TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 3 novembre 2025 n. 962
Si osserva, innanzitutto, che la censura relativa al parametro da tenere in considerazione ai fini della determinazione della soglia di gravità rilevante ai sensi dell’art. 95, comma 2, risulta infondata alla luce del dato letterale di cui all’art. 3 dell’Allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023.
Dalla lettura della norma emerge chiaramente che in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei la soglia di gravità (pari al 10% del valore dell’appalto) deve essere rapportata al valore della partecipazione del singolo operatore economico.
Anche la censura inerente al difetto di motivazione del provvedimento impugnato è infondata.
Dalla lettura delle relazioni istruttorie cui ha fatto rinvio il provvedimento impugnato (in particolare la seconda relazione del 19/6/2025) emerge, infatti, che la Stazione Appaltante non si è affatto limitata ad accertare la mera sussistenza di violazioni non definitivamente accertate superiori alla soglia di gravità, ma ha altresì valutato negativamente quale indice di non affidabilità dell’operatore economico la decadenza dalla transazione fiscale stipulata nel 2020, nonché la circostanza che la stessa – OMISSIS - avesse omesso di comunicare la sussistenza dei predetti debiti tributari.
In definitiva, premesso che per condivisibile giurisprudenza l’accertamento dei presupposti di applicazione delle cause escludenti è attività connotata da “discrezionalità tecnica, basata sul giudizio di verosimiglianza, sindacabile da questo Giudice per manifesta irragionevolezza o difetto dei presupposti di fatto” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 2/8/2024, nr. 6944 e, da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, Sent., 28/08/2025, n. 15873), l’attività valutativa effettuata dall’amministrazione si palesa scevra dalle censure formulate, atteso che la Regione […] ha espresso un ragionevole giudizio di inaffidabilità della – OMISSIS -, disponendone l’esclusione.
Guida alla lettura
Il TAR Sardegna con la sentenza in esame si esprime in merito all’individuazione della soglia di gravità rilevante ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n.36/2023 a seguito del ricorso presentato da un operatore economico, partecipante in R.T.I., avverso il provvedimento dalla S.A. di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione disposta nei propri confronti nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di un servizio di vigilanza, suddiviso in 12 lotti, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La ricorrente adiva il Tribunale in ordine a diversi motivi, tra questi, quello che qui interessa, censurava il provvedimento di esclusione della S.A. in merito all’accertata sussistenza in capo alla mandataria della costituenda R.T.I. di gravi violazioni non definitivamente accertate tali da incidere sull’affidabilità dell’operatore, anche avuto riguardo al valore dell’appalto ai sensi dell’art. art. 95, comma 2, D.lgs. n. 36/2023.
Tanto chiarito, la vicenda oggetto della sentenza verte sull’annoso tema delle cause di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara.
Preliminarmente si evidenzia che il legislatore delegato del 2023, in conformità al principio guida sancito dalla legge delega n.78/2022 con la quale si chiedeva un intervento di razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione al fine di rende le regole di partecipazione alle gare pubbliche chiare e certe, per consentire alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici di meglio orientarsi, ha inteso suddividere le cause di esclusione dalle procedure di gara in due distinte fattispecie:
- cause di esclusione automatica (art. 94): situazioni che trovano applicazione diretta, senza che alla stazione appaltante resti alcun margine di apprezzamento valutativo sulla sussistenza dei presupposti relativi all’esclusione stessa
- cause di esclusione non automatica (art. 95): situazioni in merito alle quali l’amministrazione possiede una certa discrezionalità nella fase di accertamento delle cause stesse, dovendo condurre un giudizio sull’affidabilità del concorrente.
Tale impianto innova il modello proposto sotto il previgente codice che raccoglieva tutte le cause di esclusione in un unico articolo, l’assai noto art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, e si collega al principio generale di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del vigente Codice il quale espressamente prevede che: “Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.
Ciò detto, l’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 individua tra le cause di esclusione non automatiche, assieme ad altre fattispecie, la sussistenza in capo ai partecipanti alle gare per l’affidamento di commesse pubbliche di gravi violazioni non definitivamente riguardanti l’obbligo di pagamento di imposte e tasse. Al verificarsi di tale circostanza, in conformità al dettato normativo, la S.A. può procedere all’esclusione del partecipante. Affinché sia chiaro cosa debba intendersi per gravi violazioni il legislatore ha predisposto specifica disciplina raccolta nell’allegato II.10 al codice. L’art. 3 dell’appena citato allegato chiarisce che ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2, del codice, la violazione deve ritenersi grave nei casi in cui l’importo delle somme dovute a titolo di pagamento di imposte e tasse da parte dell’operatore economico sia pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto. Tale valore costituisce un limite all’esercizio del potere espulsivo da parte della S.A.
La parte ricorrente eccepiva l’erronea individuazione da parte della S.A. della soglia di gravità in argomento che, a parere della stessa, doveva essere parametrata al valore complessivo dell’appalto e non a quello derivante dalla somma dei valori dei lotti per il quale la costituenda R.T.I. aveva concorso.
Ed ancora, l’art. 3 dell’allegato II.10 dispone che nei casi di gare suddivise in più lotti la soglia in parola debba essere rapportata al valore del lotto e dei lotti per i quali l’operatore concorre e che nei casi di partecipazione in raggruppamenti la soglia di gravità deve essere rapportata al valore della prestazione assunta del singolo operatore.
Osserva il Collegio che il ricorso non può essere apprezzabile di accoglimento in quanto “dalla lettura della norma emerge chiaramente che in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei la soglia di gravità (pari al 10% del valore dell’appalto) deve essere rapportata al valore della partecipazione del singolo operatore economico” e nemmeno può essere apprezzata l’ulteriore censura proposta in merito al difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto “la Stazione Appaltante non si è affatto limitata ad accertare la mera sussistenza di violazioni non definitivamente accertate superiori alla soglia di gravità, ma ha altresì valutato negativamente quale indice di non affidabilità dell’operatore economico la decadenza dalla transazione fiscale stipulata” nonché l’omessa comunicazione della “sussistenza dei predetti debiti tributari”.
Sul punto il T.A.R. coglie l’occasione per ricordare che in adesione al consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale l’attività di accertamento e verifica delle cause di esclusione dalle procedure di gara degli operatori economici è connotata da discrezionalità tecnica pertanto può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo solo nei casi di manifesta illogicità e irragionevolezza, condizione, questa, che nel caso di specie, per le ragioni indicate nella sentenza, manca del tutto.
Pubblicato il 03/11/2025
N. 00962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ksm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A03EB155CE, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di San Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Urbe Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Barrasso, Elena Alberti, Francesco Aniballi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione n. 590, Prot. Uscita n. 6893 del 23.06.2025 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto l'annullamento, ai sensi dell'art. 21 nonies, L. 241/90, dell'aggiudicazione disposta con determinazione rep. n. 350 prot. n. 3671 del 09.04.2025 in favore del RTI con mandataria KSM S.p.a, relativamente ai lotti 4, 5, 10 e 11 e, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione (doc. n. 1);
- della "Relazione istruttoria finalizzata all'annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione del RTI KSM SPA - SECURITY.IT e conseguente esclusione dalla procedura di gara" del 16.05.2025, a firma della Dott.ssa Piras Franca Maria (doc. n. 2);
- della "Relazione istruttoria RTI KSM SPA -SECURITY.IT" del 19.06.2025, a firma della Dott.ssa Piras Franca Maria, con cui sono state integrate le argomentazioni già rese con la relazione istruttoria del 16.05.2025 (doc. n. 3),
- della nota del 13 maggio 2025 a firma del Dott. Giuseppe Ferracci, con cui il Comune di San Cesareo, in riscontro alla richiesta di chiarimenti (vs prot. n. 4739 del 09/05/2025) inviata dalla Regione Sardegna, ha dichiarato la validità "ai fini fiscali" dell'avviso di accertamento TARI 2018, nell'ipotesi in cui tale nota dovesse ritenersi alla stregua di una certificazione facente fede fino a querela di falso (doc. n. 4);
- della nota RAS AOO 01-09-00, Prot. Uscita n. 5051 del 16.05.2025, con cui la Regione Sardegna ha avviato il "procedimento di annullamento dell'aggiudicazione, a favore del RTI con mandataria KSM S.p.A. disposta con determinazione rep. n. 350 prot. n. 3671 del 09.04.2025 ed esclusione delle società KSM S.p.A e Security.it S.r.l.", invitando il raggruppamento aggiudicatario a presentare, entro 10 giorni, le proprie osservazioni scritte e qualsiasi documentazione utile a far valere eventuali ragioni a propria difesa (doc. n. 5);
- del provvedimento di aggiudicazione eventualmente disposto in favore del concorrente secondo graduato nel lotto n. 4;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti;
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto (di estremi e data sconosciuti alla ricorrente) eventualmente medio tempore stipulato con riferimento al lotto n. 4, in relazione al quale la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 C.p.a.;
E, in via subordinata, per la condanna
al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell'indennizzo ex articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 8.8.2025:
- della Determinazione n. 692, Prot. Uscita n. 8297 del 22.07.2025 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto l’aggiudicazione definitiva relativamente ai lotti 4, 5, 10 e 11.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da URBE VIGILANZA S.P.A. il 6/10/2025:
- della Determinazione n. 590, Prot. Uscita n. 6893 del 23 giugno 2025 con cui la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza – Servizio Forniture e Servizi ha disposto l’annullamento, ai sensi dell’art. 21 nonies, legge 241/1990, dell’aggiudicazione disposta con determinazione rep. n. 350 prot. n. 3671 del 9 aprile 2025 in favore del RTI con mandataria KSM S.p.A, relativamente ai lotti 4, 5, 10 e 11 della procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato presso gli immobili delle amministrazioni del territorio della Regione Sardegna e, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 4, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A. dalla medesima procedura anche per le ulteriori ragioni esposte ella presente impugnazione incidentale (cfr. documento n.45);
- della “Relazione istruttoria finalizzata all’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione del RTI KSM SPA – SECURITY.IT e conseguente esclusione dalla procedura di gara” del 16 maggio 2025, a firma della Dott.ssa Piras Franca Maria, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 4, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI formato da KSM S.p.A. (mandataria) e Security.it S.r.l. (mandante) dalla medesima procedura di gara anche per le ulteriori ragioni esposte ella presente impugnazione incidentale (cfr. documento n.46);
- della “Relazione istruttoria RTI KSM SPA -SECURITY.IT” del 19 giugno 2025, a firma della Dott.ssa Piras Franca Maria, con cui sono state integrate le argomentazioni già rese con la relazione istruttoria del 16 maggio 2025, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 4, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI formato da KSM S.p.A. (mandataria) e Security.it S.r.l. (mandante) dalla medesima procedura di gara anche per le ulteriori ragioni esposte ella presente impugnazione incidentale (cfr. documento n.47);
- ove occorrer possa e per quanto di interesse della ricorrente incidentale, della Determinazione n. 692 prot. uscita n. 8927 del 22 luglio 2025 con cui la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza – Servizio Forniture e Servizi, ha aggiudicato a Urbe Vigilanza S.p.A. la procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato presso gli immobili delle amministrazioni del territorio della Regione Sardegna, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 4, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI formato da KSM S.p.A. (mandataria) e Security.it S.r.l. (mandante) dalla medesima procedura di gara anche per le ulteriori ragioni esposte ella presente impugnazione incidentale (cfr. documento n.48);
- ove occorrer possa e per quanto di interesse della ricorrente incidentale, della Determinazione n. 350 (prot. uscita n. 3671) del 9 aprile 2025 adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza - Servizio Forniture e Servizi, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore del costituendo RTI KSM S.p.A. (Mandataria) - Security.it S.r.l. (Mandante) della procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato presso gli immobili delle Amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 4, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI formato da KSM S.p.A. (mandataria) e Security.it S.r.l. (mandante) dalla medesima procedura di gara anche per le ulteriori ragioni esposte ella presente impugnazione incidentale (cfr. documento n.17);
- ove occorrer possa e per quanto di interesse della ricorrente incidentale, della Determinazione rep. n. 923 prot. n. 11577 adottata dalla Stazione appaltante il 23 dicembre 2024;
- di ogni altro provvedimento ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti;
nonché, ex articolo 116 C.p.a.,
per l’accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti della gara e della offerta presentata dal raggruppamento con mandataria l’Istituto di vigilanza Vigilpol soc. coop. a r.l. e, in seguito, con mandataria KSM S.p.A., privi di qualsiasi omissis, e per la conseguente condanna al rilascio dei documenti richiesti (documentazione amministrativa e offerta tecnica, documenti versati a seguito di soccorsi istruttori, documenti versati per comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione, tutte le note e la corrispondenza scambiate tra Stazione appaltante e aggiudicataria, gli atti con i quali ha verificato, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Codice dei contatti pubblici che l’offerta tecnica è rimasta sostanzialmente immodificata per effetto della estromissione di Vigilpol dalla gara e della sua sostituzione con KSM S.p.A., et cetera).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Cesareo e di Urbe Vigilanza S.p.A. e di Regione Autonoma della Sardegna;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Urbe Vigilanza S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la società KSM S.p.A. ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della Determinazione n. 590 del 23/6/2025 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto l’annullamento, ai sensi dell’art. 21 nonies, L. 241/90, dell’aggiudicazione disposta con determinazione rep. n. 350 prot. n. 3671 del 09/04/2025 in favore del RTI con mandataria KSM S.p.a, relativamente ai lotti 4, 5, 10 e 11 e, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione, oltre che degli ulteriori atti sopra indicati, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato medio tempore, in relazione al lotto n. 4 e per il subentro ai sensi degli artt. 122 e 124 C.p.a.
In via subordinata, la ricorrente ha inoltre domandato il risarcimento dei danni subiti e subendi o la corresponsione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
Espone la ricorrente che con determinazione rep. n. 998 prot. n. 10949 del 21/12/2023, successivamente rettificata con determinazione del 26/2/2024, la Regione Autonoma della Sardegna ha indetto una procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato, per la durata di 24 mesi, suddivisa in 12 lotti, per un valore complessivo di euro 442.968.475,50, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La graduatoria del lotto di interesse nel presente giudizio (il n. 4, relativo al “Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi, e trasporto valori e per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Oristano” (CIG: A03EB155CE), con importo a base d’asta di € 25.599.519,00, oltre IVA) aveva visto al primo posto il raggruppamento composto dalla mandataria Istituto di Vigilanza Vigilpol soc. coop., con le società KSM S.p.A. e Security.it S.r.l.
In seguito all’esclusione della Vigilpol, disposta con Determinazione n. 11577 del 23/12/2024 ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, la KSM e la Security S.r.l. avevano estromesso la Vigilpol, avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 97 del D.lgs. n.36/2023, manifestando alla Stazione Appaltante la volontà di proseguire nella procedura di gara e confermando che, anche in assenza dell’ex mandataria, sarebbero state in grado di mantenere le condizioni già offerte e di garantire gli impegni contrattuali assunti.
Dopo aver concluso positivamente le “verifiche espletate, per l’operatore economico costituendo RTI KSM spa (mandataria) – Security.it srl (mandante) ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara”, in data 9 aprile 2025, con determinazione rep. n. 350 prot. n. 3671 del 09.04.2025, i lotti nn. 4, 5, 10 e 11 venivano aggiudicati al raggruppamento, odierno ricorrente, composto da KSM (mandataria) e Security.it (mandante).
In data 30 aprile 2025, tuttavia, la Regione richiedeva chiarimenti in merito alla regolarità fiscale della mandante Security.it in quanto, in seguito ad alcune interlocuzioni con il Comune di San Cesareo era emerso che in data 12 gennaio 2021 era stato notificato alla Security.it (già Travis Group SPA) un avviso di accertamento relativo all’omesso versamento della Tassa Rifiuti relativa all’anno 2018 per un importo complessivo di euro 11.773,00, divenuto definitivo in quanto non impugnato. Contestualmente, la Regione aveva trasmesso alla ricorrente anche la cartolina di ricevimento inviata dall’ente locale a comprova dell’asserita notifica del suddetto avviso.
Espone la ricorrente che, diversamente da quanto dichiarato dal Comune di San Cesareo prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta (4 aprile 2024), essa non aveva ancora avuto conoscenza dell’avviso di accertamento TARI 2018, non avendo mai ricevuto prima di quella data alcuna notifica inerente alla violazione fiscale in parola.
Come immediatamente rappresentato alla Regione, infatti, la cartolina di ricevimento non avrebbe potuto fornire la prova dell’avvenuta notifica dell’atto di accertamento, in quanto tale notifica avrebbe dovuto considerarsi inesistente e/o nulla.
In particolare, la Security.it rappresentava alla Regione che, solo successivamente al termine di presentazione delle offerte e, in particolare, in data 18 aprile 2024, il Comune di San Cesareo aveva notificato a Security.it un diverso avviso di accertamento (n. 2112 del 15/4/2024) relativo all’omesso versamento della TARI per l’anno 2019, cui aveva fatto seguito la presentazione da parte della Security.it di una richiesta di rateizzazione. Solo in occasione delle interlocuzioni informali avviate con il competente ufficio la mandante aveva avuto conoscenza per la prima volta della sussistenza del debito fiscale relativo all’omesso versamento della TARI per l’anno 2018 e aveva, pertanto, richiesto di voler inserire anche tale importo nel piano di rateizzazione.
La Regione, tuttavia, non accoglieva le argomentazioni della mandante atte a dimostrare l’inidoneità dell’asserita notifica del 12 gennaio 2021 ad assicurare la conoscenza dell’atto al destinatario e, dichiarando di non potersi discostare dalla “certificazione” trasmessa dal Comune di San Cesareo, disponeva l’esclusione di Security.it, rappresentando i “limiti di discrezionalità imposti alla Stazione Appaltante nel valutare le dichiarazioni rese dagli enti competenti in materia di regolarità fiscale e tributaria”.
Avverso il provvedimento di esclusione insorgeva la società ricorrente deducendo, con un primo articolato motivo di ricorso, i vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 94, comma 6 e 1, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 ed eccesso di potere.
In particolare, la Stazione Appaltante avrebbe erroneamente escluso la ricorrente per asserita violazione dell’art. 94, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 senza neppure valutare la fondatezza delle argomentazioni svolte dalla stessa in relazione alla mancata conoscenza dell’accertamento fiscale in data anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La stazione appaltante avrebbe, infatti, ritenuto sussistente la causa di esclusione automatica di cui all’art. 94, comma 6, D.lgs. n. 36/2023 in capo alla mandante Security.it basandosi esclusivamente sulla dichiarazione resa dal Comune di San Cesareo in ordine all’emissione di “un avviso di accertamento con applicazione di sanzioni ed interessi, notificato con raccomandata A/R del 12/01/2021”, omettendo qualsivoglia accertamento sull’effettiva regolarità dell’iter notificatorio avviato dall’ente comunale, nonostante i plurimi elementi offerti dalla ricorrente a sostegno dell’inesistenza della suddetta notifica.
La Regione, infatti, richiamando impropriamente la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 7/2024 avrebbe ritenuto di non poter sottoporre ad autonomo apprezzamento le certificazioni o attestazioni rilasciate dagli enti competenti in materia di regolarità fiscale e tributaria, in quanto atti facenti prova fino a querela di falso.
In tal modo, tuttavia, l’amministrazione avrebbe confuso la natura e il contenuto delle dichiarazioni fornite dal Comune di San Cesareo, ritenendo erroneamente che quest’ultimo avesse espresso una propria determinazione in ordine all’irregolarità fiscale di Security.it e da cui la Stazione Appaltante non avrebbe potuto discostarsi per via della natura asseritamente certificatoria delle dichiarazioni fornite.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione, l’ente comunale si era limitato a riferire un mero accadimento fattuale, ossia di aver assegnato alla società di distribuzione (nella specie Nexive) la notifica dell’avviso di accertamento n. 665/2020 relativo alla Tari 2018, chiarendo tuttavia alla Stazione Appaltante di non poter esprimere alcun giudizio né in ordine alla regolarità della Security.it sotto il profilo della regolarità fiscale rilevante ai sensi del codice dei contratti pubblici, né alla correttezza dell’iter notificatorio seguito dalla società incaricata.
In assenza di un qualsiasi pronunciamento da parte del Comune di San Cesareo in ordine alla regolarità fiscale della Security.it ai fini delle gare pubbliche, la Stazione Appaltante non avrebbe potuto fondare l’esclusione della ricorrente alla luce delle stesse dichiarazioni rilasciate dal Comune né avrebbe potuto attribuire a esse la natura di certificazione e/o attestazione facenti prova fino a querela di falso.
Inoltre, il principio in base al quale i certificati rilasciati dalle autorità competenti in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente possiedono natura di dichiarazioni di scienza, e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione fidefacenti fino a querela di falso, riguarderebbe esclusivamente le certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate (ai fini fiscali/tributari) e dall’INPS (ai fini previdenziali/assistenziali), cui la legge attribuisce in via esclusiva la competenza a certificare la regolarità fiscale e previdenziale dell’impresa.
Quando invece, come nel caso di specie, il debito fiscale riguardi tributi la cui gestione è di competenza esclusiva degli enti locali, secondo la ricorrente spetterebbe alla singola stazione appaltante valutare la regolarità fiscale del concorrente con riferimento al corretto adempimento dei tributi locali.
La tesi della ricorrente sarebbe, peraltro, supportata dal parere di precontenzioso dell’ANAC n. 295/2020 che avrebbe riconosciuto come la violazione degli obblighi di pagamento di imposte o tasse locali sia suscettibile di integrare la causa di esclusione del codice dei contratti pubblici “solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza della gravità della violazione fiscale e dell’accertamento effettuato dall’ente competente alla gestione del tributo”, pena l’illegittimità dell’esclusione.
Inoltre, la giurisprudenza relativa all’efficacia probatoria del certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, richiamata dalla Stazione Appaltante a supporto del provvedimento di esclusione, sarebbe ormai superata dalle disposizioni attualmente vigenti.
Il D.lgs. n. 36/2023, a differenza del previgente art. 86, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 sulla disciplina dei mezzi di prova per le cause di esclusione relative all’irregolarità fiscale e previdenziale, individuerebbe solo il DURC e non più le certificazioni emesse dall’amministrazione fiscale quale atto le cui risultanze si impongono alle stazioni appaltanti.
Analoghe considerazioni, di conseguenza, dovrebbero essere svolte anche in relazione alle semplici dichiarazioni rese dall’ente comunale, soprattutto qualora, come nel caso di specie, sia lo stesso ente comunale ad aver ammesso di essere sprovvisto di elementi per formulare la relativa valutazione.
In ogni caso, prosegue la ricorrente, anche laddove si ritenesse di dover attribuire alle dichiarazioni del Comune valore probatorio di natura certificatoria, al giudice amministrativo spetterebbe accertare, in via incidentale, l’idoneità e la completezza della certificazione.
Nella specie, il debito fiscale relativo all’avviso di accertamento della TARI 2018 sarebbe inidoneo a determinare l’irregolarità fiscale di Security.it ex art. 94, comma 6, D.lgs. n. 36/2023, stante l’insussistenza del requisito della definitività della pretesa tributaria.
In particolare, a causa di numerosi vizi riscontrati nell’iter notificatorio tali da determinare l’inesistenza o, comunque, la nullità della notifica stessa, Security.it non aveva avuto conoscenza dell’avviso di accertamento nella data dell’asserita notifica (12/1/2021).
Infatti, la ricevuta di ritorno postale trasmessa dalla Regione a Security.it risultava priva della sottoscrizione dell’agente postale (e/o comunque dell’incaricato alla distribuzione) e, pertanto, si sarebbe rivelata inidonea a certificare la paternità dell’atto e l’apposizione della firma da parte del destinatario, con conseguente nullità o inesistenza della notifica stessa.
Deduce la ricorrente, inoltre, che l’avviso di accertamento sarebbe stato notificato a un indirizzo diverso da quello in cui era ubicata la sede legale della mandante Security.it (mutata a far data dall’1/12/2020 in seguito alla delibera di variazione della sede legale adottata dall’assemblea dei soci e tempestivamente comunicata alla camera di commercio e trascritta l’11/12/2020, ovvero tre giorni prima della data di invio da parte del Comune di San Cesareo).
In ogni caso, anche a non voler considerare intervenuta la variazione della sede legale, la notifica avrebbe dovuto considerarsi, comunque, inesistente in quanto effettuata presso un numero civico errato.
L’errore sull’indirizzo, dunque, renderebbe inoperante la presunzione legale secondo cui la persona che riceve l’atto presso l’indirizzo corretto coincide con il destinatario della missiva.
La cartolina di ricevimento recava, poi, una sottoscrizione illeggibile, non riconducibile ad alcun soggetto riferibile alla mandante Security.it.
Da ciò deriverebbe, secondo la ricorrente, l’inesistenza della notifica e la non configurabilità di un accertamento definitivo della violazione richiesto dall’art. 94, comma 6, D.lgs. n. 36/2023 per l’esclusione dalla procedura.
Per concretizzare il carattere definitivo delle violazioni fiscali sarebbe, infatti, necessario che l’accertamento in ordine all’esistenza di debiti tributari sia stato conosciuto (in quanto validamente notificato) dall’operatore economico in data antecedente al deposito della domanda di partecipazione alla gara.
Ciò che, invece, non sarebbe avvenuto nel caso di specie, con conseguente esclusione del carattere definitivo dell’accertamento della violazione.
Difatti, contrariamente a quanto asserito dalla Regione, la prova della validità della notifica risalente al 2021 non avrebbe potuto essere tratta dalla presentazione della richiesta di rateizzazione formulata dalla Security.it il 19/7/2024, ovvero 52 giorni dopo che il Comune, in modo del tutto irrituale, aveva segnalato la sussistenza dell’avviso di accertamento. Si sarebbe trattato, infatti, di un atto “notificato” al destinatario in epoca successiva al termine di scadenza della domanda di gara, avente ad oggetto un debito che comunque il contribuente aveva poi chiesto di rateizzare prima che lo stesso divenisse definitivo.
Non potrebbe, inoltre, essere condiviso l’assunto della stazione appaltante, secondo cui “Security.it avrebbe dovuto, eventualmente, proporre ricorso per contestare la notifica entro 60 giorni dalla sua effettiva conoscenza (maggio 2024)”.
Innanzitutto, infatti, anche a voler ritenere che una comunicazione inviata tramite e-mail dal funzionario comunale potesse essere idonea a determinare la conoscenza legale dell’atto da parte di Security.it a partire dal 27 maggio 2024, tale circostanza non sarebbe comunque idonea a determinare una situazione di irregolarità fiscale rilevante ai sensi dell’art. 94, comma 6, D.lgs. n. 36/2023 dal momento che la rateizzazione del debito sarebbe intervenuta prima dello spirare del termine utile per l’eventuale impugnativa, così impedendo la “cristallizzazione” del debito stesso.
In secondo luogo, la ricorrente ha dedotto di aver presentato in data 26/5/2025 apposito ricorso presso la Commissione tributaria di Roma, volto a contestare la validità della notifica dell’avviso di accertamento n. 665/2020 oltre che a eccepire l’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
La possibilità di contestare la notifica del predetto avviso di accertamento, infatti, non sarebbe stata preclusa dalla rateizzazione dello stesso, dato che il pagamento e/o la promessa di pagamento da parte del contribuente non equivarrebbe ad acquiescenza del debito.
Deduce, infine, la ricorrente che, dunque, alla data di presentazione dell’offerta Security.it non aveva ricevuto alcuna notifica del suddetto avviso di accertamento, stante l’inesistenza del processo notificatorio avviato dall’ente competente.
Pertanto, la società sarebbe stata in possesso dei requisiti di ordine morale prescritti non essendo incorsa nella fattispecie di cui all’art. 94, comma 6, D.lgs. n. 36/2023 che presuppone la regolare notifica dell’avviso di accertamento e l’inutile decorso del termine di 60 giorni.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, la società ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 57, paragrafi 2 e 3 della Direttiva UE n. 24/2014, dell’art. 3 Cost. e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni espulsive.
In particolare, la ricorrente ha chiesto che il presente giudizio venga sospeso per il tempo occorrente alla definizione dell’incidente di costituzionalità sollevato dalla terza sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 7518 dell’11 settembre 2024, con la quale (sia pure in relazione alla previgente disciplina di cui all’art. 80, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, riprodotto dall’attuale art. 94, comma 6, D.lgs. n. 36/2023) sono stati sollevati dubbi di costituzionalità rispetto al metodo, normativamente previsto, utilizzato per individuare la soglia di gravità delle irregolarità fiscali a valenza automaticamente escludente. In alternativa, ha chiesto che la questione di costituzionalità venisse rimessa alla Corte costituzionale.
Deduce la ricorrente che l’art. 94, comma 6, D.lgs. n. 36/2023 per l’individuazione della soglia di gravità della violazione opera un rinvio all’importo di cui all’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 (pari a 5.000,00 euro), così determinando, tuttavia, dei risultati sproporzionati in quanto imporrebbe un automatismo legale nel disporre l’esclusione dal mercato delle commesse pubbliche dell’operatore economico che abbia posto in essere una violazione per un importo superiore a tale soglia, indipendentemente dal valore dell’appalto.
Ciò in violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza e dell’art. 57 par. 3 della Direttiva UE n. 24/2014, soprattutto se confrontato con la soglia di gravità stabilita per le violazioni tributarie non definitivamente accertate attraverso il rinvio a un duplice parametro: uno mobile, rappresentato da un coefficiente del 10% del valore dell’appalto e uno fisso espresso in termini assoluti (euro 35.000,00).
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha, infine, dedotto l’illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione di legge, in relazione agli artt. 95, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, dell’Allegato II.10 al medesimo D.lgs., dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dei principi generali di proporzionalità e di favor partecipationis, oltre che per eccesso di potere.
Con il provvedimento di esclusione impugnato, infatti, l’Amministrazione regionale avrebbe ritenuto ascrivibile in capo alla mandataria KSM la causa di esclusione di cui all’art. 95, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, rilevando la sussistenza di gravi violazioni non definitivamente accertate tali da incidere sull’affidabilità dell’operatore, anche avuto riguardo al valore dell’appalto.
Secondo la Regione, infatti, la mandataria KSM era risultata decaduta da Piani di rateizzazione per un importo complessivo di euro 7.415.341,81 (oltre a ulteriori violazioni che avrebbero condotto all’importo complessivo superiore a 9 milioni di euro). Tali violazioni avrebbero, pertanto, superato la soglia del 10% dell’appalto (euro 3.958.270,00), calcolata sulla base della quota di partecipazione di KSM al raggruppamento.
Deduce la ricorrente che, tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalla Regione, l’importo da prendere in considerazione ai fini della determinazione della soglia sarebbe quello indicato nel bando e non quello della quota di partecipazione al raggruppamento e che, pertanto, tale soglia non sarebbe stata superata nel caso di specie.
Inoltre, le non meglio specificate violazioni, ulteriori rispetto all’importo di euro 7.415.341,81, non avrebbero dovuto essere prese in considerazione dal momento che in relazione a esse non era stata disposta alcuna decadenza e, dunque, non sarebbero rientrate nell’ambito di operatività dell’art. 95, comma 2 del Codice.
Pertanto, essendo l’importo di euro 7.415.341,81 inferiore al 10% del valore dell’appalto, le contestate infrazioni non avrebbero potuto essere considerate gravi e, conseguentemente, non ricorrerebbe la causa di esclusione facoltativa di cui all’art. 95 comma 2 del Codice.
Alla medesima conclusione si perverrebbe, secondo parte ricorrente, tenendo in considerazione quanto previsto dall’art. 15 del DPR n. 602/1973 secondo cui le imposte, i tributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, devono essere considerati e iscritti a ruolo per un terzo dell’ammontare degli imponibili.
Pertanto, in caso di debiti tributari non ancora accertati, la somma da prendere in considerazione sarebbe unicamente quella corrispondente a un terzo degli imponibili e, dunque, nel caso di specie, potrebbero essere considerate infrazioni gravi solo quelle corrispondenti a un terzo di 7.451.341,81 (ovvero euro 2.471.780,06), importo inferiore rispetto al 10% del valore dell’appalto.
Inoltre, posto che il legislatore ha distinto le violazioni tributarie non definitivamente accertate da quelle definitivamente accertate, la Stazione Appaltante non avrebbe dovuto limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 95 comma 2 D.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.10, ma avrebbe dovuto effettuare un bilanciamento tra l’esigenza di selezionare un operatore economico affidabile, il principio di ordine pubblico del favor partecipationis e il legittimo affidamento che l’impresa ha riposto nella partecipazione e nell’aggiudicazione della gara.
La Regione, invece, si sarebbe limitata a evidenziare la sussistenza di debiti tributari non definitivamente accertati, qualificandoli come gravi violazioni incidenti sull’indice di affidabilità dell’impresa, con una motivazione, però, solo apparente in quanto sostanzialmente reiterativa del testo della norma.
La circostanza che il debito tributario fosse elevato, infatti, avrebbe potuto costituire un elemento valutabile, ma non l’unico a determinare l’esclusione della ricorrente, determinandosi altrimenti un automatismo tra accertamento dell’infrazione ed esclusione/annullamento dell’aggiudicazione non consentito dalla legge.
Né potrebbero assumere alcun rilievo le considerazioni del RUP, non esternate nella Determina e incentrate sulla sussistenza di un obbligo informativo in capo alla KSM dal momento che ciò che rileva ai sensi dell’art. 95, comma 2, è la capacità organizzativa e operativa dell’impresa a eseguire il servizio che, però, non è stata oggetto di valutazione né di motivazione da parte dell’Amministrazione.
La Regione, inoltre, non avrebbe adeguatamente considerato la peculiare situazione in cui versava la KSM, che ha depositato presso il Tribunale di Palermo la domanda di cui all’art. 41 del Codice della crisi di impresa unitamente alla documentazione di cui all’art. 39, comma 3 (a seguito del quale il Tribunale ha concesso un termine per la presentazione della domanda di omologazione del concordato preventivo, ha confermato le misure protettive tipiche e cautelari atipiche e ha accertato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del DURC).
Essa avrebbe, pertanto, attivato un percorso di risanamento volto a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’erario e a garantire trasparenza e un controllo giudiziario sulla gestione e, dunque, un livello di affidabilità superiore rispetto a quello di altri operatori anche con riferimento all’adempimento di obbligazioni (autorizzate solo se sussistono le risorse necessarie).
L’esclusione, inoltre, rischierebbe di compromettere il risanamento dell’impresa in contrasto con l’interesse pubblico alla preservazione dell’attività imprenditoriale e alla tutela dei creditori, (ivi compreso l’erario), senz’altro prevalente. Tuttavia, nemmeno tale elemento è stato valutato dall’Amministrazione.
In questo quadro, secondo la ricorrente, sarebbe violato anche il principio di proporzionalità, dato che l’esclusione e l’annullamento dell’aggiudicazione sarebbero misure eccedenti rispetto a quanto necessario alla tutela dell’interesse dell’Amministrazione ad affidare l’appalto a un operatore capace di eseguire il contratto.
Con ricorso per motivi aggiunti dell’8 agosto 2025 la ricorrente ha, inoltre, impugnato la Determinazione n. 692, Prot. Uscita n. 8297 del 22.07.2025 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto l’aggiudicazione definitiva anche relativamente al lotto n. 4 in favore di Urbe Vigilanza S.p.A.
L’aggiudicazione in favore della controinteressata, in particolare, sarebbe illegittima alla luce dei vizi che inficerebbero l’esclusione del RTI KSM S.p.A., dedotti con il ricorso introduttivo.
Si sono costituite in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna e la controinteressata Urbe Vigilanza S.p.A. e che hanno instato affinché il ricorso venisse dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.
Si è, inoltre, costituito in giudizio il Comune di San Cesareo che ha eccepito il proprio “difetto di legittimazione passiva” e ha, pertanto, chiesto l’estromissione dal presente giudizio.
All’udienza del 3 settembre 2025, fissata per la decisione sull’istanza cautelare, parte ricorrente ha rinunciato alla predetta istanza, chiedendo un rinvio al merito.
Con atto depositato il 6 ottobre 2025, la controinteressata Urbe Vigilanza S.p.A. ha proposto ricorso incidentale evidenziando che, anche a prescindere dal corretto provvedimento espulsivo assunto dalla Regione Sardegna ed impugnato da controparte con il ricorso principale, la ricorrente non avrebbe comunque potuto ottenere l’aggiudicazione richiesta in quanto la sua partecipazione alla gara era affetta da una serie di altri vizi.
Con il primo motivo d’impugnazione incidentale, la controinteressata deduce la Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 5, 94, 95 e 97 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 del disciplinare di gara - Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione dei principi del giusto procedimento, di concorrenza e par condicio - Violazione del principio del clare loqui - Violazione dei principi di proporzionalità e correttezza dell’azione amministrativa - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per palese sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione.
Espone la controinteressata che i medesimi fatti valutati dalla stazione appaltante sotto il profilo dell’assoluta inaffidabilità e integrità professionale dell’intero raggruppamento, assumono rilievo anche sotto altri profili del pari escludenti e non considerati:
le misure protettive tipiche ex articoli 54, comma 2, primo e secondo periodo, e 55, comma 3, CCII – nel caso di specie concesse dal Tribunale di Palermo su richiesta della stessa KSM S.p.A. con decreto del 19 maggio 2025 – non producono in alcun modo l’effetto di consentire la sanatoria della pregressa pretesa debitoria e tributaria né ricostituiscono in capo al debitore fiscale gravemente inadempiente il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 94 del Codice dei contratti pubblici, di tal che, risulta violato il principio di continuità nel possesso dei requisiti, poiché KSM S.p.A., è priva del requisito di regolarità fiscale quantomeno dal 22 aprile 2025, data del perfezionamento della decadenza dalla transazione fiscale stipulata con l’Agenzia delle Entrate di Palermo e dalla transazione previdenziale 12 stipulata con l’INPS allegate all’accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto in data 29-30 ottobre 2020 de quo e, per l’effetto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, unitamente all’intero raggruppamento, anche per le ragioni appena evidenziate;
la decadenza di KSM S.p.A. dalla transazione fiscale sottoscritta in data 29-30 ottobre 2020 e omologato dal Tribunale di Palermo, Sezione Quarta Civile e Fallimentare, ha determinato la risoluzione dell’Accordo con l’Erario e l’immediata esigibilità del debito originario, pari a oltre 30 milioni di euro, con aggravio di interessi e sanzioni nella maggior misura;
Con un secondo motivo deduce la Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 5, 94, 95 e 97 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 del disciplinare di gara
Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione dei principi del giusto procedimento, di concorrenza e par condicio - Violazione del principio del clare loqui - Violazione dei principi di proporzionalità e correttezza dell’azione amministrativa - Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per palese sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione, in quanto:
la Stazione Appaltante è tenuta ad escludere l’operatore economico qualora quest’ultimo versi in una procedura concorsuale quale concordato preventivo o liquidazione giudiziale, fatta salva l’ipotesi in cui sia stata rilasciata dal Tribunale avanti il quale pende il procedimento di regolazione della crisi – o, in caso di apertura del concordato, dal Giudice Delegato - l’autorizzazione alla partecipazione alla gara pubblica ai sensi dell’articolo 95 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza;
nel caso di specie, KSM S.p.A., per la quale pende il procedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, non sembra avere richiesto al Giudice fallimentare l’autorizzazione alla permanenza nella gara de qua.
Infine, Urbe Vigilanza ripropone i motivi di ricorso già sviluppati contro l’originaria aggiudicazione nel ricorso NRG 342/2025, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’autoannullamento dell’aggiudicazione (sent. 18.7.2025 n. 643), per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale di KSM.
In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti e memorie.
All’udienza del 15 ottobre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Occorre, preliminarmente, dar conto dell’eccezione sollevata dal Comune di San Cesareo in relazione al proprio difetto di legittimazione passiva e conseguente richiesta di estromissione dal giudizio.
Al riguardo, intesa l’istanza di “estromissione”, quale eccezione diretta a far valere il difetto in capo al resistente della titolarità della situazione giuridica soggettiva, (cfr. T.A.R. Lazio n. 4522/2025, a mente del quale “l’estromissione, lungi dal potersi considerare istituto processuale di carattere generale, trova applicazione nelle sole tre ipotesi tassativamente previste dalla legge e, segnatamente, nei casi di cui agli artt. 108, 109 e 111 c.p.c.”), questa si rivela fondata.
Rammenta il Collegio che “nel processo amministrativo impugnatorio (cfr. art. 29 Cod. proc. amm.) la legitimatio ad causam spetta, in via esclusiva, “alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato”, alla quale, perciò, il ricorso introduttivo (con cui è “proposta l’azione di annullamento”) deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio processuale (art. 41, comma e 35, comma 1 lettera b) Cod. proc. amm.)” (Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2021, n. 330).
Nella specie, l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione è stato disposto dalla Regione Autonoma della Sardegna, nella sua qualità di Stazione Appaltante, mentre il Comune di San Cesareo non risulta avere alcun interesse (o cointeresse) al mantenimento del provvedimento impugnato.
Sebbene quest’ultimo sia stato adottato anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Comune di San Cesareo, infatti, l’accertamento dell’eventuale illegittimità del provvedimento impugnato non potrebbe avere alcuna rilevanza rispetto alla posizione del Comune e, in particolare, rispetto al merito della pretesa tributaria nei rapporti tra la Security.it e il Comune stesso.
Ne deriva che il Comune di San Cesareo non può essere considerato quale parte resistente del presente giudizio.
Nel merito, principiando dallo scrutinio del ricorso principale, questo si rivela infondato e deve essere, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha censurato il provvedimento di esclusione e di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in suo favore in quanto la Stazione Appaltante avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la causa di esclusione automatica di cui all’art. 94, co. 6, D.lgs. n. 36/2023 (violazione grave e definitivamente accertata degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse) sulla base delle dichiarazioni rese dal Comune di San Cesareo in ordine all’emissione di un avviso di accertamento per mancato pagamento della TARI relativa all’anno 2018 notificato con raccomandata A/R del 12/1/2021 e omettendo qualsiasi accertamento in ordine all’effettiva irregolarità dell’iter notificatorio (e, dunque, in relazione alla natura definitiva dell’accertamento) nonostante i plurimi elementi offerti dalla ricorrente a sostegno dell’inesistenza della suddetta notifica.
Il motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Occorre, innanzitutto, rilevare che l’art. 94, comma 6, D.Lgs. n. 36 del 2023 prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico che “ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”, precisando che “costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10”, il quale a sua volta qualifica come “violazioni definitivamente accertate” quelle contenute “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione” (art. 1.1, allegato II.10, D.Lgs. n. 36 del 2023).
Quanto ai presupposti che hanno determinato l’esclusione della ricorrente, nella specie è pacifico che nei confronti di Security.it, mandante del RTI aggiudicatario costituito con la mandataria KSM S.p.A., era stato emesso dal Comune di San Cesareo un avviso di accertamento per l’omesso pagamento della TARI relativa all’anno 2018.
Tale atto, come correttamente rilevato dalla Stazione Appaltante nel provvedimento di esclusione nonché nelle relazioni istruttorie richiamate dal provvedimento impugnato, costituisce senz’altro un atto amministrativo non più soggetto a impugnazione idoneo a integrare ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023 la fattispecie di violazione definitivamente accertata tale da determinare l’esclusione automatica della ricorrente ex art. 94, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023.
Infatti, anche a prescindere dalla questione concernente il valore “probatorio” da assegnare alle dichiarazioni del Comune di San Cesareo in merito alla regolarità fiscale della Security.it, si rileva che l’istruttoria condotta dalla Stazione Appaltante e di cui è stato dato compiutamente atto nelle relazioni istruttorie richiamate dal provvedimento impugnato ha permesso di chiarire che:
- la società aveva omesso di pagare tempestivamente il tributo relativo all’anno 2018 (circostanza, peraltro, mai contestata dalla società ricorrente) e il Comune di San Cesareo, attraverso diverse forme di comunicazione e di sollecito, aveva più volte informato la società circa l’omesso versamento di quanto dovuto (in particolare, in data 24.04.2018 con la notifica dell’avviso di pagamento e in data 12.12.2019 con un sollecito di pagamento, notificato alla società con raccomandata A/R del 31.12.2019). La Security.it, pertanto, era a conoscenza fin dal 2019 dell’esistenza a suo carico di un inadempimento tributario per la TARI 2018 di euro 9.050,00 da cui è poi scaturito l’avviso di accertamento n. 665/2020;
- anche ove la notifica dell’avviso di accertamento n. 665/2020 dovesse considerarsi inesistente e/o nulla, la ricorrente aveva avuto certamente conoscenza dell’esistenza del suddetto avviso di accertamento alla data del 27 maggio 2024, come emerso dalle interlocuzioni, seppure in via informale, avviate dalla Security.it con il Comune di San Cesareo (doc. 11 parte ricorrente);
- in ogni caso, la conoscenza dell’esistenza del suddetto avviso di accertamento risultava provato dal fatto che la società Security.it in data 18/07/2024, dunque oltre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, aveva richiesto la rateizzazione degli importi relativi anche all’avviso di accertamento con il quale era stato contestato il mancato versamento della TARI per l’anno 2018, senza riserve e ivi comprese le sanzioni e gli interessi decorrenti dal 2018;
A fronte di tali elementi, che sono stati comunque oggetto di autonomo apprezzamento da parte della Stazione Appaltante, non possono essere condivise le argomentazioni in merito all’esclusione del carattere definitivo dell’accertamento della violazione.
La rilevanza della eventuale invalidità e/o inesistenza della notifica è, infatti, suscettibile di essere superata dalla circostanza che la Security.it ha avuto comunque conoscenza dell’esistenza della violazione commessa (omesso versamento della TARI relativa all’anno 2018) e dell’esistenza del relativo avviso di accertamento n. 665/2020 al più tardi alla data del 18/7/2024 allorché ha presentato la richiesta di rateizzazione del debito (doc. 12 ricorrente, nella quale vengono riportati gli estremi dell’avviso di accertamento n. 665/2020 quale notificato in data 12/1/2021).
La presentazione di una richiesta di rateizzazione delle somme indicate in un avviso di accertamento è, infatti, incompatibile con l’affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione dell’atto e, comunque, implica la conoscenza dello stesso.
Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, infatti, l’aver chiesto ed ottenuto senza alcuna riserva la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, pur non costituendo acquiescenza e, dunque, pur non avendo l’effetto di precludere ogni contestazione in merito all’an debeatur, “fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (vedi Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098) in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, di cui prende cognizione, che non può quindi negare di conoscere” (in termini, da ultimo, Cass. n. 3414/2024).
Nel caso di specie, pertanto, deve necessariamente affermarsi che alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione e, dunque, al 18/7/2024 la Security.it avesse avuto conoscenza dell’esistenza dell’avviso di accertamento n. 665/2020 e che, avendo richiesto la rateizzazione del relativo debito, ha tenuto una condotta incompatibile con la volontà di far valere l’invalidità della notifica del 2021, tanto da corrispondere da tale data anche i relativi interessi.
Né potrebbe essere ritenuta idonea a impedire la “cristallizzazione” del debito e, dunque, la definitività dell’accertamento la presentazione della richiesta di rateizzazione, come sostenuto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo.
La definizione di violazione definitivamente accertata contenuta nell’art. 1 dell’Allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023, infatti, non fa alcun riferimento a tale atto, limitandosi a stabilire che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione”.
E infatti, come chiarito da T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 10/06/2025, n. 788, deve ritenersi che la presentazione di una istanza di rateizzazione “non incida affatto sulla natura del debito, che va qualificato come definitivamente accertato oppure no a prescindere dalle eventuali istanze rivolte all'Agenzia delle Entrate e dal loro esito” in quanto “non avendo l'istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l'inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria” (Cons. Stato, Sez. V, 3.9.2024, n. 7378/2024).
Ciò comporta che, onde evitare che tale accertamento diventasse definitivo, la ricorrente avesse l’onere di impugnare l’avviso nel termine di 60 giorni decorrenti, nel caso di specie, dalla sua conoscenza.
Al riguardo, è stato infatti chiarito che, fermo restando che la legge (art. 21 D.lgs. n. 546/1992) ricollega il termine per l’impugnazione dell’atto al valido perfezionamento del procedimento notificatorio, al tempo stesso “in presenza di una notifica invalida o anche inesistente non si determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente” (Cass. n. 1354/2022; sul punto si veda anche Cass. n. 13852 del 09/06/2010).
Nel caso di specie, considerata in aggiunta alla presentazione dell’istanza di rateizzazione anche la ricezione dell’avviso di pagamento del 24/4/2018 e del sollecito di pagamento notificato alla società con raccomandata A/R del 31/12/2019, si può ritenere che il successivo avviso di accertamento che su tali atti si basa non aggiunga alcunché alla debenza tributaria, da considerarsi, dunque, pienamente conosciuta al più tardi al 18/7/2024 e mai contestata dalla Security.it fino al 2025.
Di conseguenza, non può essere ritenuto idoneo a escludere la definitività dell’accertamento della violazione, nel caso di specie, la circostanza che in data 26/5/2025 la Security.it abbia depositato presso la Commissione tributaria un ricorso volto a contestare l’invalidità e/o l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento n. 665/2020, in quanto tale contestazione risultava ormai impedita dalla presentazione della richiesta di rateizzazione.
Il ricorso è stato, peraltro, proposto tardivamente oltre il termine di 60 giorni dalla data di conoscenza del suddetto atto impositivo e, dunque, in un momento in cui la violazione rilevante ai sensi della causa di esclusione automatica di cui all’art. 94, comma 6, D.lgs. n. 36/2023 doveva dirsi ormai definitivamente accertata.
D’altronde, a ragionar diversamente, sarebbe sufficiente la presentazione di un ricorso tributario – anche manifestamente irricevibile – a impedire di valutare la violazione come definitivamente accertata ai fini dell’esclusione da una procedura disciplinata dal Codice dei contratti pubblici, con evidente frustrazione della norma posta a presidio della serietà dell’operatore economico.
Le risultanze istruttorie consentono, in definitiva, di affermare che si è in presenza di una violazione definitivamente accertata, idonea a giustificare l’esclusione e l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione stipulata in favore del RTI Security.it-KSM S.p.A.
L’operato della Stazione Appaltante deve, infatti, ritenersi corretto alla luce di quanto disposto dall’art. 10, comma 1, D.lgs. n. 36/2023 secondo cui “I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice” e dell’art. 94, comma 6, che in caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse configura una causa di esclusione automatica dell’operatore economico.
In argomento, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha, infatti, precisato che i requisiti di ammissione devono essere posseduti dal concorrente a partire dal momento della presentazione dell'offerta e sino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale. Il concorrente che partecipa a una procedura a evidenza pubblica deve possedere, continuativamente, i necessari requisiti di ammissione e ha l'onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell'offerta, l'eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti e di informare, tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarlo degli stessi. Nel contempo sussiste il dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all'intero periodo (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 aprile 2024, n. 7).
Non vi è dubbio, quindi, che la mancanza di un requisito di ammissione renda illegittima l'aggiudicazione e ne giustifichi l’annullamento d’ufficio.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’incidente di costituzionalità sollevato dalla terza sezione del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 7518 dell’11.09.2024 in relazione all’abrogato art. 80, comma 4, D.lgs. n. 50/2016. In subordine, ha dedotto l’illegittimità costituzionale dell’attuale art. 94, comma 6, D.lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (che stabilisce in euro 5.000,00 la soglia di gravità delle violazioni definitivamente accertate che comportano in automatico l’esclusione dalle gare pubbliche) e ha, pertanto, chiesto che la questione di costituzionalità venisse rimessa da questo TAR alla Corte costituzionale per le medesime ragioni di cui alla citata ordinanza del Consiglio di Stato.
Tale domanda non può trovare accoglimento in ragione dell’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
Sulla predetta questione di legittimità si è, infatti, recentemente espressa la Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 138 del 24/06/2025, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 (la cui disciplina è stata riprodotta dall’art. 94, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023), respingendo le censure sollevate relativamente alla soglia della gravità della violazione stabilita in euro 5.000,00.
La Corte ha evidenziato che tale soglia fosse da ritenere proporzionata rispetto al fine perseguito dalla norma, ovvero “lo scopo di assicurare l’integrità, la correttezza e l’affidabilità dei concorrenti con cui l’amministrazione è chiamata a contrattare nonché quello di indurre indirettamente gli operatori economici ad assolvere ai propri obblighi fiscali integralmente e nei tempi di legge (Consiglio di Stato, sezione V, sentenze 23.02.2023, n. 1890 e 27.07.2021, n. 5563)”.
Si è, altresì, osservato che la soglia trovi “applicazione anche al fine di selezionare operatori economici affidabili per l’aggiudicazione degli appalti”, in quanto “esprime un certo grado di significatività del debito fiscale, al di sopra del quale il legislatore nella sua discrezionalità ha ritenuto di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici”.
Pertanto, la Corte ha concluso nel senso che “La previsione che le violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse siano considerate "gravi" e causino l'esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto se comportano un omesso pagamento superiore all'importo di 5.000 euro, non è irragionevole né sproporzionata. Essa contempera l'esigenza di trattare con severità i concorrenti inadempienti agli obblighi fiscali con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di debiti di importo non significativo, assicurando integrità, correttezza e affidabilità degli operatori economici”.
Tali argomentazioni, concernenti in sostanza le medesime censure sollevate dalla ricorrente nel presente giudizio, sono condivise anche da questo Collegio con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale avanzata col secondo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha, infine, dedotto l’illegittimità dell’esclusione della mandataria KSM S.p.A. in quanto il valore della gravità delle violazioni commesse dalla stessa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.lgs. n. 36/20232 (pari al 10% del valore dell’appalto) avrebbe dovuto essere calcolato sul valore complessivo indicato nel bando, e non, come ritenuto dall’Amministrazione, sulla sola quota di partecipazione al raggruppamento.
Inoltre, secondo la ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe fornito un’adeguata motivazione in merito all’inaffidabilità della KSM S.p.A. ai fini dell’esecuzione dell’appalto, limitandosi ad accertare la sussistenza di debiti tributari non definitivamente accertati oltre la soglia di gravità e facendone derivare l’esclusione automatica in violazione dell’art. 95 comma 2 che avrebbe, invece, richiesto una valutazione e motivazione ulteriore da parte della Stazione Appaltante.
Anche tale motivo è infondato.
Si osserva, innanzitutto, che la censura relativa al parametro da tenere in considerazione ai fini della determinazione della soglia di gravità rilevante ai sensi dell’art. 95, comma 2, risulta infondata alla luce del dato letterale di cui all’art. 3 dell’Allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023.
Tale disposizione prevede, infatti, testualmente che “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico”.
Dalla lettura della norma emerge chiaramente che in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei la soglia di gravità (pari al 10% del valore dell’appalto) deve essere rapportata al valore della partecipazione del singolo operatore economico.
Nel caso di specie, dunque, correttamente la Regione ha considerato gravi le violazioni commesse da KSM S.p.A. per un importo superiore a euro 3.958.270,00.
Infatti, il valore complessivo a base d’asta dei lotti (nn. 4, 5, 10 e 11) per i quali ha concorso l’RTI ricorrente è pari a euro 77.613.142,50 e, rapportando tale importo alla quota di partecipazione di KSM al raggruppamento (51%), il valore di riferimento è di euro 39.582.702,68. Il 10% di tale importo, corrispondente alla soglia di gravità, ammonta quindi a euro 3.958.270,27.
Osserva altresì il Collegio che, dalla seconda relazione istruttoria del 19/6/2025 (doc. 3 ricorrente), che tiene conto anche delle informazioni assunte dall’Agenzia delle Entrate (doc. 19 della Regione), risulta che la KSM S.p.A. avesse commesso violazioni non definitivamente accertate (conseguenti alla decadenza da più piani di rateizzazione) per un importo di euro 7.415.341,81; che non avesse pagato la nona rata della transazione fiscale stipulata con l’Agenzia delle Entrate nel 2020 con conseguente decadenza automatica dall’accordo e ripristino del debito originario pari a euro 31.264.647,00 oltre interessi di mora (p. 7, doc. 23 Regione); che essa non avesse comunicato alla Stazione Appaltante la grave situazione debitoria, notificando l’istanza di ammissione alla procedura di regolazione della crisi solo dopo i ricorsi di alcuni concorrenti innanzi al TAR Sardegna; che presentasse ulteriori violazioni tributarie non definitivamente accertate per un ammontare complessivo superiore a 9 milioni di euro.
L’esistenza dei debiti tributari (quantomeno per quanto concerne le violazioni fino all’importo di euro 7.415.341,81) non è, peraltro, contestata dalla KSM neppure nel presente giudizio.
È evidente, dunque, il superamento della soglia di gravità definita dall’art. 3 dell’Allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023.
Né può essere preso in considerazione, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, quanto disposto dall’art. 15 del DPR n. 602/1973 secondo cui le imposte, i tributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio, ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, devono essere considerati e iscritti a ruolo per un terzo dell’ammontare degli imponibili.
Tale disposizione non è, infatti, richiamata dall’Allegato II.10, che definisce la soglia di gravità in relazione all’importo della violazione senza assegnare alcuna rilevanza agli importi iscritti a ruolo ai sensi della suddetta normativa.
Anche la censura inerente al difetto di motivazione del provvedimento impugnato è infondata.
Dalla lettura delle relazioni istruttorie cui ha fatto rinvio il provvedimento impugnato (in particolare la seconda relazione del 19/6/2025) emerge, infatti, che la Stazione Appaltante non si è affatto limitata ad accertare la mera sussistenza di violazioni non definitivamente accertate superiori alla soglia di gravità, ma ha altresì valutato negativamente quale indice di non affidabilità dell’operatore economico la decadenza dalla transazione fiscale stipulata nel 2020, nonché la circostanza che la stessa KSM S.p.A. avesse omesso di comunicare la sussistenza dei predetti debiti tributari.
Si legge, infatti, a pag. 11 della richiamata relazione istruttoria che “Un simile comportamento non può che indurre una valutazione negativa circa l’affidabilità dell’operatore economico nell’assolvimento puntuale degli oneri connessi all’esecuzione dell’appalto, alla luce dell’esposizione debitoria rilevata dall’Agenzia delle Entrate e della conseguente propensione a non adempiere correttamente alle obbligazioni cui è tenuto. Oltre a ciò, l'Amministrazione non può esimersi dal valutare negativamente la condotta tenuta dall'aggiudicataria, la quale, nonostante fosse decaduta da numerosi piani di rateizzazione in corso, ha omesso di comunicare le violazioni non definitivamente accertate in cui era incorsa durante la procedura di gara. Tale omissione incide ulteriormente ai fini della valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico”.
Anche quanto all’ulteriore deduzione di parte ricorrente, secondo cui la Regione non avrebbe adeguatamente considerato la peculiare situazione in cui versava la KSM S.p.A. (in particolare, in relazione all’attivazione degli strumenti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa), dalla lettura della relazione emerge come tali circostanze siano, in realtà, state oggetto di apprezzamento da parte della Stazione Appaltante che è giunta, tuttavia, alla condivisibile conclusione per cui “Tali misure, tuttavia, non attengono al merito della pretesa tributaria, ossia alla sua debenza o meno, la cui cognizione è demandata ad altre sedi”.
Ciò in quanto, come riportato nella medesima relazione, che sul punto opera una corretta interpretazione del dato normativo: “le misure di sospensione cui fa riferimento l'art. 4 dell'Allegato II.10 del Codice dei contratti pubblici – in base al quale una violazione non definitivamente accertata non rileva ai fini dell'esclusione se, in relazione ad essa, sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole al concorrente (anche non passata in giudicato) o un provvedimento amministrativo o giurisdizionale di sospensione dell'efficacia dell'avviso di accertamento o della cartella di pagamento – si riferiscono a provvedimenti ottenuti nelle sedi giurisdizionali o amministrative competenti a decidere sulla fondatezza della pretesa impositiva. La “ratio” sottesa a quest'ultima disposizione è, quindi, diversa da quella delle misure protettive del Codice della Crisi d'Impresa, le quali incidono meramente sulla fase esecutiva senza interferire sull'accertamento dell'an e del quantum della pretesa tributaria. Il Codice dei contratti pubblici, invece, attribuisce rilevanza agli esiti, anche non definitivi ma favorevoli, ottenuti dall'operatore economico nelle sedi deputate alla contestazione della violazione fiscale o previdenziale”.
Anche in relazione alla presentazione della domanda di cui all’art. 41 del Codice della Crisi d’Impresa occorre richiamare quanto recentemente statuito dal Consiglio di Stato in un caso analogo, ovvero che “… la pendenza di una procedura concorsuale volta al risanamento dell’impresa (come è il caso dell’amministrazione straordinaria) non può evidentemente assumere una portata “sanante” per qualsiasi carenza nei requisiti di ordine generale, proprio perché, altrimenti, verrebbe del tutto pretermesso il suddetto interesse pubblico, con un bilanciamento tutto a favore dell’interesse privato (o, se si preferisce, con integrale cancellazione dell’operazione di bilanciamento, a totale discapito dell’interesse pubblico)” (Cons. Stato, n. 7891 del 2023).
In definitiva, premesso che per condivisibile giurisprudenza l’accertamento dei presupposti di applicazione delle cause escludenti è attività connotata da “discrezionalità tecnica, basata sul giudizio di verosimiglianza, sindacabile da questo Giudice per manifesta irragionevolezza o difetto dei presupposti di fatto” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 2/8/2024, nr. 6944 e, da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, Sent., 28/08/2025, n. 15873), l’attività valutativa effettuata dall’amministrazione si palesa scevra dalle censure formulate, atteso che la Regione -constatata la posizione di grave irregolarità fiscale della KSM S.p.A. (dovuta altresì all’inadempimento e conseguente decadenza da precedenti accordi) e l’omessa comunicazione di tali circostanze rilevanti- ha espresso un ragionevole giudizio di inaffidabilità della stessa KSM, disponendone l’esclusione.
Conclusivamente, alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Le suesposte considerazioni offrono evidenza dell’infondatezza anche dei motivi aggiunti formulati dalla ricorrente, atteso che con essi è stata gravata l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, la cui illegittimità discenderebbe, in via derivata, dai vizi inficianti l’esclusione del RTI KSM S.p.A., dedotti con il ricorso introduttivo.
La decretata reiezione del ricorso principale e dei motivi aggiunti determinano l’improcedibilità del proposto ricorso incidentale stante la costante giurisprudenza (cfr. , tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione IV, Sent., 15/04/2021, n. 3094), per la quale “…in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, il ricorso incidentale escludente, proposto dall'aggiudicataria, diviene inevitabilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo evidente che l'interesse dell’aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest'ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l'aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto”; ed ancora: “…se è vero che le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea 4 luglio 2013, F. (causa c-100/12), 5 aprile 2016 P. (causa c- 689/13) e 5 settembre 2019 L. (causa c-333/18) hanno affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente ed a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti, è anche vero tuttavia che nessuna pronuncia del giudice europeo, né del giudice nazionale, ha mai affermato la necessità di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall'aggiudicataria, qualora, secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso principale sia già stato esaminato e sia stato dichiarato infondato”.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti della Regione Sardegna e della controinteressata Urbe Vigilanza, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune di San Cesareo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di San Cesareo, respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti siccome infondati e dichiara il ricorso incidentale improcedibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Regione Sardegna e di Urbe Vigilanza S.p.A., delle spese di giudizio, che liquida, per ciascuna, in euro 2.000, oltre spese ed accessori di legge se dovuti.
Spese compensate nei confronti del Comune di San Cesareo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario