TAR Veneto, Sez. III, 29 gennaio 2026, n. 238

Nell’appalto di lavori in tema di “avvalimento” e nel paradigma declinato in art. 104 del D. Lgs. 36/2023 l’obbligo dell’impresa ausiliaria di possedere le certificazioni SOA prescritte dalla legge di gara, e quindi l’onere dell’ausiliata di allegare all’offerta le relative attestazioni, si configura solo nella fattispecie disciplinata al comma 2 e dunque allorché l’avvalimento risponda al fine di “acquisire un requisito necessario per la partecipazione”. Per contro detto obbligo non si configura nell’ipotesi di avvalimento esclusivamente “premiale” – e dunque finalizzato solo a migliorare l’offerta dell’impresa concorrente – essendo in tal caso quest’ultima già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione.

L’art. 104, comma 4, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 – secondo cui “l’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante …. b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 100 per i servizi e le forniture” è norma speciale e come tale, ai sensi dell’art. 14 della Preleggi, non è suscettibile di essere interpretata in via analogica, nel senso di comprendere nel proprio ambito di applicazione anche gli appalti di lavori”.

Guida alla lettura

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, n. 238 del 29 gennaio 2026, offre un'analisi approfondita di molteplici questioni relative all'istituto dell'avvalimento, con particolare riferimento alla sua declinazione "premiale" nell'ambito del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

La pronuncia si segnala per l'interpretazione letterale e sistematica delle nuove disposizioni, fornendo chiarimenti significativi su aspetti procedurali e sostanziali della partecipazione alle gare pubbliche.

La controversia trae origine dall'aggiudicazione di un appalto per la realizzazione di sale operatorie presso una struttura ospedaliera della Regione Veneto.

L'impresa aggiudicataria, pur possedendo in proprio tutti i requisiti di partecipazione richiesti dalla legge di gara (attestazioni SOA OG1 e OG11), aveva fatto ricorso ad un contratto di avvalimento con altra impresa del settore (la società MLS) al fine di ottenere un punteggio più elevato in ordine al criterio di valutazione dell'offerta tecnica relativo alla "Professionalità e adeguatezza desunte da un intervento analogo".

Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) secondo classificato impugnava l'aggiudicazione, sollevando numerose censure, tutte respinte dal Collegio.

Le principali questioni giuridiche affrontate e risolte dalla sentenza sono le seguenti:

  1. Procedura di aggiudicazione e verifica dei requisiti: il TAR ha ritenuto legittimo il modus operandi della stazione appaltante, la quale ha disposto l'aggiudicazione subordinandone l'efficacia alla successiva positiva verifica in ordine al possesso dei requisiti in capo alla migliore offerente. Ad opinione del Tribunale Amministrativo tale procedura è conforme alla ratio dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, interpretato alla luce del principio del risultato (art. 1 del Codice), in quanto l'aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica anzidetta.
  2. Requisiti dell'impresa ausiliaria nell'avvalimento premiale: si tratta della questione centrale su cui verte la motivazione della sentenza. Il ricorrente aveva eccepito la nullità del contratto di avvalimento poiché l'impresa ausiliaria (MLS) era priva delle attestazioni SOA (categorie OG1 e OG11) richieste per la partecipazione alla gara.

Il Tribunale Amministrativo ha respinto la censura, operando una fondamentale distinzione basata sull'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e così articolata:

  • l'obbligo per l'impresa ausiliaria di possedere la certificazione SOA, previsto dall'art. 104 comma 4, si configura solo nell’ipotesi di cui al comma 2, ovvero quando l'avvalimento è necessario per "acquisire un requisito necessario alla partecipazione";
  • nel caso di specie, trattandosi di avvalimento puramente "premiale" (finalizzato a “ … migliorare la propria offerta"), tale obbligo non sussiste, essendo l'impresa concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione;
  • inoltre la previsione dell'art. 104 comma 4, lett. b), che impone in capo all'ausiliaria la dimostrazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 100, costituisce norma speciale per i contratti relativi a "servizi e forniture" e per tale ragione la relativa applicazione non può essere estesa, per analogia, agli appalti di lavori.
  1. Divieto di avvalimento meramente esperienziale: il Collegio ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente principale secondo cui l'avvalimento dedotto dalla concorrente aggiudicarla doveva considerarsi meramente "esperienziale" e come tale era privo di ricadute concrete sull'esecuzione dell’appalto. La sentenza in commento ha invece valorizzato il contenuto del contratto nel cui contesto si era prevista la messa a disposizione dell’ausiliaria del know-how, dello staff tecnico e di attrezzature specifiche, ritenendolo conforme a quanto previsto dall'art. 104 del Codice, norma che ammette espressamente l'avvalimento premiale.
  2. Obbligo di esecuzione diretta da parte dell'ausiliaria: il Tribunale Amministrativo ha chiarito che, non rientrando la fattispecie oggetto del giudizio nell'ambito dell'art. 104 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 (la quale riguarda l'avvalimento di titoli abilitativi o professionali infungibili), non sussisteva un obbligo per l'ausiliaria MLS di eseguire direttamente le prestazioni connesse al requisito esperienziale prestato.
  3. Forma della dichiarazione di impegno dell'ausiliaria: il Tribunale Amministrativo ha respinto la censura relativa alla mancata presentazione di una dichiarazione unilaterale di impegno dell'ausiliaria nei confronti della Stazione Appaltante, separata dal contratto di avvalimento. Aderendo ad un orientamento consolidato, ha per contro affermato che tale dichiarazione può essere validamente "incorporata" nel contratto di avvalimento, purché da esso emerga in termini chiari l'assunzione di obblighi diretti verso la Stazione Appaltante, come avvenuto nella fattispecie oggetto del giudizio.
  4. Valutazione dell'offerta tecnica: da ultimo il Tribunale Amministrativo ha rigettato le censure relative alla presunta illogicità nell'attribuzione dei punteggi, ribadendo i principi in tema di discrezionalità tecnica nell’operato della Commissione giudicatrice, le cui valutazioni sono sindacabili solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Ha inoltre ritenuto irrilevante un refuso nel computo metrico estimativo, valorizzando il contenuto della relazione tecnica descrittiva per determinare l'effettiva portata dell'offerta.

La sentenza in commento si inserisce nel solco della prima giurisprudenza formatasi sull'applicazione del D. Lgs. n. 36/2023, affrontando con motivazione di notevole dettaglio l'istituto dell'avvalimento premiale, una delle innovazioni più significative del vigente Codice.

Avvalimento Premiale: Codificazione e Funzione

Nel vigore del D.Lgs. n. 50/2016 l'ammissibilità dell'avvalimento "meramente premiale" era stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale, caratterizzato da un orientamento prevalente che lo riteneva inammissibile ove finalizzato in via esclusiva a consentire l’ottenimento di un punteggio maggiore, senza che vi fosse una reale necessità di integrare i requisiti di partecipazione richiesti dalla legge di gara [cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli num. 4756 del 04 agosto 2023; Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano num. 4025 del 09 dicembre 2025 nonché Consiglio di Stato, Sez. V, num.2526/2021 ivi richiamata].

L'art. 104 del nuovo Codice ha superato tale dibattito, "formalizzando" la possibilità per ciascun operatore economico di ricorrere all'avvalimento anche solo per " … migliorare la propria offerta tecnica" [cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli num. 4756 del 2023].

La giurisprudenza ed ANAC hanno riconosciuto a tale figura una "autonoma funzione pro-concorrenziale", tale da permettere agli operatori economici di accrescere la qualità tecnica della propria offerta [Parere funzione consultiva ANAC n. 54 del 17 dicembre 2025 che si segnala per l’ampio spazio argomentativo dedicato all0avvalimento”premiale” nonché Consiglio di Stato Sez. V, n. 7105 del 26 agosto 2025 e Sez. VI n. 5345 del 13 giugno 2025 ; Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano num. 1070 del 04 marzo 2026].

La sentenza del Tribunale Amministrativo del Veneto si allinea a pieno titolo a questa impostazione e ricostruzione dell’istituto, riconoscendo legittimità alla declinazione dell’avvalimento come da impostazione data nella propria offerta dall'aggiudicataria.

Il Punto Nodale: i requisiti dell'Ausiliaria nell'Avvalimento Premiale di Lavori;

Il passaggio più rilevante della sentenza in commento, potenzialmente oggetto di dibattito, è costituito dalla valutazione dei requisiti che l'impresa ausiliaria deve possedere in caso di avvalimento premiale in un appalto di lavori.

Il Tribunale Amministrativo, seguendo un’opzione interpretativa strettamente letterale, ha concluso affermando che l'ausiliaria non è tenuta a dimostrare il possesso delle qualificazioni SOA richieste per la partecipazione alla gara, in quanto tale obbligo - nel contesto dell'art. 104 comma 4 - appare circoscritto al solo avvalimento "necessario alla partecipazione", di cui al comma 2 del più volte richiamato art. 104 del Codice.

Quest’ultima interpretazione, sebbene fondata sul dato testuale della norma, pare tuttavia porsi in potenziale contrasto con altro orientamento, il quale sembra orientato ad una lettura più sostanzialistica della norma.

A tale proposito merita di essere richiamata la posizione del Consiglio di Stato, il quale – in data successiva alla pubblicazione della decisione in commento - con sentenza della Sez. V n. 3111 del 21 aprile 2026 - pur in un contesto leggermente diverso - ha affermato che nell'avvalimento premiale è obbligatorio per l’Impresa ausiliaria possedere sia i requisiti generali che quelli specifici richiesti dalla legge di gara.

Osserva il Consiglio di Stato, nella recente sentenza da ultimo richiamata, che una diversa opzione interpretativa perverrebbe a consentire un avvalimento da parte di un soggetto privo dei requisiti specifici dell'appalto e ciò rischierebbe di trasformare l'istituto in uno strumento per ottenere punteggi aggiuntivi senza un reale e qualificato apporto all'esecuzione, snaturandone la funzione.

Merita altresì di essere ricordato quanto dispone l’art. 63, comma 2 della direttiva 2014/24/UE, secondo cui “L’amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione”: ove il riferimento è, testualmente, a tutti i criteri e non solo ad alcuni di essi.

La posizione del TAR Veneto, invece, valorizza la distinzione operata dal legislatore nazionale, che pare aver inteso alleggerire gli oneri a carico dell'ausiliaria nel caso di avvalimento non strettamente necessario alla partecipazione, così operando in un'ottica di massima flessibilità e apertura alla concorrenza.

Si tratta di un contrasto interpretativo di notevole importanza, destinato a essere risolto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in ulteriori prossime pronunce.

Concretezza del Contratto ed impegno nei confronti della Stazione Appaltante

La sentenza in commento si allinea a principi già consolidati con riferimento a altri due aspetti della fattispecie controversa.

In primo luogo, nel rigettare la censura di nullità del contratto di avvalimento in quanto a contenuto "meramente esperienziale", il TAR sottolinea la necessità che il contratto specifichi in modo concreto le risorse messe a disposizione, come richiesto dall'art. 104, comma 1, del Codice e dall'art. 26 dell'Allegato II.12.

Il principio così espresso, volto ad evitare prestiti meramente "cartolari", è costantemente affermato dalla giurisprudenza e dall'ANAC, richiedendosi che dal contratto risulti in termini chiari l'impegno dell'ausiliaria a prestare le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo [cfr. ANAC, Delibera numero 448 del 15 maggio 2019].

In secondo luogo, con riferimento alla dichiarazione di impegno dell’ausiliaria, la sentenza in commento mostra di privilegiare l'orientamento pragmatico ed antiformalistico secondo cui la forma non prevale sulla sostanza.

Afferma il TAR che - ove l'impegno dell'ausiliaria nei confronti della stazione appaltante sia chiaramente e direttamente desumibile dal testo del contratto di avvalimento - richiedere la produzione in sede di gara di un documento separato di analogo contenuto costituirebbe un inutile aggravio procedimentale.

Tale posizione appare conforme all’indirizzo interpretativo espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza Sez. V n. 5497 del 1° luglio 2022, citata esplicitamente dal TAR Veneto nella sentenza in commento.

Evidenzia in proposito il Consiglio di Stato, nella decisione da ultimo richiamata, quanto segue:

“… se è vero che dichiarazione d’impegno e contratto di avvalimento costituiscono atti distinti muniti di diversa funzione, la loro distinzione attiene invero al contenuto e significato (e conseguenti effetti giuridici) degli atti, non anche al supporto materiale (o “corpus physicum”) che li reca: la dichiarazione d’impegno, se provvista dei necessari requisiti e destinata alla stazione appaltante, può infatti ben essere incorporata anche in un supporto coincidente con il contratto di avvalimento; ciò che rileva, come chiarito dalla giurisprudenza, è l’assunzione delle obbligazioni da parte dell’ausiliaria direttamente nei confronti della stazione appaltante, non già il supporto redazionale che ne racchiude la fonte.” [Consiglio di Stato num. 5497 del 2022]

Anche il TAR Campania, sez. staccata di Salerno, con sentenza n. 330 del 17 febbraio 2025, pur ribadendo la distinzione concettuale tra i due atti, ha richiamato l’orientamento di cui sopra, ritenendolo conforme al principio del favor partecipationis.

Conclusioni

In conclusione la sentenza del TAR Veneto n. 238/2026 rappresenta un significativo contributo all'interpretazione dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

La decisione, pur muovendosi su di un terreno in parte già tracciato dalla giurisprudenza precedente, offre una soluzione interpretativa netta e letterale sulla questione dei requisiti dell'ausiliaria nell'avvalimento premiale per i lavori, che si distingue da approcci più sostanzialisti e che con ogni probabilità alimenterà il futuro dibattito giurisprudenziale.

 

Pubblicato il 29/01/2026

N. 00238/2026 REG.PROV.COLL.

N. 02234/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2234 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Kostruttiva s.c.p.a., Operamed s.r.l., Consorzio CMF, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG B68CA3A57B, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Caracciolo, Alberto Salmaso e Fausto Gaspari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda ULSS n. 3 «Serenissima», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ludovica Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sicea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi e Flavia Degli Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

Medical Lab System s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Scuglia e Federico Pagetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:

- della delibera dell’Azienda ULSS n. 3 «Serenissima» in data 8 ottobre 2025 n. 1727, con cui è stata disposta in favore della società Sicea s.r.l. l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di «Adeguamento sismico e normativo dell’ospedale di Dolo - 2^ fase - Gruppo operatorio, 3° piano edificio blocco est - Realizzazione n. 6 sale operatorie - CUP J42C21000010002, CIG B68CA3A57B»;

- della nota dell’Azienda ULSS n. 3 «Serenissima» in data 20 ottobre 2025 n. 0216895, con cui è stato dato avviso dell’aggiudicazione della gara anzidetta;

- della proposta di aggiudicazione formulata dal Direttore U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell’Azienda ULSS n. 3 «Serenissima»;

- di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara (inclusi: A) i verbali delle sedute svoltesi in data 18 luglio 2025, 8 e13 agosto 2025, 11 settembre 2025 per la valutazione delle offerte tecniche e per la redazione dello schema riepilogativo dei punteggi; B) del verbale della seduta in data 24 settembre 2025 contenente la graduatoria finale);

- di ogni ulteriore atto, provvedimento, parere o documento, anche di estremi non cogniti, con particolare riguardo alle parti in cui: A) l’Azienda ULSS n. 3 «Serenissima» ha ritenuto completa la documentazione presentata dalla società Sicea s.r.l.; B) la Commissione giudicatrice ha assegnato 8 punti alla Sicea s.r.l. per il criterio dell’offerta tecnica «A» («Professionalità e adeguatezza desunte da un intervento analogo») e n. 8,40 punti per il criterio dell’offerta tecnica «D.5» («Soluzioni migliorative qualità dell’aria sale operatorie»);

- della delibera del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 3 «Serenissima in data 10 luglio 2025 n. 1247 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice;

- del chiarimento reso dell’Azienda ULSS n. 3 «Serenissima» in risposta al quesito n. 10, nella parte in cui ammette il ricorso all’avvalimento premiale per il criterio dell’offerta tecnica «A» («Professionalità e adeguatezza desunte da un intervento analogo») «nel rispetto delle modalità descritte nel punto 7.1, comma 6, del Disciplinare di gara, ovvero dell’art. 104, comma 12 del Codice appalti”, nonché, ove inteso in tal senso, del par. 7.1.1, lett. b), nella parte in cui prevede che “l’avvalimento è ammesso per tutti gli altri requisiti”»;

- della nota dell’Azienda ULSS n. 3 «Serenissima» in data 6 novembre 2025, successiva al provvedimento di aggiudicazione, recante la comunicazione che è «in corso una verifica dei requisiti di ordine generale e speciale» in capo all’aggiudicataria;

- ove occorrer possa, del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che «l’Operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione oggetto di avvalimento» e che «L’Offerente deve produrre la dichiarazione dei requisiti del quale è carente e le dichiarazioni dell’Operatore economico ausiliario attestanti l’assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 5 e i requisiti di selezione di cui al Capo 6, per quanto di pertinenza dell’ausiliario», qualora inteso nel senso di ammettere che l’ausiliario sia sprovvisto dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione alla gara;

- del silenzio serbato dall’Azienda ULSS n. 3 «Serenissima» sulle istanze di annullamento in autotutela presentate dal RTI Kostruttiva;

- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti;

nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria, ai sensi degli articoli 121 e 122 cod. proc. amm., di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, con diritto al subentro nello stesso da parte del RTI Kostruttiva e riserva di esperire tutte le relative azioni di risarcimento per equivalente e/o indennitarie ,

e, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., per l’annullamento:

- delle comunicazioni a mezzo PEC dell’Azienda ULSS n. 3 «Serenissima» in data 21 e 22 ottobre 2025 e delle note della medesima Azienda sanitaria in data 29 ottobre 2025 n. U.0223572 e in data 6 novembre 2025 n. U.0231419, nella parte in cui sono state parzialmente ed implicitamente rigettate le istanze di accesso agli atti presentate dalle società ricorrenti in data 7, 21, 23 e 28 ottobre 2025;

- del diniego, anche implicitamente reso dall’Azienda ULSS n. 3 «Serenissima», di accesso ai documenti richiesti dalle società ricorrenti;

- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti,

con conseguente accertamento del diritto delle ricorrenti all’ostensione integrale dei documenti richiesti e condanna della Stazione appaltante ad esibire in versione integrale e non oscurata, i documenti richiesti;

B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato dalle società ricorrenti in data 12 dicembre 2025:

- della delibera dell’Azienda ULSS n. 3 «Serenissima» in data 4 dicembre 2025 n. 2077 con cui è stato «preso atto» che «sono state assolte favorevolmente le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale dell’aggiudicataria Impresa SICEA s.r.l. di Vigonza (PD), in avvalimento premiale con la Società Med Lab System s.r.l. di Vigonza (PD), ai sensi degli artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. 36/2023»;

- della proposta, di estremi non cogniti, con cui il Direttore dell’UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, ha attestato la conclusione del procedimento di comprova dei requisiti dichiarati dalla Sicea s.r.l. e dalla Medical Lab System s.r.l.;

- di tutti i verbali, provvedimenti, atti, pareri, anche di estremi non cogniti, formati nel corso del procedimento di comprova dei requisiti dichiarati dalla Sicea s.r.l. e dalla Medical Lab System s.r.l.;

- del silenzio serbato dalla ULSS3 Serenissima sulle istanze di annullamento in autotutela presentate dal RTI Kostruttiva;

- di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio;

- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti;

nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria, ai sensi degli articoli 121 e 122 cod. proc. amm., di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, con diritto al subentro nello stesso da parte del RTI Kostruttiva, e con riserva di esperire tutte le relative azioni di risarcimento per equivalente e/o indennitarie;

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda ULSS n. 3 «Serenissima» e della contointeressata Sicea s.r.l. e dell’interveniente ad opponendum Medical Lab System s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. L’Azienda ULSS 3 Serenissima, con deliberazione del Direttore generale n. 581in data 2 aprile 2025, ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente a oggetto la realizzazione di sei sale operatorie nell’ambito dei lavori di adeguamento sismico e normativo dell’ospedale di Dolo.

Per quanto qui di interesse, la lex specialis riservava l’accesso alla selezione agli operatori economici in possesso delle attestazioni SOA per le categorie OG1 («edifici civili e industriali») e OG11 («impianti tecnologici»).

Sempre per quanto d’interesse, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica erano comprese le voci «A. Professionalità e adeguatezza desunte da un intervento analogo» e «D. Aspetti ambientali, di ecosostenibilità e qualità dei materiali», la quale ultima comprendeva il subcriterio «D5», secondo cui «Riguardo alla qualità dell’aria nelle sale operatorie è possibile formulare una proposta che permetta di portare la classe di pulizia per le tre sale attualmente progettate ISO 7 ad ISO 5 secondo la norma UNI EN ISO 14644-1:2016.»

All’esito della selezione, l’Azienda sanitaria, con deliberazione del Direttore generale in data 8 ottobre 2025 n. 1727, ha aggiudicato l’appalto alla Sicea s.r.l., che aveva ottenuto un punteggio complessivo pari a 79,86, di cui 66,78 punti per l’offerta tecnica e 13,08 punti per l’offerta economica.

In tale provvedimento era specificato che «l’aggiudicazione diverrà efficace, ai fini della stipula del contratto, dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dell’offerente, ai sensi degli artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. 36/2023».

Al secondo posto della graduatoria si è classificato il RTI (di seguito denominato RTI Kostruttiva) composto dalle società Kostruttiva s.c.p.a. (mandataria), Operamed s.r.l. e Consorzio CMF (mandanti), che aveva ottenuto un punteggio complessivo pari a 79,65, di cui 70 punti per l’offerta tecnica e 9,65 punti per l’offerta economica.

Giova precisare che la società Sicea possedeva in proprio tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis per l’esecuzione del contratto, ma ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento c.d. «premiale», indicando ai fini della valutazione della voce «Professionalità e adeguatezza desunte da un intervento analogo» la realizzazione di sette sale operatorie da parte dall’ausiliaria Medical Lab System s.r.l. (di seguito «MLS»), nell’ambito della ristrutturazione dell’ospedale svedese di NAL, e così ottenendo la valutazione massima di 8 punti per tale criterio.

Il RTI Kostruttiva aveva invece indicato, per la valutazione della stessa voce «Professionalità e adeguatezza desunte da un intervento analogo», la realizzazione da parte della mandante Operamed del nuovo blocco operatorio e della terapia intensiva presso il Nuovo Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, ottenendo per tale criterio il punteggio di 7,91.

Con istanze in data 3 e 10 novembre 2025 il RTI Kostruttiva ha chiesto alla stazione appaltante di annullare in autotutela l’aggiudicazione dell’appalto a favore della controinteressata Sicea, deducendo la nullità del contratto di avvalimento da quest’ultima stipulato con la società MLS.

L’Azienda sanitaria, con successiva deliberazione del Direttore generale in data 4 dicembre 2025 n. 2077, ha preso atto che la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale della società Sicea era risultata positiva.

2.1. Nel frattempo, con ricorso notificato e depositato in data 19 novembre 2025, le imprese del RTI secondo classificato hanno impugnato la deliberazione del Direttore generale n. 1727 del 2025, comunicata in data 20 ottobre 2025, e gli atti ad essa presupposti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento.

Tale domanda, cui accedono una domanda cautelare e un’istanza per l’accesso agli atti di gara formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., è affida ai seguenti motivi:

«I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e sviamento», perché la Stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione a favore della controinteressata Sicea senza aver previamente verificato se quest’ultima fosse in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

«II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 63 della direttiva 2014/24/UE. Violazione del par. 7 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dei parr. 16 e 18 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 dell’all. II.12 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e sviamento», perché: A) il contratto di avvalimento tra le società Sicea e MLS è nullo in quanto MLS non ha eseguito presso l’ospedale svedese di NAL le attività in tale contratto indicate, ragion per cui non è giustificato il punteggio di 8 punti assegnato all’offerta tecnica di Sicea in relazione alla pregressa esperienza nella realizzazione di un intervento analogo a quello oggetto dell’affidamento; B) in particolare MLS, nell’ambito della ristrutturazione dell’ospedale svedese di NAL, non ha eseguito lavorazioni edili ed impiantistiche elettriche e meccaniche, di cui rispettivamente alle categoria SOA OG1 e OG11, ma ha avuto un ruolo solo marginale (limitato alla fornitura di moduli prefabbricati a uno degli appaltatori), avuto riguardo al fatto che essa ha svolto attività per un importo non superiore a € 1.291.532,40, pari al 6,15% del valore di € 21.000.000,00 del complesso dei lavori; C) l’indicazione di tale importo di € 1.291.532,40 non è assistita da certificazioni del committente pubblico dei lavori; D) MLS ha eseguito l’intervento non direttamente, ma attraverso il suo distributore di zona Q-Bital Healtscare Solutions (di seguito «Q-Bital»); E) l’importo di € 1.291.532,40 comprendere anche le prestazioni svolte da un altro soggetto – tale società Nexor – giuridicamente distinto da MLS; F) la documentazione presentata da Sicea per comprovare il predetto valore di € 1.291.532,40 dei lavori svolti dall’ausiliaria non dimostra l’effettiva emissione delle fatture (né il pagamento delle stesse) e, per di più, riguarda – almeno in parte - prestazioni contrattuali anteriori alla ristrutturazione dell’ospedale di NAL;

«III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 63 della direttiva 2014/24/UE. Violazione del par. 7 del disciplinare di gara. violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 3 e 104, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dei parr. 16 e 18 del disciplinare di gara. Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e sviamento. Illegittimità del par. 7.1 del disciplinare di gara per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 3 e 104, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023», perché A) il contratto di avvalimento tra le società Sicea e MLS è nullo in quanto l’ausiliaria non possiede i requisiti di ordine speciale richiesti dal disciplinare (nella specie l’attestazione SOA per le categorie OG1 e OG11), ragion per cui non è giustificato il punteggio di 8 punti assegnato all’offerta tecnica di Sicea in relazione alla pregressa esperienza nella realizzazione di un intervento analogo a quello oggetto dell’affidamento; B) in via subordinata, il paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara è illegittimo se inteso nel senso di ammettere che l’ausiliaria possa essere sprovvisto dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione alla gara;

«IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 63 della direttiva 2014/24/UE. Violazione del par. 7 del disciplinare di gara. Violazione del divieto di ricorso all’avvalimento premiale meramente esperienziale. Violazione e falsa applicazione dei parr. 16 e 18 del disciplinare di gara. Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e sviamento. Illegittimità del chiarimento n. 10.», perché il contratto di avvalimento tra Sicea e MLS è nullo - ragion per cui non è giustificato il punteggio di 8 punti assegnato nella valutazione dell’offerta tecnica di Sicea in relazione alla pregressa esperienza - in quanto: A) ha natura meramente premiale ed esperienziale; B) l’esperienza pregressa dell’ausiliaria MLS non si riflette, dal punto di vista esecutivo, sulla prestazione offerta da Sicea; C) il paragrafo 7.1, comma 1, lett. b), del disciplinare di gara è illegittimo se inteso nel senso di consentire l’avvalimento premiale meramente esperienziale; D) dallo stesso vizio è affetto il chiarimento n. 10 con cui la Stazione appaltante, interpretando la lex specialis, ha dichiarato ammissibile il ricorso all’avvalimento premiale.

«V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 63 della direttiva 2014/24/UE. Violazione del par. 7 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dei parr. 16 e 18 del disciplinare di gara. Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e sviamento», perché il contratto di avvalimento tra le società Sicea e MLS è nullo in quanto non contiene l’impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente le prestazioni per le quali essa ha messo a disposizione il proprio requisito esperienziale;

«VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 104, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023. Violazione del par. 7.1.2 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dei parr. 16 e 18 del disciplinare di gara. Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e sviamento», perché la Stazione appaltante non avrebbe dovuto tenere conto del requisito esperienziale dell’ausiliaria MSL non avendo quest’ultima reso la dichiarazione recante l’impegno di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento;

«VII. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche A.2, A.3 e A.4. Illegittimità per manifesta erroneità dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice. Grave difetto di istruttoria. Illogicità manifesta», perché non è ragionevole che la Commissione di gara abbia attribuito a Sicea e al RTI Kostruttiva lo stesso punteggio massimo in relazione a tre dei subcriteri nei quali si declina il criterio valutativo dell’offerta tecnica della «Professionalità e adeguatezza tecnica desunte da un intervento analogo», e ciò in quanto: A) per il subcriterio «A.2 Grado di pertinenza, analogia, omogeneità dell’intervento eseguito rispetto all’intervento oggetto di affidamento», il punteggio massimo attribuito all’offerta di Sicea è frutto del fraintendimento per cui l’ausiliaria MLS avrebbe realizzato nella sua interezza la ristrutturazione dell’ospedale di NAL; B) per il, subcriterio «A.3 Ambiente normativo e tecnico storico dell’epoca di esecuzione rispetto all’attualità, grado di obsolescenza storica», la Commissione ha illogicamente attribuito lo stesso punteggio massimo sia all’intervento presso il Nuovo Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone eseguito da Operamed, mandante del RTI Kostruttiva, sia all’intervento indicato da Sicea eseguito dall’ausiliaria MLS; C) per il subcriterio «A.4 Livello di connessione e coinvolgimento dell’Offerente nella realizzazione dell’Opera presentata», il punteggio massimo attribuito a Sicea è illogico, avuto riguardo al ruolo marginale ricoperto dall’ausiliaria MLS nella ristrutturazione dell’ospedale di NAL;

«VIII. Violazione e falsa applicazione del criterio di valutazione delle offerte tecniche D.5. Illegittimità per manifesta insussistenza dei presupposti per l’attribuzione del punteggio. Manifesta erroneità dei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice. Grave difetto di istruttoria. Illogicità», perché – quanto al punteggio attribuito all’offerta di Sicea per il criterio «D.5 Soluzioni migliorative qualità dell’aria sale operatorie» cui è sottesa la finalità «di portare la classe di pulizia per le tre sale attualmente progettate ISO 7 ad ISO 5 secondo la norma UNI EN ISO 14644-1:2016» - non è stato considerato che: A) Sicea ha offerto di equipaggiare le sale operatorie con dei diffusori d’aria del tipo «Avidicare Opragon»; B) il computo metrico presentato da Sicea in allegato alla propria offerta indica come «non compresi nella fornitura» gli appositi filtri dell’aria, la cui mancanza non consente ai diffusori «Avidicare Opragon» di raggiungere la classe di pulizia ISO 5; C) consentire che tali componenti vengano fornite in fase esecutiva significa ammettere una modifica dell’offerta presentata in gara, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo economico.

2.2. Con motivi aggiunti notificati il 12 dicembre 2025 e in pari data depositati, le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione direttoriale n. 2077 del 2025, con cui la Stazione appaltante ha preso atto della positiva verifica dei requisiti generali e speciali in capo alla società Sicea deducendo sia censure incentrate sull’illegittimità di derivata, per i vizi già denunciati con il ricorso introduttivo, sia due autonome censure – così rubricate: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 63 della direttiva 2014/24/UE. Violazione del par. 7 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dei parr. 16 e 18 del disciplinare di gara. Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della costituzione. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e di motivazione - sviamento» – perché: A) la Stazione appaltante non ha preso in considerazione le istanze di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, presentate dal RTI Kostruttiva in pendenza della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all’aggiudicataria Sicea e all’ausiliaria MLS; B) la deliberazione direttoriale n. 2077 del 2025 non indica quali controlli abbia eseguito la Stazione appaltante, né quali documenti abbia concretamente acquisito da Sicea, nè reca alcuna indicazione del contenuto della proposta presentata dal Direttore dell’UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali a conclusione della verifica dei requisiti generali e speciali.

La ricorrente ha depositato memorie in data 29 dicembre 2025 e 3 gennaio 2026.

3. Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso sia l’Azienda sanitaria, sia la controinteressata Sicea, depositando le rispettive memorie di costituzione in data 5 dicembre 2025 e ulteriori memorie in data 29 dicembre 2025 e 2 gennaio 2026.

4. Con atto notificato e depositato in data 5 dicembre 2025 è intervenuta ad opponendum la società MLS, che ha depositato ulteriori memorie in data 27 dicembre 2025 e 3 gennaio 2026.

5. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, esaurita la discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, dev’essere dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda per l’accesso agli atti proposta, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., unitamente al ricorso introduttivo.

Difatti, l’Azienda sanitaria, in allegato alla memoria in data 5 dicembre 2025 e, successivamente, con atto di deposito in data 23 dicembre 2025, ha prodotto in giudizio tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza. Tale circostanza è stata evidenziata dall’Azienda sanitaria nella memoria depositata in data 29 dicembre 2025 e non è stata contestata dalle ricorrenti.

2. Nel merito, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti non sono fondati.

3. Innanzitutto, non è fondato il primo motivo del ricorso introduttivo, a mezzo del quale la parte ricorrente ha dedotto che: A) l’Azienda sanitaria, a mezzo della deliberazione direttoriale n. 1727 del 2025, ha disposto l’aggiudicazione della gara senza aver previamente verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicataria; B) tale modus operandi contrasta con l’art. 17, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo cui “L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.

A tal riguardo il Collegio osserva che: A) con la suddetta deliberazione direttoriale l’efficacia dell’aggiudicazione è stata espressamente subordinata alla positiva verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dell’impresa aggiudicataria e della sua ausiliaria; B) l’aggiudicazione è divenuta efficace solo dopo la positiva verifica dei requisiti dell’aggiudicataria e della sua ausiliaria, di cui la Stazione appaltante ha preso atto con la deliberazione direttoriale n. 2077 del 2025; C) tale modus operandi – che dev’essere valutato alla luce del principio del risultato, codificato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, 29 dicembre 2023, n. 11322) – è conforme alla ratio e al risultato cui tende l’art. 17, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo cui l’aggiudicazione diviene efficace solo dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti in capo all’offerente (fatta salva l’ipotesi eccezionale prevista dall’art. 99 del medesimo decreto, ma non ricorrente nella fattispecie, secondo cui, al ricorrere dei presupposti ivi indicati, è possibile disporre l’aggiudicazione prima della verifica sul possesso dei requisiti, ferma restando, a seguito del controllo, l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente).

4. Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso introduttivo, a mezzo del quale viene dedotto che: A) l’esperienza maturata da MLS nell’ambito dei lavori eseguiti presso l’ospedale svedese di NAL non sarebbe spendibile nella procedura per cui è causa in quanto i lavori oggetto della referenza non sono stati eseguiti in via esclusiva da MLS; B) la documentazione prodotta per dimostrare l’effettiva esecuzione di tali lavori da parte di MLS (certificato di regolare esecuzione e fatture) non sarebbe idonea allo scopo.

4.1. Dal capitolato speciale (pagina 11), dal computo metrico predisposto da Sicea e dall’offerta tecnica del RTI Kostruttiva si evince che: A) presso l’ospedale di Dolo, nell’ambito di altro contratto di appalto, è in fase di costruzione l’intera struttura in cemento armato, inclusi i tamponamenti esterni, del «Blocco Est OD 03», composto da quattro piani fuori terra; B) l’appalto oggetto del presente giudizio riguarda solo la realizzazione delle sale operatorie al terzo piano di tale nuovo edificio; C) la realizzazione di tali sale operatorie richiede la fornitura e la posa, con l’esecuzione delle opere edili e impiantistiche a ciò funzionali, di elementi certificati per l’utilizzo specifico in sala operatoria, che sostanzialmente consistono: in varie tipologie di serramenti per interni e relativi accessori, in impianti elettrici, idraulici e di trattamento dell’aria, in pavimentazioni e rivestimenti murali in materiali specifici, in controsoffitti e plafoni specifici per sale operatorie muniti di sistemi di regolazione, nonché in sistemi di sala operatoria integrata.

Alla luce di tali evidenze, le lavorazioni di cui alle categorie SOA OG1 («edifici civili e industriali») e OG 11 («impianti tecnologici») non costituiscono il nucleo essenziale della prestazione, tale piuttosto essendo la predisposizione degli ambienti del terzo piano dell’edificio affinché gli ambienti stessi possano essere utilizzati come sale operatorie.

4.2. Fatta questa precisazione, dalla lettura combinata della relazione descrittiva e degli elaborati grafici allegati all’offerta di Sicea che: A) i lavori commissionati dall’ospedale di NAL a un general contractor sono consistiti nell’intera ristrutturazione del blocco operatorio, mediante la completa messa a nudo di tutte le aree per ristrutturarlo e integrarlo con nuovi servizi, finiture e tecnologie impiantistiche, con un intervento il cui valore complessivo è di 21 milioni di euro; B) i lavori eseguiti in tale contesto da MLS hanno riguardato solo una parte della commessa, posto che in una prima fase sono consistiti nella predisposizione di un blocco provvisorio di tre sale operatorie, composto da moduli prefabbricati, e nelle fasi successive nella consegna di sette sale operatorie e della sala ibrida, tutte realizzate con tecnologia modulare prefabbricata, con arredi e accessoristica integrata nelle pareti, e complete di «armadi interbloccati, passa-sporco e passa-pulito, integrazione audio-video, sistema di flusso laminare ISO 5 OPRAGON, porte automatiche a tenuta, schermature al piombo, sistema di pareti modulari, touch screen e domotica di sala»; C) MLS, interfacciandosi con il cliente finale e il general contractor: ha progettato, prodotto e installato il sistema modulare, i controsoffitti, le porte automatiche di sala operatoria, i flussi laminari e gli arredi integrati al sistema modulare, oltre a monitorare, con il proprio personale presente in cantiere, l’andamento dei lavori, anche sotto il profilo delle interferenze.

4.3. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene: A) non fondato l’argomento della parte ricorrente secondo cui la Commissione sarebbe incorsa nell’equivoco per cui la partecipazione di MLS ai lavori nel cantiere dell’ospedale di NAL avrebbe compreso l’esecuzione di opere edili e impiantistiche in senso lato; B) che, piuttosto, i lavori svolti da MLS presso l’ospedale di NAL siano analoghi a quelli (sopra descritti) da realizzare presso l’ospedale di Dolo, atteso che in entrambi i casi trattasi del la realizzazione di sale operatorie all’interno di porzioni di edifici allo stato grezzo; C) che il giudizio della Commissione, in tal senso maturato, non sia frutto di un travisamento dei fatti, né risulti illogico, tenuto conto sia della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica di Sicea, sia del fatto che i commissari avevano competenze specifiche nel settore, sia del fatto che nel mercato di riferimento agisce un numero ristretto di operatori economici, ragion per cui sono ben note agli addetti ai lavori le caratteristiche delle soluzioni disponibili in commercio per realizzare sale operatorie all’interno di edifici già esistenti.

Né giova alla parte ricorrente comparare, dal punto di vista quantitativo, l’importo di 21 milioni di euro, relativo alla complessiva ristrutturazione dell’ospedale di NAL, con l’importo di euro 1.291.532,40, relativo ai lavori in quel contesto svolti da MLS.

Difatti, i lavori commissionati dall’ospedale di NAL avevano un oggetto più ampio di quelli da realizzare presso l’ospedale di Dolo da parte dell’aggiudicatario della gara oggetto del presente giudizio. Inoltre, nella fattispecie, piuttosto che al predetto dato quantitativo, rileva il dato qualitativo, inerente all’anzidetta circostanza secondo cui l’esperienza professionale messa a disposizione da MLS a favore di Sicea è pertinente rispetto alla prestazione contrattuale richiesta dalla Stazione appaltante.

Da questo punto di vista, non rileva la circostanza per cui l’importo di euro 1.291.532,40, relativo ai lavori eseguiti da MLS, sia emerso solo nella fase di verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali, ossia dopo la valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice. Difatti - come già evidenziato - dal contenuto dell’offerta tecnica di Sicea la Commissione ben poteva trarre tutti gli elementi necessari per esprimere la propria valutazione rispetto al criterio «Professionalità e adeguatezza desunte da un intervento analogo».

Né giova alla ricorrente dedurre che MLS non possiede le qualificazioni SOA OG1 e OG11, richieste dal bando (e comunque possedute da Sicea), atteso che la progettazione costruttiva, la realizzazione ed installazione delle sale operatorie e la fornitura dei relativi arredi sono attività diverse da quella di ristrutturazione, e non richiedono il possesso di alcuna qualificazione SOA.

4.4. Non sono fondate nemmeno le ulteriori censure proposte con il secondo motivo del ricorso introduttivo.

Innanzi tutto della censura secondo cui MLS avrebbe svolto i lavori presso l’ospedale di NAL non direttamente, ma tramite il proprio distributore di zona Q-Bital, le parti intimate e l’interveniente ad opponendum hanno documentalmente dimostrato l’infondatezza producendo sia le distinte dichiarazioni della stessa Q-Bital e del general contractor, che attestano l’esecuzione di tali opere direttamente da parte della MLS, sia le fatture da quest’ultima indirizzate al distributore di zona (che aveva concluso l’accordo commerciale con il general contractor) dalle quali si evince che il destinatario dell’intervento era l’ospedale di NAL.

Quanto poi alla censura secondo cui parte delle lavorazioni eseguite presso l’ospedale di NAL e attribuite a MLS nell’offerta tecnica di Sicea sarebbe stata invece svolta da un soggetto terzo, denominato Nexor, le parti intimate e l’interveniente ad opponendum hanno dimostrato in modo convincente che - come risulta dall’intestazione della corrispondenza utilizzata da MLS e nelle fatture dalla stessa emesse - Nexor non è un soggetto giuridico distinto da MLS, ma è un «Brand powered by Medical Lab System», tanto che i prodotti di MLS sono commercializzati con il brand «Nexor». Inoltre le parti intimate e l’interveniente ad opponendum hanno dimostrato che le fatture emesse da MLS e risalenti all’anno 2022, anteriori all’epoca di svolgimento dei lavori svolti tra il 2023 e il 2024, riguardano in parte acconti sulla commessa e in parte il pagamento del materiale spedito per la realizzazione delle sale operatorie dell’ospedale di NAL.

Resta allora solo da aggiungere che alla fattispecie in esame non si applica l’art. 22 («Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero») dell’Allegato II.12 al decreto legislativo n. 36 del 2023, riguardante la procedura di qualificazione di competenza delle SOA, ragion per cui nulla osta a che la regolare esecuzione da parte di MLS dei lavori presso l’ospedale svedese di NAL possa essere attestata da un operatore economico privato (nella specie il general contractor), anziché “da un tecnico di fiducia dell’ufficio consolare di prima categoria o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”, come prevede il menzionato art. 22 del su indicato Allegato al decreto da ultimo nominato.

5. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo viene dedotto che: A) il bando richiede tra i requisiti di ordine speciale il possesso delle categorie SOA OG 1 e OG 11; B) l’art. 104 («Avvalimento»), comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede che l’impresa ausiliaria debba possedere i requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100 del medesimo decreto; C) MLS è non possiede tali requisiti di ordine speciale, con la conseguenza che il contratto di avvalimento è – sempre in tesi – nullo; D) in via subordinata, il paragrafo 7.1. del Disciplinare di gara è illegittimo, se inteso nel senso di ammettere che l’ausiliario possa essere sprovvisto dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

Neppure tale motivo coglie nel segno in quanto: A) l’art. 104, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede l’obbligo di allegare al contratto di avvalimento la certificazione SOA dell’ausiliaria (che dunque la deve possedere) solo “nel caso di cui al comma 2”, e cioè nell’ipotesi in cui “il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture”; B) nel caso in esame non è richiesto il rispetto di tale obbligo, atteso che Sicea possiede in proprio tutti i requisiti di ammissione alla gara e l’avvalimento di cui al contratto con MLS non è finalizzato consentire la sua partecipazione alla gara, ma ha natura puramente «premiale», essendo finalizzato esclusivamente a «migliorare» la sua offerta tecnica, nel senso di renderla più competitiva; C) l’art. 104, comma 4, lett. b), del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo cui “L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante: … b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture” è norma speciale e come tale, ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi, non è suscettibile di essere interpretata in via analogica, nel senso di comprendere nel proprio ambito di applicazione anche gli appalti di lavori, qual è quello per cui è causa; D) nel rispetto dell’art. 104 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il paragrafo 7.1 del disciplinare di gara, per il caso di avvalimento finalizzato a consentire la partecipazione alla gara prevede, al comma 1, lett. d), che “l’Operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione oggetto di avvalimento”, obbligo che il disciplinare non richiede per il caso di avvalimento premiale; E) pretendere che, nel caso di avvalimento premiale nell’ambito di un appalto di lavori, l’ausiliaria debba possedere le categorie speciali di cui all’art. 100 del decreto legislativo n. 36 del 2023, significa introdurre una condizione irragionevolmente più restrittiva di quella prevista dalla legge ai fini del miglioramento dell’offerta tecnica.

6. È parimenti infondato il quarto motivo del ricorso introduttivo, a mezzo del quale viene dedotto che Sicea avrebbe utilizzato un avvalimento premiale meramente esperienziale, privo di concrete ricadute sull’esecuzione dei lavori.

A tal riguardo è sufficiente evidenziare che: A) l’art. 104 del decreto legislativo n. 36 del 2023, ai commi 4 e 12, prevede espressamente l’avvalimento premiale; B) il contratto di avvalimento stipulato tra Sicea e MLS prevede l’impegno di quest’ultima di mettere a disposizione dell’ausiliata e della stazione appaltante i seguenti requisiti, mezzi e risorse: «Know-How tecnologico e di ingegneria ospedaliera a mezzo del direttore tecnico ing. Agostinelli Bernardo attraverso un costante coordinamento; lo staff tecnico in misura necessaria e proporzionata all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di ingegnerizzare ogni componente con precisione per minimizzare i lavori on-site, ridurre e agevolare le attività di installazione; … le attrezzature ed i mezzi necessari all’esecuzione dell’opera, quali trabattelli, scale, utensili necessari alle attività di montaggio ed assemblaggio, tassellatori, livelle e misuratori laser e quanto altro necessario alla attività specifica di allestimento sale operatorie».

7. Con il quinto motivo del ricorso introduttivo viene dedotto che il contratto di avvalimento si limita a prevedere il mero impegno dell’ausiliaria di mettere a disposizione le proprie risorse nell’esecuzione dell’appalto, anziché prevedere l’obbligo della stessa di svolgere direttamente le attività oggetto del contratto, ragion per cui il contratto stesso sarebbe nullo.

Il motivo è infondato, dovendosi avere riguardo agli ordinari criteri di interpretazione del contratto, e, in particolare, considerando che: A) ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., “Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. …”; B) ai sensi dell’art. 1363 cod. civ., “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.”; C) ai sensi dell’art. 1367 cod. civ. “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.

Tanto premesso in termini generali, il Collegio osserva che il contratto di avvalimento stipulato tra MLS e Sicea (ivi rispettivamente indicate come «impresa A» e «impresa B») contiene, tra le altre, le seguenti clausole: A) la clausola sub «A», secondo cui MLS «si impegna a mettere a disposizione» di Sicea il requisito dell’esperienza maturata nell’esecuzione dei lavori presso l’ospedale svedese di NAL; B) la clausola sub «C», secondo cui «L’impresa ausiliaria assume con la stipula del presente contratto la responsabilità solidale con l’impresa B nei confronti della stazione appaltante ULSS3 con riferimento alle prestazioni per le quali vengono messi a disposizione i requisiti di cui al punto A»; C) la clausola sub «F», contenente la dichiarazione di MLS «di impegnarsi verso l’ausiliata e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessari. In particolare, saranno forniti e messi a disposizione i seguenti requisiti, mezzi e risorse:».

Ritiene allora il Collegio che l’impegno assunto da MLS a mettere a disposizione l’esperienza (e con essa tutte le risorse e i mezzi necessari) sia in concreto assistito da elementi di serietà tali da rendere l’espressione impiegata dalla parte («impegnarsi a») equivalente all’assunzione dell’obbligo di mettere effettivamente a disposizione quanto indicato nel contratto. Vale a dire che l’obbligo assunto da MLS non risulta né generico, né eventuale, né sottoposto a una condizione potestativa (né tantomeno meramente protestativa) a favore della stessa MLS.

Da questo punto di vista, il criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 cod. civ. consente di non ritenere ostativo l’impiego dell’espressione «impegnarsi» al fine di ritenere la società MLS già vincolata a mettere a disposizione di Sicea (e della Stazione appaltante) la propria esperienza e le proprie risorse indicate nel contratto.

Occorre anche considerare che l’efficacia del contratto di avvalimento è sottoposta alla condizione sospensiva inespressa della futura aggiudicazione della gara a favore di Sicea, il che spiega il ricorso all’espressione «impegnarsi», che implica lo svolgimento di un’attività in un tempo successivo a quello in cui viene assunto l’obbligo.

Da questo punto di vista, il contenuto del contratto di avvalimento non risulta disallineato rispetto a quanto letteralmente prevede l’art. 63, comma 1, ultimo periodo, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, secondo cui “Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine”.

L’assunzione, da parte di MLS, dell’impegno a mettere a disposizione il requisito esperienziale e le proprie risorse va poi letto in connessione con l’assunzione, da parte della stessa ausiliaria, della responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante già dal momento della stipula del contratto di avvalimento (non si tratta quindi del mero impegno a rendere una futura dichiarazione di assunzione della responsabilità).

Sotto questo aspetto, il Collegio ritiene che: A) in generale, il presupposto giuridico della responsabilità civile risieda nella titolarità di una posizione giuridica soggettiva di tipo passivo; B) nel caso di specie, la responsabilità che MLS, nella veste di impresa ausiliaria del contratto di avvalimento, ha assunto nei confronti dell’Azienda sanitaria trae giustificazione e ragion d’essere dall’obbligo di mettere a disposizione esperienza e risorse a favore di Sicea per l’esecuzione dei lavori presso l’ospedale di Dolo; C) tale obbligo di messa a disposizione sia attuale (e non genericamente assunto con possibilità di un futuro ripensamento), per quanto soggetto alla condizione dell’aggiudicazione della gara a favore di Sicea.

Resta allora solo da precisare che: A) come detto, Sicea è in possesso di tutti i requisiti generali e speciali per eseguire l’appalto, ragion per cui la fattispecie in esame non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 104, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo cui “Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.”; C) non è quindi fondato l’argomento difensivo della parte ricorrente secondo cui MLS sarebbe tenuta ed eseguire direttamente i lavori riconducibili al requisito esperienziale che ella ha prestato a favore di Sicea.

8. Va disatteso anche il sesto motivo del ricorso introduttivo, con cui viene dedotto che MLS non ha reso nei confronti dell’Azienda sanitaria la dichiarazione unilaterale di impegnarsi a mettere a disposizione le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

La giurisprudenza ha delineato in modo netto le differenze strutturali e funzionali tra il contratto di avvalimento – definito dall’art. 104, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 36 del 2023 come “il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto” – e la dichiarazione che l’impresa ausiliaria è tenuta a rendere alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 104, comma 4, lett. c), del medesimo decreto legislativo, “di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento”.

In particolare, è stato chiarito che: A) «una cosa è la produzione della dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria verso il concorrente e verso la stazione appaltante, altra cosa è la produzione del contratto di avvalimento» (Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 2018, n. 6551); B) tale distinzione «trova ragion d’essere sotto i plurimi profili evidenziati dalla giurisprudenza, che ha costantemente rilevato come le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria e il contratto di avvalimento siano atti diversi, per natura, contenuto, finalità, costituendo la dichiarazione un atto di assunzione unilaterale di obbligazioni precipuamente nei confronti della stazione appaltante, il contratto di avvalimento l’atto bilaterale di costituzione di un rapporto giuridico patrimoniale, stipulato tra l’impresa partecipante alla gara e l’impresa ausiliaria contemplante le reciproche obbligazioni delle parti e le prestazioni da esse discendenti» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, n. 6551 del 2018, cit.).

Ciò premesso il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, «se è vero che dichiarazione d’impegno e contratto di avvalimento costituiscono atti distinti muniti di diversa funzione, la loro distinzione attiene invero al contenuto e significato (e conseguenti effetti giuridici) degli atti, non anche al supporto materiale (o “corpus physicum”) che li reca: la dichiarazione d’impegno, se provvista dei necessari requisiti e destinata alla stazione appaltante, può infatti ben essere incorporata anche in un supporto coincidente con il contratto di avvalimento; ciò che rileva, come chiarito dalla giurisprudenza, è l’assunzione delle obbligazioni da parte dell’ausiliaria direttamente nei confronti della stazione appaltante, non già il supporto redazionale che ne racchiude la fonte» (Cons. Stato, Sez. V, 1° luglio 2022, n. 5497).

Ritiene quindi il Collegio che - alla luce del principio del favor partecipationis, che determina la validità dell’avvalimento non compromessa dalla mancanza del requisito formale della separatezza delle dichiarazioni dal contratto di avvalimento (Cons.Stato, Sez. V, 9 febbraio 2023, n. 1449) - la documentazione richiesta ai fini dell’avvalimento sia completa qualora, pur in assenza di una dichiarazione resa in un documento specificamente indirizzato alla stazione appaltante, la dichiarazione di impegno resa dall’impresa ausiliaria nel contratto di avvalimento sia espressamente e direttamente rivolta (anche) alla Stazione appaltante (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 9 maggio 2025, n. 692).

In conformità a tali coordinate ermeneutiche il Collegio rileva che la clausola sub «F» del contratto di avvalimento contiene espressamente la dichiarazione nei confronti (anche) dell’Azienda sanitaria di rendere disponibili per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse ed i mezzi propri in tale stessa clausola descritti.

In tale situazione, anche alla luce del principio del risultato di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la dichiarazione richiesta dall’art. 104, comma 4, lett. c), del medesimo decreto è da intendersi prodotta in gara.

9. Né può essere positivamente apprezzato il settimo motivo del ricorso introduttivo che, articolandosi su tre distinte censure, investe il giudizio della Commissione sull’offerta tecnica di Sicea per il criterio «Professionalità e adeguatezza tecnica desunte da un intervento analogo».

9.1. La prima censura riguarda il punteggio attribuito per il subcriterio «A.2 Grado di pertinenza, analogia, omogeneità dell’intervento eseguito rispetto all’intervento oggetto di affidamento» e si fonda sull’argomento secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente inteso che l’intervento dell’ausiliaria MLS presso l’ospedale di NAL fosse consistito nella ristrutturazione del blocco operatorio anziché nella realizzazione delle sale operatorie.

La censura è infondata atteso che, per quanto argomentato nello scrutinio del secondo motivo di ricorso, non si ravvisano ragioni tali da inferire che alla base del giudizio della Commissione vi sia stata una percezione dei fatti non corrispondente alla realtà.

9.2. Con la seconda censura, che riguarda il punteggio attribuito per il subcriterio «A.3 Ambiente normativo e tecnico storico dell’epoca di esecuzione rispetto all’attualità, grado di obsolescenza storica», viene dedotto che la Commissione avrebbe operato illogicamente, perché ha attribuito lo stesso punteggio all’intervento indicato da Sicea (l’ospedale di NAL) e quello eseguito da Operamed a Pordenone.

La censura è infondata atteso che: A) per costante giurisprudenza, in sede di esame dell’offerta di gara la valutazione della Commissione, organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, implica l’esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile nei soli limiti dell’illogicità della soluzione o dell’evidente travisamento dei suoi presupposti (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 5 agosto 2025, n. 6915), nella fattispecie non ricorrenti; B) la lex specialis consentiva di valorizzare interventi eseguiti all’estero, in Stati membri dell’Unione Europea (cfr. il disciplinare di gara, paragrafo 16.1, comma 2, lett. c); C) l’intervento in Svezia si è svolto tra il 2023 e il 2024 e in un Paese membro dell’Unione Europea, come tale, tenuto ad applicare le direttive europee per gli appalti pubblici.

9.3. La terza censura, che riguarda il punteggio attribuito per il subcriterio «A.4 Livello di connessione e coinvolgimento dell’Offerente nella realizzazione dell’Opera presentata», non può essere accolta perché attribuisce decisivo rilievo al rapporto tra il valore della prestazione eseguita dall’ausiliaria MLS nell’ambito dei lavori presso l’ospedale di NAL (euro 1.291.532,40) e il valore dell’intero intervento di ristrutturazione di quello stesso ospedale (21 milioni di euro).

Difatti, come già evidenziato esaminando il secondo motivo di ricorso, nella fattispecie occorre dare rilievo al dato qualitativo del tipo di lavori svolti da MLS, anziché al dato quantitativo inerente alla comparazione del valore degli stessi con il valore dell’appalto affidato al general contractor.

10. Con l’ottavo motivo del ricorso introduttivo viene dedotto che la Commissione avrebbe errato nell’assegnare all’offerta di Sicea il punteggio di 8,40 in relazione al criterio «D.5 Soluzioni migliorative qualità dell’aria sale operatorie».

In particolare, a detta della parte ricorrente, l’offerta di Sicea non comprenderebbe i filtri dell’aria canalizzati HEPA di grado H14, indispensabili per permettere al sistema di ventilazione per camera bianca Opragon, offerto da Sicea, di conseguire la classe di pulizia ISO.

Il motivo è infondato.

Pur corrispondendo al vero che il computo metrico estimativo prodotto da Sicea indica i filtri dell’aria canalizzati HEPA di grado H14 «non compresi nella fornitura», tale circostanza non assume decisivo rilievo. Difatti, ai sensi del paragrafo 16.1.1., comma 2, del disciplinare di gara, «Il Computo metrico estimativo non è richiesto a pena di esclusione, la sua finalità è limitata esclusivamente al perseguimento delle finalità di cui al presente Capo 16, ovvero all’apprezzamento tecnico discrezionale dell’Offerta tecnica concorrendo alla sua credibilità e veridicità; pertanto, la sua assenza, incompletezza o eccessiva approssimazione, inciderà sulla valutazione dell’Offerta tecnica, senza alcun rilievo sotto il profilo economico ai sensi del punto 16.3, comma 5».

Osserva allora il Collegio che dalla relazione descrittiva dell’offerta tecnica di Sicea si evince che il sistema a flusso laminare Avidicare Opragon verrà installato a controsoffitto in tutte le sale operatorie e sarà alimentato «con aria leggermente raffreddata, filtrata con filtro HEPA di classe H14, proveniente da un’unità di trattamento aria esterna dotata di batteria di riscaldamento e raffreddamento».

Pertanto si deve concludere che: A) l’offerta tecnica di Sicea include i filtri HEPA di grado H14; B) è convincente l’argomento difensivo dell’Amministrazione e di Sicea secondo cui, nel computo metrico estimativo compilato da quest’ultima, il sintagma «non compresi nella fornitura» riferito ai filtri HEPA 14 è frutto di un mero refuso.

11. Passando al ricorso per motivi aggiunti, per quanto innanzi esposto deve escludersi che sia affetta, in via derivata, dai vizi dedotti a mezzo del ricorso introduttivo la deliberazione direttoriale n. 2077 del 2025, con cui l’Azienda sanitaria ha preso atto del possesso dei requisiti generali e di quelli speciali in capo all’aggiudicataria e alla sua ausiliaria.

Tale provvedimento non è nemmeno affetto dai vizi propri dedotti dalla parte ricorrente per le seguenti ragioni.

11.1. Innanzi tutto, quanto alla censura secondo cui la Stazione appaltante non avrebbe preso in considerazione le istanze di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, presentate dal RTI Kostruttiva in pendenza della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all’aggiudicataria Sicea e alla sua ausiliaria MLS, il Collegio osserva che: A) come già osservato in occasione dell’esame del primo motivo di ricorso, il modus operandi della Stazione appaltante risulta rispettoso della ratio sottesa all’art. 17, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace solo dopo la positiva del possesso dei requisiti in capo all’offerente; B) sull’istanza volta ad ottenere l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione non sussiste alcun obbligo della pubblica amministrazione di provvedere (Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2018, n. 2380).

11.2. Infine, deve escludersi che la deliberazione direttoriale n. 2077 del 2025, di presa d’atto del possesso dei requisiti generali e speciali, sia affetta da vizio di difetto di motivazione, atteso che tale provvedimento: A) fa espresso riferimento all’assolvimento positivo della verifica dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 94, 95 e 100 del decreto legislativo n. 36 del 2023; B) richiama, per relationem, la proposta del Direttore dell’UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, recante l’attestazione della regolarità istruttoria, chiaramente - ancorché in modo implicito - dando atto che tale proposta non ostava al giudizio positivo della verifica dei requisiti.

12. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti perché infondati.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra la parti per la complessità tecnica della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Polidori, Presidente

Andrea De Col, Primo Referendario

Andrea Orlandi, Referendario, Estensore