TAR Puglia (Bari), Sez. I, 20 settembre 2025, n. 1088

Nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell’offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso…. Pertanto, una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l’esclusione dell’offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., potendo consentire ad un’offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull’offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l’interesse pubblico.

In assenza di un’espressa e chiara previsione escludente contenuta nella legge di gara, spettava - comunque - alla Commissione di gara, nell’esercizio di una ponderata e attenta valutazione comparativa, espressione di discrezionalità tecnica (qui non inficiata da profili di manifesta illogicità), verificare se la proposta esaminata fosse inutilmente sovrabbondante e ripetitiva di concetti, in violazione del divieto di aggravamento del procedimento, sì da meritare, tutt’al più, un punteggio inferiore, ovvero se la lunghezza dell’esposizione fosse piuttosto funzionale a illustrare adeguatamente le caratteristiche della propria offerta.

Guida alla lettura

Con sentenza n. 1088 del 20 settembre 2025, il TAR Bari si è pronunciato sulle conseguenze derivanti dal superamento, da parte dei concorrenti, della prescrizione della lex specialis che reca i limiti dimensionali dell’offerta tecnica.

 

La fattispecie origina dal ricorso avverso l’aggiudicazione proposto dal concorrente secondo graduato. In particolare, per ciò che rileva ai fini del presente commento, la ricorrente con il primo motivo di ricorso ha richiesto l’esclusione dell’aggiudicataria in ragione della violazione dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica. Ciò in quanto, a dire del ricorrente, detto superamento si sarebbe tradotto in un indebito vantaggio nella valutazione dell’offerta tecnica con conseguente violazione del principio della par condicio competitorum.

 

Il giudice amministrativo, richiamando l’elaborazione pretoria formatasi in materia, ha respinto la censura.

Il Collegio ha, anzitutto, precisato che una eventuale clausola della lex di gara che sanzionasse con l’esclusione la presentazione di una relazione tecnica sovrabbondante sarebbe nulla poiché “nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell’offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso”.

Sicché, una siffatta clausola escludente sarebbe affetta da nullità, rilevabile anche d’ufficio dal giudice amministrativo ex art. 31, co. 4, c.p.a., sotto un duplice profilo:

  1. per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. poiché l’esclusione consentirebbe “ad un’offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull’offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l’interesse pubblico” (ex multis, TAR Milano, sez. I, 3 marzo 205, n. 721);
  2. per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che le clausole di esclusione sono esclusivamente quelle tipizzate nel Codice sanzionando l’eventuale introduzione di cause escludenti ulteriori con la nullità (in questi termini: TAR Salerno, sez. I, 9 gennaio 2025, n. 30).

In questa prospettiva, è stata ritenuta infondata anche la dedotta violazione della par condicio competitorum richiamando la recente pronuncia del Consiglio di Stato, il quale, nel risolvere analoga fattispecie, ha ritenuto “ragionevole una valutazione utile della “offerta dimensionalmente eccedentaria”, espungendo dunque le parti di minore rilevanza da parte della commissione, senza che possa ritenersi necessitata (sul piano giuridico) l’esclusione dei contenuti della parte conclusiva dell’offerta” in quanto “la regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa (…), e dunque della stazione appaltante, con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione, senza che con ciò possa determinarsi alcun vulnus al principio di par condicio(Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n. 765).

Da ciò se ne ricava il principio secondo cui il superamento dei limiti dimensionali non comporta lo stralcio delle pagine eccedenti in quanto una siffatta valutazione è rimessa alla discrezionalità della commissione giudicatrice.

 

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta il TAR ha respinto la censura rilevando che:

  • la lex specialis non aveva previsto la comminatoria di esclusione alla violazione della prescrizione relativa al numero massimo di pagine dell’offerta tecnica;
  • in assenza di una espressa previsione escludente codificata nella lex specialis (ancorché essa sarebbe stata affetta da nullità) spettava alla Commissione di gara, “nell’esercizio di una ponderata e attenta valutazione comparativa, espressione di discrezionalità tecnica” verificare se l’offerta esaminata fosse inutilmente sovrabbondante e ripetitiva di concetti, in violazione del divieto di aggravamento del procedimento “sì da meritare, tutt’al più, un punteggio inferiore, ovvero se la lunghezza dell’esposizione fosse piuttosto funzionale a illustrare adeguatamente le caratteristiche della propria offerta”;
  • la ricorrente aveva comunque omesso di allegare un principio di prova circa la violazione del principio di parità di trattamento. Secondo il TAR, infatti, gravava sulla ricorrente l’onere probatorio di dimostrare il vantaggio competitivo che l’aggiudicataria aveva indebitamente conseguito mediante il superamento dei limiti dimensionali. In altri termini, il concorrente non avrebbe potuto limitarsi a denunziare il superamento dei limiti essendo onerato di fornire la c.d. “prova di resistenza”, vale a dire la dimostrazione, almeno in via “presuntiva”, che l’attribuzione del punteggio tecnico deriva proprio dalle argomentazioni contenute nelle pagine che avrebbero dovuto essere stralciate.

La pronuncia in commento affronta- dunque- la tematica delle conseguenze del superamento da parte dei concorrenti dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica la cui soluzione impone di chiarire la ratio di tale prescrizione.

Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, il limite dimensionale all’offerta tecnica è posto a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa, sicché “ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione, senza che con ciò possa determinarsi alcun vulnus al principio di par condicio” (Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n. 765).

In questa prospettiva esegetica, il limite dimensionale si configura quindi non come un requisito di ammissibilità dell’offerta a pena di esclusione, bensì come un canone posto nell’esclusivo interesse della stazione appaltante ai fini della celerità delle operazioni di gara.

Ne consegue che la violazione di tale limite non genera alcun automatismo espulsivo né sanzionatorio in termini di decurtazione del punteggio.

Dunque, benché non sia, in radice, escluso che la violazione dei limiti dimensionali possa tradursi in un indebito vantaggio in favore del concorrente che ha presentato un’offerta tecnica sovrabbondante e, quindi, nella violazione della par condicio competitorum, una siffatta valutazione, che potrebbe tutt’al più determinare l’attribuzione di un punteggio inferiore, è rimessa alla stazione appaltante.

 


Pubblicato il 20/09/2025

N. 01088/2025 REG.PROV.COLL.

N. 01438/2024 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2024, proposto da
Società Vincitorio Costruzioni S.n.c. di Vincitorio Pasquale e Figli, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2EEF802BE, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pio De Giovanni, con domicilio digitale come da registri di giustizia;

contro

Comune di Rignano Garganico, in persona del Sindaco in carica, Centrale Unica di Committenza “Gargano Sud”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Global Service Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Melo Da Bari, n. 166;

per l'annullamento

- della determinazione del Responsabile del III settore “Servizi Ambiente, Territorio e Attività produttive” n. 501 del 12 novembre 2024 reg. generale (n. 214/III Settore) del 12 novembre 2024, pubblicata in pari data sull’Albo Pretorio del Comune di Rignano Garganico, con cui è stata aggiudicata alla Global Service Costruzioni S.r.l. la gara per l’affidamento di lavori di manutenzione dell’immobile destinato a sede municipale sito alla Via Leonardo Da Vinci;

- dei verbali n. 1 del 30 settembre 2024; n. 2 del 12 ottobre 2024, di valutazione dell’offerta tecnica; n. 3 del 18 ottobre 2024, di valutazione dell’offerta economica;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché allo stato non conosciuto;

- nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d’inefficacia del contratto qualora nelle more sottoscritto, o, in via subordinata, per equivalente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Global Service Costruzioni S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il comune di Rignano Garganico indiceva procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo (con l’attribuzione all’offerta economico/temporale di massimo 15 punti, di cui 8 punti al ribasso sul prezzo e 7 al ribasso sul tempo, e di massimo 85 punti all’offerta tecnica), per l’affidamento dei lavori di manutenzione dell’immobile destinato a sede municipale sito alla Via Leonardo Da Vinci, per l’importo a base di gara di euro 152.546,61.

All’esito della valutazione delle offerte, risultava prima graduata la società Global Service Costruzioni S.r.l. con punti 75,597, di cui 65,328 per l’offerta tecnica; la società Vincitorio Costruzioni S.n.c. di Vincitorio Pasquale e Figli si classificava seconda con punti 68,283, di cui 60,483 per l’offerta tecnica.

Con determinazione del Responsabile del III settore “Servizi Ambiente, Territorio e Attività produttive” n. 501 del 12 novembre 2024, il comune di Rignano Garganico aggiudicava i lavori di manutenzione de quibus alla ditta Global Service Costruzioni S.r.l..

1.1 - La società Vincitorio Costruzioni S.n.c. di Vincitorio Pasquale e Figli (nel prosieguo, anche solo Vincitorio) ha impugnato, domandandone l’annullamento, la succitata determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 501/2024, in uno agli ulteriori atti, di cui in epigrafe.

Ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d’inefficacia del contratto qualora nelle more sottoscritto, o, in via subordinata, per equivalente.

A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 79 e 182 del Codice Appalti; violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del Disciplinare di gara; eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta;

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18.1 del Disciplinare di gara; violazione e falsa applicazione dei punteggi numerici dell’offerta di gara; eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità; violazione e falsa applicazione art. 2 Codice Appalti;

III. Violazione dell’art. 108 del Codice appalti; motivazione apparente, illogica, perplessa e contraddittoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 18.1 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per illogicità, erroneità e ingiustizia manifesta.

1.2 - Si è costituita in giudizio la società controinteressata aggiudicataria Global Service Costruzioni S.r.l. (di seguito, anche solo Global Service), contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

1.3 - Con ordinanza 23 dicembre 2024, n. 448, questa sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dalla Società ricorrente, così argomentando:

Ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che le censure proposte non sembrano favorevolmente apprezzabili, considerato, in particolare, che: la clausola relativa al numero massimo di facciate della relazione tecnica non ne precisa i parametri di misurazione; la suddivisione dell’offerta tecnica in paragrafi si configura quale mera tecnica redazionale; il meccanismo di attribuzione del punteggio numerico si riferisce all’offerta tecnica complessivamente considerata, in relazione ai criteri predeterminati dalla lex specialis; il separato punteggio per le migliorie apparare ininfluente; la valutazione dell’offerta tecnica è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica della Stazione appaltante.

1.4 - Con ordinanza 7 febbraio 2025, n. 521, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, con la seguente motivazione:

Premesso che si controverte su un appalto per i lavori di manutenzione della sede del Comune di Rignano Garganico;

Considerato, ad un primo esame che è proprio di questa fase cautelare, che le pur articolate difese della parte appellante non sembrano in grado di superare le puntuali argomentazioni poste a sostengo della appellata decisione cautelare di primo grado.

1.5 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

1.6 - In particolare, con memoria difensiva del 12 maggio 2025, la controinteressata aggiudicataria Global Service ha rappresentato che in data 12 febbraio 2025 è stato sottoscritto il contratto di appalto (All.1 produzione 7 maggio 2025) e che ad oggi le opere sono quasi concluse ed il termine per la conclusione dei lavori - prorogato proprio a motivo del presente contenzioso - è fissato per il 20 maggio 2025. Ha eccepito, quindi, il sopravvenuto difetto di interesse in ordine all’azione di annullamento.

1.7 - Con memoria difensiva del 17 maggio 2025, la Società ricorrente ha contestato l’avversa memoria conclusiva, in particolare deducendo che l’avvenuta stipulazione del contratto e la successiva esecuzione dell’opera non precludono l’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione e la conseguente tutela risarcitoria. Ha evidenziato di avere espressamente formulato domanda risarcitoria nel ricorso introduttivo (cfr. pag. 2 - Ricorso), sia in forma specifica che, in via subordinata, per equivalente e ha dichiarato che permane l’interesse alla decisione del Giudice, ai fini della declaratoria dell’illegittimità degli atti impugnati e dell’accertamento del diritto al risarcimento del danno.

1.8 - In data 27 maggio 2025, la controinteressata ha depositato in giudizio istanza di deposito tardivo di memorie e documenti, rappresentando che Si procede al deposito del certificato di ultimazione dei lavori protocollato in data odierna.

Attesa la scadenza dei termini ex art. 73 cpa, si chiede che codesto Ecc.mo Collegio, qualora ritenuto rilevante, Voglia autorizzare il deposito tardivo del certificato di ultimazione dei lavori; pare che sussistano i presupposti richiesti dalla norma per il deposito “tardivo” alla luce della circostanza che trattasi di documento di formazione successiva rispetto alla scadenza del termine per il tempestivo deposito documentale.

1.9 - All’udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Si può prescindere dall’eccezione di improcedibilità dell’azione di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse nonchè da ogni considerazione in ordine alla idoneità della declaratoria di interesse all’accertamento della legittimità dei gravati atti (formulata da parte ricorrente solo con la memoria difensiva del 15 maggio 2025 - in replica all’avversa succitata eccezione di improcedibilità -, ad avvenuta scadenza del termine dimezzato di quindici giorni, ex art. 73 e 120 Cod. proc. amm., per il deposito della memoria conclusionale - cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2022, secondo cui la dichiarazione di interesse ai fini risarcitori deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm.) oltre che dall’istanza di autorizzazione al deposito tardivo formulata dalla Società controinteressata, in quanto il ricorso - già allo stato degli atti - è infondato nel merito e deve essere respinto.

3. - Con la prima censura, parte ricorrente lamenta, essenzialmente, la violazione dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ex art. 16 (Offerta tecnica) del Disciplinare, secondo cui la Relazione tecnica generale dovrà avere un totale di cartelle non superiore alle n. 05 pagine Fronte/retro, (esclusa copertina ed eventuale sommario) in formato A4 e di eventuali allegati grafici.

Deduce che la Relazione tecnica dell’aggiudicataria consta di diciannove facciate (diciassette se si escludono copertina e sommario) e, quindi, di nove pagine fronte/retro; pertanto, a suo dire, l’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa, avendo tratto un ingiusto vantaggio dal relativo giudizio, in violazione del principio della par condicio dei concorrenti.

La Relazione tecnica generale della Global Service, superando il limite imposto dal Disciplinare di gara, indicherebbe ulteriori e ultronei sub-criteri non contemplati nella lex specialis, in quanto, in particolare, i criteri strutturati e predisposti dalla Stazione appaltante, ex art. 18.1 del Disciplinare, sono solamente tre ovvero il criterio A1, A2 e A3, e non anche i sub criteri A.1.2, A.1.3, A.2.1, A.2.2, ecc. come artatamente propinato dalla odierna controinteressata.

3.1 - Il motivo è infondato.

3.2 - Invero, in linea generale, la giurisprudenza amministrativa più rigorosa ha affermato che “il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta […] non ne poteva comportare l’esclusione dalla gara, non foss’altro che in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione (Cons. Stato, V, 18 agosto 2023, n. 7815). In tale prospettiva, appare anche ragionevole una valutazione utile della “offerta dimensionalmente eccedentaria”, espungendo dunque le parti di minore rilevanza da parte della commissione, senza che possa ritenersi necessitata (sul piano giuridico) l’esclusione dei contenuti della parte conclusiva dell’offerta. Si intende che la regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa (Cons. Stato, VII, 31 agosto 2023, n. 8101), e dunque della stazione appaltante, con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione, senza che con ciò possa determinarsi alcun vulnus al principio di par condicio” (Consiglio di Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n. 765) (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 3 marzo 2025, n. 721).

Va, poi, osservato che nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell’offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso…. Pertanto, una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l’esclusione dell’offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., potendo consentire ad un’offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull’offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l’interesse pubblico (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17 giugno 2024, n.12303; Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371; Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967, id. sez. n. 7787/2020; Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451) (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 3 marzo 2025, n. 721, cit.).

In proposito, è stato pure rilevato che una - radicale - clausola escludente di tal specie sarebbe violativa del principio di tassatività della clausole di esclusione, introdotto tra i principi generali del nuovo codice dei contratti pubblici del 2023 (a differenza della disciplina previgente in cui la tassatività era trattata nell’ambito dei requisiti di ordine speciale nell’articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016), in funzione strumentale rispetto al fondamentale principio dell’accesso al mercato, di cui all’articolo 3 d.lgs. n. 36/23. Ne deriva che, nel nuovo codice, le deroghe al principio di tassatività devono essere interpretate restrittivamente e con maggior rigore rispetto alla disciplina previgente (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17 giugno 2024, n.12303, che ha ritenuto che «nel nuovo codice, il principio di tassatività abbia una valenza ed un ambito applicativo più stringenti rispetto alla disciplina del previgente articolo 83 comma 8 d. lgs. n. 50/16») (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 9 gennaio 2025, n. 30, che fa riferimento anche alla delibera A.N.A.C. n. 402 del 26 maggio 2021).

Inoltre, anche a prescindere dagli illustrati eventuali profili di nullità di siffatta clausola - premesso che, con riferimento alle clausole con portata escludente, in ossequio al principio del favor partecipationisdeve privilegiarsi l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2024, n. 295)» (così Consiglio di Stato, sez. V, 2 luglio 2024, n. 5871) (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 9 gennaio 2025, n. 30, cit.) -, vanno richiamati i principi più volte affermati dal Consiglio di Stato sui limiti dimensionali imposti alla formulazione della relazione tecnica allegata all’offerta, in base ai quali, da un lato, «la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata cum grano salis» (da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815) e, dall’altro, «il ricorrente, che intenda valorizzare la violazione [del limite di pagine imposto dalla lex specialis], deve fornire prova - anche solo presuntiva - che la violazione si sia (non solo effettivamente, ma anche specificamente: cioè a dire con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale) tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro» (Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 2021 n. 5112; Id., 9 novembre 2020, n. 6857; Id., 2 ottobre 2020, n. 5777; Id., sez. III, 25 marzo 2021, n. 2516 e, da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11371) (T.A.R. Campania, Salerno, 9 gennaio 2025, n. 30, cit.).

3.3 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, anche in disparte gli eventuali illustrati profili di nullità della clausola (rilevabili anche d’ufficio dal giudice, ex art. 31, comma 4 Cod. proc. amm. - cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 16 ottobre 2020, n. 22), la prescrizione relativa al numero massimo di pagine dell’offerta tecnica non è stata espressamente e chiaramente prevista dalla lex specialis a pena di esclusione: infatti, la comminatoria di esclusione invocata da parte ricorrente è contemplata solo nel successivo art. 17, che disciplina - però - l’offerta economica.

Inoltre, in assenza di un’espressa e chiara previsione escludente contenuta nella legge di gara, spettava - comunque - alla Commissione di gara, nell’esercizio di una ponderata e attenta valutazione comparativa, espressione di discrezionalità tecnica (qui non inficiata da profili di manifesta illogicità), verificare se la proposta esaminata fosse inutilmente sovrabbondante e ripetitiva di concetti, in violazione del divieto di aggravamento del procedimento, sì da meritare, tutt’al più, un punteggio inferiore, ovvero se la lunghezza dell’esposizione fosse piuttosto funzionale a illustrare adeguatamente le caratteristiche della propria offerta (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 9 gennaio 2025, n. 30, cit.).

Osserva, poi, il Collegio che le censure in esame risultano - in ogni caso - difettare di quel “principio di prova” (e, ancor prima, in punto di allegazione) circa la ipotizzata violazione del principio di parità di trattamento, non avendo, comunque, la Vincitorio allegato né dimostrato l’effettivo, specifico e indebito vantaggio competitivo in concreto riportato dall’aggiudicataria tramite il contestato superamento dei limiti dimensionali, in danno dell’offerta della Società seconda graduata ricorrente.

A ogni buon conto, la clausola del Disciplinare relativa al numero massimo di facciate della Relazione tecnica generale è del tutto generica, considerato che non ne precisa neppure i parametri di misurazione (a esempio, caratteri e relativa dimensione, interlinea, margini superiori e laterali, numero dei righi per facciata); sicchè - sotto questo profilo - la succitata clausola risulta anche indeterminata e di incerta applicazione, non potendo, in mancanza di specificazione dei suddetti parametri, stabilirne l’eventuale violazione.

Infine, non può configurarsi l’ipotizzata indicazione di ulteriori e ultronei sub-criteri, in quanto la suddivisione della Relazione generale in paragrafi si configura quale mera tecnica redazionale a criteri invariati, funzionale a una più accurata, chiara e puntuale esposizione dell’offerta tecnica.

4.- La Società ricorrente lamenta, poi, che la Stazione appaltante non avrebbe tenuto conto, nella lex specialis e nella valutazione effettuata, del Computo metrico non estimativo delle migliorie offerte e del Quadro di raffronto comparativo, elaborati costituenti, ex art. 16 del Disciplinare, insieme alla Relazione tecnica generale, l’offerta tecnica.

Sostiene che i risultati aritmetici consentirebbero di dar peso al primo degli elaborati dei concorrenti, ovvero alla Relazione tecnica generale, ma non di dedurre la valutazione attinente ai restanti due elaborati, asseritamente disattesi e non considerati in sede di valutazione.

Neanche dalla lex specialis di gara sarebbe possibile comprendere il peso di valutazione riservato al Computo metrico non estimativo delle migliorie offerte e al Quadro di raffronto comparativo.

Pertanto, in tesi, l’offerta tecnica non sarebbe stata valutata dalla Commissione nella sua interezza.

La Vincitorio si duole dell’assenza di criteri di massima e di precisi parametri di riferimento cui contestualizzare il punteggio numerico assegnato all’offerta tecnica e assume la necessità di prevedere e attuare un surplus motivazionale illustrativo della concreta valutazione svolta.

4.1 - Le censure sono infondate.

4.2 - Invero, il meccanismo di attribuzione del punteggio numerico previsto dal Disciplinare di gara si riferisce all’offerta tecnica complessivamente e unitariamente considerata, formata dalla Relazione tecnica generale, dal Computo metrico non estimativo e dal Quadro di raffronto comparativo, in relazione ai criteri adeguatamente predeterminati dalla lex specialis per la valutazione dell’offerta tecnica.

4.3 - Sotto quest’ultimo profilo, va rammentato, in linea generale, che il punteggio numerico, assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è idoneo ad integrare una motivazione sufficiente, purchè siano prefissati con chiarezza i criteri di valutazione (Cons. Stato n. 279 del 2022). Tanto più è dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica (Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2016, n. 3911) (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 giugno 2023, n. 5854).

4.4 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame:

- i punteggi numerici discrezionali (art. 18.1 del Disciplinare) si riferiscono ai rispettivi criteri valutativi “A1” (Aumento, ottimizzazione e miglioramento qualitativo - tecnico - funzionale - prestazionale in linea con gli obiettivi e le finalità del progetto posto a base di gara (senza riconoscimento di ulteriori oneri), atti ad ottimizzare la funzionalità dell’opera anche in riferimento ai fattori minimi ambientali. Migliorie relative all’utilizzo di soluzioni tecniche, tecnologiche e materiali che garantiscono bassa invasività e massimo indice di economicità sia nella gestione che nella manutenzione, oltre, a soluzioni tecniche e costruttive atte a realizzare una maggiore efficacia e curabilità dei “sistemi” migliorando la fruibilità dei luoghi), “A2” (Ottimizzazione e miglioramento qualitativo - tecnico - funzionale - prestazionale, anche con lavori ed opere integrative rispetto a quelle previste in progetto (senza riconoscimento di ulteriori oneri), finalizzati all’ottimizzazione e miglioramento dei costi di gestione) e “A3” (Razionalizzazione degli interventi con riferimento a fasi lavorative, organizzazione cantiere, sviluppo crono programma, impostazione di procedure ed aspetti inerenti le tematiche in materia di sicurezza oltre a quanto possa influire sulle aree circostanti non interessate dai lavori relativamente ad ogni tipo di emissione (rumore-polveri-liquami ecc.) e incidenza sulle infrastrutture pubbliche di zona (strade, reti impiantistiche, ecc). Infine è ricompresa la capacità di ridurre la produzione di rifiuti derivanti dalle attività lavorative mediante un corretto riuso o riciclo degli stessi e la capacità di favorire negli interventi ogni criterio vantaggioso da un punto di vista ambientale e/o energetico): criteri, questi, predeterminati dalla lex specialis con adeguato grado di precisione ai fini in questione, cui corrisponde ragionevolmente l’attribuzione dei relativi punteggi (fino al massimo, rispettivamente, di 45, 25 e 15);

- il successivo punto 18.2 del Disciplinare di gara regola puntualmente e congruamente il Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica, stabilendo: che A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario; che Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: - ottimo = da 0,81 a 1; - distinto = da 0,61 a 0,80; - buono = da 0,41 a 0,60; - discreto = da 0,21 a 0,40 - sufficiente= da 0,01 a 0,20; - insufficiente=0; e che La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame.

Osserva il Collegio che dalla piana lettura delle disposizioni del Disciplinare di gara si evince che i criteri di valutazione dell’offerta tecnica hanno un contenuto specifico, in relazione al quale graduare il dato numerico, cioè il punteggio e i coefficienti assegnabili da ciascun commissario, ai quali ultimi corrisponde - anche - il relativo giudizio sintetico: pertanto, non vi era necessità di prevedere e/o articolare alcuna ulteriore motivazione da parte della Commissione.

5. - La Società ricorrente censura il verbale n. 2 del 12 ottobre 2024 della Commissione valutatrice, nella parte in cui, come si desume dalla griglia di valutazione, nel ridetto verbale veniva previsto e verbalizzato un punteggio numerico per “Incremento per migliorie proposte”, tale per cui alla odierna ricorrente veniva assegnato per ciascuno dei criteri A1, A2 e A3 il valore, rispettivamente, di 0,10, 0,05 e 0, parametro valutativo non previsto nel Disciplinare di gara.

5.1 - Pure questa doglianza va disattesa.

Invero - anche in disparte i profili di inammissibilità della censura per difetto di interesse eccepiti dalla Società controinteressata (in quanto, eliminando ad entrambe le concorrenti l’incremento attribuito, l’aggiudicataria avrebbe ottenuto un punteggio addirittura maggiore della ricorrente atteso che alla ricorrente sono stati attribuiti incrementi più alti dello 0,10 - 0,05 e 0,00 rispetto agli incrementi attribuiti all’aggiudicataria dello 0,10 - 0,00 e 0,00 - cfr. la memoria difensiva del 16 dicembre 2024, pag. 3) -, in proposito è sufficiente - e dirimente - osservare che il separato punteggio per le migliorie risulta ininfluente sul punteggio in concreto attribuito.

Infatti, il punteggio complessivo dell’offerta tecnica è stato conferito sulla base della media aritmetica dei coefficienti (variabili da 0 a 1) assegnati dai singoli commissari a ciascuno dei tre criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica medesima: si veda al riguardo il prospetto da cui scaturisce l’attribuzione del punteggio numerico per ciascun criterio, con la media aritmetica dei coefficienti riportati e il rispettivo punteggio riparametrato, allegato al verbale n. 2 del 12 ottobre 2024.

6. - La Società ricorrente contesta, infine, le valutazioni svolte dalla Commissione di gara attraverso l’attribuzione dei punteggi agli elementi costituenti l’offerta tecnica, deducendone l’illogicità, l’erroneità e la disparità di trattamento, mettendo a confronto i rispettivi punteggi e computi metrici non estimativi delle migliorie proposte dalla Vincitorio e dalla Global Service, di cui riporta i rispettivi contenuti (pagine da 17 a 33 del ricorso).

6.1 - Anche queste censure sono infondate.

6.2 - Invero, In proposito, si richiama: “il costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui nel valutare il pregio tecnico dell’offerta l’Amministrazione esercita la cd. discrezionalità tecnica nell’esercizio della quale applica regole elastiche ed opinabili (cd. concetti giuridici indeterminati), rilevando che il giudizio tecnico è connotato da un fisiologico margine di opinabilità e che per superarlo è necessario dimostrare la sua palese inattendibilità, non potendo il giudice sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni (cfr., ex plurimis, Cons. Stato Sez. V, 09/04/2020, n. 2337; Cons. Stato, V, 6 ottobre 2018, n. 5749)” (Cons. Stato, III, 11 marzo 2021, n. 2094).

“Quando l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare quest’ultimo non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità o l'evidente insostenibilità, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa la propria, giacché, diversamente, egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva all’Amministrazione” (Cons. Stato, III, 6 luglio 2020, n. 4312).

“A differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. <discrezionalità amministrativa>) ‒ dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla <ragionevole> ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme ‒ le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. <discrezionalità tecnica>) vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro della estrinseca <attendibilità> tecnico-scientifica. È ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali strumentali alla tutela della propria posizione giuridica contestare, secondo i consueti indici di eccesso di potere, l’apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica. Se questo onere non viene assolto in modo rigoroso e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili – come avviene nell’ipotesi di specie - il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato. Si tratta di garantire all’Amministrazione la riserva di funzione pubblica corollario del principio supremo di separazione dei poteri, dando un seguito, sul piano del processo – a mente dell’art. 134 c.p.a. che ha reso tassativi i casi di giurisdizione di merito (dal cui novero esulano le controversie come quella in trattazione) – alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione” (Cons. Stato, V, 18 aprile 2023, n. 3892) (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2024, n. 2631).

Cosicché “la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica”, Cons. Stato, V, 14 maggio 2018, n. 2853; con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiati da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta: cfr., tra le altre, già Cons. Stato, III, 7 marzo 2014, n. 1072; 14 novembre 2017, n. 5258; id., V, 17 gennaio 2018, n. 269) (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 282), potendo anche ravvisarsi profili di inammissibilità delle censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 23 novembre 2021, n. 1707 e giurisprudenza ivi citata - da ultimo, C. di St. n. 2524/2021. Nello stesso senso, ex multis, C. di St. n. 8369/2020)” (nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 25.3.2021, n. 2524; in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 3 febbraio 2025, n. 2546).

6.3 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, le censure formulate da parte ricorrente risultano concretamente non idonee a configurare i vizi dedotti in termini di manifesta irragionevolezza o di abnorme indeterminatezza né le relative allegazioni attingono, ai fini in questione, a un sufficiente grado di concludenza e compiutezza nella dimostrazione dei pretesi indici di palese incongruenza: infatti, la Società deducente non ha rappresentato la sussistenza di quei macroscopici profili di travisamento, errore o irragionevolezza, evidenti ictu oculi, i quali solo possono legittimare il sindacato - estrinseco - del giudice in subiecta materia, essendosi limitata ad allegare, peraltro in maniera generica, assertiva e apodittica, la indiscutibile inferiorità quantitativa e qualitativa a suo dire emergente per tabulas dalla mera lettura dei rispettivi computi metrici non estimativi.

7. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.

8. - Sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (sezione prima) respinge il ricorso, di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore