ticket e non ha ricevuto alcuna risposta scritta, ha infine ricevuto una mera indicazione telefonica, dopo circa mezz’ora dall’apertura del ticket, che la ha onerata di una attività a priori non prevista (compressione di tutti i file) alla quale si è verosimilmente dedicata nei tempi di inattività risultanti dai file di log.
Nel contempo, dal complessivo tenore delle comunicazioni, si evince che il gestore della piattaforma e la stazione appaltante hanno onerato, impropriamente, il concorrente di gestire le comunicazioni tra due soggetti che dovrebbero essere autonomamente in comunicazione, essendo l’uno il responsabile della procedura (la stazione appaltante), e l’altro, il suo ausiliario (il gestore della piattaforma), di cui, all’evidenza, risponde verso i terzi la stazione appaltante che ha liberamente scelto di avvalersene.
Quanto alla richiesta di riapertura dei termini, formulata dalla società a procedura ancora in corso ed anche in limine della chiusura, la stazione appaltante replicava, tra l’altro, quanto segue: “preso atto che non è stato possibile trasmettere da parte vostra una comunicazione ufficiale da parte di Aria s.p.a. del malfunzionamento, la stazione appaltante non può accogliere la domanda di posticipo della scadenza” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Non sussiste, come detto, alcun onere del concorrente di garantire le comunicazioni tra la stazione appaltante e il suo ausiliario; sussiste l’onere del concorrente di denunciare tempestivamente le problematiche riscontrate (come fatto in tutte le sedi e con tutte le modalità) ma il coordinamento tra la stazione appaltante e il suo ausiliario non può essere demandato al soggetto già messo in difficoltà dal malfunzionamento della piattaforma.
La pertinente normativa, all’art. 25 commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 36/2023, prevede:
“2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
3.Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
4. E’ fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell’aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme” L’art. 92 comma 2, a sua volta, prevede che i termini di presentazione delle offerte sono prorogati in misura adeguata e proporzionale, tra l’altro: “nei casi di cui all’articolo 25, comma 2, terzo periodo. In tali casi, la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell’avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale”; in caso di proroga dei termini è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
Dalla normativa si ricava che:
a) il rischio di malfunzionamento della piattaforma grava sulla stazione appaltante; analogamente è a dirsi del rischio di scelte e modalità di coordinamento interno con il gestore della piattaforma, individuato come ausiliario dall’amministrazione che si avvale di piattaforma esterna;
b) è onere della stazione appaltante decidere se ricorrono o meno i presupposti per proroghe o sospensioni dei termini; dal proprio ausiliario la stazione appaltante può e deve acquisire i fatti e le notizie rilevanti (verifiche sui lamentati malfunzionamenti, tempistiche di risoluzione) ma non può certo pretendere che lo stesso si assuma la non prevista responsabilità di sollecitare direttamente la riapertura dei termini di una gara, la cui gestione si intesta all’amministrazione; all’evidenza, per altro, il gestore della piattaforma, per non incorrere in ipotetiche responsabilità contrattuali, potrebbe anche avere interesse a minimizzare le problematiche; resta che responsabile delle corretta gestione della procedura, che tende al favor partecipationis e non a trasformare uno strumento di ausilio in un ostacolo, è la stazione appaltante, la quale dal gestore acquisisce, in proprio, la cognizione dell’accaduto, restando unica responsabile della valutazione ultima delle istanze dei concorrenti.
Per i casi di malfunzionamento delle piattaforme di e-procurement il legislatore, ha contemplato soluzioni giustamente flessibili e non tipizzate puntualmente, ammettendo anche la sospensione del termine sino alla risoluzione del problema, cioè una misura di carattere immediato, la cui applicazione presuppone la capacità della stazione appaltante e del suo ausiliario di confrontarsi e favorire una gestione rapida e fluida delle problematiche, in tesi persino di prevenirle. Ragionando in termini di diligenza, ad esempio, una soluzione semplice ed efficace, se, come pare aver riferito alla ricorrente un operatore del call center, il giorno 30.6 la piattaforma stava subendo malfunzionamenti noti al gestore, poteva essere il semplice inserimento di un avviso di carattere generale, con sospensione dei termini per il tempo di risoluzione del problema, anche a prescindere dalla richiesta di singoli operatori economici.
Per parte sua la difesa dell’amministrazione invoca, da un lato, giurisprudenza non pertinente perché relativa ad ipotesi in cui non era provato il malfunzionamento della piattaforma (provato nel caso di specie), dall’altro il principio di autoresponsabilità.
E’ pacifico in giurisprudenza che i concorrenti abbiano oneri di diligenza e collaborazione, che si compendiano nell’autoresponsabilità, onde evitare che condotte approssimative o inadeguate di soggetti che restano operatori professionali si traducano in pregiudizio per il regolare andamento delle procedure di gara.
Non pare al Collegio che questo sia il caso.
La casistica accolla all’operatore eventuali problematiche della sua attrezzatura informatica (ivi compresa la rete), scelte di condotta non coerenti con le indicazioni chiaramente fornite da manuali/istruzioni/linee guida o, ancora, condotte evidentemente inadeguate, quali quella di procedere alle attività di caricamento dell’offerta molto a ridosso della scadenza del termine.
Fermo che non sussistono i primi due casi, resta da valutare, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, se la scelta dell’operatore di caricare l’offerta l’ultimo giorno utile, accingendovisi circa due ore e mezza prima della scadenza del termine ed incorrendo in un “errore imprevisto” segnalato dalla piattaforma e non riconducibile alla sua sfera di controllo, ricada nell’autoresponsabilità del concorrente o richieda, da parte della stazione
appaltante e del gestore, l’attivazione dei, non a caso previsti, rimedi di sospensione o proroga del termine. Anche la stazione appaltante e il gestore di piattaforma sono infatti soggetti tenuti al rispetto di una diligenza professionale.
La difesa dell’amministrazione valorizza una serie di “facoltà” previste in capo al concorrente dagli atti di gara quali: caricare la offerta in tempi successivi (così da “avvantaggiarsi” nell’eventuale emersione di problematiche) o non utilizzare tutto il termine a disposizione per la presentazione dell’offerta (provvedendovi prima del giorno di scadenza).
Si tratta appunto di facoltà che, in quanto tali, non possono mutarsi in obblighi.
La difesa dell’amministrazione formula poi una serie di periodi ipotetici dell’irrealtà (ipotizza che non sia certo che il caricamento non si sarebbe comunque completato se il concorrente non fosse rimasto inattivo, dopo la soluzione del problema, per circa 20 minuiti complessivi, dimenticando che al concorrente era stato chiesto di cambiare il formato di tutti i file che aveva immaginato di caricare; rileva poi come le istruzioni prevedessero comunque una ipotesi di caricamento dei file in formato .zip qualora, in un unico campo, il concorrente avesse inteso inserire più documenti, così trascurando il dato di fatto che, per quanto almeno riguarda la documentazione inserita, non si evince che la ricorrente avesse previsto di caricare più documenti in un unico campo).
Osserva inoltre che il concorrente doveva seguire le indicazioni Sintel, cosa fatta quando le indicazioni sono state ricevute.
Non pare al Collegio che si possa arrivare ad estendere la pretesa di diligenza del concorrente ad un caso di acclarato malfunzionamento della piattaforma tendando, in tal modo, con un rovesciamento del principio normativo, di scaricare praticamente ogni possibile problematica, anche della piattaforma, sull’utente.
Né pare al Collegio che accingersi a presentare un’offerta due ore e mezza prima della scadenza del termine legittimamente a disposizione possa essere qualificata condotta inidonea del concorrente, là dove lo stesso non ha manifestato né problematiche proprie né particolare imperizia; a seguire questa impostazione occorre arrivare a sostenere che l’uso delle piattaforme imporrebbe, di fatto, ai concorrenti di autoridursi sempre e per prudenza i termini di presentazione delle offerte di un giorno.
D’altro canto, come lamentato in ricorso, se sussiste l’onere di diligenza del concorrente sussiste l’onere di diligenza e di buona gestione della procedura in capo alla stazione appaltante ed al gestore della piattaforma, così come sussiste il principio del favor partecipationis che, salva la par condicio, valorizza il fine proprio delle gare, ossia favorire la concorrenza e quindi la partecipazione e non certo le esclusioni di concorrenti per problemi tecnici di caricamento.
La pacifica sussistenza di una problematica della piattaforma e la modalità macchinosa e non qualificabile efficace con la quale la questione è stata gestita portano a concludere per la fondatezza delle censure dedotte.
Il ricorso deve dunque trovare accoglimento, con annullamento delle note impugnate che, nel complesso, hanno negato la proroga.
L’Amministrazione dovrà consentire una riapertura dei termini di durata pari al tempo intercorso tra il primo accesso della ricorrente (h. 9:41) e la scadenza del termine (h. 12:00) per il completamento del caricamento dei documenti di gara, essendo l’operatività dalla mattinata risultata compromessa per la concorrente dal manifestarsi della problematica e dalla difficoltà di gestirla.
Resta onere della stazione appaltante garantire la par condicio dei concorrenti.
La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.