Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2026, n. 137
Emerge da tale disamina come la lex specialis non imponesse l’allegazione di documentazione volta a dimostrare il titolo di disponibilità delle aree per le attività di costruzione dei manufatti in cls, limitandosi piuttosto, da un lato, a far riferimento alla “garanzia di disponibilità” di tali aree - senza perciò predicarne la documentazione in sede di gara - dall’altro a prevedere l’elemento nell’ambito di un criterio valutativo per l’attribuzione di punteggi.
Il che vale a escludere un’indeterminatezza o incertezza contenutistica dell’offerta, stante la chiara individuazione dell’area, oltre alla dichiarazione di relazione disponibilità (a valere, appunto, quale impegno dell’offerente, e cioè “garanzia”); ma al contempo consente anche di ritenere integrate le richieste della lex specialis in parte qua: nel prevedere che “Saranno valutate anche soluzioni che prevedono le attività di costruzione dei manufatti in cls in aree delle quali il concorrente può garantire la propria disponibilità” la stessa infatti contempla un impegno del concorrente, a valere quale condizione esecutiva del rapporto, e cioè afferente a un momento collocato nella dimensione della sua attuazione anziché partecipativo stricto sensu (al riguardo, per il riferimento ai requisiti di esecuzione quali “condizioni per la stipulazione del contratto”, anche laddove idonei all’attribuzione di un punteggio premiale, cfr. Cons. Stato, V, 2 febbraio 2022, n. 722 e richiami ivi; Cons. Stato, V, 7 novembre 2025, n. 8675; pure Id., 5 novembre 2024, n. 8847, citata dalle appellanti, ribadisce, in termini generali, che “i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto (Cons. Stato, n. 5734 del 2020; id. n. 5740 del 2020; id. n. 1071 del 2020), pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali (Cons. Stato, n. 2190 del 2019), più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato, n. 5309 del 2019; id. n. 2090 del 2020)”, proseguendo nel senso che “in ipotesi di incertezza interpretativa va preferita una interpretazione delle clausole del bando nel senso che i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto, soprattutto quando valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, devono essere individuati non già al momento della presentazione dell’offerta, con un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità a carattere vincolante (Cons. Stato, n. 2090 del 2020; id. n. 5809 del 2019; id. n. 5308 del 2019) ovvero compiutamente modulato dalla stazione appaltante quanto alla serietà ed alla modalità della sua assunzione o alle condizioni e ai termini di adempimento dell’obbligazione futura (Cons. Stato, n. 722 del 2022)”; per il rilievo, ai fini della qualificazione del requisito, del contenuto della lex specialis, cfr. anche Id., V, 27 marzo 2024, n. 2882 e relativi richiami; per la collocazione dei requisiti di esecuzione nell’ambito della normativa europea, segnatamente in riferimento all’art. 70 dir. 2014/24/UE, cfr. Cgue, 8 luglio 2021, causa C-295/20).
Guida alla lettura
La sentenza in commento scrutina la differenza tra elemento essenziale dell’offerta e requisito di esecuzione. Il discrimen non ha un rilievo esclusivamente teorico, ma presenta cruciali risvolti pratici, giacché soltanto la carenza del primo comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura ad evidenza pubblica.
Nel caso concreto, avente ad oggetto un appalto integrato per i lavori di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta, l’appellante aveva sin da primo grado di giudizio dedotto l’indisponibilità da parte dell’aggiudicatario del cantiere e del materiale lapideo necessari per l’esecuzione dell’opera, il che, secondo il ricorrente, avrebbe comportato anche una indeterminatezza dell’offerta. L’affidatario, infatti, in sede di presentazione della propria offerta aveva prodotto solo una dichiarazione attestante la disponibilità del cantiere, ma non anche documentazione comprovante quanto dichiarato. Lacuna che, dunque, per il secondo in graduatoria avrebbe dovuto comportare l’illegittimità dell’aggiudicazione.
La tesi sopra richiamata, invero, tradisce una fallace esegesi del requisito in esame e, di conseguenza, dei suoi corollari applicativi. Come sottolineato dal Consiglio di Stato, infatti, la lex specialis non elevava la disponibilità del cantiere a elemento essenziale dell’offerta né tantomeno richiedeva- pena l’esclusione del concorrente- il deposito della documentazione attestante un diritto reale o anche personale di godimento dell’area. Il tenore letterale del disciplinare di gara, anche alla stregua di una sua lettura sistematica, era inequivoco nel qualificare la disponibilità del cantiere come un requisito di esecuzione, ossia quale condizione per la stipula del contratto e non per la partecipazione alla procedura.
Da tale connotazione sostanziale deriva, pertanto, che il suddetto requisito debba sussistere al momento della stipula - e non già in fase procedimentale - e che, pertanto, la sua carenza non possa comportare l’esclusione dell’operatore economico. A sostegno dell’assunto il Supremo Consesso, richiamando alcuni pregressi arresti giurisprudenziali, osserva che se è vero che la stazione appaltante possa “elevare” una condizione esecutiva a elemento essenziale dell’offerta o a requisito partecipativo, in caso di incertezza interpretativa debba preferirsi la qualificazione del suddetto quale requisito dell’esecuzione, il che rende sufficiente la produzione di una dichiarazione con cui il concorrente si impegna a soddisfare il requisito de quo al momento della stipula; soluzione coerente anche con il favor partecipationis che impone di esclude l’offerente soltanto laddove tale epilogo venga prescritto da una clausola della lex specialis dal contenuto chiaro e inequivoco.
Ebbene, nel caso concreto il disciplinare di gara non includeva la disponibilità dell’area né tra i requisiti di partecipazione né tra gli elementi essenziali dell’offerta sicché l’esclusione dell’aggiudicazione avrebbe configurato un approdo provvedimentale illegittimo.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5809 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria di costituendo Rti con -OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a., e da quest’ultima, in proprio e in qualità di mandante del medesimo costituenda Rti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2B713B93F, rappresentate e difese dagli avvocati Marcello Cardi, Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Fulvio Mezzina e Luca Lubelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- s.p.a., -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS-s.r.l., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 00950/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e di -OMISSIS- s.r.l., nonché l’appello incidentale proposto da quest’ultima;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 Cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Cardi, Notarnicola, Tangari, Mezzina e Pellegrino Valeria in delega di Pellegrino Gianluigi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determina a contrarre del Commissario straordinario del 2 agosto 2024, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale indiceva procedura di gara per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta, secondo le previsioni del vigente piano regolatore portuale, di cui risultava aggiudicatario il Rti capeggiato dalla -OMISSIS- s.r.l.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti di gara proponevano ricorso la -OMISSIS- s.r.l e la -OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a., rispettivamente, mandataria e mandante del Rti secondo classificato in graduatoria.
Per quanto di rilievo, le ricorrenti deducevano: in relazione al criterio valutativo sub D2 previsto dall’art. 18.1 del disciplinare, in realtà la controinteressata non aveva allegato alcun documento attestante la disponibilità dell’area dichiarata in gara; allo stesso modo, sarebbe stata carente la documentazione sulla disponibilità della cava e del materiale lapideo, sicché l’offerta era complessivamente indeterminata e incerta (integrando anche una dichiarazione fuorviante ex art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023), con necessaria esclusione del Rti controinteressato, o comunque con riduzione del relativo punteggio; l’offerta -OMISSIS- era oggettivamente irrealizzabile in relazione al trasporto dei tetrapodi previsti e ai conseguenti tempi di realizzazione dell’opera; correlato vizio istruttorio per non essersi la stazione appaltante avveduta dei suddetti difetti; anomalia dell’offerta della -OMISSIS- in relazione agli elementi del costo e delle ore previste per tutte le lavorazioni; omessa valorizzazione e motivazione in ordine alla causa escludente correlata al procedimento penale (per infortunio mortale verificatosi sul lavoro) pendente a carico del Presidente del C.d.a. della socia unica della mandante del Rti -OMISSIS-; analogamente sulla pendenza di 8 procedimenti penali a carico di dipendenti ed ex dipendenti della socia unica (quale “socia sovrana”) della suddetta socia unica della mandante.
Resistevano al ricorso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e la -OMISSIS- s.r.l., la quale proponeva anche ricorso incidentale con cui si doleva, in sintesi, dell’illegittima attribuzione alla ricorrente di punteggi tecnici che non le sarebbero spettati.
Successivamente, la ricorrente principale proponeva motivi aggiunti con cui deduceva ulteriori profili d’illegittimità sulla dimostrazione della disponibilità da parte di -OMISSIS- dell’area offerta di 9000 mq presso il Porto di Brindisi, dolendosi in particolare che l’area era stata messa a disposizione non già dalla società cooptata dal Rti controinteressato, bensì da altre società, le quali ne avevano la disponibilità esclusivamente per lo svolgimento di attività specificamente individuate, cui sarebbe stato associato un vincolo di destinazione.
A sua volta la -OMISSIS- proponeva motivi aggiunti al ricorso incidentale deducendo, in sintesi, che le aree offerte dal Rti -OMISSIS-erano in realtà oggetto di concessione in favore di una terza società per operazioni tipicamente portuali, società che si era limitata peraltro a fornire solo informazioni sulle aree stesse, precisando che ogni diverso utilizzo era subordinato all’autorizzazione dell’Autorità Portuale e che in difetto di successivi riscontri la richiesta iniziale della ricorrente sarebbe stata ritenuta tamquam non esset. Di qui la dedotta inammissibilità dell’offerta, o, in subordine, l’abnormità in eccesso del punteggio assegnato alla stessa.
2. Il Tribunale amministrativo adito respingeva il ricorso principale.
Riteneva il giudice di primo grado, per quanto di rilievo: che il titolo di disponibilità non era un documento necessario all’offerta, né risultava abbinato ad alcuna causa escludente; in ogni caso, detta disponibilità integrava un requisito di esecuzione, non già di partecipazione, né risultavano nella specie elementi di indeterminatezza dell’offerta complessiva (da valutare nel quadro tecnico-discrezionale rimesso alla stazione appaltante) tali da implicarne l’esclusione; che dalla documentazione prodotta dal Rti -OMISSIS- emergeva l’utilizzo, alternativo o complementare, di due unità navali per il trasporto dei tetrapodi, con conseguente realizzabilità dell’offerta formulata in relazione alla collocazione diretta dei manufatti; ciò oltre all’ampia disponibilità di altri mezzi in capo al Rti aggiudicatario e ferma la rimodulabilità in fase esecutiva di alcuni profili realizzativi dell’offerta, il tutto nell’ottica della valutazione tecnico-discrezionale spettante all’amministrazione, anche in termini di anomalia dell’offerta; che erano inammissibili le censure in ordine alla denunciata anomalia dell’offerta, con cui si pretendeva di confutare analiticamente le valutazioni tecnico-discrezionali svolte dalla stazione appaltante sulla sostenibilità della stessa; che le fattispecie escludenti per pregiudizi in capo a esponenti dell’impresa vanno ricondotte a quelle tassativamente previste dalla legge, né il socio unico del socio unico della mandante è soggetto su cui la stazione appaltante ha l’obbligo di verificare l’integrità morale, o v’era prova nella specie della sussistenza di un “amministratore di fatto” della società; inoltre i fatti evocati rientravano nel novero di quelli rimessi, al più, a valutazione di grave illecito professionale, come tale discrezionale e qui non irragionevolmente espressa dall’amministrazione per facta concludentia.
Il Tar reputava infondati anche i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente, per le stesse ragioni sopra evidenziate in ordine al rigetto delle corrispondenti censure sulla disponibilità dell’area offerta dal Rti -OMISSIS-, qualificata alla stregua di requisito di esecuzione.
La sentenza dichiarava conseguentemente improcedibile il ricorso incidentale e i motivi aggiunti proposti dalla -OMISSIS-.
3. Avverso la sentenza hanno proposto appello la -OMISSIS- s.r.l. e la -OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a. deducendo:
I) error in iudicando: violazione del par. 18.1 del disciplinare di gara; violazione dell’art. 6 capitolato speciale d’appalto; violazione dell’art. 98 d.lgs. n. 36 del 2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione, illogicità ed ingiustizia manifesta;
II) error in iudicando: violazione ed erronea applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione ed erronea applicazione del par. 28 del disciplinare di gara; violazione dei principi di certezza e determinatezza delle offerte; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione;
III) error in iudicando: violazione ed erronea applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione ed erronea applicazione dell’art. 110 d.lgs. n. 36 del 2023; violazione ed erronea applicazione del par. 28 del disciplinare di gara; violazione dei principi di certezza e determinatezza delle offerte; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione.
4. Resistono al gravame l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e la -OMISSIS- s.r.l., la quale propone anche appello incidentale con cui ripropone le censure di primo grado dichiarate improcedibili dal Tar.
5. All’udienza pubblica del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si premette che le eccezioni preliminari sollevate dai resistenti possono essere esaminate nell’ambito della trattazione del merito, cui più propriamente pertengono.
2. Col primo motivo di gravame le appellanti principali si dolgono dell’errore che avrebbe commesso il Tar nel respingere la censura con cui avevano dedotto in primo grado la mancata allegazione all’offerta del Rti controinteressato di qualsivoglia documento attestante il titolo che attribuirebbe a beneficio del medesimo Rti la disponibilità dell’area pavimentata di 9000 mq offerta in Località Costa Morena Ovest.
Alla luce di ciò, il concorrente non avrebbe dimostrato di poter “garantire” la disponibilità dell’area destinata alla costruzione dei manufatti in calcestruzzo, con conseguente incertezza e indeterminatezza dell’offerta; anzi, dalla consultazione della documentazione pubblicata dall’Autorità di Sistema Portuale emergerebbe che la società a tal fine cooptata dal Rti controinteressato non risulterebbe titolare di alcuna concessione all’interno del porto di Brindisi.
Lo stesso varrebbe in ordine alla dichiarazione di disponibilità del legale rappresentante della cava alla fornitura di materiali lapidei nel quantitativo necessario alla realizzazione dell’opera, dichiarazione non rinvenibile fra la documentazione prodotta in gara dal controinteressato.
Alla luce di quanto suesposto, si riscontrerebbe anche una dichiarazione fuorviante resa dal controinteressato, passibile di sanzione espulsiva ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023.
In subordine, quanto meno l’amministrazione avrebbe dovuto astenersi dall’attribuire al Rti -OMISSIS- punteggi aggiuntivi per il corrispondente criterio valutativo.
Le censure sarebbero ulteriormente confortate da quanto dedotto dalle ricorrenti nell’ambito dei motivi aggiunti in primo grado, essendo confermato che la cooptata -OMISSIS-s.r.l. non dispone di aree nell’ambito del porto di Brindisi, e che alcune delle stesse società di cui la -OMISSIS- ha prodotto le dichiarazioni (prive, peraltro, di data certa) di messa a disposizione dell’area non potrebbero in realtà disporne, trattandosi di aree aventi a oggetto attività ben specifiche con vincolo di destinazione.
In tale contesto, l’appellante censura gli errori commessi dal Tar nel trascurare che il concorrente avrebbe ben dovuto “garantire” la disponibilità delle aree, e dunque allegarne o quanto meno specificarne il titolo; né sarebbe pertinente il richiamo al “soccorso procedimentale”, che non può valere all’ottenimento di integrazioni postume all’offerta.
Neppure rileverebbero i limiti dimensionali all’offerta, considerato che le dichiarazioni di disponibilità sono meri allegati che non vi soggiacciono.
Del pari erroneo sarebbe il riferimento alla categoria dei requisiti di esecuzione, considerato che l’elemento contestato formava oggetto di valutazione dell’offerta e doveva essere dunque dimostrato dai concorrenti.
Analogamente, i suddetti vizi si rifletterebbero anche sull’erronea attribuzione del punteggio, considerato il tenore del criterio valutativo sub D.2, con necessaria corrispondente decurtazione del punteggio in capo al Rti controinteressato.
2.1. Il motivo non è condivisibile.
2.1.1. Occorre premettere che il disciplinare di gara indicava espressamente i contenuti che l’offerta tecnica doveva presentare, stabilendo all’art. 20 che “Il concorrente dovrà inserire nel sistema, nell’apposito campo destinato all’offerta tecnica, in un unico file firmato digitalmente o in alternativa in un file compresso contenente più file, ciascuno firmato digitalmente, la documentazione di seguito elencata, indispensabile per poter procedere alla valutazione delle proposte delle soluzioni migliorative […].
La busta ‘B - Offerta tecnica’ deve contenere l’offerta tecnica redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui alla tabella riportata al punto 18.1 del presente Disciplinare di Gara, che si raccomanda di tenere attentamente in considerazione. […]
Per ciascun criterio di valutazione il concorrente dovrà presentare la documentazione e le relazioni dettagliatamente previste nel seguito, con riferimento agli elementi di cui al punto 18.1 e redatte in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui alla precedente tabella, che si raccomanda di tenere attentamente in considerazione. […]
D. GESTIONE DEL CANTIERE.
La valutazione riguarderà l’organizzazione del cantiere relativamente alle fasi lavorative, con particolare riferimento alla fase di gestione del materiale di cava e alla realizzazione dei manufatti in cls.
Il concorrente dovrà produrre una specifica relazione formata da massimo 10 (dieci) cartelle in formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 1 di 10). La relazione potrà essere accompagnata da un massimo di 4 (quattro) elaborati grafici esplicativi […] in formato massimo A3.
[…]
D.2 Gestione logistica del cantiere
Verranno valutate positivamente soluzioni volte a migliorare l’organizzazione e la gestione degli spazi destinati ai materiali, alla produzione dei manufatti in cls, alla viabilità ed agli spazi di lavoro ed alle strutture accessorie destinate ai lavoratori che vi operano.
Saranno valutate anche soluzioni che prevedono le attività di costruzione dei manufatti in cls in aree delle quali il concorrente può garantire la propria disponibilità. Saranno valutate proposte riguardanti anche la realizzazione di opere provvisorie, finalizzate a rendere più efficienti le attività di cantiere. Saranno valutate inoltre dichiarazioni di disponibilità del legale rappresentante della/e cava/e alla fornitura dei materiali lapidei nel quantitativo necessario alla realizzazione dell’opera”.
A sua volta, ai fini della valutazione delle offerte, i criteri previsti dal disciplinare disponevano per l’offerta tecnica, all’art. 18.1, lett. D.2, sub “Gestione logistica del cantiere”: “Verranno valutate positivamente soluzioni volte a migliorare l’organizzazione e la gestione degli spazi destinati ai materiali, alla produzione dei manufatti in cls, alla viabilità ed agli spazi di lavoro ed alle strutture accessorie destinate ai lavoratori che vi operano.
Saranno valutate anche soluzioni che prevedono le attività di costruzione dei manufatti in cls in aree delle quali il concorrente può garantire la propria disponibilità. Saranno valutate proposte riguardanti anche la realizzazione di opere provvisorie, finalizzate a rendere più efficienti le attività di cantiere.
Saranno valutate inoltre dichiarazioni di disponibilità del legale rappresentante della/e cava/e alla fornitura dei materiali lapidei nel quantitativo necessario alla realizzazione dell’opera”.
Emerge da tale disamina come la lex specialis non imponesse l’allegazione di documentazione volta a dimostrare il titolo di disponibilità delle aree per le attività di costruzione dei manufatti in cls, limitandosi piuttosto, da un lato, a far riferimento alla “garanzia di disponibilità” di tali aree - senza perciò predicarne la documentazione in sede di gara - dall’altro a prevedere l’elemento nell’ambito di un criterio valutativo per l’attribuzione di punteggi.
Alla luce di ciò, la sola mancata allegazione in sede di gara di documentazione attestante la disponibilità delle aree non può determinare sic et simpliciter l’esclusione del concorrente, non venendo in rilievo, nella specie, né un requisito partecipativo in sé (su cui cfr., per la diversa indicazione dei requisiti tecnico-professionali, l’art. 9.2 del disciplinare), né una prescrizione che imponesse la suddetta allegazione documentale al concorrente.
In tale prospettiva, la doglianza va dunque valutata rispetto ai residui profili inerenti, rispettivamente, alla dedotta dichiarazione fuorviante resa al riguardo dal Rti -OMISSIS-, all’indeterminatezza dell’offerta e alla pretesa carenza dei presupposti per l’attribuzione al controinteressato del punteggio premiale in parte qua.
Neanche tale profili sono tuttavia condivisibili.
La relazione tecnica presentata dal Rti -OMISSIS- prevedeva al riguardo, per quanto di rilievo, che “il RTI, in aggiunta alle aree di cantiere previste in progetto, utilizzerà un’area pavimentata in cls da 9.000 mq di cui ha la disponibilità esclusiva in Località Costa Morena Ovest nel Porto di Brindisi con adiacente banchina per il carico e il trasferimento a Barletta sia del materiale lapideo che dei tetrapodi in cls”, e di ciò offriva anche rappresentazione grafica (cfr. anche in precedenza, in relazione al sub-criterio D.1).
Il che vale a escludere un’indeterminatezza o incertezza contenutistica dell’offerta, stante la chiara individuazione dell’area, oltre alla dichiarazione di relazione disponibilità (a valere, appunto, quale impegno dell’offerente, e cioè “garanzia”); ma al contempo consente anche di ritenere integrate le richieste della lex specialis in parte qua: nel prevedere che “Saranno valutate anche soluzioni che prevedono le attività di costruzione dei manufatti in cls in aree delle quali il concorrente può garantire la propria disponibilità” la stessa infatti contempla un impegno del concorrente, a valere quale condizione esecutiva del rapporto, e cioè afferente a un momento collocato nella dimensione della sua attuazione anziché partecipativo stricto sensu (al riguardo, per il riferimento ai requisiti di esecuzione quali “condizioni per la stipulazione del contratto”, anche laddove idonei all’attribuzione di un punteggio premiale, cfr. Cons. Stato, V, 2 febbraio 2022, n. 722 e richiami ivi; Cons. Stato, V, 7 novembre 2025, n. 8675; pure Id., 5 novembre 2024, n. 8847, citata dalle appellanti, ribadisce, in termini generali, che “i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto (Cons. Stato, n. 5734 del 2020; id. n. 5740 del 2020; id. n. 1071 del 2020), pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali (Cons. Stato, n. 2190 del 2019), più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato, n. 5309 del 2019; id. n. 2090 del 2020)”, proseguendo nel senso che “in ipotesi di incertezza interpretativa va preferita una interpretazione delle clausole del bando nel senso che i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto, soprattutto quando valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, devono essere individuati non già al momento della presentazione dell’offerta, con un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità a carattere vincolante (Cons. Stato, n. 2090 del 2020; id. n. 5809 del 2019; id. n. 5308 del 2019) ovvero compiutamente modulato dalla stazione appaltante quanto alla serietà ed alla modalità della sua assunzione o alle condizioni e ai termini di adempimento dell’obbligazione futura (Cons. Stato, n. 722 del 2022)”; per il rilievo, ai fini della qualificazione del requisito, del contenuto della lex specialis, cfr. anche Id., V, 27 marzo 2024, n. 2882 e relativi richiami; per la collocazione dei requisiti di esecuzione nell’ambito della normativa europea, segnatamente in riferimento all’art. 70 dir. 2014/24/UE, cfr. Cgue, 8 luglio 2021, causa C-295/20).
Per questo, ulteriormente, da un lato non è dato ravvisare nella specie alcuna dichiarazione fuorviante o inveritiera del concorrente, dall’altro tanto meno emerge la carenza in capo allo stesso degli elementi per l’attribuzione dei corrispondenti punteggi premiali previsti dal disciplinare.
Dalla documentazione in atti emerge infatti - in un contesto ove, si ripete, non era richiesta la documentazione in sede di gara del titolo di disponibilità delle aree - la messa a disposizione dell’area (individuata e) offerta da -OMISSIS- da parte delle società aventi la relativa disponibilità, ciò a fronte del corrispondente impegno assunto dalla stessa -OMISSIS- che ne aveva garantito la propria disponibilità, né rileva di per sé che le dette società fossero diverse da quella indicata in sede di relazione tecnica quale cooptata (di cui si diceva peraltro, in termini generali, che “forte della presenza operativa sul porto di Brindisi, ha potuto ottenere per il progetto in disponibilità esclusiva un’area di 9.000 mq, per la prefabbricazione e lo stoccaggio di tetrapodi in aggiunta a quelle di progetto”), giacché non è comunque modificato il dato contenutistico dell’offerta inerente all’area in sé.
Allo stesso modo, non rileva di suo che le dichiarazioni di messa a disposizione delle aree siano prive di data certa (elemento non richiesto dalla lex specialis, a fronte, si ripete, di un requisito afferente alla fase attuativa del rapporto), né d’altra parte le appellanti offrono circostanziati elementi per consentire di dubitare della veridicità dei documenti o ciò deducono.
Analogamente, non rileva che alcune delle aree messe a disposizione formino oggetto di concessione per specifiche tipologie di attività, giacché ciò, di nuovo, afferisce alla fase squisitamente esecutiva e non consente di evincere sic et simpliciter profili di irrealizzabilità dell’offerta (anche a mente delle possibili variazioni contenutistiche del titolo concessorio, e non obliterando in alcun modo la prevista disponibilità dell’area), e neppure ragioni di macroscopica erroneità o irragionevolezza delle valutazioni in proposito (nel complesso, in relazione all’intero sub-criterio e corrispondente offerta) espresse dall’amministrazione.
2.1.2. Analoghe considerazioni valgono in ordine alle dichiarazioni di disponibilità alla fornitura dei materiali lapidei nel quantitativo necessario alla realizzazione dell’opera: da un lato, infatti, la relazione tecnica e il relativo allegato D.2 forniscono chiare e circostanziate indicazioni su tale elemento, indicando anche i siti di approvvigionamento del materiale lapideo, il tutto in termini sufficienti a esprimere compiutamente l’offerta e consentirne la valutazione qualitativa; dall’altro la stessa offerta tecnica richiama espressamente le “dichiarazioni di disponibilità della cave citate”, poi in effetti prodotte in giudizio, a valere anche - a fronte delle censure delle appellanti - quale soccorso istruttorio processuale sul mero documento di supporto, a fronte della (completa e sufficiente) offerta (cfr. al riguardo, su tutte, Cons. Stato, III, 2 marzo 2017, n. 975).
Ciò in un contesto in cui, oltre tutto, il profilo costituiva solo uno, insieme agli altri suindicati, degli elementi utili ai fini della valutazione dell’offerta in relazione al sub-criterio D.2 previsto dal disciplinare di gara.
Di qui l’infondatezza della doglianza.
3. Col secondo motivo di gravame le appellanti si dolgono dell’errore in cui sarebbe incorso il Tar nel respingere la censura con cui avevano dedotto in primo grado l’oggettiva irrealizzabilità dell’offerta avanzata dal Rti controinteressato.
Segnatamente, risultava oggettivamente impossibile il rispetto del cronoprogramma indicato in sede di verifica di anomalia dalla -OMISSIS-, a fronte della prevista realizzazione nel porto di Brindisi dei blocchi di calcestruzzo (cd. “tetrapodi”) e loro trasporto via mare nel luogo di loro collocazione, coincidente col porto di Barletta.
In particolare, considerata la quantità di tetrapodi da realizzare a Brindisi, la distanza dal luogo di destinazione e le caratteristiche e portata del mezzo di traporto indicato, il tempo necessario per il trasporto di tali manufatti sarebbe pari a ben 29 mesi, come dato conto dalle appellanti a mezzo di perizia di parte.
Di qui un tempo complessivo per il completamento dei lavori dell’appalto pari a 38 mesi e mezzo, contro i 26 previsti dall’aggiudicatario.
Al riguardo, sarebbe erroneo il richiamo ad altri mezzi indicati da -OMISSIS-, atteso che l’offerta e i giustificativi fanno univoco riferimento al (e prevedono la copertura dei costi solo sul) moto-pontone Golia, sicché risulterebbe irrilevante, di suo, la composizione complessiva della flotta della controinteressata.
Allo stesso modo, erroneo sarebbe il riferimento alla possibilità per l’aggiudicataria di rimodulare l’impiego dei mezzi in fase esecutiva, giacché ciò implicherebbe una inammissibile modifica dell’offerta formulata in gara.
Né potrebbe invocarsi in senso contrario la discrezionalità tecnica spettante all’amministrazione, emergendo nel caso di specie manifesti errori, arbitri e illogicità nella valutazione, come peraltro desumibile dalla lettura degli stessi dati riportati nelle perizie prodotte dalle controparti.
3.1. Il motivo non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
3.1.1. Come già indicato in narrativa, la doglianza s’incentra essenzialmente sulla non realizzabilità temporale dell’offerta in relazione al (e a fronte del) trasporto dei tetrapodi dal porto di Brindisi al luogo di loro destinazione, sito nel porto di Barletta.
Occorre premettere che la relazione tecnica presentata dal Rti -OMISSIS- prevede espressamente, in riferimento al sub-criterio valutativo D.2, che una volta realizzati i tetrapodi a Brindisi gli stessi “verranno [sarebbero stati] trasferiti in banchina con il fork lift, caricati sul M/Pontone Golia e/o Sant’Agostino e trasferiti via mare da Brindisi a Barletta dove verranno [sarebbero stati] collocati direttamente in opera essendo i M/Pontoni dotati di gru tralicciata di altissima portata e sbraccio”.
L’offerta era dunque chiara nel prevedere due diversi mezzi per il trasporto dei tetrapodi, e il fatto che la loro utilizzazione sia prevista in termini congiunti od alternativi (“e/o”) non vale a obliterare la loro concorrente messa a disposizione per l’esecuzione delle prestazioni, a seconda appunto delle necessità od eventualità (ad es., a fronte dei giorni di maltempo effettivamente riscontrati), e il che è sufficiente a superare le critiche mosse da parte appellante.
In tale contesto, non è condivisibile né conducente la diversa lettura invocata dalle stesse appellanti, che per denegare la messa a disposizione della seconda unità richiamano il fatto che i giustificativi all’offerta prevedrebbero la copertura dei costi di equipaggio per il solo motopontone Golia: al di là del fatto che la relazione giustificativa generale richiama anche gli altri mezzi navali ai fini del “Trasporto e collocamento via mare di massi in cls”, va osservato al riguardo come l’aspetto evocato attenga al diverso piano della sostenibilità economica dell’offerta, e non incida di suo sui chiari contenuti nei sensi suindicati dell’impegno (confortato, peraltro, anche dalle suddette indicazioni della relazione generale circa i mezzi previsti) assunto in ordine all’impiego di più unità; né del resto le appellanti deducono circostanziatamente o dimostrano in termini specifici che la invocata omissione dei costi della seconda unità (così come quella sulla prima unità, di cui sarebbe stato considerato e calcolato in sede giustificativa un utilizzo insufficiente: v. al riguardo infra, in relazione al terzo motivo di gravame, ove il tema è sollevato dalle appellanti) sia tale da rendere insostenibile l’offerta.
Il che parimenti è a dirsi per i riferimenti ai mezzi di trasporto contenuti nella perizia di parte appellata, che non consentono di per sé di superare il contenuto dell’offerta, nei termini suesposti.
Ciò senza considerare peraltro le eccezioni sollevate dalla controinteressata in ordine all’inesattezza in pejus dei dati utilizzati dalle appellanti circa la portata del primo motopontone, la sua velocità a pieno carico e le relative ore di utilizzo autorizzate dal Mit.
4. Col terzo motivo di gravame parte appellante si duole del rigetto della censura con cui aveva dedotto in primo grado l’anomalia dell’offerta del Rti controinteressato.
In particolare, sarebbero riscontrabili alcuni oggettivi elementi di criticità nella determinazione dei costi unitari delle singole lavorazioni nell’ambito dei giustificativi offerti da -OMISSIS-, con conseguente sottostima finale dei costi relativi alle due attività, rispettivamente, di trasporto dei tetrapodi da Brindisi a Barletta, e di posa in opera dei dreni verticali a nastro, con erosione integrale dell’utile d’impresa.
Al riguardo, il giudice di primo grado si sarebbe erroneamente sottratto a qualsivoglia analisi delle censure mosse, limitandosi a evocare i principi inerenti ai limiti del sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia dell’offerta.
Nel merito, quanto alla lavorazione sub OM.003.009 relativa al suddetto trasporto via mare dei tetrapodi, il costo unitario esposto da -OMISSIS-, pari a € 4,27/mc sarebbe contraddittoriamente riferito alla distanza di 20 miglia anziché a quella, indicata nell’offerta, di 90 miglia, corrente fra Brindisi e Barletta.
Il suddetto costo sarebbe poi sottostimato, dacché si baserebbe su una produttività sovrastimata rispetto alla tipologia di mezzi impiegati e alle reali tempistiche per le attività di carico e scarico (con effettiva necessità dell’impiego di 0,0992 ore/mc anziché di 0,01541 ore/mc, come esposto dall’interessata), sull’indicazione di prezzi unitari per l’utilizzo dei mezzi non adeguati (esposti da -OMISSIS- per € 269,83/ora, contro gli effettivi € 422,35 o 575,49, a seconda che il mezzo impiegato risulti o meno interamente ammortizzato) e sull’omessa valutazione in termini economici e di incidenza temporale dei periodi di fermo dei mezzi per condizioni meteo-marine avverse, cui corrisponderebbe un costo di € 261,61/ora o 412,75/ora, di nuovo, a seconda che il mezzo sia o no integralmente ammortizzato; le appellanti aggiungono, in tale contesto, che la tariffa del prezziario regionale utilizzata dal Rti -OMISSIS- sarebbe incoerente con le caratteristiche del motopontone utilizzato.
Conclusivamente, il costo unitario per il trasporto dei tetrapodi effettivamente riscontrabile sarebbe pari a un minimo di € 60,27/mc e un massimo di € 86,03, in caso di ammortamento non ancora ultimato, al lordo della percentuale di incidenza del fermo per condizioni meteo-marine avverse, pari al 69%.
Di qui un costo effettivo per l’attività pari a € 1.802.619,56 minimo, sino a € 2.573.229,82 massimo, contro gli € 159.651,03 esposti dal Rti -OMISSIS-, ed erosione così dell’intero utile previsto dalla controinteressata per € 1.580.509,68.
Analogamente, sulla fornitura e posa di dreni verticali a nastro, vi sarebbero gravi incongruenze legate alla determinazione del valore unitario della lavorazione, in specie a causa di una produttività sovrastimata per l’infissione in mare dei dreni attraverso l’utilizzo di un pontone (con indicazione di 0,0160 ore/m necessarie contro le 0,0224 effettivamente occorrenti), dell’indicazione di prezzi unitari inadeguati per l’utilizzo dei mezzi (con costo effettivo per € 376,24 o € 527,69/ora, a seconda dell’avvenuto completo ammortamento o meno del mezzo, contro i 269,83 €/ora esposti da -OMISSIS-, in relazione al primo mezzo previsto, ed € 101,18/ora contro i 76,58 € indicati in relazione al secondo mezzo), dell’omessa valutazione dei costi relativi alle attività di mobilitazione e demobilitazione giornaliera dei mezzi necessari al ricovero degli stessi a fine giornata (con incidenza complessiva per 0,0028 ore) e dell’omessa valutazione dei costi relativi ai periodi di stand-by dei mezzi in conseguenza di condizioni meteo-marine avverse (con incidenza pari a 0,0155 ore).
Di qui un costo unitario pari, rispettivamente, a € 16,86 o 23,02/m (a seconda, di nuovo, dei profili inerenti all’ammortamento), contro i 6,94 € esposti dalla controinteressata, e un costo complessivo oscillante fra € 717.795,36 ed € 980.051,30 contro i 295.470,50 € considerati dalla controinteressata.
In conclusione, si avrebbe una complessiva sottostima di costi oscillante tra € 2.065.140,61 ed € 3.098.006,72, tale da erodere totalmente l’utile stimato e condurre l’offerta in perdita.
4.1. Il motivo non è suscettibile di favorevole considerazione.
4.1.1. Esaminando direttamente i vizi denunciati dalle appellanti, va premesso che, secondo costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il giudizio sull’anomalia dell’offerta espresso dalla stazione appaltante “è rimesso a valutazione tecnico-discrezionale della stessa, insindacabile in sede giurisdizionale salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato renda palese l’inattendibilità complessiva del giudizio o dell’offerta” (cfr., inter multis, Cons. Stato, V, 16 novembre 2023, n. 9854; 20 ottobre 2023, n. 9126; 10 maggio 2023, n. 4731; 21 marzo 2023, n. 2873; 16 febbraio 2023, n. 1652; 28 dicembre 2022, n. 11465; 3 maggio 2022, n. 3453; 28 febbraio 2022, n. 1412; 4 agosto 2021, n. 5754; 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; 30 novembre 2020, n. 7554; 23 novembre 2020, n. 7255; 2 ottobre 2020, n. 5777; 17 giugno 2019, n. 4050; 26 novembre 2018, n. 6689; 17 maggio 2018, n. 2953; 24 agosto 2018, n. 5047; Id., III, 14 maggio 2021, n. 3817; 18 gennaio 2021, n. 544; 14 ottobre 2020, n. 6209; 18 settembre 2018, n. 5444).
In tale contesto, la giurisprudenza ha chiarito che la valutazione svolta dalla stazione appaltante sull’anomalia dell’offerta ha carattere sintetico e globale e non richiede, in caso di esito favorevole, un’approfondita motivazione da parte dell’amministrazione (cfr., sui vari profili, Cons. Stato, n. 9854 del 2023, cit.; Id., V, 2 aprile 2021, n. 2747; III, 28 dicembre 2020, n. 8442; 14 ottobre 2020, n. 6209; 24 febbraio 2020, n. 1347; V, 28 ottobre 2019, n. 7391).
4.1.1.1. Nel caso di specie, l’amministrazione ha espresso la propria valutazione esaminando la “Relazione giustificativa con allegati i seguenti documenti denominati:
a. Lista costi elementari con allegate offerte e documenti giustificativi quali prezziario regionale Puglia, fatture a consuntivo di rilevazione costo;
b. Analisi noleggio macchinario per alcuni mezzi non ritrovati in prezziario;
c. Analisi costo per ogni singola tariffa valorizzata sulla ‘Lista delle lavorazioni e dei servizi previsti per l’esecuzione dell’opera’;
d. Riepilogo importo costi e importo offerto con spese generali e utile considerato dal RTI;
e. Dettaglio spese generali;
f. Tabella di verifica congruità mano d’opera e relativi allegati;
g. Oneri di sicurezza aziendali;
h. Cronoprogramma”.
Al riguardo, in linea con i suddetti principi della motivazione sintetica in caso di confermata congruità dell’offerta, l’amministrazione ha dato conto che “Dalla verifica si evince come l’illustrazione delle voci di analisi prezzo per le lavorazioni più influenti sull’importo dell’appalto appaiano giustificate in maniera schematica e specifica. Dette analisi di prezzi, sono state esplicitate tenendo conto della manodopera, dei materiali e dei noli e delle attrezzature, oltre che delle spese generali e dell’utile di impresa.
In relazione a queste ultime due componenti, anche in funzione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, le stesse risultano congrue e adeguate all’attività di che trattasi.
Si può pertanto desumere che l’operatore economico dispone di una organizzazione adeguata alla natura delle opere e dei lavori che si intendono affidare.
Si esprime quindi giudizio positivo circa la serietà e la sostenibilità dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico, ritenendola coerente con il progetto posto a base di gara, nonché con le proposte migliorative presentante. Conseguentemente si conclude che l’offerta presentata non risulta anomala”.
In tale contesto, quanto alle doglianze inerenti al costo della lavorazione sub OM.003.009 relativa al trasporto via mare dei tetrapodi, le stesse si risolvono a ben vedere in una valutazione personale offerta dall’appellante, ma non consentono di ravvisare ragioni di manifesta irragionevolezza o macroscopica erroneità in quella, diversa, espressa dall’amministrazione.
Quest’ultima, che legittimamente ha in origine espresso una motivazione sintetica di non anomalia, ha fornito di seguito elementi di calcolo sui costi in relazione al “Trasporto e collocazione dei tetrapodi realizzati nel porto di Brindisi”, muovendo dal dato (corretto) per cui “la distanza da percorrere per raggiungere il porto di Barletta è di 90 miglia”, superando al riguardo la corrispondente censura sollevata dalle appellanti.
Su tali basi viene riportato “il calcolo effettuato in sede di verifica dell’anomalia per valutare il tempo di impiego del mezzo marittimo necessario al trasporto e alla collocazione di n.25 tetrapodi e la conseguente incidenza a mc”, con la precisazione oltretutto che “Cautelativamente, trattandosi di una attività influenzata dalle condizioni metereologiche, il valore ottenuto è stato incrementato del 50%” (anche qui superando, in termini non manifestamente irragionevoli, la corrispondente doglianza sollevata dalle appellanti), pervenendo così a un valore di incidenza pari a 0,1027 h/mc e di incidenza media - considerata anche la componente prodotta direttamente a Barletta - di 0,0862 h/mc, con successiva conclusione che “L’aggiudicatario ha indicato un tempo di impiego totale dei moto-pontoni pari a 0,01541 h/mc nella voce OM.003.009 e 0,06846 h/mc nella voce OM.003.008.c per complessivi 0,08387 h/mc, pari a circa 5 min/mc.
Pertanto, indipendentemente dalla ripartizione effettuata dall’aggiudicatario nelle due voci di costo analizzate, che potrebbe dipendere da dinamiche aziendali non note alla commissione, il tempo totale attribuito all’attività di trasporto e posa dei tetrapodi è risultato coerente con l’offerta tecnica presentata”.
Rispetto a ciò le doglianze sollevate dalle appellanti si risolvono nell’esprimere semplicemente una diversa valutazione, non in grado di rendere di per sé palesi vizi di macroscopica erroneità, inattendibilità o illogicità in quella, pure opinabile, fatta propria dall’amministrazione nell’ambito dei margini di discrezionalità tecnica alla stessa rimessi.
Né v’è evidenza che il solo diverso ammontare, distintamente considerato, del costo orario per l’utilizzo del mezzo (alla luce, si ripete, dell’assenza di elementi tali da inficiare per manifesta irragionevolezza i profili valutativi complessivi sulla produttività e l’impatto delle condizioni meteo avverse) sia tale - in relazione all’analisi e ragionamento globale svolto dall’amministrazione nei termini suindicati - da condurre l’offerta in perdita, a mente di un utile esposto per l’ammontare di € 1.580.509,68, e a prescindere peraltro dalle controdeduzioni tecniche al riguardo formulate dalla controinteressata.
4.1.1.2. Ad analoghe conclusioni si perviene in relazione alle doglianze relative alla posa di dreni verticali a nastro.
Al riguardo le doglianze sollevate esprimono una valutazione delle stesse appellanti e correlato elaborato peritale basata su assunti posti a relativo fondamento che non valgono di per sé a far ravvisare profili di macroscopica inattendibilità della valutazione (complessiva) dell’amministrazione, a fronte di un costo unitario esposto di 6,94€/m, cui corrisponde un’incidenza di 0,0160 ore sia sul pontone che sulla perforatrice, che non si dimostra essere manifestamente irragionevoli a fronte di altri casi (di cui la controinteressata dà evidenza, attraverso perizia e allegato stralcio contrattuale) con produzione media per turno coerente con quella qui in rilievo, che risulta anzi maggiormente cautelativa, ciò in termini utili anche rispetto ai possibili giorni di stand-by indicati.
Né, di nuovo, gli altri profili correlati al costo unitario per l’utilizzo dei mezzi, ai costi di mobilitazione e demobilitazione e ai possibili giorni di stand-by si dimostrano essere determinanti alla luce di un utile, si ripete, pari a € 1.580.509,68, e di un costo complessivo dedotto dalle appellanti (incluso quello sopra superato, relativo ai dati sulla produttività) oscillante fra € 717.795,36 ed € 980.051,30, a fronte di un corrispondente importo pari a € 295.470,50 esposto dalla controinteressata.
Di qui il rigetto della doglianza, che non vale a dimostrare, in termini complessivi, la manifesta e macroscopica erroneità od irragionevolezza della valutazione globale espressa dall’amministrazione in ordine alla sostenibilità economica dell’offerta.
5. In conclusione, per le suesposte ragioni, va respinto l’appello principale.
5.1. Da tale rigetto consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dell’appello incidentale, cui la -OMISSIS- non ha più interesse una volta consolidata l’aggiudicazione a proprio vantaggio.
5.2. La peculiarità della fattispecie e la complessità di alcune delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale;
Compensa integralmente le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e ogni altra persona fisica e giuridica privata menzionata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere