TAR Campania, Napoli, sez. I, 21 luglio 2026, n. 4552
Sul punto, osserva il Collegio, la giurisprudenza ha già affermato che il cumulo alla rinfusa regolato dall’art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, per la sua funzione prettamente proconcorrenziale, opera esclusivamente ai fini della qualificazione, e la sua sfera applicativa non può essere estesa anche ai fini della valutazione premiale dell’offerta tecnica; ne consegue che il Consorzio non può invocare tale istituto per acquisire punteggi premiali per esperienze maturate da imprese non designate come consorziate esecutrici (TAR Puglia - Bari, 14 aprile 2026, n. 464). E questa impostazione non può che essere condivisa: diversamente, infatti, il c.d. cumulo alla rinfusa, ove invocabile ai fini del conseguimento di punteggi addizionali, ridonderebbe in istituto anticoncorrenziale, siccome patentemente discriminatorio in danno dei comuni concorrenti.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato, invero, che «per il c.d. danno curricolare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante…In generale, il danno curriculare, ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell’incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione; alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione.
In linea generale, il danno emergente relativo alla spesa sostenuta per la partecipazione alla gara è ristorabile esclusivamente qualora il concorrente deduca una responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione, specie nel caso in cui il concorrente dimostri che l’Amministrazione abbia revocato o annullato il bando o l’aggiudicazione in violazione delle regole di correttezza e buona fede, cagionando un pregiudizio patrimoniale rispettivamente al concorrente e all’aggiudicatario; il danno emergente quindi, solo in tali ipotesi è risarcibile, in quanto sussiste un pregiudizio derivante dalla inutile partecipazione alla gara cagionato dalla scorrettezza dell’azione amministrativa.
Viceversa, nella fattispecie concreta per cui è causa, in cui la ricorrente ha regolarmente partecipato alla gara, e ottiene ora, con la presente sentenza, l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di altro operatore, il danno emergente in esame non è risarcibile, in quanto non si individua un pregiudizio derivante dalla inutile partecipazione alla gara.
Il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell’aggiudicazione impugnata e di certezza dell’aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l’impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori ovvero che avrebbe potuto riutilizzare, usando l’ordinaria diligenza dovuta al fine di non concorrere all’aggravamento del danno, a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum.
Guida alla lettura
La sentenza in commento scrutina il cumulo alla rinfusa, indagandone in particolare la (ir)rilevanza ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, e indugia, inoltre, sui criteri per il risarcimento del danno in favore del secondo in graduatoria nei casi di stipulazione di un appalto pubblico conseguente a un’aggiudicazione illegittima.
Nel caso concreto, infatti, il punteggio del ricorrente era inferiore a quello del consorzio stabile aggiudicatario soltanto di 0,32 punti e la stazione appaltante nel giudicare l’offerta tecnica del controinteressato aveva computato anche dei lavori eseguiti da una consorziata non designata quale esecutrice. Nelle more del giudizio, inoltre, era stato sottoscritto il contratto e, stante l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia, il Collegio ha vagliato anche il tema del risarcimento del danno, fornendo un quadro chiaro ed esaustivo dei presupposti e dei documenti necessari per il riconoscimento della tutela risarcitoria.
Quanto al primo aspetto, è utile rammentare che il cumulo alla rinfusa è uno strumento pro-concorrenziale, da taluni definito quale sorta di avvalimento ex lege, che consente al consorzio ai fini del possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di sommare i propri requisiti con quelli delle imprese consorziate. L’istituto ha subito una limitazione applicativa in conseguenza del D.Lgs. 209/2024, che, novellando l’art. 67 del Codice, ha stabilito che laddove al momento della presentazione delle offerte vengano designate le consorziate esecutrici, esse devono avere in proprio i requisiti imposti dalla committente pubblica. Limitazione che, invece, non opera se l’impresa in forma consortile non abbia provveduto alla designazione sopra richiamata, impegnandosi ad eseguire- in caso di aggiudicazione- in proprio le obbligazioni contrattuali.
Ebbene, nella pronuncia in oggetto il Tar Campania ha chiarito che, in ogni caso, il cumulo alla rinfusa non può essere utilizzato per ottenere un punteggio premiale. Nel valutare l’offerta tecnica, ad esempio il criterio dell’esperienza pregressa del concorrente, la stazione appaltante non può considerare i lavori pubblici eseguiti da una società che non rientra tra quelle designate per l’appalto oggetto di gara. In caso contrario si assisterebbe a una evidente alterazione del confronto concorrenziale poiché l’operatore economico gioverebbe di una esperienza professionale che, invero, non ha mai maturato.
Come sopra accennato, la stipulazione contrattuale intervenuta nelle more e l’assenza di elementi sufficienti per dichiarare l’inefficacia contrattuale, implica- alla luce della domanda risarcitoria del ricorrente- di interrogarsi sulla tutela riparatoria per equivalente da riconoscere al secondo in graduatoria.
Il Collegio, innanzitutto, opina che il danno curricolare non può essere ritenuto in re ipsa, necessitando di apposite allegazioni che dimostrino, ad esempio, che a causa della mancata aggiudicazione non vi è stato l’arricchimento del curriculum dell’impresa ricorrente, con mancata acquisizione di un superiore livello di qualificazione o con la perdita di un livello di qualificazione precedentemente posseduto.
Il Tar ha, altresì, evidenziato che le spese per la partecipazione alla gara sono risarcibili soltanto in caso di responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione e non anche qualora il concorrente risulti vittorioso nel ricorso contro l’aggiudicazione e abbia la possibilità di ottenere il risarcimento per equivalente. In tale ipotesi, infatti, la partecipazione alla gara non è stata, invero, inutile, e l’eventuale riconoscimento delle spese collegate alla procedura si tramuterebbe in una illegittima locupletazione.
Quanto, infine, al lucro cessante, il danneggiato non deve provare la colpa- o il dolo- della stazione appaltante poiché la tutela risarcitoria in materia di appalto assume una connotazione surrogatoria rispetto al bene della vita anelato, l’esecuzione del contratto. Fermo l’onere di dimostrare che in assenza del provvedimento illegittimo il ricorrente sarebbe risultato l’aggiudicatario, occorre, inoltre, provare che i mezzi e le risorse dell’impresa non siano state utilizzate in altri contratti e allegare specificatamente la misura dell’utile che sarebbe stato percepito.
Per la determinazione del quantum, come accaduto nella presente vicenda processuale, il Giudice può ai sensi dell’art. 34, comma 4, C.p.a. fissare i criteri sulla base dei quali la committente pubblica deve formulare entro 90 giorni una proposta risarcitoria all’operatore economico; in caso di inosservanza del predetto termine o di inadempimento dell’eventuale accordo tra le parti, l’impresa potrà agire in sede di ottemperanza.
La pronuncia del Tar Campania, Napoli, quindi, chiarisce che i punteggi riconosciuti ai concorrenti non possono computare aspetti che attengono a soggetti terzi e che se tale valutazione ha condizionato l’esito della gara, ciò si riverbera sulla legittimità dell’aggiudicazione, con conseguente diritto del ricorrente di subentrare nel contratto o, in subordine, di ottenere il risarcimento del danno in via surrogatoria-compensativa.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG B90E5F8AF4 da Magri Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Giosuè Carducci, 37;
contro
Comune di Boscoreale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana s.c.p.a., non costituita in giudizio;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, tutti con il patrocinio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Florenzo s.r.l., non costituita in giudizio;
Unyon Consorzio Stabile s.c.a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta Centomiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- della disposizione n. 548 del 10.12.2025 a firma del Responsabile della CUC istituita presso l'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A., mercé la quale, con riferimento alla procedura aperta indetta per conto del Comune di Boscoreale (NA) per l’affidamento dei lavori di “realizzazione asilo nido Vargas mediante demolizione e ricostruzione di edificio non già adibito ad asilo nido CUP J15e25000020006 - PNRR - M4 C1 - I1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - decreto 17/03/2025, CIG: B90E5F8AF4”, veniva disposta l'aggiudicazione definitiva in favore di Unyon consorzio stabile s.c.a.r.l.;
- dell'Avviso pubblicato sul portale della CUC dell'Area Nolana in data 10.12.2025 recante la comunicazione di sopraggiunta aggiudicazione, per effetto della citata disposizione n. 548 del 10.12.2025, della detta procedura;
- della Determinazione n. 287 del 15.12.2025, pubblicata sull'Albo Pretorio comunale dal 18.12.2025 al 2.1.2026 al n. 2522, non notificata e/o diversamente trasmessa, né più disponibile per la consultazione, e di cui si ignorano gli esatti contenuti, mercé la quale il Comune di Boscoreale, nella persona del Responsabile del Settore LL.PP. - Ambiente e Manutenzione, prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento denominato “PNRR - M4 C1 - I1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia decreto 17/03/2025 - realizzazione asilo nido Vargas CUPJ15E25000020006 B90E5F8AF4”, disposta in data 10.12.2025 dalla CUC dell'Area Nolana in favore di Unyon consorzio stabile s.c.a.r.l.;
- per quanto occorra, dei verbali di gara n. 1 del 27.11.2025, n. 2 dell'8.12.2025, con allegato prospetto analitico dell'attribuzione dei singoli punteggi da parte della Commissione, e n. 3 del 9.12.2025, quest'ultimo recante la proposta di aggiudicazione della gara in favore del consorzio controinteressato;
- se e per quanto occorra, del Disciplinare di gara;
- di ogni altro atto, provvedimento o verbale, anche istruttorio, ancorché non conosciuto, preordinato, connesso o conseguente a quelli impugnati, parimenti lesivo;
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010, nella misura in cui non ricomprende la ricorrente;
e per la reintegrazione in forma specifica, da disporsi mediante l'obbligo, a carico della Stazione appaltante, di aggiudicare la commessa in favore della Magri Costruzioni s.r.l. provvedendo, per l'effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto;
o, in via di estremo subordine, per la condanna
della resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all'utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curriculare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato agli eventuali lavori eseguiti ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla società ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Boscoreale, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e della controinteressata Unyon Consorzio Stabile S.c.a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2026 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società Magri Costruzioni s.r.l., premettendo di essere risultata seconda graduata (con punti 96,19), alle spalle di Unyon Consorzio Stabile s.c. a r.l. (con 96,51), con riferimento alla procedura aperta indetta per conto del Comune di Boscoreale per i lavori di “Realizzazione asilo nido Vargas mediante demolizione e ricostruzione di edificio non già adibito ad asilo nido CUP j15e25000020006 - PNRR - M4 C1 - I1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – decreto 17/03/2025, CIG: b90e5f8af4”, ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la disposizione n. 548 del 10.12.2025 a firma del Responsabile della CUC istituita presso l’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana s.c.p.a., con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della medesima Unyon Consorzio Stabile s.c.a.r.l..
La ricorrente ha chiesto, oltre l’annullamento dell’aggiudicazione, censurata sotto più profili, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall’Amministrazione con Unyon Consorzio Stabile, e domandato altresì di conseguire l’aggiudicazione, richiedendo, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.
Si è costituito ex adverso il Comune di Boscoreale, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Si è costituita anche, sempre per resistere alle censure attoree, la controinteressata Unyon Consorzio Stabile s.c.a.r.l..
Si sono costituiti altresì il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tutti eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituita, invece, l’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.P.A. – CUC dell’Area Nolana.
Con ordinanza n. 328 del 29.1.2026 la Sezione ha respinto la domanda cautelare della ricorrente, sulla base della seguente motivazione:
«Considerato che, sotto il profilo del periculum in mora, sull’interesse della ricorrente, in ipotesi riparabile con il rimedio risarcitorio per equivalente, sia prevalente l’interesse alla prosecuzione dei lavori, già iniziati, volti alla demolizione e ricostruzione di una struttura di rilevante interesse per la collettività quale un asilo nido, e da realizzarsi con fondi del PNRR;
Ritenuto, sulla base della cognizione solo sommaria che connota la fase cautelare, che le censure della ricorrente non presentano elementi di fondatezza di immediata evidenza, tenuto conto, in particolare, che la relazione descrittiva della controinteressata appare contenuta nel limite massimo delle venti pagine previsto dalla lex specialis, senza doversi a tal fine computare la copertina della relazione, non avente funzione descrittiva e argomentativa;
Ritenuto, infine, di fissare l’udienza pubblica del 25 marzo 2026, compatibile con il rispetto del termine previsto dal PNRR per il giorno 24 giugno 2026, anche in ragione del fatto che l’esecuzione dei lavori è già iniziata».
Dopo lo scambio di memorie tra le parti, all’udienza pubblica del giorno 24.6.2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalle Amministrazioni statali resistenti.
Il Collegio rileva che la gara oggetto del presente giudizio è collegata alla misura PNRR “M4C1 – I1.1”, relativa al “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.
Titolare di tale misura è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale quindi è sicuramente legittimato passivamente in forza della speciale previsione di cui all’art. 12 bis c. 4 del d.l. n. 68 del 16 giugno 2022.
Viceversa sono prive di legittimazione passiva, e quindi vanno estromesse dal giudizio, tutte le altre Amministrazioni statali evocatevi, cioè la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. Passando al merito di causa, la Sezione anticipa che il ricorso dovrà trovare accoglimento avuto riguardo alla fondatezza del suo secondo motivo, scrutinato nel prossimo paragr. 4.1..
Infondato è invece il primo motivo, con cui la ricorrente ha lamentato che la relazione tecnica allegata all’offerta della parte controinteressata sarebbe stata redatta su 21 pagine, sebbene il Disciplinare, nell’art. 10.3, prevedesse al riguardo il limite di 20 pagine.
La lex specialis stabilisce precisamente che “l’eventuale difformità o superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica come sopra perimetrata non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporta la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti o difformi rispetto i limiti stabiliti”. Secondo la ricorrente, però, il superamento avversario del detto limite massimo di pagine sarebbe comunque rilevante, in quanto proprio alla pag. 21 del documento in questione della controinteressata è stata descritta la sua offerta relativamente al sub-criterio B.3 (della tipologia c.d. on/off), per il quale la stessa controinteressata ha ottenuto un punto: detraendo, difatti, tale punto, in tesi indebitamente ottenuto, la controinteressata verrebbe superata in graduatoria dalla ricorrente.
Il Collegio ritiene però che la censura sia infondata.
In linea generale, “il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione “ai fini della valutazione dell’offerta”; in tal ultimo caso, infatti, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva - ma certo non limitarsi a mere congettura sull’operato della commissione giudicatrice - che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro” (così Cons. Stato, sez. V, 5 Luglio 2021, n. 5112; Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2020, n. 6857; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5777).
Premesso che nella fattispecie in esame il Disciplinare non prevedeva che il superamento delle 20 pagine potesse comportare l’esclusione dalla gara, quel che il Collegio intende evidenziare è soprattutto il fatto che la relazione in discussione, in realtà, è rispettosa del citato limite massimo di pagine.
Infatti la prima facciata del documento, significativamente non numerata, è costituita da una mera copertina riportante un rendering privo di ogni descrizione e commento, e solo dalla facciata successiva inizia la vera e propria relazione esplicativa, che appunto si sviluppa dalla pagina n. 1 all’ultima pagina n. 20, e quindi nel pieno rispetto del descritto limite massimo delle venti pagine.
Non vi sarebbe pertanto alcuna ragione per computare anche la detta copertina nel conteggio della lunghezza della relazione in discorso: ciò anche perché la ricorrente non ha fornito prova, neppure presuntiva, che la medesima, benché priva di descrizioni e commenti, avesse un contenuto esplicativo o descrittivo dell’offerta potenzialmente idoneo a comportare un indebito vantaggio per la parte controinteressata.
4. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato l’erronea attribuzione dei punteggi nei sub-criteri A.8, A.1, A.2 e A.3, aventi carattere discrezionale. Secondo la ricorrente, se l’Amministrazione avesse correttamente esercitato la discrezionalità tecnica, sarebbe stato certamente colmato e superato, a vantaggio della ricorrente stessa, il divario di appena punti 0,32 rispetto alla parte controinteressata aggiudicataria.
4.1. Nella Tabella dell’art. 9.2 del Disciplinare è indicato che il sub-criterio A.8 premia la “Professionalità ed adeguatezza dell’operatore desunta da un elenco dei principali servizi svolti, soprattutto per la realizzazione di edifici con struttura e componenti analoghe a quella oggetto dell’appalto”, prevedendo l’attribuzione di massimo 15 punti.
Per tale sub criterio la parte aggiudicataria ha indicato tre interventi pregressi, ottenendo 10,85 punti, mentre la ricorrente ha indicato otto interventi, ottenendo 12,15 punti.
4.1.1. Il primo intervento indicato dalla parte controinteressata è il servizio similare “n. 1”, inerente ai “Lavori di realizzazione polo didattico antisismico nella frazione S. Rufina del Comune di Cittaducale (RI) – 1° stralcio”), segnalato nell’offerta “perché riguarda strutture in legno e sistemi di pannellature prefabbricate simili a quanto previsto nel progetto posto a base di gara”.
La ricorrente ha contestato tale similitudine dei lavori sulla quale la Stazione appaltante ha fondato l’attribuzione del punteggio premiale: dall’analisi del progetto esecutivo posto a base della gara relativa a tale primo servizio similare emergerebbe che oggetto del progetto era un edificio in calcestruzzo armato con copertura in legno lamellare, risultando quindi non perfettamente assimilabile all’edificio dell’asilo nido di Boscoreale per cui è causa.
Il Collegio ritiene che tale profilo di doglianza sia chiaramente infondato, non risultando manifestamente irragionevole né contraddittoria la valutazione dell’Amministrazione. L’edificio del polo didattico antisismico nella frazione S. Rufina del Comune di Cittaducale, indicato come servizio analogo, è connotato da una parte qualificante e rilevante realizzata in legno, cioè la copertura dell’edificio, realizzata appunto in legno lamellare; ne consegue che tale opera presenta innegabili profili di similitudine rispetto a quella per cui è causa, in quanto in entrambi i casi è stato prescelto il legno quale materiale per realizzare parti significative della struttura.
4.1.2. Nell’ambito del sub criterio A.8 in esame la ricorrente ha contestato anche l’utilizzabilità da parte dell’avversaria del servizio similare “n. 2”, relativo alla “Demolizione e ricostruzione dell’edificio di proprietà comunale sito alla Via soldato Palermo Vincenzo destinato ad asilo nido nel Comune di Senise (PZ) CIG: 986829784C CUP: E76F22000020006”, e questo opponendo che, in realtà, tale servizio non sarebbe stato ultimato, per cui non poteva essere valutato dall’Amministrazione ai fini della attribuzione del punteggio di cui si tratta.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che:
- la parte controinteressata, nella propria offerta, nel descrivere tale servizio asseritamente reso, ha impiegato formule verbali future (“La struttura portante sarà costituita (…)”, “L’edificio sarà rifinito (…)”), da ciò già desumendosi che tale intervento, al momento della predisposizione dell’offerta, non era affatto ultimato;
- e tale deduzione trova conferma nel portale PNRR in dotazione al Ministero dell’Istruzione e del merito, dal quale risulta che tale intervento, speso dalla controinteressata come servizio similare “n. 2”, risulta ancora “in corso di svolgimento”;
- per contro, il già citato art. 9.2 del Disciplinare valorizzava, ai fini del sub criterio in rilievo, unicamente i “servizi svolti”.
A fronte di tale precisa allegazione di parte ricorrente, il Comune di Boscoreale e la controinteressata non hanno replicato adducendo alcun elemento specifico, essendosi limitati a svolgere astratti richiami ai limiti del sindacato giudiziale della discrezionalità tecnica.
La doglianza della ricorrente deve pertanto ritenersi fondata, essendo stati forniti elementi sufficienti a denotare che ai fini del sub criterio A.8 non potesse essere valutato a favore della controinteressata il servizio “n. 2”. E, come si dirà tra breve, la circostanza che l’intervento richiamato non fosse stato ancora ultimato comporta evidenti quanto inevitabili conseguenze sul computo del punteggio, che è stato attribuito alla controinteressata sul presupposto della ultimazione del servizio “n. 2”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tuttavia, il Collegio ritiene che la parte controinteressata non possa essere addirittura esclusa per aver reso, sul punto, false dichiarazioni, in quanto, come sopra illustrato, quest’ultima ha espressamente utilizzato formule verbali future, lasciando quindi con ciò chiaramente e correttamente trasparire che tale servizio similare “n. 2” non era, in realtà, ancora ultimato.
4.1.3. Nell’ambito del sub criterio A.8 in esame, infine, la ricorrente ha contestato anche l’utilizzabilità avversaria del servizio similare “n. 3”, relativo ad “Ampliamento dell’istituto di istruzione superiore “S. D’Arzo” di Montecchio Emilia (RE) CIG: 79946512B6 - CUP: C28H18000000001”, in quanto esso non sarebbe stato svolto né dal Consorzio in proprio, né dalla consorziata esecutrice indicata nell’ambito della gara oggetto del presente giudizio, cioè la Florenzo s.r.l., bensì sarebbe stato eseguito dalla consorziata esecutrice indicata nell’ambito di tale diversa gara, cioè la Milkorì Group s.r.l.. Ne deriva, secondo la ricorrente, che il Consorzio aggiudicatario non ha maturato alcuna esperienza professionale rispetto al predetto lavoro indicato, che possa giustificare il riconoscimento al medesimo del punteggio premiale di cui si tratta.
Anche in questo caso, a fronte di tale dettagliata allegazione di parte ricorrente, il Comune di Boscoreale e la controinteressata non hanno addotto alcuna specifica controdeduzione, sì che difetta una loro contestazione circostanziata sul piano fattuale.
Sul piano prettamente giuridico, poi, la contestazione in esame chiama in causa il corretto inquadramento del cd. cumulo alla rinfusa e della disciplina ad esso applicabile.
Sul punto, osserva il Collegio, la giurisprudenza ha già affermato che il cumulo alla rinfusa regolato dall’art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, per la sua funzione prettamente proconcorrenziale, opera esclusivamente ai fini della qualificazione, e la sua sfera applicativa non può essere estesa anche ai fini della valutazione premiale dell’offerta tecnica; ne consegue che il Consorzio non può invocare tale istituto per acquisire punteggi premiali per esperienze maturate da imprese non designate come consorziate esecutrici (TAR Puglia - Bari, 14 aprile 2026, n. 464). E questa impostazione non può che essere condivisa: diversamente, infatti, il c.d. cumulo alla rinfusa, ove invocabile ai fini del conseguimento di punteggi addizionali, ridonderebbe in istituto anticoncorrenziale, siccome patentemente discriminatorio in danno dei comuni concorrenti.
Ne consegue che il servizio “n. 3” non avrebbe potuto essere valutato dal Comune di Boscoreale ai fini dell’attribuzione del punteggio, in quanto esso non è stato svolto né dal Consorzio in proprio, né dalla consorziata indicata come esecutrice per la gara oggetto del presente giudizio, bensì dalla consorziata Milkorì Group s.r.l., indicata come esecutrice nella ben diversa gara in forza della quale tale intervento è stato svolto.
Di conseguenza, anche questo profilo del secondo motivo di ricorso si rivela fondato. E la circostanza comporta anch’essa evidenti conseguenze sul computo del punteggio, che la Commissione ha attribuito alla controinteressata sul presupposto che ad essa fosse imputabile l’esecuzione del servizio similare “n. 3”.
4.1.4. Orbene, tracciando le conclusioni in ordine al sub criterio A.8, la Tabella riportata nell’art. 9.2 del Disciplinare, ai fini dell’attribuzione del punteggio, fa riferimento a servizi “svolti”; viceversa, per le ragioni sopra illustrate, i servizi “n. 2” e “n. 3” non sono stati svolti dal Consorzio, né in proprio, né tramite la consorziata esecutrice Florenzo s.r.l. indicata nell’ambito della gara oggetto del presente giudizio.
Ne deriva che è errato e del tutto illogico il punteggio attribuito alla parte controinteressata per il sub criterio A.8, per il quale essa ha indicato tre servizi ottenendo il punteggio complessivo di punti 10,85 su 15, sebbene due servizi su tre non possano essere valutati per i motivi già esposti (e l’irragionevolezza di tale punteggio emerge anche dalla considerazione che la ricorrente, con riguardo a tale sub criterio, ha indicato ben otto servizi analoghi, conseguendo il punteggio di 12,15 su 15, ossia un punteggio illogicamente solo di poco superiore a quello conseguito dalla parte controinteressata sulla apparente base di soli tre servizi similari).
Ciò posto, e dato che la controinteressata ha ottenuto il punteggio di 10,85 su 15 per il sub criterio A.8 sul presupposto dello svolgimento di tre servizi analoghi, appare evidente che, essendo stato appena accertato che appena uno dei tre servizi indicati nell’offerta dell’aggiudicataria poteva esserle validamente riconosciuto (non potendo invece esserlo i servizi “n. 2” e “n. 3”), il punteggio di 10,85 deve essere considerevolmente ridotto, e questo, secondo elementare ragionevolezza, in una misura consistentemente superiore allo scarto in graduatoria esistente tra i due operatori contendenti, pari ad appena 0,32 punti.
Di conseguenza, va annullata l’aggiudicazione in favore della parte controinteressata, l’aggiudicazione stessa spettando invece alla ricorrente. Sicché le residue censure dell’impugnativa, rivelandosi concretamente ininfluenti, possono rimanere assorbite.
4.2. Il Collegio deve ora esaminare la domanda della ricorrente di declaratoria di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a., sottoscritto nelle more del presente giudizio, in data 13.3.2026, con la Stazione appaltante.
Sul punto occorre evidenziare che la gara oggetto del presente giudizio è collegata alla misura PNRR “M4C1 – I1.1”, relativa al “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, e che il titolare di tale misura è il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Orbene, l’art. 225 c. 8 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che, «In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018». A sua volta, l’art. 48 c. 4 del citato d.l. n. 77 del 2021 (convertito con l. n. 108 del 2021) dispone che, «In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR». Infine, l’art. 125 c. 3 c.p.a. stabilisce che «Ferma restando l’applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l’articolo 34, comma 3».
Ora, nel caso in esame non sono ravvisabili i presupposti applicativi degli artt. 121 e 123 c.p.a., peraltro neppure prospettati dalla ricorrente, e pertanto il combinato disposto dell’art. 48 c. 4 d.l. n. 77 del 2021 e degli artt. 125 e 225 c. 8 c.p.a. esclude la possibilità di dichiarare l’inefficacia del presente contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a,.
A tutela della ricorrente residua dunque solo il rimedio del risarcimento per equivalente, che forma oggetto della domanda subordinata cui il Collegio dovrà ora occuparsi.
5. In via preliminare il Comune di Boscoreale ha eccepito l’inammissibilità della domanda risarcitoria, la quale sarebbe stata proposta solo in via generica nel ricorso, per poi venire specificata e dettagliata nelle singole voci di danno, in tesi tardivamente, solamente nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata dalla ricorrente in vista dell’udienza pubblica del giorno 24.6.2026.
Il Collegio ritiene che l’eccezione sia infondata.
Come sopra anticipato, la domanda risarcitoria, in via subordinata, è stata proposta già nel ricorso introduttivo, venendo poi nella memoria conclusiva solo meglio illustrata nelle singole voci di danno e nell’importo domandato a titolo di ristoro.
Infatti il contratto tra Amministrazione e impresa aggiudicataria è stato stipulato in 13.3.2026, pendente il presente giudizio, e solo in tale momento, per le ragioni sopra illustrate, è sorta l’impossibilità per parte ricorrente di ottenere la declaratoria di efficacia del contratto, residuando solo il risarcimento per equivalente. Ne deriva che solo dopo la stipula di tale contratto il danno per la ricorrente si è concretizzato sia nell’an che nel quantum; per l’effetto, è evidente che il risarcimento del danno per equivalente, già richiesto con il ricorso introduttivo, avrebbe potuto essere dettagliato e specificato nelle singole voci solo successivamente alla riferita stipula del contratto, come di fatto avvenuto nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata dalla ricorrente in vista dell’udienza pubblica del giorno 24.6.2026.
6. Parte ricorrente allega varie voci di danno, che è opportuno esaminare partitamente.
6.1. Nel ricorso la ricorrente ha richiamato anche il danno curriculare, senza però specificarne il fondamento.
Tale voce di danno però, a differenza di altre, non è stata poi richiamata nella analitica descrizione delle voci di danno contenuta nella memoria ex art. 73 c.p.a., e quindi è da ritenersi di fatto rinunciata.
Peraltro, anche a voler opinare diversamente sul punto, la domanda per tale voce di danno sarebbe comunque infondata, difettando ogni allegazione e prova di tale tipologia di danno.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato, invero, che «per il c.d. danno curricolare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante…In generale, il danno curriculare, ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell’incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione; alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione S. (cfr. ad es. Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2019, n. 2435; Id., sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497), sicché solo all'esito di tale dimostrazione, relativamente all’an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante: cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803)» (Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2023, n. 9755).
Orbene, sia nel ricorso, sia nella consulenza di parte relativa alla quantificazione dei danni, il danno curriculare è meramente citato, ma non ne sono indicate le ragioni giustificative, né è quantificato il pregiudizio, per cui sul punto la domanda risarcitoria sarebbe comunque infondata.
6.2. La ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento per il danno emergente, quantificato nelle spese di partecipazione alla gara per la complessiva somma di € 6.943,00, di cui € 181,00 € a titolo di costi di partecipazione ed € 6.762,00 a titolo di spese di gara.
Il Collegio ritiene che la domanda sul punto sia infondata.
In linea generale, il danno emergente relativo alla spesa sostenuta per la partecipazione alla gara è ristorabile esclusivamente qualora il concorrente deduca una responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione, specie nel caso in cui il concorrente dimostri che l’Amministrazione abbia revocato o annullato il bando o l’aggiudicazione in violazione delle regole di correttezza e buona fede, cagionando un pregiudizio patrimoniale rispettivamente al concorrente e all’aggiudicatario; il danno emergente quindi, solo in tali ipotesi è risarcibile, in quanto sussiste un pregiudizio derivante dalla inutile partecipazione alla gara cagionato dalla scorrettezza dell’azione amministrativa.
Viceversa, nella fattispecie concreta per cui è causa, in cui la ricorrente ha regolarmente partecipato alla gara, e ottiene ora, con la presente sentenza, l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di altro operatore, il danno emergente in esame non è risarcibile, in quanto non si individua un pregiudizio derivante dalla inutile partecipazione alla gara.
Piuttosto, determinerebbe un ingiustificato arricchimento per parte ricorrente il riconoscimento congiunto, da un lato, del rimborso delle spese di partecipazione, e, dall’altro, del risarcimento per il lucro cessante rappresentato dall'utile che sarebbe derivato dall'esecuzione dell'appalto in caso di aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sent. n. 8609 del 5 novembre 2025; cfr anche C.d.S., Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803); infatti, se l’operatore non avesse sostenuto i costi di partecipazione alla gara, non avrebbe potuto prendere parte alla gara, e quindi non avrebbe potuto chiedere il risarcimento per il lucro cessante.
6.3. Infine, la ricorrente ha chiesto il risarcimento del lucro cessante: e di questa componente della domanda ci si dovrà di seguito occupare.
La ricorrente ha affermato che l'utile d'impresa, che essa avrebbe conseguito con l'esecuzione dell'appalto, sarebbe quantificabile in € 125.161,77, corrispondente al 12,95% del corrispettivo contrattuale delle lavorazioni (pari ad € 966.443,64, al netto del ribasso del 3,965% e dei soli oneri della sicurezza, esclusi dal calcolo del margine).
6.3.1. In linea generale, in questa materia la giurisprudenza ha affermato che, «ai sensi degli artt. 30, 40 e 124, comma 1 Cod. proc. amm., il danneggiato deve offrire la prova dell’an e del quantum del danno che assume di avere sofferto … Spetta peraltro all’impresa danneggiata offrire la prova dell’utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell’appalto, poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (ex art. 64 commi 1 e 3 Cod. proc. amm.); quest’ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato che contraddistingue l’esercizio del pubblico potere e il correlato rimedio dell’azione di impugnazione, mentre non si riscontra nell’azione di risarcimento dei danni, per la quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697 primo comma Cod. civ. … In termini applicativi, il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell’aggiudicazione impugnata e di certezza dell’aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l’impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori ovvero che avrebbe potuto riutilizzare, usando l’ordinaria diligenza dovuta al fine di non concorrere all’aggravamento del danno, a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum» (Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2023, n. 9755, cit.).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la percentuale del 10% sull'importo dell'appalto non può operare come criterio automatico e indifferenziato, in quanto il danno deve essere rigorosamente dimostrato nell’an e nel quantum (Cons. Stato., Ad. Plen. n. 2 del 2017).
Nella consulenza di parte prodotta dalla ricorrente, le ragioni per le quali il risarcimento del lucro cessante dovrebbe superare la percentuale del 10% sull'importo dell'appalto (che corrisponde, secondo la ricorrente, al parametro presuntivo generalmente recepito in giurisprudenza per il risarcimento del lucro cessante) sono state illustrate così:
«1. Approvvigionamento sotto-prezzario. Acquisto dei materiali, presso fornitori strutturati e convenzionati, a prezzi inferiori a quelli unitari del prezzario, documentato con preventivi datati ed a parità di caratteristiche tecniche.
2. Integrazione verticale sulla parte delle opere in legno (R.T.I. con Holzbau Sud). La presenza in raggruppamento di un produttore di sistemi in legno consente di realizzare la categoria OS32 «a costo industriale di produzione», eliminando il margine del fornitore terzo che il prezzo di prezzario implicitamente incorpora, e di comprimere tempi ed oneri di cantiere grazie alla fabbricazione in house di quanto previsto e contemplato dal progetto esecutivo: questa, è la leva di scostamento più ampia e più solida, perché non è un semplice sconto ma una diversa configurazione produttiva.
3. Produttività ed organizzazione di cantiere. Mezzi propri (parco macchine, attrezzature ammortizzate), maestranze specializzate, ottimizzazione dei flussi: minori noli a terzi e rese orarie superiori agli standard impliciti nel prezzario».
6.3.2. Orbene, ai fini della prova dell’an del danno relativo al lucro cessante, il Collegio ritiene che, anche alla luce della consulenza di parte ricorrente e dei documenti in atti, sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti tali da dimostrare l’effettiva esistenza di un danno risarcibile.
Tale danno, inoltre, sotto il profilo del nesso causale, è senza dubbio eziologicamente riconducibile alla illegittimità provvedimentale sopra evidenziata.
In ordine al requisito della colpevolezza, inoltre, va richiamato l’indirizzo della giurisprudenza secondo cui “Ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno nell'ambito di una procedura di appalto, non sussiste per la parte danneggiata l'obbligo di provare la colpa o il dolo della Amministrazione, in quanto la relativa imputazione opera in termini obiettivi, atteso che la responsabilità assume, nella materia de qua, una coloritura funzionale compensativo-surrogatoria a fronte della impossibilità di conseguire l'aggiudicazione del contratto.
Come è noto gli elementi costitutivi della responsabilità civile della pubblica amministrazione, sono quelli di cui all'art. 2043 cod. civ.; sotto il profilo oggettivo, il fatto illecito, il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo, e, sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa. Sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o, eventualmente, non patrimoniali lamentati.
Devono dunque ricorrere, in via generale, sia i presupposti di carattere oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), e successivamente quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa della p.a.).
Nel caso di specie, trattandosi di risarcimento del danno nell'ambito di una procedura di appalto, in base alla giurisprudenza eurounitaria non sussiste per la parte danneggiata l'obbligo di provare la colpa o il dolo della P.A., in quanto la relativa imputazione opera in termini obiettivi, atteso che la responsabilità assume, nella materia de qua, una coloritura funzionale compensativo-surrogatoria a fronte della impossibilità di conseguire l'aggiudicazione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 2019, n. 2429; Id., sez. V, 19 luglio 2018, n. 4381)” (Cons. Stato, sez. III, 4/03/2024, n. 2142; Id., 6/12/2021, n. 8148; Id. 1/02/2021, n. 912; Id., 30 novembre 2020, n. 7577; Id., 15/04/2019, n. 2429).
Peraltro, può osservarsi ad abundantiam che il danno in esame sarebbe comunque soggettivamente imputabile all’Amministrazione quantomeno in termini di colpa, in ragione della negligente valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei punteggi in favore della parte controinteressata, nel senso sopra illustrato.
6.3.3. Ciò premesso, occorre quindi occuparsi del quantum risarcitorio riconoscibile a titolo di lucro cessante.
Nella perizia a firma del dott. Raffaele Nocerino depositata in giudizio dalla ricorrente il danno da lucro cessante è quantificato, con i conteggi ivi rappresentati, nella misura del 12,95% del corrispettivo contrattuale delle lavorazioni (pari ad € 966.443,64, al netto del ribasso del 3,965% e dei soli oneri della sicurezza, esclusi dal calcolo del margine).
Il Collegio ritiene tuttavia che la richiamata consulenza di parte ricorrente, per quanto organica e articolata, non alleghi una base documentale sufficiente per dimostrare le prospettate circostanze che giustificherebbero la quantificazione del lucro cessante nella descritta misura percentuale del 12,95%, e cioè, in particolare: l’acquisto dei materiali, presso fornitori convenzionati, a prezzi inferiori a quelli unitari del prezzario; l’acquisto delle parti in legno a prezzi di favore; il possesso di propri mezzi e attrezzature.
Insomma, anche in ragione della prodotta consulenza di parte ricorrente, può reputarsi certamente dimostrato l’an del danno, mentre non è però sufficientemente dimostrato che il danno ammonti nel quantum alla specifica misura indicata del 12,95% del corrispettivo contrattuale delle lavorazioni (pari ad € 966.443,64, al netto del ribasso del 3,965% e dei soli oneri della sicurezza, esclusi dal calcolo del margine).
6.3.4. Il Collegio, dinanzi a questo quadro di risultanze, ritiene quindi appropriato, in concreto, avvalersi dello strumento operativo previsto dall'art. 34, comma 3, c.p.a..
Si fissa pertanto, ai fini previsti da tale norma, il termine di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza affinché il Comune di Boscoreale, valutato in contraddittorio con la ricorrente il danno da lucro cessante attraverso un vaglio critico e puntuale della fattispecie attraverso i contenuti offerti dalla consulenza di parte prodotta in giudizio (la quale, ovviamente, va presa in considerazione limitatamente al danno da lucro cessante in esame), proponga alla ricorrente stessa una somma determinata a titolo di risarcimento del danno.
All’uopo, il Collegio indica alle parti i seguenti criteri cui attenersi:
- il quantum sarà liquidato secondo una rigorosa verifica del nesso causale, previo esame della documentazione contrattuale, bancaria o altra documentazione giustificativa idonea, purché già prodotta agli atti del presente giudizio;
- l’Amministrazione tenuta al risarcimento procederà inoltre a verificare la rispondenza degli importi oggetto di esborso da parte della ricorrente con le scritture contabili in possesso della medesima che la stessa avrà cura di allegare;
- sulla somma così calcolata, riguardante un debito di valore in ragione del titolo risarcitorio, dovrà operare anche la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del diritto, e sulla somma rivalutata andranno calcolati anche gli interessi in misura legale fino al giorno dell’effettivo soddisfo: questo senza però effettuare alcun cumulo tra rivalutazione e interessi, secondo il criterio indicato dalla Corte di Cassazione, secondo cui «Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, a un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base a un indice medio» (Cass. civ., sez. un., 17/02/1995, n. 1712).
7. Il ricorso va accolto, quindi, nei termini e limiti sopra precisati.
8. Atteso l’accoglimento del ricorso limitatamente ad alcuni profili della domanda risarcitoria, con esclusione di altri, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
1) estromette dal giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
2) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- annulla la disposizione n. 548 del 10.12.2025 a firma del Responsabile della CUC istituita presso l'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A. con la quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore di Unyon consorzio stabile s.c.a.r.l.;
- dichiara l’obbligo del Comune di Boscoreale di risarcire alla parte ricorrente il danno per lucro cessante conseguente alla impossibilità di ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto, e per la sua quantificazione, ai sensi dell’art. 34 c. 4 c.p.a., fissa il termine di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza affinché il Comune di Boscoreale, proponga alla ricorrente stessa una somma determinata a titolo di risarcimento del danno, sulla base dei seguenti criteri:
- il quantum sarà liquidato secondo una rigorosa verifica del nesso causale, previo esame della documentazione contrattuale, bancaria o altra documentazione giustificativa idonea, purché già prodotta agli atti del presente giudizio;
- l’Amministrazione tenuta al risarcimento procederà inoltre a verificare la rispondenza degli importi oggetto di esborso da parte della ricorrente con le scritture contabili in possesso della medesima che la stessa avrà cura di allegare;
- sulla somma così calcolata, dovrà operare anche la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del diritto, e sulla somma rivalutata andranno calcolati anche gli interessi in misura legale fino al giorno dell’effettivo soddisfo, senza cumulo tra rivalutazione e interessi;
3) respinge, invece, la domanda di risarcimento dei danni per danno emergente e per il cd. danno curriculare;
4) compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore