Spetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a comprometterla, anche in relazione a misure di self cleaning nelle more eventualmente adottate da quest’ultimo, avuto riguardo al tempo della loro adozione e alla loro concreta ed effettiva idoneità e rilevanza rispetto alla partecipazione della gara.
Sostenere che una motivazione espressa sia necessaria solamente quando debba disporsi l’esclusione e non quando si ammetta un concorrente al prosieguo della gara (specie là dove il concorrente interessato risulta essere aggiudicatario) equivale a dire che solo il concorrente escluso ha diritto ad una motivazione provvedimentale (eventualmente da contestare), mentre colui che ha partecipato ad una gara e che ha visto ammettere altro concorrente poi aggiudicatario non viene messo sullo stesso piano.
(N)elle gare pubbliche, le misure di self cleaning non sono finalizzate a sanare, in fase di gara, l'illecito professionale già riferibile al concorrente e a ripristinare un'integrità e un'affidabilità non presenti al momento della partecipazione alla procedura; l'adozione delle misure medesime in corso di procedura non è però un evento la cui valutazione sia preclusa alla stazione appaltante; al contrario, rientra nel prudente apprezzamento della stessa tenere conto delle misure di self cleaning adottate in corso di procedura e di valutare la loro idoneità a garantire l'affidabilità dell'operatore economico nella fase esecutiva; ciò significa che pur in presenza di tali misure, nella valutazione dell'affidabilità professionale, tale da condurre all'esclusione del concorrente dalla gara pubblica, la stazione appaltante deve compiere comunque una verifica articolata su due livelli: deve innanzitutto qualificare il comportamento pregresso tenuto dall'operatore economico, come idoneo o meno ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l'Amministrazione; una volta decretata la qualificazione negativa di tale operatore sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione.
Guida alla lettura
Con la sentenza n. 1346 del 2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, ha esaminato plurimi motivi di gravame che riguardano la violazione della lex specialis e del d.lgs. n. 36/2023, contestando l’eccesso di potere da parte della stazione appaltante, la carenza di istruttoria, l’assenza di motivazione, la manifesta illogicità e irragionevolezza delle valutazioni nonché la disparità di trattamento tra concorrenti.
In particolare, fondate e meritevoli di condivisione, ad avviso del Collegio, sono le censure con cui la ricorrente contesta la mancata valutazione, a cura della stazione appaltante, delle informazioni segnalate dalla società aggiudicataria nella apposita dichiarazione integrativa al DGUE, e, segnatamente, la pendenza, in capo al direttore e responsabile tecnico dell’impresa controinteressata, di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 452-bis e 674 c.p. nonché agli artt. 256, commi 3 e 4, e 257, comma 1, del d.lgs. 152/2006, definito nelle more con sentenza di condanna, ai fini della valutazione degli illeciti professionali dichiarati e della conseguente verifica di affidabilità dell’operatore economico.
E tanto in omaggio al principio giurisprudenziale secondo il quale, a prescindere dagli esiti degli accertamenti penali “spetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a comprometterla, anche in relazione a misure di self cleaning nelle more eventualmente adottate da quest’ultimo, avuto riguardo al tempo della loro adozione e alla loro concreta ed effettiva idoneità e rilevanza rispetto alla partecipazione della gara” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10607).
Né, in senso contrario a tale ricostruzione, sostiene il Collegio, rilevano le sia pur pregevoli contestazioni svolte dalle difese della controinteressata e dell’amministrazione resistente, posto che i procedimenti penali tutt’ora pendenti, riferibili tanto alla figura del legale rappresentante quanto a quella del direttore e responsabile tecnico della società controinteressata, rientrano tra quelli valutabili dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.
Si legge nella sentenza che, sostenere che una motivazione espressa sia necessaria solamente quando debba disporsi l’esclusione e non quando si ammetta un concorrente al prosieguo della gara (specie là dove il concorrente interessato risulta essere aggiudicatario) equivale a dire che solo il concorrente escluso ha diritto ad una motivazione provvedimentale (eventualmente da contestare), mentre colui che ha partecipato ad una gara e che ha visto ammettere altro concorrente poi aggiudicatario non viene messo sullo stesso piano.
Il Collegio, inoltre, ribadisce quanto già rilevato in sede di scrutinio dell’istanza cautelare: da quanto in atti, non risulta che la stazione appaltante abbia mai reso note le ragioni in ordine all’idoneità delle adottate misure di self cleaning; e ciò anche a fronte delle evenienze fattuali richiamate e documentate dalla ricorrente.
Tale condotta omissiva della stazione appaltante, afferma il TAR Lecce, si pone in aperto contrasto con il dato letterale del comma 6 dell’art. 96 del d.lgs. 36/2023.
Del resto, rammentano i Giudici, la giurisprudenza che si è occupata della questione ha chiarito che “(n)elle gare pubbliche, le misure di self cleaning non sono finalizzate a sanare, in fase di gara, l'illecito professionale già riferibile al concorrente e a ripristinare un'integrità e un'affidabilità non presenti al momento della partecipazione alla procedura; l'adozione delle misure medesime in corso di procedura non è però un evento la cui valutazione sia preclusa alla stazione appaltante; al contrario, rientra nel prudente apprezzamento della stessa tenere conto delle misure di self cleaning adottate in corso di procedura e di valutare la loro idoneità a garantire l'affidabilità dell'operatore economico nella fase esecutiva; ciò significa che pur in presenza di tali misure, nella valutazione dell'affidabilità professionale, tale da condurre all'esclusione del concorrente dalla gara pubblica, la stazione appaltante deve compiere comunque una verifica articolata su due livelli: deve innanzitutto qualificare il comportamento pregresso tenuto dall'operatore economico come idoneo o meno ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l'Amministrazione; una volta decretata la qualificazione negativa di tale operatore sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione" (Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2024, n. 724).
Ad avviso del Collegio, il vizio motivazionale riscontrato, pur non comportando l’esclusione della controinteressata, necessita di una rinnovazione del potere di valutazione delle circostanze contestate.
Dal che ne deriva, spiega il Collegio, che il provvedimento di aggiudicazione debba essere annullato, affinché la stazione appaltante esamini nuovamente la posizione della controinteressata ed esprima un giudizio motivato circa la rilevanza e/o irrilevanza dei fatti segnalati e quelli emersi sull’integrità e affidabilità dell’operatore aggiudicatario medesimo.
Pubblicato il 07/10/2025
N. 01346/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-Soc. Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza “-OMISSIS-”, non costituita in giudizio;
Comune di Galatina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della determina n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici - Servizio Opere Pubbliche del Comune di Galatina, con cui è stato aggiudicato alla società -OMISSIS-. l’appalto di SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE DI GALATINA (-OMISSIS-);
- della nota dirigenziale del Comune di Galatina prot. -OMISSIS- del 13.2.2025 di comunicazione, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/’23, di aggiudicazione definitiva della predetta gara;
- di tutti gli atti e/o i verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice e del RUP e, in particolare, quelli di ammissione in gara dei concorrenti (del 30.4.2024 e 8.6.2024), quelli inerenti alle sedute riservate tenutesi il 15.6.2024, 22.6.2024, 6.7.2024, 3.8.2024, 31.8.2024, 7.9.2024, 14.9.2024, 21.9.2024, 28.9.2024 e dell’8.11.2024, quello del 5.10.2024, nonché le determine della -OMISSIS- R.G. nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-, la nota prot. -OMISSIS- del RUP del 16.11.2024, tutti nella parte in cui non hanno escluso (o hanno ammesso) il concorrente -OMISSIS-. ed hanno attribuito al medesimo operatore un punteggio tecnico illogico e irragionevole;
- nonché di ogni altro atto a questi presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto (donde la riserva di motivi aggiunti), ivi inclusi i giudizi di valutazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, la nota prot. -OMISSIS- del 5.12.2024 del RUP di “Verifica congruità sui costi della manodopera dichiarati nell’offerta economica” da -OMISSIS-. e il successivo verbale di seduta riservata dell’11.1.2025 con cui il RUP e la Commissione giudicatrice hanno esitato positivamente l’anzidetta verifica di congruità sul costo del personale, l’atto di verifica del possesso dei requisiti ex art. 99, d.lgs. n. 36/’23 in capo a -OMISSIS-., il Bando e suoi allegati – nei limiti dell’interesse – nella parte in cui stabiliscono prescrizioni in conflitto e/o non conformi al d.lgs. n. 36/’23;
nonché, per l’accertamento e la declaratoria
della illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna
del Comune di Galatina (i) a risarcire il danno cagionato alla società ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e consequenziale affidamento alla deducente dell’appalto in questione, ovvero (ii) a disporre il subentro della ricorrente nel contratto, ove stipulato, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- SOC. COOPERATIVA il 24/03/2025:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della determina n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici - Servizio Ambiente e Verde - Arredo Urbano del Comune di Galatina, con cui è stata disposta l’esecuzione anticipata ex art. 17, comma 8, del Codice, in favore della società -OMISSIS-. l’appalto di SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE DI GALATINA (-OMISSIS-);
- della nota prot.-OMISSIS- del 15.3.2025 del RUP con cui è stata disposta l’esecuzione anticipata del servizio da parte di -OMISSIS-. «a decorrere dal giorno 31 Marzo 2025»;
- verbale di gara di seduta riservata dell’11.1.2025;
nonché di ogni altro atto ad essi presupposto e/o connesso e/o consequenziale, sebbene non conosciuto (donde la riserva di ulteriori motivi aggiunti), ivi inclusi la risposta del RUP al chiarimento n. -OMISSIS- in ordine al costo del personale e quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e cioè:
- della determina n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici - Servizio Opere Pubbliche del Comune di Galatina, con cui è stato aggiudicato alla società -OMISSIS-. l’appalto di SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE DI GALATINA (-OMISSIS-);
- della nota dirigenziale del Comune di Galatina prot. -OMISSIS- del 13.2.2025 di comunicazione, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/’23, di aggiudicazione definitiva della predetta gara;
- di tutti gli atti e/o i verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice e del RUP e, in particolare, quelli di ammissione in gara dei concorrenti (del 30.4.2024 e 8.6.2024), quelli inerenti alle sedute riservate tenutesi il 15.6.2024, 22.6.2024, 6.7.2024, 3.8.2024, 31.8.2024, 7.9.2024, 14.9.2024, 21.9.2024, 28.9.2024 e dell’8.11.2024, quello del 5.10.2024, nonché le determine della -OMISSIS- R.G. nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-, la nota prot. -OMISSIS- del RUP del 16.11.2024, tutti nella parte in cui non hanno escluso (o hanno ammesso) il concorrente -OMISSIS-. ed hanno attribuito al medesimo operatore un punteggio tecnico illogico e irragionevole;
- nonché di ogni altro atto a questi presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto (donde la riserva di motivi aggiunti), ivi inclusi i giudizi di valutazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, la nota prot. -OMISSIS- del 5.12.2024 del RUP di “Verifica congruità sui costi della manodopera dichiarati nell’offerta economica” da -OMISSIS-. e il successivo verbale di seduta riservata dell’11.1.2025 con cui il RUP e la Commissione giudicatrice hanno esitato positivamente l’anzidetta verifica di congruità sul costo del personale, l’atto di verifica del possesso dei requisiti ex art. 99, d.lgs. n. 36/’23 in capo a -OMISSIS-., il Bando e suoi allegati – nei limiti dell’interesse – nella parte in cui stabiliscono prescrizioni in conflitto e/o non conformi al d.lgs. n. 36/’23;
nonché, per l’accertamento e la declaratoria
della illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna
del Comune di Galatina (i) a risarcire il danno cagionato alla società ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e consequenziale affidamento alla deducente dell’appalto in questione, ovvero (ii) a disporre il subentro della ricorrente nel contratto, ove stipulato, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 07/04/2025:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
di tutti gli atti e provvedimenti della gara adottati nella procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza di -OMISSIS- e dal Comune di Galatina per l’affidamento dell’appalto di servizi di raccolta rifiuti urbani ed assimilati nell’intero territorio comunale di Galatina, nella parte in cui la Stazione Appaltante non ha escluso dalla procedura la ricorrente principale e/o ha attribuito al medesimo operatore un punteggio tecnico illogico e irragionevole per i motivi che di seguito si esporranno; - ed in particolare, della nota dirigenziale del Comune di Galatina prot. -OMISSIS- del 13.2.2025 di comunicazione, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/’23, di aggiudicazione definitiva della predetta gara; - di tutti gli atti e/o i verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice e del RUP e, in particolare, quelli di ammissione in gara dei concorrenti (del 30.4.2024 e 8.6.2024), quelli inerenti le sedute riservate tenutesi il 15.6.2024, 22.6.2024, 6.7.2024, 3.8.2024, 31.8.2024, 7.9.2024, 14.9.2024, 21.9.2024, 28.9.2024 e dell’8.11.2024, quello del 5.10.2024, nonché le determine della -OMISSIS- R.G. nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-, la nota prot. -OMISSIS- del RUP del 16.11.2024, tutti nella parte in cui non hanno escluso (o hanno ammesso) il concorrente -OMISSIS-. ed hanno attribuito al medesimo operatore un punteggio tecnico illogico e irragionevole; - nonché di ogni altro atto a questi presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi i giudizi di valutazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, il bando, disciplinare e suoi allegati – nei limiti dell’interesse – nella parte in cui stabiliscono prescrizioni in conflitto e/o non conformi al d.lgs. n. 36/23; nonché, per l’accertamento e la declaratoria della illegittimità dell’operato dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- SOC. COOPERATIVA il 19/05/2025:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della determina n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici - Servizio Opere Pubbliche del Comune di Galatina, con cui è stato aggiudicato alla società -OMISSIS-. l’appalto di SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE DI GALATINA (-OMISSIS-);
- della nota dirigenziale del Comune di Galatina prot. -OMISSIS- del 13.2.2025 di comunicazione, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/’23, di aggiudicazione definitiva della predetta gara;
- di tutti gli atti e/o i verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice e del RUP e, in particolare, quelli di ammissione in gara dei concorrenti (del 30.4.2024 e 8.6.2024), quelli inerenti alle sedute riservate tenutesi il 15.6.2024, 22.6.2024, 6.7.2024, 3.8.2024, 31.8.2024, 7.9.2024, 14.9.2024, 21.9.2024, 28.9.2024 e dell’8.11.2024, quello del 5.10.2024, nonché le determine della -OMISSIS- R.G. nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-, la nota prot. -OMISSIS- del RUP del 16.11.2024, tutti nella parte in cui non hanno escluso (o hanno ammesso) il concorrente -OMISSIS-. ed hanno attribuito al medesimo operatore un punteggio tecnico illogico e irragionevole;
- nonché di ogni altro atto a questi presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto (donde la riserva di motivi aggiunti), ivi inclusi i giudizi di valutazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, la nota prot. -OMISSIS- del 5.12.2024 del RUP di “Verifica congruità sui costi della manodopera dichiarati nell’offerta economica” da -OMISSIS-. e il successivo verbale di seduta riservata dell’11.1.2025 con cui il RUP e la Commissione giudicatrice hanno esitato positivamente l’anzidetta verifica di congruità sul costo del personale, l’atto di verifica del possesso dei requisiti ex art. 99, d.lgs. n. 36/’23 in capo a -OMISSIS-., il Bando e suoi allegati – nei limiti dell’interesse – nella parte in cui stabiliscono prescrizioni in conflitto e/o non conformi al d.lgs. n. 36/’23;
nonché, per l’accertamento e la declaratoria
della illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna
del Comune di Galatina (i) a risarcire il danno cagionato alla società ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e consequenziale affidamento alla deducente dell’appalto in questione, ovvero (ii) a disporre il subentro della ricorrente nel contratto, ove stipulato, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS-. e del Comune di Galatina, in persona del Sindaco pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, della determinazione Reg. Gen. n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici - Servizio Opere Pubbliche del Comune di Galatina, avente ad oggetto “Procedura aperta per appalto servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati nell’intero territorio comunale di galatina – determinazione di aggiudicazione definitiva (CIG: -OMISSIS- – CUP: -OMISSIS-), per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. e per la condanna al risarcimento del danno, in forma specifica ovvero al subentro nel contratto medio tempore stipulato nonché, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 124 c.p.a.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto le seguenti censure:
1)Violazione ed erronea applicazione degli artt. 94, 95, 96 e 98, D.lgs. n. 36/2023. Violazione della lex specialis. Violazione del D.M. n. 120/’14. Eccesso di potere (carenza di istruttoria, assenza di motivazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa, ingiustizia grave e manifesta). Violazione dell’art. 2, comma 3, D.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A.
2)Violazione della lex specialis. Eccesso di potere (carenza di istruttoria, assenza di motivazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa, ingiustizia grave e manifesta). Violazione dell’art. 2, comma 3, D.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 100 e 104 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A.
3) Violazione della lex specialis. Eccesso di potere (carenza di istruttoria, assenza di motivazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa, ingiustizia grave e manifesta). Violazione dell’art. 2, comma 3, D.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 98, comma 3, lett.b), e comma 5, D.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A.
4)Violazione della lex specialis. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, disparità di trattamento). Violazione degli art. 110, comma 1, e 108, comma 9, D.lgs. 36/2023.
Con motivi aggiunti, notificati e depositati il 24.03.2025, il gravame è stato esteso alla determina dirigenziale n. -OMISSIS- con cui è stata disposta l’esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 17, comma 8, del D.lgs. 36/2023, in favore della società controinteressata, deducendo le seguenti cesure:
1)Violazione ed erronea applicazione degli artt. 17, comma 8, e 50, comma 6, D.lgs. n. 36/2023. Violazione del par. 9, lett.c), della lex specialis. Eccesso di potere (carenza di istruttoria, assenza di motivazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa, ingiustizia grave e manifesta). Violazione dell’art. 2, comma3, D.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A.
2)Violazione della lex specialis. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, disparità di trattamento). Violazione degli artt. 110, comma 1, e 108, comma 9, D.lgs. n. 36/2023.
3) Violazione della lex specialis. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, disparità di trattamento). Mancata previsione delle prestazioni minime del CSA.
4)Mancata verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Eccesso di potere ((erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, disparità di trattamento).
5) Violazione della lex specialis. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, disparità di trattamento).
6)Violazione dell’art. 104, D.lgs. n. 36/2023. Violazione del DPCM 13/11/2014. Eccesso di potere (carenza di istruttoria, assenza di motivazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa, ingiustizia grave e manifesta).
6)Illegittimità derivata.
Con decreto monocratico n 122 del 27.03.2025, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta, è stata sospesa l’efficacia della determinazione n. -OMISSIS-.
Il Comune di Galatina e la società -OMISSIS-. si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso,
La controinteressata, con ricorso incidentale notificato e depositato in data 07.04.2025, ha impugnato gli atti di gara in epigrafe indicati, censurando la mancata esclusione della ricorrente, nonché l’attribuzione alla stessa di un punteggio tecnico illogico e/o irragionevole per i seguenti motivi:
1)Violazione degli artt. 41 e 70 del D.lgs. n. 36/2023; Violazione del disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto; Violazione del principio di proporzionalità e dell’autovincolo. Eccesso di potere per erronea presupposizione e difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento, carenza di motivazione.
2) Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 17 giugno 2021, del D.M. 23 giugno 2022, del D.M. 13 febbraio 2014; del D.lgs. 152/2006 e degli artt. 57, 79, 108 e dell’Allegato II.5 del D.L.vo. n. 36/2023; Violazione del disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto, Violazione del principio di proporzionalità e dell’autovincolo. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento, carenza di motivazione.
3)Violazione dell’art. 79 e dell’Allegato II.5 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione del Capitolato Speciale d’Appalto. Violazione del principio di proporzionalità e dell’autovincolo. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento, carenza di motivazione.
All’esito della camera di consiglio del 16.04.2025, con ordinanza collegiale n. 145 del 17.04.2025, questo Tribunale, nel confermare il decreto monocratico n. 122/2025, ha sospeso gli effetti dei provvedimenti gravati, fissando, per l’esame di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 24.09.2025.
Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificati e depositati in data 19.05.2025, parte ricorrente ha dedotto le seguenti ulteriori doglianze:
1)Violazione ed erronea applicazione della lex specialis. Eccesso di potere (carenza di istruttoria, assenza di motivazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa, ingiustizia grave e manifesta), Violazione del principio di fiducia e buona fede. Violazione degli artt. 2, comma3, e 5, D.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. Violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del Codice degli appalti.
2) Violazione della lex specialis. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, disparità di trattamento). Mancata previsione delle prestazioni minime del CSA.
3)Mancata verifica della serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, disparità di trattamento).
All’udienza pubblica del 24.09.2025, previo deposito di memorie e documenti, la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare, va, innanzitutto, respinta l’istanza di rinvio della trattazione della causa formulata dalla difesa comunale in vista dell’udienza pubblica del 24.09.2025 e giustificata dall’aver l’Ente civico avviato il procedimento di riesame della gara di che trattasi (cfr. nota prot. n. -OMISSIS- del 05.09.2025, all.to difesa comunale del 08.09.2025).
Ad avviso del Collegio, l’istanza sopra citata non rientra tra le ipotesi eccezionali contemplate dall’art. 73, comma 1- bis, c.p.a.; all’accoglimento della stessa, altresì, si frappone l’opposizione della difesa della ricorrente.
Poi, sempre in via preliminare, in omaggio ai principi da ultimo espressi dalla Corte Europea di Giustizia (sentenza 5 settembre 2019 C-333-18) e dalla giurisprudenza interna (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 maggio 2024, n. 4138; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 aprile 2024, n. 6597; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431) si ritiene di esaminare prioritariamente il ricorso principale e i due ricorsi per motivi aggiunti presentati dalla società ricorrente, potendo la loro eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale.
Il Collegio procede, dunque, con l’esame del ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti proposti dalla ricorrente, rilevando, in via preliminare, l’infondatezza dell’eccezione di tardività sollevata dalla società controinteressata con riferimento al secondo atto per motivi aggiunti depositato in data 19.05.2025.
E ciò in considerazione del fatto che le censure proposte con tale mezzo di gravame, altro non sono se non specificazioni di contestazioni già proposte con il ricorso introduttivo e comunque per le stesse il dies a quo della decorrenza del termine processuale è da intendersi riferibile al 14.04.2025, data in cui la Stazione Appaltante ha provveduto, all’esito del giudizio sull’accesso (RG n. 165/2025, Sentenza n. 617 del 08.04.2025), alla trasmissione integrale dell’offerta tecnica dell’operatore -OMISSIS-.
I motivi aggiunti sono stati notificati il 14.05.2025 e depositati il 19.05.2025.
Il gravame, pertanto, è tempestivo.
Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti - che per affinità contenutistica delle doglianze prospettate vengono esaminati congiuntamente - sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Fondate e meritevoli di condivisione, ad avviso del Collegio, sono le censure con cui la ricorrente contesta la mancata valutazione, a cura della stazione appaltante, delle informazioni segnalate dalla società aggiudicataria nella apposita dichiarazione integrativa al DGUE ai fini della valutazione degli illeciti professionali dichiarati e della conseguente verifica di affidabilità dell’operatore economico (all. 10 al ricorso).
E tanto in omaggio al principio giurisprudenziale secondo il quale, a prescindere dagli esiti degli accertamenti penali “spetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a comprometterla, anche in relazione a misure di self cleaning nelle more eventualmente adottate da quest’ultimo, avuto riguardo al tempo della loro adozione e alla loro concreta ed effettiva idoneità e rilevanza rispetto alla partecipazione della gara” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10607).
Né, in senso contrario a tale ricostruzione, rilevano le sia pur pregevoli contestazioni svolte dalle difese della controinteressata e dell’amministrazione resistente, posto che i procedimenti penali tutt’ora pendenti riferibili, tanto, alla figura del legale rappresentante, quanto, a quella del direttore e responsabile tecnico della società controinteressata rientrano tra quelli valutabili dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.
Del resto sostenere che una motivazione espressa sia necessaria solamente quando debba disporsi l’esclusione e non quando si ammetta un concorrente al prosieguo della gara (specie là dove il concorrente interessato risulta essere aggiudicatario) equivale a dire che solo il concorrente escluso ha diritto ad una motivazione provvedimentale (eventualmente da contestare), mentre colui che ha partecipato ad una gara e che ha visto ammettere altro concorrente poi aggiudicatario non viene messo sullo stesso piano.
Le considerazioni che precedono valgono a maggior ragione con specifico riferimento alla figura del direttore e responsabile tecnico, ing. -OMISSIS-, dell’impresa controinteressata per il quale la stazione appaltante si è limitata ad acquisire la nota prot. n. -OMISSIS- del 18.04.2024 con cui l’aggiudicataria ha notiziato la stessa in ordine all’avvenuta conoscenza in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte del dispositivo della sentenza di condanna emesso dal Tribunale di Lecce, sez. I penale, in danno del professionista per reati di cui agli artt. 452 -bis e 674 c.p. e agli art. 256, commi 3 e 4, e 257, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 e delle conseguenti misure di self cleaning adottate (interruzione del rapporto di lavoro e delibera del CdA del 12.04.2024).
Al riguardo, il Collegio non può che ribadire quanto già rilevato in sede di scrutinio dell’istanza cautelare.
Da quanto in atti, non risulta che la stazione appaltante abbia mai reso note le ragioni in ordine all’idoneità delle adottate misure di self cleaning; e ciò anche a fronte delle evenienze fattuali richiamate e documentate dalla ricorrente (partecipazione della società controinteressata ad altra gara indetta l’11.07.2025 mediante la produzione di documenti indicanti, quale unico responsabile tecnico, l’ing. -OMISSIS-)
Tale condotta omissiva della stazione appaltante si pone in aperto contrasto con il dato letterale del comma 6 dell’art. 96 del D.lgs. 36/2023.
Del resto la giurisprudenza che si è occupata della questione ha chiarito che “(n)elle gare pubbliche, le misure di self cleaning non sono finalizzate a sanare, in fase di gara, l'illecito professionale già riferibile al concorrente e a ripristinare un'integrità e un'affidabilità non presenti al momento della partecipazione alla procedura; l'adozione delle misure medesime in corso di procedura non è però un evento la cui valutazione sia preclusa alla stazione appaltante; al contrario, rientra nel prudente apprezzamento della stessa tenere conto delle misure di self cleaning adottate in corso di procedura e di valutare la loro idoneità a garantire l'affidabilità dell'operatore economico nella fase esecutiva; ciò significa che pur in presenza di tali misure, nella valutazione dell'affidabilità professionale, tale da condurre all'esclusione del concorrente dalla gara pubblica, la stazione appaltante deve compiere comunque una verifica articolata su due livelli: deve innanzitutto qualificare il comportamento pregresso tenuto dall'operatore economico, come idoneo o meno ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l'Amministrazione; una volta decretata la qualificazione negativa di tale operatore sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione" (Consiglio di Stato, sez. III; 23 gennaio 2024, n. 724).
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalla eccepita e indimostrata maturazione del triennio di rilevanza della vicenda.
E ciò in quanto:
-la sentenza di condanna di che trattasi attiene ad una fattispecie delittuosa dichiarata in sede di presentazione della domanda a partecipare alla gara (all. to integrativo del -OMISSIS-) rilevante ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023.
-difetta in atti la prova della notifica agli imputati del rinvio a giudizio depositato in cancelleria in data 17.2.2021.
Dall’esame congiunto di tali evenienze documentali non resta a questo Collegio che concludere per la rilevanza della vicenda giudiziale esitata nella condanna penale dell’ing. -OMISSIS- per la quale, come sopra detto, la stazione appaltante ha omesso di compiere le valutazioni di propria spettanza.
A ciò si aggiunga che, sempre per quanto in atti, non risulta che la stazione appaltante abbia mai acquisito la delibera del CdA della -OMISSIS-. del 12.04.2024; così come non risulta che sia mai stata acquisita la documentazione comprovante l’asserito possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore in capo ai sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS-, subentranti al dimissionario -OMISSIS-, l’uno, nella funzione di direttore tecnico, e l’altro, in quella di responsabile tecnico, (cfr. nota del 18.04.2024 della -OMISSIS-. richiamata in parte motiva nella delibera di aggiudicazione).
Non coglie nel segno nemmeno il richiamo della controinteressata alla cancellazione del nominativo dell’ing -OMISSIS- dall’Albo Nazionale gestori ambientali (ANGA) in data 22.4.2024 (all. 9 difesa controinteressata) trattandosi questa di documentazione, per quanto in atti, mai richiesta e/o portata all’attenzione della stazione appaltante ai fini delle valutazioni di propria spettanza.
In conclusione sul punto, il vizio motivazionale riscontrato, pur non comportando l’esclusione della controinteressata, necessita di una rinnovazione del potere di valutazione delle circostanze contestate.
Dal che ne deriva che il provvedimento di aggiudicazione debba essere annullato affinché la stazione appaltante esamini nuovamente la posizione della controinteressata ed esprima un giudizio motivato circa la rilevanza e/o irrilevanza dei fatti segnalati e quelli emersi sull’integrità e affidabilità dell’operatore aggiudicatario medesimo.
Visto il carattere assorbente e satisfattivo dei rilievi esaminati, l’esame del gravame introduttivo potrebbe concludersi qui, tuttavia si ritiene opportuno - in ottica di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’ art 1 c.p.a. - esaminare tutte le restanti censure con cui la ricorrente si duole, altresì, a vario titolo, dei punteggi tecnici assegnati e/o dell’offerta tecnica presentata dalla controinteressata.
Al riguardo il Collegio, procederà secondo l’ordine di prospettazione attorea, per poi esaminare le censure proposte avverso la determinazione n. -OMISSIS- con cui è stata disposta l’esecuzione anticipata dell’appalto in favore della società aggiudicataria.
Ebbene, con riferimento alla dedotta errata attribuzione di un punteggio tecnico maggiore rispetto a quello effettivamente spettante alla controinteressata si rileva quanto segue.
Innanzitutto, il Collegio non condivide le doglianze sollevate con riferimento alla certificazione Emas (sub criterio 9.1 dell’art. 17.1. del disciplinare di gara).
Da quanto documentato in atti, la società -OMISSIS-. ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, come previsto dalla lex specialis di gara, per la dimostrazione del possesso del solo requisito premiale - certificazione EMAS.
Il disciplinare di gara, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non richiedeva la dimostrazione in capo all’ausiliaria dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 6 del bando per la partecipazione alla gara.
In senso contrario all’assunto attoreo, depone il dato letterale dell’art. 7 del disciplinare di gara il quale imponeva la dimostrazione da parte dell’ausiliaria dei requisiti di cui all’art. 6 in presenza dell’avvalimento utilizzato dall’operatore economico per la dimostrazione del possesso di un requisito speciale previsto ai fini della partecipazione alla gara.
Ma, nella specie, come sopra detto, la -OMISSIS- ha inteso avvalersi delle dotazioni tecniche risorse umane e strumentali della società -OMISSIS-per la dimostrazione del solo certificato di qualità - certificazione EMAS.
Né parte ricorrente ha offerto elementi di prova idonei a dimostrare che lo scopo dell’avvalimento di cui si discute nella sostanza fosse quello di far conseguire, in uno alla maggior valutazione dell’offerta, anche il possesso di un requisito essenziale per la gara.
Tanto basta a respingere tutti i motivi di doglianza proposti avverso la figura dell’ausiliaria, ivi inclusi quelli sollevate con riferimento all’iscrizione Anga.
Sul punto esaustiva risulta la lettura del contratto di avvalimento di avvalimento stipulato tra la ditta -OMISSIS-e la -OMISSIS- in atti prodotto.
Le restanti doglianze sul punto sono tutte generiche e indimostrate, ivi incluse quelle dirette a censurare il mancato rispetto delle regole tecniche in materia di formazione trasmissione e copia dei documenti informatici in punto di inoltro del contratto di avvalimento allegato dalla -OMISSIS-.
Le anzidette doglianze risultano, poi, confutate dal contratto di avvalimento sopra richiamato che, per quanto documentato in sede processuale, appare rispettoso del disciplinare di gara (artt. 6 e 14.3 del disciplinare di gara).
Il Collegio, poi, non condivide, nemmeno, le contestazioni prospettate con riferimento al modello 231.
Il disciplinare di gara, all’art. 17.1 richiedeva ai fini di cui si discorre la sola conformità del modello 231 (sub criterio 9.6, art. 17,1 del disciplinare di gara).
Da quanto in atti, la -OMISSIS- ha prodotto in gara un modello organizzativo dotato della richiesta attestazione di conformità alla L. n. 231/2001, completo della relazione annuale dell’organo di vigilanza rinnovato come da verbale di rinnovo.
Tanto basta a ritenere legittima l’attribuzione del punteggio per il criterio in esame.
Le considerazioni che precedono depongono, altresì, per l’infondatezza delle censure con cui la ricorrente si si duole dell’omessa valutazione in ordine all’idoneità ed efficacia del modello organizzativo di che trattasi, non essendo evincibili, in ogni caso, allo stato degli atti, quei profili di macroscopica irragionevolezza, unici sanzionabili in questa sede.
Sono anche infondate le doglianze sollevate avverso le presunte incompatibilità della figura della Dott.ssa -OMISSIS- a ricoprire tanto l’incarico di membro dell’organismo di vigilanza quanto quello di responsabile tecnico per le categorie dell’Anga, risolvendosi le stesse in mere e indimostrate supposizioni di parte, funzionali, per ciò solo, allo svolgimento di valutazioni che esulano dalla competenza di questo Tribunale.
Quanto, invece, alle censure con cui la ricorrente si duole dell’attribuzione dei n. 4 punti complessivi assegnati per il possesso delle certificazioni: ISO 50001, ISO 37001 e ISO 27001 (sub criteri nn. 9.3, 9.4 e 9.5, dell’art 17.1 del disciplinare di gara), il Collegio, innanzitutto, respinge le censure con cui la ricorrente lamenta la violazione dei doveri di buona fede e/o l’esistenza di presunte falsità e mendacità in sede di presentazione dell’offerta riferibili alla controinteressata.
Infatti, tra le copie delle certificazioni di qualità, munite del corrispondente attestato di conformità, prodotte dalla controinteressata in gara, non compaiono quelle relative alle certificazioni contestate. (all. 2 difesa controinteressata del 14.04.2025).
Dal che ne deriva che l’attribuzione del punteggio per le predette certificazioni, in difetto di altre e diverse evenienze documentali, deve ritenersi riconducibili più ad un errore proprio della stazione appaltante che non ad un errore indotto da, presunte e indimostrate per quanto in atti, omissioni e/o condotte fraudolente dell’operatore economico -OMISSIS-.
Ciò però non toglie che la controinteressata (per sua stessa ammissione in sede processuale) non fosse in possesso dei predetti certificati di qualità.
Sul punto, deve rammentarsi ad abundantiam che “l’impugnazione dell’aggiudicazione di un appalto fondato sulla contestazione della correttezza dei punteggi, assegnati alle concorrenti, deve essere sorretta, per essere ritenuta ammissibile dalla c.d. prova della resistenza, cioè dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria” (T.A.R. Aosta, 17.03.2023, n. 19).
Quanto sopra richiamato, però non può indurre, a differenza di quanto sostenuto dalle difese della resistente e della controinteressata, ad una declaratoria di inammissibilità del gravame sul punto; e ciò per l’impossibilità, allo stato, di esercitare un sindacato sostitutivo in mancanza delle necessarie valutazioni da parte della stazione appaltante, la quale dovrà dar corso al rinnovo dell’istruttoria anche in relazione al possesso delle predette certificazioni in capo all’aggiudicataria, pronunciandosi al riguardo con un provvedimento espresso.
Le considerazioni che precedono depongono per l’infondatezza, allo stato degli atti, delle domande di risarcimento danni in forma specifica e/o per equivalente formulate dalla ricorrente.
Non possono trovare accoglimento, poi, le ulteriori contestazioni dirette a sanzionare le valutazioni di congruità dei costi della manodopera a cura della stazione appaltante.
Sul punto si è condivisibilmente chiarito in giurisprudenza che “i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, ben potendo l’impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti (e di eventuali costi inferiori) in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali” (Consiglio di Stato, sez. V, 15.04.2024, n. 3407, id., sez. V, n. 1099 del 2019; n. 1176 del 2014).
Nella specie la Stazione appaltante ha esaminato e valutato le giustificazioni fornite dalla società -OMISSIS- in sede di verifica (verbale dell’11.1.2025 all. 30 al ricorso e giustificazioni all. 31).
Dalla lettura delle giustificazioni offerte in gara, si evince che il costo della manodopera è stato determinato alla luce della ridefinizione dell’organico in termini quantitativi e di inquadramento del personale, sulla scorta delle reali necessità del servizio, senza intaccare in alcun modo le tariffe unitarie.
Dette osservazioni sono state ritenute idonee dalla stazione appaltante; e ciò in considerazione del riscontrato rispetto dei minimi salariali stabiliti dai CCN e della coerenza con l’efficace organizzazione aziendale dimostrata dall’operatore economico in sede di verifica.
Tali valutazioni appaiono congrue e convincenti; né parte ricorrente, di contro, ha fornito elementi atti a dimostrare l’effettiva esistenza di una considerevole ed ingiustificata differenza dei costi della manodopera.
Le doglianze formulate con i residui motivi di gravame – che in quanto dirette a contestare le valutazioni dell’offerta tecnica e delle sue singole voci, presentata dalla -OMISSIS- possono essere esaminate insieme (mancata previsione di un numero di personale idoneo a garantire la regolare esecuzione del servizio, inidoneità della scelta tecnica della -OMISSIS- di impiegare n. 25/27 mezzi elettrici, ecc..) - vanno respinte risolvendosi le stesse in una richiesta di sostituzione dell’operato tecnico discrezionale della P.A. perciò solo inammissibile.
Né parte ricorrente, per quanto in atti, ha offerto elementi di prova idonei a dimostrare - al di là della non condivisibilità - quei profili di macroscopica illogicità e contraddittorietà del giudizio tecnico compiuto tali da giustificare il sindacato estrinseco di questo Tribunale.
Le censure proposte sotto i profili in esame, pertanto, vanno tutte respinte.
Chiarito quanto sopra, si può ora procedere con l’esame delle censure prospettate avverso la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- con cui il Comune di Galatina ha disposto l’esecuzione anticipata dell’appalto di servizio in esame in favore dell’aggiudicataria.
Va ricordato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 8 e 50, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, l’esecuzione anticipata del contratto può essere disposta dalla stazione appaltante dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario per motivate ragioni, con la precisazione secondo la quale l’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula del contratto in presenza delle ragioni d’urgenza di cui al comma 9 del richiamato art. 17 del medesimo disposto normativo.
Dal che ne deriva che il provvedimento con il quale la stazione appaltante attiva l’esecuzione anticipata deve contenere l’espressa individuazione delle ragioni di interesse pubblico sottese a tale scelta, nel rispetto dei limiti normativi sopra richiamati e delle peculiarità della fattispecie concreta esaminata.
Ebbene, ad avviso del Collegio, le censure proposte dalla ricorrente sono meritevoli di positiva condivisione.
Il provvedimento gravato si limita a richiamare le caratteristiche dell’attuale gestore (che svolge il servizio in proroga e ha in corso una procedura di concordato preventivo) senza esporre le ragioni per le quali le predette circostanze dovrebbero costituire “motivate ragioni” a fronte di una mancata valutazione dell’interesse pubblico sotteso al servizio; e ciò anche e soprattutto in considerazione della manifestata disponibilità del gestore uscente all’espletamento del servizio, nelle more del giudizio in esame (all.to difesa della ricorrente del 26.03.2025).
Né possono rilevare, in senso contrario, i fatti riferibili all’attuale gestore del servizio non potendo le stesse circostanze assurgere, in difetto di reali, concrete e logiche ragioni d’urgenza e/o di interesse pubblico, a fatti idonei a giustificare sic et simpliciter l’esecuzione anticipata dell’appalto in capo all’aggiudicataria.
Le doglianze attoree sono, dunque, fondate, con conseguente annullamento della determinazione gravata.
Rimane ora da esaminare il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
Vanno, in primo luogo, respinte le censure formulate con il primo motivo di ricorso.
Le evenienze documentali in atti dimostrano come la società ricorrente abbia presentato in gara una offerta economica complessiva pari ad € 6.979,673,76 (al netto della detrazione per utili e spese generali pari ad € 240.961,00) ovvero una offerta più bassa dell’importo complessivo posto a base di gara pari ad € 7.146,543,43.
Né la difesa della controinteressata, ha offerto, al di là di meri calcoli, elementi di prova idonei a dimostrare l’effettiva presentazione a cura della ricorrente di una offerta al rialzo o quanto meno di una chiara incongruità della stessa; incongruità questa la quale avrebbe richiesto, se del caso, l’attivazione del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e non certo una esclusione diretta della stessa società concorrente.
Prive di pregio sono anche le censure con cui la controinteressata lamenta la presunta commistione tra offerta tecnica ed economica presentate dalla ricorrente.
La giurisprudenza formatasi in argomento ha avuto modo di affermare che “il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica, ed è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti. Ciò in quanto la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’organo deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta tecnica” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 1° luglio 2024 n. 5789; sez. III, 26 febbraio 2019; sez. V, 24 gennaio 2019 n. 612).
Nello stesso solco: “il principio non va inteso in senso assoluto: per consolidato intendimento, infatti, tale divieto di commistione (pur rilevando anche solo sotto il profilo potenziale) non deve essere inteso in senso meramente formalistico, ben potendo nell’offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché si tratti di elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i mezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica, che non consentano cioè in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica ovvero consistano nell’assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell’offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante” (Cons. Stato, sez. VII, 1° luglio 2024 n. 5789; sez. V, 11 giugno 2018 n. 3609). Ne discende che, in definitiva, “il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta” (Cons. Stato, sez. VII, 1° luglio 2024 n. 5789; sez. V, 29 aprile 2020 n. 2732; sez. III, 12 luglio 2018 n. 4284).
Nella specie, applicando le richiamate coordinate giurisprudenziali, ad avviso di questo Tribunale, le censure prospettate dalla -OMISSIS- vanno respinte; risolvendosi le stesse in asserzioni difensive, sfornite di qualsivoglia elemento di prova idoneo a dimostrare che l’aver inserito nella tabella riepilogativa del dimensionamento del personale della ricorrente, il costo orario come da tabelle ufficiali ministeriali abbia consentito alla commissione di gara a conoscere preventivamente l’offerta tecnica della medesima ricorrente.
E ciò anche in considerazione del criterio della doppia parametrazione previsto dal bando di gara per l’attribuzione dei punteggi alle presentate offerte tecniche (art. 17 del bando di gara).
Con il secondo e terzo motivo di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perché dirette a contestare l’esercizio dell’attività valutativa della commissione giudicatrice di gara – lamenta, sotto plurimi profili, i punteggi assegnati all’offerta tecnica presentata dalla società ricorrente.
Come chiarito dalla giurisprudenza:
a) il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione (ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058);
b) le censure che attingono il merito di tale valutazione sono inammissibili perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572);
c) per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694);
d) con la conseguenza che, ove non emergano evidenti travisamenti o irrazionalità ma solo margini di fisiologica opinabilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non potrebbe in alcun caso sovrapporre la propria valutazione a quella del competente organo della stazione appaltante, né potrebbe parimenti procedere ad una autonoma verifica di congruità dell’offerta medesima e delle sue singole voci (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2018, n. 6689).
Nel caso in esame, le censure proposte, al di là degli apprezzamenti dei contenuti dell’offerta tecnica presentata dalla ricorrente, non evidenziano, per quanto in atti, profili di macroscopica irragionevolezza tali da giustificare il sindacato del giudice amministrativo.
Il ricorso incidentale va, pertanto, respinto.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso principale, e i motivi aggiunti del 24.03.2025 e del 19.05.2025, vanno accolti nei sensi e limiti indicati precedentemente, con conseguente annullamento della determinazione di aggiudicazione n. -OMISSIS- e della determinazione n. -OMISSIS- con cui è stata disposta l’esecuzione anticipata, ai sensi dell’art. 17, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, del servizio oggetto di appalto in favore della -OMISSIS-.
Vanno, invece, respinte, allo stato, le domande di reintegra in forma specifica e di risarcimento danni per equivalente.
Va, poi, respinto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
Sussistono, infine, giustificate ragioni (tra cui la complessità e la peculiarità della controversia esaminata) per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti del 24.03.2025 e del 19.05.2025 come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione n. -OMISSIS- di aggiudicazione e la determinazione n. -OMISSIS- avente ad oggetto l’esecuzione anticipata del servizio oggetto di appalto.
Respinge le domande di reintegra in forma specifica e di risarcimento danni per equivalente.
Respinge il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società controinteressata -OMISSIS-.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario