TAR Lazio, sez. V, 31 dicembre 2025, n. 24163

L’istituto dell’avvalimento permette ad un operatore di “prestare” i requisiti mancanti da un’impresa ausiliaria, favorendo la concorrenza, come nel nostro caso in cui la società cinese “Ohms Safety s.r.l” presta il requisito tecnico – professionale di “impresa confezionista” ma non basta nel nostro caso, in quanto l’avvalimento non può trasformare un intermediario in produttore diretto se manca il controllo effettivo.

L’ausiliaria deve eseguire direttamente le parti relativa ai requisiti prestati, senza bisogno di specificare risorse se l’impegno è diretto. 

Guida alla lettura

La sentenza in esame, TAR Lazio, Sez. V, n. 24163/2025 (dep. 31 dicembre 2025, est. Tascone, pres. Savoia), si inscrive nel novero delle pronunce che, pur confermando l’esclusione da una procedura di affidamento per carenza sostanziale di un requisito di partecipazione richiesto dalla lex specialis, ne circoscrivono rigorosamente gli effetti sanzionatori di natura reputazionale, annullando la segnalazione all’ANAC per asserito grave illecito professionale ex art. 98 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

La controversia ha ad oggetto una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo più basso) per la fornitura di n. 10.000 giacche a vento destinate al Corpo di Polizia Penitenziaria (CIG B4932A3E5C). La lex specialis (disciplinare di gara, artt. 4 e 8) subordinava la partecipazione alla qualifica di “impresa confezionista” e all’esecuzione “diretta” della confezione dei capi, configurando un requisito di capacità tecnico-professionale speciale, finalizzato a garantire il controllo effettivo sul ciclo produttivo e a scongiurare mere intermediazioni commerciali. La ricorrente, ApogeoATWC S.r.l. Società Benefit, dichiarava (nel DGUE e nella domanda di partecipazione) di possedere tale requisito, invocando un avvalimento ex art. 104 d.lgs. n. 36/2023 con l’ausiliaria Ohms Safety S.r.l., a sua volta collegata a un’unità produttiva cinese (Shaanxi Safetex/Wholesafety Tech PPE). In sede di soccorso istruttorio (attivato ex art. 95), la società produceva un “Trade Agreement” privo di data certa opponibile e descriveva un modello organizzativo moderno: gestione e monitoraggio dell’intero ciclo (acquisto materie prime, confezionamento, controllo qualità, logistica), apposizione del “care label” proprio e marchio finale sui prodotti.

Il Ministero della Giustizia ha escluso l’operatore per i seguenti motivi:

  • carenza del requisito di partecipazione in proprio (“essere confezionista”), non essendo dimostrata la disponibilità giuridica ed effettiva dello stabilimento produttivo;
  • insussistenza di un valido contratto di avvalimento (mancanza data certa anteriore alla scadenza delle offerte, assenza di disponibilità stabile dei mezzi, natura meramente commerciale dell’accordo);
  • configurabilità di grave illecito professionale per aver reso dichiarazioni false o fuorvianti ex art. 98, con conseguente segnalazione all’ANAC.

Il Collegio, dopo l’ordinanza istruttoria n. 16141/2025, che imponeva il deposito di ulteriore documentazione, perviene a un giudizio parzialmente rigettorio: in specie, sul primo capo (esclusione e aggiudicazione), il ricorso è respinto in quanto infondato. Il TAR chiarisce che:

  • la lex specialis legittimamente richiedeva l’esecuzione “diretta” della confezione, escludendo forme di outsourcing non controllato, tale requisito risulta essere abilitante ai fini dell’esecuzione del contratto;
  • l’avvalimento richiede un contratto con data certa anteriore alla presentazione dell’offerta, idoneo a garantire disponibilità giuridica ed effettiva delle risorse (principio inderogabile per assicurare par condicio e vietare integrazioni postume). “Ai sensi dell’art. 101 c.1 lett. a) del Codice, il contratto di avvalimento deve avere data certa anteriore al termine fissato per la presentazione dell’offerta, la sua mancanza compromette la validità dell’avvalimento”;
  • il documento prodotto (accordo commerciale) non soddisfaceva tali presupposti, né configurava un avvalimento “a cascata” formalizzato;
  • la modifica sostanziale della qualificazione del concorrente (da produttore in proprio a soggetto avvalente di unità produttiva terza) non è sanabile in sede di soccorso istruttorio, pena violazione del divieto di mutamento dell’offerta.

Sul secondo capo (segnalazione ANAC per grave illecito professionale), il ricorso è accolto. Il TAR, richiamando consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra cui sez. V, n. 7096/2024 e n. 9540/2023), enuncia che la mera carenza oggettiva del requisito di partecipazione non integra automaticamente dichiarazione falsa o fuorviante ex art. 98. Occorrono, cumulativamente:

  • elemento oggettivo della falsità (diversità sostanziale tra realtà dichiarata e realtà effettiva);
  • elemento soggettivo del dolo o della colpa grave;
  • rilevanza causale delle informazioni mendaci sulla decisione di ammissione/esclusione/aggiudicazione.

Nel caso di specie:

  • la dichiarazione di essere “impresa confezionista” corrisponde alla realtà organizzativa percepita dalla ricorrente (gestione integrale del ciclo produttivo in outsourcing, con marchio proprio), frutto di un’interpretazione non irragionevole della lex specialis in assenza di definizione tecnica univoca del termine “confezionista”;
  • difettava l’elemento soggettivo (buona fede e convincimento legittimo);
  • difettava la rilevanza causale (l’esclusione sarebbe avvenuta comunque per carenza requisito, indipendentemente dalle informazioni rese).

Ne consegue l’illegittimità della segnalazione all’ANAC e di ogni connesso accertamento di grave illecito professionale, con annullamento degli effetti (iscrizione nel casellario informatico).

La pronuncia si segnala per l’equilibrio tra rigore nella verifica dei requisiti di gara (tutela della lex specialis, par condicio, principio del risultato ex art. 1 d.lgs. n. 36/2023) e garanzia proporzionale contro automatismi sanzionatori (distinzione netta tra carenza requisito e mendacità dolosa o gravemente colposa). Essa, inoltre, in linea con l’orientamento recente del Consiglio di Stato, conferma che l’art. 98 richiede una valutazione concreta e non presuntiva, evitando la stigmatizzazione reputazionale per mere difformità interpretative o carenze tecniche sanabili solo in astratto.

 

 

Pubblicato il 31/12/2025

N. 24163/2025 REG.PROV.COLL.

N. 04993/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4993 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Apogeoatwc S.r.l. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4932A3E5C, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

St Protect S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac, in persona del Presidente in carica;
intimati e non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione del Ministero della Giustizia n. 8510.ID del 13 marzo 2025 che prevedeva l’esclusione del ricorrente dalla “procedura aperta in ambito comunitario con il criterio dell’offerta al minor prezzo per l’affidamento della fornitura di 10.000 giacche a vento per le esigenze del corpo di polizia penitenziaria” - CIG B4932A3E5C (doc. 1 - delibera di esclusione), comunicata in data 13 marzo 2025 (doc. 2 - comunicazione di aggiudicazione);

- ove occorrer possa ed in parte qua, per le parti confliggenti con gli interessi della ricorrente, del disciplinare di gara con i suoi allegati (doc. 3 - disciplinare), del capitolato tecnico con i suoi allegati (doc. 4 - capitolato tecnico), nonché di tutti i verbali di gara, e in particolare del verbale n. 1 del 21 gennaio 2025 nel quale l’Autorità di gara dà atto dell’apertura delle “buste amministrative” e dello scarico dalla piattaforma Consip dei documenti contenuti nelle stesse;

- del verbale n. 2 del 10 febbraio 2025 nel quale si dà atto della valutazione, condotta dall’Autorità di gara in più sedute riservate, della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, e l’avvio, tra l’altro del procedimento di soccorso istruttorio per l’impresa Apogeoatwc S.r.l. S.B.;

- del verbale n. 3 del 3 marzo 2025 di valutazione della documentazione pervenuta dai concorrenti a seguito dell’avvio del procedimento di soccorso istruttorio e la proposta del Rup prot. n 8042.ID del 10 marzo 2025 di esclusione dell’impresa Apogeoatwc S.r.l. S.B. (doc. 5 - verbali);

- della proposta del RUP prot. n. 8042.ID del 10 marzo 2025 di esclusione dell’impresa Apogeoatwc S.r.l. S.B. (doc. 6 - proposta del RUP prot. n. 8042.ID del 10.03.2025);

- del provvedimento prot. n. 150182.U del 3 aprile 2025 con il quale il Ministero della Giustizia in riscontro all’istanza in autotutela presentata dalla ricorrente ha confermato l’esclusione (doc. 7 - provvedimento prot. n. 150182.U del 3.04.2025);

- ove occorrer possa in questa sede, del provvedimento di segnalazione all’ANAC inviato dalla resistente per asserite false informazioni rese dalla ricorrente nell’ambito della gara de qua, per illegittimità derivata (doc. 8 - segnalazione ANAC);

- del provvedimento di aggiudicazione, ove nelle more intervenuto, sconosciuto negli estremi e nel contenuto;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e per il subentro.

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- oltre agli atti già impugnati con ricorso, della deliberazione del Ministero della Giustizia n. 17893.ID del 5 giugno 2025 che ha disposto l’aggiudicazione della “procedura aperta in ambito comunitario con il criterio dell’offerta al minor prezzo per l’affidamento della fornitura di 10.000 giacche a vento per le esigenze del corpo di polizia penitenziaria” - CIG B4932A3E5C a favore dell’impresa Siggi Group S.p.A. (doc. 17 - delibera di aggiudicazione), comunicata in pari data;

- di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, verbale o parere, ancorché sconosciuti negli estremi e nel contenuto;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al precedente ancorché non noto;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e per il subentro.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Con l’odierno ricorso ed i successivi atti di motivi aggiunti la società ApogeoATWC S.r.l. Società Benefit ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti con i quali il Ministero della Giustizia l'ha esclusa dalla procedura aperta per l'affidamento della fornitura di 10.000 giacche a vento per il corpo di polizia penitenziaria e ha successivamente aggiudicato la gara alla controinteressata.

1.2. In punto di fatto, si rileva che:

- la lex specialis di gara prevedeva, quale requisito di partecipazione, che i concorrenti fossero "imprese confezioniste di giacche a vento" (art. 4 disciplinare) e che l'affidatario dovesse eseguire "direttamente" la confezione dei capi (art. 8 disciplinare);

- la ricorrente, dichiaratasi "confezionista" nella domanda di partecipazione, ha fatto ricorso all'avvalimento con l'ausiliaria Ohms Safety S.r.l. per il solo requisito di capacità tecnico-professionale (ovvero il pregresso svolgimento di forniture analoghe);

- tuttavia, in sede di gara, è emerso un documento denominato "dettaglio organizzazione produttiva low" riferito a un'unità produttiva in Cina facente capo alla società Wholesafety Group;

- a seguito di soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante, la ricorrente ha chiarito che la produzione sarebbe stata "cogestita e monitorata" in Cina dal proprio personale presso la fabbrica della Wholesafety Group (o Shaanxi Safetex);

- l'Amministrazione ha disposto l'esclusione rilevando:

i) la carenza del requisito di partecipazione in proprio ("essere confezionista"), non avendo la ricorrente dimostrato la disponibilità diretta dello stabilimento produttivo e non avendo attivato un avvalimento con l'impresa cinese;

ii) la sussistenza di un grave illecito professionale per aver reso dichiarazioni fuorvianti circa la qualifica di confezionista.

1.3. Il gravame risulta affidato ai seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 6.1., 6.2 e 6.3 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 ed altresì degli artt. 1, 2, 3, 5, 10, 95, 96, 98, 100 e 108 del D.lgs 36/23. Violazione dagli artt. 1362 e 1363 c.c. Violazione del principio del clare loqui, di non contraddizione, linearità degli atti di gara. Violazione del principio dell’autovincolo e della tassatività delle cause di esclusione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Sproporzione. Abnormità. Difetto di motivazione e/o motivazione apparente. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Si deduce che il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo, posto che risulta adottato sulla scorta di due assunti, entrambi errati:

- il primo, attiene alla presunta assenza in capo alla ricorrente di un preteso requisito di partecipazione (i.e.: l’essere un “confezionista di giacche a vento”) che, secondo l’Amministrazione resistente, avrebbe dovuto assolvere ricorrendo all’avvalimento;

- l’altro, attiene ad un presunto grave “illecito professionale” commesso dalla stessa nella gara de qua, per aver fornito informazioni rivelatasi false e fuorvianti.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96, 98 ed altresì degli artt. 1, 2, 3, 5 e 10 del d.lgs n. 36/2023. Violazione del principio del favor partecipationis. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio dell’autovincolo e della tassatività delle cause di esclusione. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Sproporzione. Abnormità. Difetto di motivazione e/o motivazione apparente. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Si lamenta che il provvedimento di esclusione sarebbe parimenti illegittimo anche in ordine alla seconda causa di esclusione in esso contenuta.

L’Amministrazione resistente, infatti, avrebbe disposto l’esclusione della ricorrente dalla gara anche sul presupposto che quest’ultima avesse fornito un’informazione (quella riferita all’essere un’impresa confezionista di giacche a vento, riportata nella domanda di partecipazione) risultata “falsa e fuorviante” e, pertanto, ritenuta incidente “sulla decisione della stazione appaltante di ammissione/esclusione dell’impresa dalla gara”, con una valutazione d’inaffidabilità del tutto illogica, sproporzionata ed irragionevole, nonché carente dei presupposti di legge.

III. Violazione dei principi generali oggi confluiti negli artt. 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 36 del 2023, ed in particolare dei principi del risultato (legalità, trasparenza e concorrenza), della fiducia (azione legittima, trasparente e corretta della P.A.), dell’accesso al mercato (concorrenza, imparzialità e non discriminazione) e della buona fede e del legittimo affidamento, anche a valere come violazione di legge. Violazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 e della l. 241/1990. Violazione dell’art. 17 del disciplinare. Violazione degli art. 97 e 118 Costituzione.

Si rappresenta che gli atti della gara in questione sarebbero stati redatti in modo non lineare, contraddittorio e confuso: la mancata specificazione di un elemento dirimente per l’ammissione alla partecipazione della gara de qua, non potrebbe in alcun modo ricadere sulla ricorrente, la quale è stata ingiustamente esclusa proprio in ragione di tale omissione; in particolare, il grave vulnus sarebbe presente nella legge di gara e, in particolare, nel disciplinare (art. 4 e ss.) laddove non viene in alcun modo fornita una nozione di “impresa confezionista” o, meglio, cosa la stazione appaltante avesse davvero voluto intendere con questa specificazione.

1.4. Si è costituita la difesa erariale per chiedere il rigetto del ricorso siccome infondato.

1.5. Con ordinanza n. 16141/2025, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla ricorrente di depositare idonea documentazione atta a dimostrare i rapporti negoziali e la disponibilità delle risorse dell'unità produttiva cinese, in relazione al contratto di avvalimento stipulato con Ohms Safety S.r.l. (“Rilevato che: - La società ricorrente ApogeoATWC S.r.l. ha dichiarato di essere un’impresa confezionista di giacche a vento e nel DGUE ha dichiarato di volersi avvalere dell’operatore economico Ohms Safety S.r.l. in relazione al requisito di capacità tecnico professionale dello svolgimento di servizi analoghi a quello in affidamento;

- La stazione appaltante ha disposto la sua esclusione rilevato che la stessa non avrebbe effettuato il confezionamento delle giacche a vento in quanto, sulla base dei chiarimenti forniti dall’operatore economico, esso veniva svolto in Cina dall’impresa WholeSafety Group con il quale non risulta stipulato un contratto di avvalimento;- L’amministrazione, pertanto, stante l’asserita assenza del requisito di partecipazione richiesto dalla lex specialis (l’essere confezionista di giacche a vento), ha disposto l’esclusione del predetto operatore economico, rilevando altresì la sussistenza di un grave illecito professionale per avere l’Apogeoatwc S.r.l. fornito un’informazione risultata falsa e fuorviante, in quanto incidente sulla decisione della stazione appaltante di ammissione/esclusione dell’impresa dalla gara, poiché riferita ad un requisito di partecipazione previsto in modo esplicito dalla lex specialis. Considerato che risulta necessario, ai fini della decisione, che le parti costituite nel presente giudizio depositino, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione della presente ordinanza a cura della parte più diligente, idonea documentazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alla stipula del contratto di avvalimento, per la dimostrazione del possesso del requisito della capacità tecnica e professionale, con la società Ohms Safety S.r.l. con sede in San Pietro in Cariano (VR), posto che risulta, di fatto, inserito negli allegati alla dichiarazione di avvalimento e nell’ambito del documento di “dettaglio dell’organizzazione produttiva low” che le risorse di cui si avvale parte ricorrente sono riconducibili all’unità produttiva Wholesafety Group, la quale – in sede di chiarimenti – viene indicata quale “fabbrica SHAANXI SAFETEX WHOLESAFETY TECH PPE situata in Cina nella regione di Shaanxi” ove “La produzione in tutte le sue fasi (acquisto materie prime, confezionamento, controllo qualità, confezionamento e logistica) verrà cogestita e monitorata direttamente in Cina da personale di APOGEOATWC, di fatto quindi il produttore che si avvarrà della struttura e capacità produttiva di Wholesafety group”, senza allegare i moduli partecipativi positivizzati nel codice dei contratti pubblici, da ritenersi tassativi, e, quindi, senza indicare espressamente le modalità con le quali parte ricorrente “si avvale” di quest’ultimo operatore economico)”.

1.6. In ottemperanza alla suddetta ordinanza collegiale, la ricorrente ha depositato un "accordo commerciale" (Trade Agreement) sottoscritto tra la stessa e Shaanxi Safetex Wholesafety Tech PPE.

1.7. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.1. Il ricorso e i motivi aggiunti sono in parte infondati e, quindi, da respingere ed, in parte, meritevoli di accoglimento per le ragioni che seguono.

2.2. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione della lex specialis, sostenendo che la definizione di "confezionista" non implicherebbe il possesso proprietario dello stabilimento e che la disponibilità delle risorse tecniche sarebbe stata garantita tramite l'avvalimento con Ohms Safety S.r.l., la quale a sua volta avrebbe avuto la disponibilità di un’unità produttiva in Cina.

2.3. La censura non merita accoglimento.

Il disciplinare di gara ha richiesto espressamente l'ammissione di "imprese confezioniste" (art. 4) e ha specificato all'art. 8 che l'affidatario dovesse eseguire "direttamente" la confezione. Il combinato disposto delle due previsioni ha prescritto, quindi, che il concorrente dovesse avere la disponibilità giuridica ed effettiva dei mezzi di produzione al momento della presentazione dell'offerta.

Come correttamente rilevato dalla difesa erariale nelle proprie memorie depositate in giudizio, la ricorrente non ha dimostrato di avere tale disponibilità in proprio, né di averla acquisita legittimamente tramite il contratto di avvalimento prodotto in gara.

In estrema sintesi, il contratto di avvalimento con la Ohms Safety S.r.l. ha ad oggetto il prestito dei requisiti tecnico-professionali (ovvero le esperienze pregresse), ma non dimostra adeguatamente, secondo i moduli tassativi richiesti dal Codice dei contratti pubblici, la concreta messa a disposizione dello stabilimento produttivo cinese Shaanxi Safetex, che appartiene a un soggetto giuridico terzo, diverso sia dalla ricorrente che dall'ausiliaria dichiarata (Ohms Safety S.r.l.).

2.4. Più nello specifico, dall'esame della documentazione depositata in ottemperanza all'ordinanza istruttoria emerge che la ricorrente ha prodotto un "Accordo Commerciale" tra la stessa e Shaanxi Safetex; tuttavia, come eccepito dall'Amministrazione resistente, tale scrittura privata è priva di data certa opponibile ai terzi.

Nel settore dell'evidenza pubblica, vige il principio inderogabile per cui il possesso dei requisiti e la disponibilità delle risorse (anche tramite il contratto di avvalimento) devono sussistere ed essere comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, per garantire la par condicio e impedire integrazioni postume dei requisiti.

La mancanza di data certa sul contratto che dovrebbe giustificare la disponibilità dell'unità produttiva rende il documento inidoneo a dimostrare che, alla data di scadenza del bando, la ricorrente avesse effettivamente la disponibilità giuridica dell’unità produttiva in Cina; ne consegue che la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti in ordine alla capacità di eseguire "direttamente" la confezione (intesa come impresa capace di eseguire direttamente o mediante risorse stabilmente disponibili la produzione) non è stata supportata da un titolo giuridico idoneo ed opponibile alla stazione appaltante.

2.5. Né può assumere valore dirimente la tesi dell'avvalimento "a cascata" o della disponibilità indiretta delle risorse necessarie tramite la Ohms Safety S.r.l.

Dagli atti di gara non risulta che quest’ultima abbia dichiarato di avvalersi a sua volta di Shaanxi Safetex mediante un regolare contratto di avvalimento a cascata, né l'accordo prodotto in giudizio può essere interpretato in tal senso, trattandosi di un accordo diretto tra la ricorrente e la società cinese che non ha data certa che non risulta né dichiarato né prodotto in sede di offerta.

La modifica sostanziale della qualificazione del concorrente (da produttore in proprio a soggetto che si avvale di un’unità produttiva “terza”) non è ammissibile in sede di soccorso istruttorio processuale, in quanto si tradurrebbe in una inammissibile modifica dell'offerta e dei requisiti soggettivi richiesti.

Peraltro, tale rimedio, del tutto residuale, è esperibile nella sola ipotesi di (illegittima) omessa attivazione del soccorso istruttorio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145; 14 marzo 2019, n. 1690; 8 giugno 2018, n. 3483; 10 aprile 2018, n. 2180; 11 dicembre 2017, n. 5826; Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; cfr. da ultimo, per ricostruzione di carattere generale, Cons. Stato, sez. V, 6961/2024), circostanza che, come già indicato in punto di fatto, non ricorre nel caso di specie.

3.1. È, invece, fondato e merita accoglimento il secondo motivo di ricorso avverso la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e l'iscrizione nel Casellario informatico per gravi illeciti professionali o false dichiarazioni della società ricorrente.

3.2. L'Amministrazione ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente di essere "impresa confezionista" fosse falsa o fuorviante, in quanto la produzione materiale avverrebbe in Cina tramite un soggetto terzo (Wholesafety Group).

Sul punto, il Collegio osserva che la nozione di "confezionista" presente nella lex specialis non era accompagnata da una definizione tecnica univoca che escludesse a priori modelli produttivi basati sull’ausilio di stabilimenti terzi.

3.3. Dagli atti di causa, e in particolare dai chiarimenti resi in sede di soccorso istruttorio e dalla documentazione prodotta (sebbene inidonea a fini partecipativi per carenza di data certa), emerge che la società Apogeoatwc S.r.l. non si è limitata ad indicare una mera intermediazione commerciale, ma si è impegnata a gestire e monitorare "tutte le fasi della produzione (acquisto materie prime, confezionamento, controllo qualità, logistica)" e di apporre il proprio marchio ("care label") sui prodotti finiti.

Come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, tali attività sostanziano, in un'ottica industriale moderna, la figura del "confezionista" inteso come colui che sovrintende il ciclo produttivo, fornisce i modelli e garantisce il prodotto finale.

3.4. Ne consegue che la dichiarazione resa in gara ("di essere impresa confezionista") corrispondeva alla realtà sostanziale dell'organizzazione aziendale della ricorrente o, quantomeno, era frutto di un convincimento in buona fede basato sull'interpretazione ragionevole di una clausola del bando.

La circostanza che tale assetto organizzativo non sia stato ritenuto idoneo alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante per l'ammissione alla gara (per difetto di prova formale della disponibilità "diretta" dello stabilimento) non tramuta automaticamente la dichiarazione in "falsa" o "fuorviante" ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 36/2023.

Manca, nella specie, l'elemento oggettivo della falsità (la ricorrente è effettivamente un operatore che gestisce il confezionamento, seppur con modalità esecutive ritenute non conformi al disciplinare) e l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave necessari per la segnalazione all'Autorità.

A ciò si aggiunga che difetta l’elemento della “rilevanza” che le informazioni false o fuorvianti hanno assunto sulla decisione della stazione appaltante - avendo tratto l’Amministrazione resistente il convincimento di procedere all’esclusione proprio dalle informazioni messele a disposizione dalla ricorrente - e che detta “rilevanza” debba essere valutata in “concreto” “valutando, in particolare, se detta informazione abbia inciso sulle determinazioni da assumere in materia di ammissione/esclusione/aggiudicazione (sulla necessità di una valutazione in concreto cfr. anche Cons. Stato, 12 agosto 2024, n. 7096; Cons. Stato, 3 novembre 2023, n. 9540; Delibera ANAC n. 725 del 9 settembre 2020)” (cfr. delibera ANAC n. 550 del 28 novembre 2024 in termini TAR Sardegna, Sez. I, 2 luglio 2024, n. 516).

Pertanto, la segnalazione all'ANAC deve essere oggetto di annullamento, poiché l'impresa ha agito nella legittima convinzione di possedere la qualifica dichiarata.

4. Non possono trovare, infine, accoglimento le doglianze relative alla violazione del principio del clare loqui e del legittimo affidamento. La richiesta di essere "impresa confezionista" e di eseguire "direttamente" la lavorazione era sufficientemente chiara nel precludere un accordo commerciale privo della disponibilità giuridica certa degli asset produttivi. L'Amministrazione ha correttamente attivato il soccorso istruttorio, ma gli esiti dello stesso hanno confermato la carenza sostanziale del requisito in capo alla ricorrente e l'impossibilità di sanatoria per mancanza di atti negoziali con data certa.

5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere, in parte, respinto quanto alla domanda di riammissione in gara (confermando il provvedimento di esclusione), in parte accolto limitatamente alla domanda di annullamento della segnalazione all'ANAC e dei provvedimenti connessi relativi all'illecito professionale.

6. Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca (rigetto dell'ammissione, accoglimento sulla segnalazione all’ANAC), possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, in uno con i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,

a) respinge la domanda di annullamento del provvedimento di esclusione e del provvedimento di aggiudicazione.

b) accoglie la domanda di annullamento della segnalazione all'ANAC e del provvedimento di accertamento del grave illecito professionale, che, per l'effetto, annulla.

c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ida Tascone, Referendario, Estensore

Francesco Baiocco, Referendario