TAR Basilicata, Sez. I, 24 settembre 2025, n. 440

Il TAR Potenza si pronuncia, ancora una volta, in tema grave illecito professionale e, ricalcando i contenuti della ormai nota giurisprudenza maturata sul punto, ribadisce che l’omessa dichiarazione di una vicenda pregressa, violativa di una norma civile, penale o amministrativa e che potrebbe mettere in dubbio l’integrità e l’affidabilità di un operatore economico, non può essere sanzionata con l’esclusione automatica dalla gara.

Tale concreta valutazione sull’integrità e affidabilità dell’offerente, di tipo discrezionale, spetta in via esclusiva alla stazione appaltante, di talché l’omissione di informazioni ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, può rilevare solo nella misura in cui emerga una concreta incidenza in senso negativo sull’affidabilità dell’operatore economico.

Il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo sul giudizio dell’Amministrazione committente, inoltre, “deve prendere atto della chiara scelta del Legislatore di rimettere alla stessa stazione appaltante l’individuazione del punto di rottura dell’affidamento nel futuro contraente”, in quanto “gode di un ampio spazio di apprezzamento nella valutazione” di talché questo deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto indicati dall’Amministrazione committente.

Diversamente il sindacato del Giudice Amministrativo determinerebbe “uno sconfinamento” nell’ambito della discrezionalità amministrativa e il superamento dei limiti esterni della giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Pur tenendo conto dell’art. 95, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 36/2023 - che indica i gravi illeciti professionali tra le cause di esclusione non automatiche, con rinvio tassativo alla casistica e ai connessi mezzi di prova di cui al successivo art. 98 – il Collegio rileva che le connesse condizioni di esclusione si attestano in riferimento: a) alla sussistenza di elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) all’idoneità di questo ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore; c) all’adeguatezza dei mezzi di prova tra i quali sono da ritenersi inclusi gli atti di rinvio a giudizio e le sentenze di condanna non definitive.

 

Guida alla lettura

Con la sentenza n. 440/2025, il T.A.R. Potenza si pronuncia in tema grave illecito professionale per omessa dichiarazione di una vicenda pregressa che, in quanto violativa dell’ordinamento, appaia potenzialmente idonea a mettere in dubbio l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico.

Precisa che la concreta valutazione sull’integrità e affidabilità dell’offerente è da ritenersi rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante nell’ambito delle cd. cause di esclusione non automatiche.

Orbene, il ricorso introduttivo investe, nel caso, una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di refezione scolastica nell’ambito della quale la prima graduata, ad esito di specifica fase endoprocedimentale, viene esclusa, per l’esistenza di una sentenza penale di condanna a carico del suo legale rappresentante per il reato di cui all’art. 356 c.p., non dichiarata in sede di gara.

I motivi a sostegno del ricorso si articolano:

1) sulla ritenuta mancata considerazione della memoria endoprocedimentale della ricorrente;

2) sul ritenuto eccesso di potere per motivazione insufficiente, in quanto non era stata effettuata una valutazione in concreto dei fatti, indicati nel rinvio a giudizio del legale rappresentante della ricorrente per il delitto ex art. 356 c.p., e non era stato tenuto conto della circostanza che il Tribunale Civile aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta;

3) sul ritenuto eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto non era stato tenuto conto delle adottate misure di cd. self cleaning ex art. 96, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023;

4) sul ritenuto eccesso di potere per illogicità, perché la ricorrente -OMISSIS- aveva eseguito molti appalti di mensa scolastica, conseguendo i relativi certificati di corretta esecuzione.

In estrema essenzialità, l’iter argomentativo del Giudice si articola nel ritenere che il sindacato di legittimità sulla valutazione amministrativa dell’integrità e affidabilità dell’offerente deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto indicati dall’Amministrazione committente.

Pertanto, pur tenendo conto dell’art. 95, comma 1, lett. e), D. L.gs. n. 36/2023 - che indica i gravi illeciti professionali tra le cause di esclusione non automatiche, con rinvio tassativo alla casistica e ai connessi mezzi di prova di cui al successivo art. 98 – il Collegio rileva che le connesse condizioni di esclusione si attestano in riferimento: a) alla sussistenza di elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) all’idoneità di questo ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore; c) all’adeguatezza dei mezzi di prova tra i quali sono da ritenersi inclusi gli atti di rinvio a giudizio e le sentenze di condanna non definitive.

Nella fattispecie dedotta, ad avviso del Collegio, sussistono tutte e tre le condizioni del citato art. 98, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, in quanto:

a) le violazioni, commesse dalla ricorrente, sono idonee ad integrare un grave illecito professionale, che rende dubbia l’integrità e/o affidabilità in quanto anche la procedura aperta di cui è causa si riferisce alla stessa tipologia di appalto del servizio di refezione scolastica;

b) il delitto ex art. 356 c.p. di Frode nelle pubbliche forniture in caso di condanna definitiva costituisce causa di esclusione automatica, mentre in caso, come nella specie, di rinvio a giudizio o di condanna non definitiva costituisce causa di esclusione non automatica;

c) il legale rappresentante della -OMISSIS-, oltre ad essere rinviato a giudizio -OMISSIS-, è stato anche condannato con la suddetta Sentenza del Tribunale Civile.

La -OMISSIS-, oltre a non aver sostituito il legale rappresentante, condannato in primo grado per il delitto ex art. 356 c.p. di Frode nelle pubbliche forniture, non ha provato di aver adottato le misure di self cleaning: 1) del cambio della Direzione Tecnica; 2) dell’assunzione di nuove figure professionali, per l’esecuzione delle commesse ed il controllo di qualità; 3) della creazione di un nuovo modello di organizzazione e gestione delle commesse, per il controllo dell’esecuzione, la verifica di qualità e l’efficienza delle prestazioni.

Il T.A.R., per l’effetto, conclude per il rigetto del ricorso.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2025, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mario Caliendo, PEC mariocaliendo@avvocatinapoli.legalmail.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Comune di Omissis, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ermanno Santoro, PEC avvermannosantoro@pec.ordineforense.salerno.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

nei confronti

OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Montefusco, PEC raffaele.montefusco@ordineavvocatita.it, e Ciro Micera, PEC ciromicera@avvocatinapoli.legalmail.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

per l'annullamento

-della Determinazione n. -OMISSIS-, con la quale la Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di OMISSIS ha escluso dalla procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di refezione scolastica (Codice Identificativo di Gara -OMISSIS-) la -OMISSIS-;

-della conseguente Determinazione n. -OMISSIS-, con la quale la Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di OMISSIS ha aggiudicato del predetto appalto in favore della OMISSIS S.r.l., classificatasi al 2° posto;

nonché per il risarcimento

in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del predetto servizio in favore della -OMISSIS-, previa declaratoria dell’inefficacia del contratto, eventualmente stipulato, con subentro della -OMISSIS-;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di OMISSIS e della OMISSIS S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Nella procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di refezione scolastica, indetta dal Comune di OMISSIS con bando del 28.10.2024, con il termine perentorio di presentazione delle offerte delle ore 12,00 del 4.12.2024, la -OMISSIS- si è classificata al 1° posto, ma con Determinazione n. -OMISSIS- il Responsabile del Settore Amministrativo, dopo aver chiesto chiarimenti con nota prot. n. -OMISSIS- del 24.6.2025, resi con la memoria endoprocedimentale di pari data 24.6.2025, l’ha esclusa, per l’esistenza di una Sentenza penale di condanna a carico del suo legale rappresentante, emanata il -OMISSIS-dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui all’art. 356 C.P., non dichiarata in sede di gara, richiamando le Sentenze TAR Basilicata n. -OMISSIS-(appellata con Ric. n. -OMISSIS-, la cui domanda cautelare è stata respinta dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con Ordinanza n. -OMISSIS-, con fissazione dell’Udienza Pubblica del -OMISSIS-) e TAR Napoli Sez. VIII n. -OMISSIS- (confermata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. -OMISSIS-), con le quali sono state respinte le impugnazioni della -OMISSIS- avverso medesimi provvedimenti di esclusione.

La -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 29.8.2025 e depositato nella stessa giornata del 29.8.2025, ha impugnato il predetto provvedimento di esclusione del 15.7.2025, unitamente al conseguente provvedimento, di aggiudicazione dell’appalto di cui è causa in favore della OMISSIS S.r.l., classificatasi al 2° posto, deducendo:

1) che non era stato tenuto conto della memoria endoprocedimentale della ricorrente del 24.6.2025;

2) l’eccesso di potere per motivazione insufficiente, in quanto non era stata effettuata una valutazione in concreto dei fatti, indicati nel rinvio a giudizio del legale rappresentante della ricorrente per il delitto ex art. 356 C.P., e non era stato tenuto conto della circostanza che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta;

3) e 4) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto non era stato tenuto conto delle adottate misure di cd. self cleaning ex art. 96, comma 6, D.Lg.vo n. 36/2023;

5) l’eccesso di potere per illogicità, perché la ricorrente -OMISSIS- aveva eseguito molti appalti di mensa scolastica, conseguendo i relativi certificati di corretta esecuzione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Avigliano e la controinteressata GLM Ristorazione S.r.l., sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Nella Camera di Consiglio del 10.9.2025 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è infondato, come già statuito con la suddetta Sentenza TAR Basilicata n.-OMISSIS-.

Al riguardo, va, però, precisato che, pur tenendo conto dell’art. 98, comma 3, lett. b), D.Lg.vo n. 36/2023, il quale considera illecito professionale “le informazioni, anche per negligenza, false e fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione o l’aggiudicazione”, tale potenziale influenza non si è verificata, perché il Comune di OMISSIS ha potuto verificare l’esistenza delle suddette Sentenze del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del -OMISSIS-, di questo Tribunale n. -OMISSIS-e del TAR Napoli Sez. VIII n. -OMISSIS-, confermata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. -OMISSIS-.

Su tale questione, va richiamata anche la Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la Sentenza n. 16 del 28.8.2020, con la quale è stato statuito che l’omessa dichiarazione di una vicenda pregressa, violativa di una norma civile, penale o amministrativa, che possa costituire un grave illecito professionale, che potrebbe mettere in dubbio l’integrità e l’affidabilità di un operatore economico, non può essere sanzionata con l’esclusione automatica dalla gara, in quanto:

-tale concreta valutazione sull’integrità ed affidabilità dell’offerente, di tipo discrezionale, spetta esclusivamente alla stazione appaltante e perciò non può essere effettuata dal Giudice Amministrativo, come prescritto dall’art. 34, comma 2, primo periodo, ai sensi del quale il Giudice Amministrativo “in nessun caso può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi ancora non esercitati”;

-l’omissione di informazioni, ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, può rilevare solo nella misura in cui emerga una concreta incidenza in senso negativo sull’affidabilità dell’operatore economico, in quanto “non è sufficiente che l’informazione sia falsa, ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l’Amministrazione nell’adozione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara”.

Va, altresì, precisato che l’art. 32 quater C.P., nella parte in cui prevede che alla condanna per il delitto ex art. 356 C.P. di Frode nelle pubbliche forniture consegue l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, si riferisce, come l’art. 94, comma 1, lett. b), D.Lg.vo n. 36/2023, alle condanne definitive e/o irrevocabili, passate in giudicato.

Mentre, per quanto riguarda più specificamente la valutazione sull’integrità ed affidabilità dell’offerente, va richiamato il punto 15 della suddetta Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 28.8.2020, nella parte in cui cita la Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2312 del 17.2.2012, che ha cassato la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5029 del 28.7.2010, di annullamento di un provvedimento di esclusione ex art. 38, comma 1, lett. f, D.Lg.vo n. 163/2006, in quanto viziato da eccesso potere per contraddittorietà e perché era stato ritenuto inattendibile il giudizio di inaffidabilità della stazione appaltante, atteso che:

-il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo sul giudizio dell’Amministrazione committente, relativo ai gravi illeciti professionali commessi dall’offerente, “deve prendere atto della chiara scelta del Legislatore di rimettere alla stessa stazione appaltante l’individuazione del punto di rottura dell’affidamento nel futuro contraente”, in quanto “gode di un ampio spazio di apprezzamento nella valutazione” del predetto requisito di ammissione alle gare di appalto, consistente in un giudizio di affidabilità dell’offerente;

-specificando che “il sindacato sulla motivazione deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto” indicati dall’Amministrazione committente, in quanto diversamente il sindacato del Giudice Amministrativo determinerebbe “uno sconfinamento” nell’ambito della discrezionalità amministrativa ed il superamento dei limiti esterni della giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Pur tenendo conto dell’art. 95, comma 1, lett. e), D.Lg.vo n. 36/2023, che indica, tra le cause di esclusione non automatiche, i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità e/o affidabilità, nella parte in cui specifica che “all’art. 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi”, va rilevato che tale art. 98 D.Lg.vo n. 36/2023:

-al comma 2, stabilisce che l’esclusione “è disposta, quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità ed integrità dell’operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6”;

-al comma 3, nell’elencare gli elementi, da cui si può desumere un illecito professionale, alla lett. g), prevede “i reati consumati o tentati”, commessi dai soggetti, indicati nell’art. 94, comma 3, dello stesso D.Lg.vo n. 36/2023, tra cui i legali rappresentanti, “di cui al comma 1 del medesimo art.94”, il quale nella lett. b) contempla espressamente il delitto ex art. 356 C.P. di Frode nelle pubbliche forniture;

-alla lett. g) del comma 6, statuisce, con espresso riferimento alla predetta lett. g) del comma 3, che costituiscono mezzi di prova adeguati gli atti di rinvio a giudizio ed anche le Sentenze di condanna non definitive.

Nella specie, sussistono tutti e tre le condizioni del citato art. 98, comma 2, D.Lg.vo n. 36/2023, in quanto:

A) dalla Sentenza TAR Napoli Sez. VIII n. -OMISSIS-, confermata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. -OMISSIS-, con la quale è stata respinta l’impugnazione della -OMISSIS- avverso un provvedimento del Comune di -OMISSIS- del 4.4.2024, di decadenza, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), D.Lg.vo n. 50/2016, dall’aggiudicazione dell’appalto di refezione scolastica, risultano i seguenti illeciti professionali: 1) problematiche inerenti alla grammatura delle pietanze, le farciture, i condimenti e la rotazione dei pasti; 2) anomalie nella somministrazione del piatto di pasta e ceci; 3) mancato utilizzo del centro di cottura, indicato in sede di offerta; 4) mancato rispetto degli obblighi di comunicazione degli allergeni; 5) recidiva del rispetto del menù, delle farciture dei condimenti; 6) il rinvio a giudizio per il delitto ex art. 356 C.P. di Frode nelle pubbliche forniture, per aver preparato e distribuito alimenti in difformità dalla tabella nutrizionale dell’ASL, prescritta dal Capitolato Speciale, traendo un beneficio economico, a danno degli alunni, che non avevano assunto un valore ridotto di macronutrienti;

B) con il predetto provvedimento di decadenza, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), D.Lg.vo n. 50/2016, del 4.4.2024 erano stati accertati i seguenti illeciti professionali contestati con le note:

1) dell’1.2.2024 per l’utilizzo di un centro di cottura, diverso da quello indicato in sede di gara;

2) del 18.1.2024 e del 25.1.2024 per: a) l’attinenza parziale o approssimativa della tabella nutrizionale; b) rispetto parziale del menù giornaliero; c) farciture assenti in alcune pietanze; d) ridotta grammatura/quantità del secondo piatto; e) condimenti della pasta assenti o sugo poco cotto; f) pasta cruda o scotta; g) scarsa rotazione e/o varietà dei contorni; h) pane gommoso; i) polpette con quantità ridotta di carne e fatte prevalentemente di pane; l) frutta acerba o troppo matura con scarsa varietà e priva di tracciabilità, come prescritto dal Capitolato Speciale;

3) del 24.1.2024 per l’anomalia del piatto di pasta e ceci del 23.1.2024 (i Carabinieri hanno sequestrato un campione di crema di ceci);

4) del 20.2.2024 per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione degli allergeni, nonché la recidiva per: a) l’attinenza parziale o approssimativa della tabella nutrizionale; b) rispetto parziale del menù giornaliero; c) farciture assenti in alcune pietanze; d) sproporzione tra utilizzo di cibi industriali rispetto a prodotti freschi; e) condimenti della pasta assenti; f) polpette con quantità ridotta di carne e fatte prevalentemente di pane;

5) dalle analisi dei sequestri, effettuati dai Carabinieri, è risultato: a) nella crema di ceci, un valore di statifilococchi coagulosi positivi superiore al limite stabilito dal Regolamento dell’Unione Europea n. 2073/2005; b) nell’insalata di pomodori e nei prodotti di gastronomia a base di uova, un valore di enterobacteriaceae superiore al limite stabilito dal Regolamento dell’Unione Europea n. 2073/2005;

C) le sopra descritte violazioni, commesse nell’appalto di mensa scolastica del Comune di -OMISSIS-, sono idonee ad integrare un grave illecito professionale, che rende dubbia l’integrità e/o affidabilità della -OMISSIS-, in quanto anche la procedura aperta di cui è causa si riferisce alla stessa tipologia di appalto del servizio di refezione scolastica;

D) il delitto ex art. 356 C.P. di Frode nelle pubbliche forniture in caso di condanna definitiva costituisce causa di esclusione automatica, mentre in caso, come nella specie, di rinvio a giudizio o di condanna non definitiva costituisce causa di esclusione non automatica;

E) il legale rappresentante della -OMISSIS-, oltre ad essere rinviato a giudizio -OMISSIS-, è stato anche condannato con la suddetta Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del -OMISSIS-alla pena di 8 mesi di reclusione e € 2.000,00 di multa.

La -OMISSIS-, oltre a non aver sostituito il legale rappresentante, condannato in primo grado per il delitto ex art. 356 C.P. di Frode nelle pubbliche forniture:

-non ha provato di aver adottato le misure di self cleaning: 1) del cambio della Direzione Tecnica; 2) dell’assunzione di nuove figure professionali, per l’esecuzione delle commesse ed il controllo di qualità; 3) della creazione di un nuovo modello di organizzazione e gestione delle commesse, per il controllo dell’esecuzione, la verifica di qualità e l’efficienza delle prestazioni, che calcola gli alimenti, senza possibilità di errore, e che prevede anche l’obbligo dei cuochi e degli aiuto-cuochi di redigere le schede, attestanti il peso degli alimenti, ed alla fine di ogni giornata il cd. bilancio di massa, cioè l’inventario delle derrate alimentari utilizzate, rapportate con quelle presenti ad inizio giornata; 4) dell’assunzione di apprendisti con specifiche attività formative e di nuovi cuochi e del licenziamento dei dipendenti, che avevano determinato il problema nel suddetto appalto con il Comune di -OMISSIS-; 5) e della stipula di un contratto di consulenza legale;

-in quanto sono stati depositati soltanto: 1) una comunicazione del licenziamento in data 18.6.2024 di una dipendente di un’altra Cooperativa; 2) le assunzioni in data 15.10.2024, 19.10.2024, 4.11.2024, 22.11.2024 e 6.12.2024 di altre 5 lavoratrici, provenienti da un’altra Cooperativa; 3) i nuovi certificati di qualità UNI/PdR 125:2022 e ISO 30415:2021, entrambi rilasciati il 30.8.2024; 4) mentre gli altri certificati di qualità erano già stati rilasciati e solo rinnovati nel 2024, più precisamente: A) il certificato UNI EN ISO 14067:2019 era già stato rilasciato il 2.7.2021 e solo rinnovato l’1.7.2024; B) il certificato UNI 11584:2015 era già stato rilasciato il 30.6.2021; C) il certificato ISO 14001:2015 era già stato rilasciato 29.4.2021 e solo rinnovato il 27.4.2024; D) il certificato ISO 22000:2018 era già stato rilasciato 29.4.2021 e solo rinnovato il 12.7.2024; E) il certificato SA 8000:2014 era già stato rilasciato 29.4.2021 e solo rinnovato il 12.7.2024; F) il certificato ISO/IEC 27001:2013 era già stato rilasciato 31.5.2021 e solo rinnovato il 9.7.2024; G) il certificato ISO 50001:2018 era già stato rilasciato 31.5.2021 e solo rinnovato il 29.5.2024; H) il certificato Principi generali di sicurezza alimentare e HACCP era già stato rilasciato il 29.4.2021 e solo rinnovato il 9.9.2024; I) il certificato ISO 37001:2016 era già stato rilasciato il 19.5.2023.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame, anche con riferimento alla connessa domanda risarcitoria in forma specifica.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio di: € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA, in favore del Comune di OMISSIS; e di € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA, in favore della controinteressata OMISSIS S.r.l..

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all’oscuramento della ragione sociale della società ricorrente e del suo legale rappresentante p.t., manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.