Cons. Stato, Sez. IV, 9 maggio 2025, n. 3998

Il capitolato speciale d’appalto prescrive che l’offerente debba avere in forza un numero di dipendenti sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi oggetto di gara, comunque “non inferiore alla pianta organica attuale” di cui all’Allegato 3, ovverosia sedici dipendenti.

Detta previsione integra un requisito minimo della prestazione e, quindi, una condizione di partecipazione alla gara stessa: l’offerta che non garantisca il minimo prestabilito per la prestazione va esclusa, a prescindere dal fatto che la lex specialis lo preveda espressamente.

Tale conclusione neppure è smentita dal fatto che la stessa lex specialis preveda un criterio premiale per i concorrenti che si impegnino a garantire l’integrale ed incondizionato assorbimento del personale occupato dall’impresa uscente: il riassorbimento, infatti, implica il facoltativo mantenimento nella posizione delle stesse persone già alle dipendenze del gestore uscente, ma non autorizza l’impiego di una forza lavoro inferiore.

Guida alla lettura

La sentenza in commento, ponendosi nel solco dell’orientamento consolidatosi già nella vigenza dei codici dei contratti pubblici precedenti, affronta un tema ricorrente, specialmente in materia di appalti di servizi e forniture, ovverosia la sorte dell’offerta non conforme alla lex specialis di gara per quanto concerne il requisito minimo della prestazione.

Prima di analizzare, nel dettaglio, le affermazioni del Consiglio di Stato, occorre brevemente dare conto, dei fatti oggetto di causa:

- Il Comune di San Sperate ha indetto una gara per affidare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel proprio territorio, mediante procedura aperta negoziata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- Il capitolato speciale di appalto prevede che “per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'I.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti e comunque non inferiore alla pianta organica attuale dettagliata nell’allegato 3 del D.T.P.”, che, a sua volta, contiene una tabella (“personale in forza all’attuale IA alla data del 30 dicembre 2022”) indicante sedici addetti complessivi, di cui un impiegato e quindici operai, tre dei quali assunti a tempo determinato;

- La gara è stata aggiudicata a Cosir S.r.l. ed avverso tale provvedimento è insorta Gesenu S.p.a., seconda classificata, proponendo cinque motivi di ricorso, tra cui, per quanto di interesse, quello volto all’esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria, che non avrebbe rispettato la suddetta previsione del capitolato;

- Cosir S.r.l. ha spiegato ricorso incidentale, affidato a due motivi: il primo volto a censurare l’attribuzione alla sesta classificata di un punteggio inferiore a quello spettante, sul presupposto che l’accoglimento della censura avrebbe privato Gesenu S.p.a. dell’interesse ad ottenere la propria esclusione dalla gara; il secondo rivolto avverso il provvedimento di rinnovo della propria iscrizione all’albo gestori ambientali, volto a neutralizzare il primo motivo del ricorso principale.

Il Tar Cagliari, esaminando prioritariamente il ricorso principale (cfr. Tar Trieste, sez. I, 7.12.2022, n. 539), ha esaminato per prima la censura con cui Genesu S.p.a. ha dedotto che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, prevedendo la sua offerta una forza lavoro sottodimensionata rispetto a quella indicata dalla lex specialis: la stessa è stata accolta, con conseguente assorbimento dei residui motivo di ricorso, risultando l’annullamento degli atti impugnati satisfattivo delle pretese della ricorrente. Il ricorso incidentale, invece, è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, quanto alla I censura, ed improcedibile per difetto di interesse, quanto al II motivo, non avendo l’accoglimento del ricorso principale implicato alcun sindacato sulla questione dallo stesso veicolata.

In particolare, i Giudici di primo grado, rammentando come l’interpretazione della disciplina di gara debba affidarsi, in primo luogo, al criterio letterale (onde assicurare la massima trasparenza delle regole e scongiurare un’attività ermeneutica integrativa pregiudizievole del principio cardine della “par condicio” tra gli operatori economici), hanno ritenuto che l’art. 31 del capitolato speciale abbia inequivocabilmente prescritto in capo all’offerente la previsione di un numero di dipendenti pari a quelli presenti nella “attuale” pianta organica dell’operatore uscente, allegata al capitolato stesso.

Avendo l’offerta di Cosir S.r.l. previsto l’impiego di un numero di unità lavorative di molto inferiore rispetto a quello indicato nella disciplina di gara, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa. Ad avviso del Tar, inoltre, sarebbe irrilevante, ai fini de quibus, la presenza in detta pianta organica di tre dipendenti assunti non già a tempo indeterminato, ma soltanto a termine, in quanto si tratterebbe di una forza lavoro comunque correlata e necessaria all’esecuzione del servizio appaltato.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’aggiudicataria, confermandone l’esclusione dalla gara in aderenza alla ricostruzione giuridica operata dal Tar, tuttavia fornendo alcune precisazioni, sollecitate dalle censure mosse da Cosir S.r.l. alla sentenza di primo grado.

 L’appellante, per quanto di interesse, ha, in primo luogo, ribadito che l’art. 31 del capitolato andrebbe interpretato nel senso di escludere dal computo dei lavoratori in forza presso l’impresa uscente quelli assunti a tempo determinato e, in seconda battuta, sostenuto che, quand’anche la lex specialis risultasse violata, comunque ciò non comporterebbe l’esclusione della propria offerta, difettando un’espressa previsione in tal senso.

Entrambe le argomentazioni sono state disattese.

Sotto il primo profilo, il Consiglio di Stato ha ribadito la corretta interpretazione dell’art. 31 del capitolato effettuata dal Tar Cagliari: la stazione appaltante, ben a conoscenza delle esigenze che l’appalto doveva soddisfare, ha espressamente qualificato come “sufficiente ed idoneo” a garantire il servizio oggetto di gara quello “non inferiore alla pianta organica attuale” di cui all’allegato 3 del D.T.P., ovverosia quindici operai e un impiegato. Sarebbe irrilevante che tre dei lavoratori indicati in detta pianta risultassero assunti a tempo determinato, posto che il loro apporto materiale – quantitativamente non trascurabile, perché pari a 38 ore settimanali -  è stato comunque ritenuto essenziale all’esecuzione del servizio oggetto di appalto. Né tale essenzialità risulta smentita dalla possibilità di non riassunzione del personale uscente: il bando, infatti, si limita a prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per l’operatore che si impegni al riassorbimento integrale del personale già impiegato dall’affidatario uscente, ma non autorizza affatto l’impiego di una forza lavoro inferiore – “Il riassorbimento del personale, infatti, si ha secondo logica non semplicemente quando si mantenga a disimpegnare il servizio la stessa forza lavoro precedentemente addetta, ma quando si mantengano in questa posizione le stesse persone già alle dipendenze del gestore uscente”.

Quanto al secondo aspetto, poi, il Consiglio di Stato, qualificando il numero degli addetti previsto dalla lex specialis quale requisito minimo della prestazione, ha richiamato il pregresso orientamento giurisprudenziale, secondo cui esso integra condizione di partecipazione alla gara, in quanto finalizzato a soddisfare l’esigenza che la stazione appaltante persegue con l’affidamento della commessa: e siccome non è ammissibile “un’aggiudicazione ad un concorrente il quale non garantisca il minimo prestabilito per la prestazione stessa, che vale a individuare l'essenza stessa di quanto richiesto”, l’offerta dell’aggiudicataria deve essere esclusa, “senza che deponga in senso contrario il fatto che la legge di gara non disponga espressamente l’esclusione per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle pretese”.

Quest’ultima affermazione, che si pone nel solco di altri precedenti dello stesso tenore (tra cui Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2025 n. 82, Cons. Stato, Sez. III, 8 luglio 2021 n. 5203 nonché Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016 n. 1818 e n. 1809), necessita, tuttavia, di una precisazione di carattere generale: l’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell’oggetto dell’appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali o perché la loro descrizione ne riveli in modo certo ed evidente il carattere essenziale; laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando, invece, “riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività – intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità – delle cause di esclusione (v., in questo senso, Cons. Stato, sez. V, n. 1669/2020; Cons. Stato, sez. III, nn. 1577/2019 e 565/2018)” (Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2020 n. 3084, successivamente richiamata da Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2023 n. 5393).

Detta ambiguità, tuttavia, non sussiste nel caso oggetto di decisione, stante l’evidente carattere essenziale del numero di addetti al servizio appaltato, integrante elemento di caratterizzazione della prestazione richiesta all’affidatario da parte della stazione appaltante, che in maniera inequivoca ne aveva perimetrato la consistenza in termini di impegno numerico minimo.

            Da ultimo, occorre rammentare che i “requisiti di partecipazione alla gara – necessari per accedere alla procedura bandita - vanno tenuti distinti dai “requisiti di esecuzione del contratto – rilevanti nella successiva fase esecutiva del servizio e, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto (cfr. Cons. Stato, Sez. III , 27 giugno 2024, n. 5691): la qualificazione dei requisiti nell’una o nell’altra categoria, per l’appunto, va desunta dalla portata attribuita dalla stazione appaltante agli stessi in ciascuna specifica gara – essendo in proposito determinante il tenore testuale della lex specialis (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1631).

 

 

Pubblicato il 09/05/2025

N. 03988/2025REG.PROV.COLL.

N. 03115/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3115 del 2025, proposto dalla società Cosir S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 986501109D, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Potena e Giulio Potena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Emilio Potena in Castel Di Sangro, corso Vittorio Emanuele 1;

contro

il Comune di San Sperate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Caboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Cagliari, via Tuveri 84;
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l’Albo nazionale gestori ambientali -Comitato nazionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

della società Gesenu - Gestione Servizi Nettezza Urbana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Augusto De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi 51;

per l’annullamento ovvero la riforma

previa sospensione

della sentenza del T.a.r. Sardegna, sez. II, 25 febbraio 2025 n. 157, che ha pronunciato sul ricorso n. 574/2024 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti relativi alla procedura negoziata codice CIG 986501109D indetta per affidare per la durata di otto anni il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di San Sperate:

(ricorso principale)

a) della determinazione 11 giugno 2024 n.46, comunicata con nota pec 12 giugno 2024 prot n.9654, di aggiudicazione della gara alla Cosir S.r.l.;

e degli atti presupposti, in particolare:

b) dei verbali 11 settembre 2023 n.1 e 2 ottobre 2023 n.2, di esame della documentazione amministrativa;

c) della determinazione 29 dicembre 2023 n.166, di nomina della commissione giudicatrice;

d) della determinazione 11 aprile 2024 n.2, di ammissione dei concorrenti alla gara;

e) dei verbali ulteriori di gara;

f) della determinazione 15 maggio 2024 n.24, di approvazione dei verbali;

g) delle note 7 maggio 2024 prot. n.7322, n.7326 e n.7327, di attivazione della verifica di anomalia;

h) delle note 26 maggio 2024 prot.n.8137, 29 maggio 2024 prot. n.8620 e n.8621, di richiesta di chiarimenti;

i) dell’atto 10 giugno 2024, di avvenuta verifica dell’anomalia;

j) della graduatoria finale;

k) dell’eventuale atto di conclusione della verifica dei requisiti;

e per la dichiarazione di inefficacia

del contratto eventualmente stipulato

nonché per la condanna

del Comune al risarcimento in forma specifica mediante subentro nel contratto.

In particolare, la sentenza ha accolto il ricorso principale e dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile il ricorso incidentale;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

1. Con determinazione del Responsabile d’area 19 giugno 2023 n.78 (doc. 1 ricorso I grado), il Comune di San Sperate, intimato appellato, ha indetto gara mediante procedura aperta negoziata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per affidare per la durata di otto anni il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio comunale.

2. Per quanto qui direttamente interessa, il relativo capitolato speciale di appalto all’art. 31 comma 1 prevede che “Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'I.A. [impresa appaltatrice] dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti e comunque non inferiore alla pianta organica attuale dettagliata nell’allegato 3 del D.T.P. [disciplinare tecnico prestazionale]” (doc. 4 ricorso I grado, p. 36 del file).

3. Il richiamato allegato 3 del DTP (doc. 5 ricorso I grado, p. 51 del file) contiene poi una tabella intestata “personale in forza all’attuale IA alla data del 30 dicembre 2022” che indica -in forma anonima, come prescritto- sedici addetti complessivi, di cui un impiegato e quindici operai; tutti questi addetti risultano assunti a tempo indeterminato, fatta eccezione per tre operai addetti allo spazzamento, indicati come assunti mediante contratti a termine scadenti rispettivamente il 28 febbraio, il 31 marzo ed il 30 aprile 2023.

4. Con la determinazione 11 giugno 2024 n.46 di cui in epigrafe (doc. 46 ricorso I grado), il predetto Responsabile ha aggiudicato la gara alla controinteressata appellante, classificatasi al primo posto con 86,19 punti, davanti alla ricorrente appellata, seconda classificata con 74,10 punti; nella graduatoria figura anche certa Formula Ambiente, impresa estranea a questo processo, classificatasi quinta con 65,40 punti.

5. Contro questo esito di gara, la seconda classificata ha proposto il ricorso principale di I grado, deducendo per quanto qui rileva che l’aggiudicataria non sarebbe stata in possesso della necessaria iscrizione all’Albo gestori ambientali, in quanto scaduta il 21 giugno 2024; che l’offerta da essa presentata non sarebbe stata rispettosa dell’art. 31 del capitolato, nei termini di cui si dirà, che si sarebbe comunque trattato di offerta condizionata, come tale non ammissibile, che l’attribuzione dei punteggi non sarebbe stata corretta e che sarebbe stata erroneamente svolta anche la verifica dell’anomalia.

6. La prima classificata ha a sua volta proposto ricorso incidentale di I grado, con il quale da un lato ha contestato l’attribuzione dei punteggi alla quinta classificata di cui si è detto, dall’altro ha impugnato il provvedimento di rinnovo della propria iscrizione all’Albo gestori ambientali, ove lo si fosse interpretato nel senso che la propria richiesta di rinnovo, pur tempestivamente presentata, non avesse comportato l’efficacia dell’iscrizione in corso fino alla chiusura del relativo procedimento.

7. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha accolto il ricorso principale e dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile il ricorso incidentale con la motivazione che ora si riassume.

7.1 Il T.a.r. ha esaminato in via prioritaria e ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso, centrato sulla violazione dell’art. 31 del capitolato. In proposito, il T.a.r. ha ritenuto chiara e non equivoca la formulazione dell’articolo, nel senso che il concorrente dovesse “necessariamente prevedere alle proprie dipendenze personale in numero pari a quello indicato nell’art. 3 della tabella esaminata, indicato come “attuale” dalla disciplina di gara” e che quindi non vi fossero “margini di discrezionalità per l’operatore economico, neanche con riferimento ai tre operai assunti dal precedente gestore del servizio”. Ha infatti osservato che “l’utilizzo del modulo del contratto a termine (comunque prorogabile o rinnovabile) non incide sul rilievo per cui tali soggetti erano stati assunti per far fronte ad una specifica esigenza riscontrata nell’esecuzione del servizio, talmente significativa che aveva reso necessario riconoscere a tali soggetti un orario pari a 38 ore settimanali. Ne consegue che ogni diversa interpretazione, sostenuta in causa sia dall’Amministrazione che dall’aggiudicataria, avrebbe richiesto uno specifico fondamento nella disciplina di gara che, invece, ha sottoposto agli operatori economici una tabella riepilogativa, contenente 15 lavoratori e indicata come “attuale” forza lavoro impiegata dal gestore uscente, inducendo pertanto a ritenere che il numero di dipendenti fosse rimasto conforme a quanto rappresentato, eventualmente anche a seguito del rinnovo dei citati contratti a termine”.

7.2 Tanto premesso, il T.a.r. ha osservato come la controinteressata aggiudicataria (cfr. doc. 27 ricorso I grado, sua offerta, al § 12.1 a p. 42 del file e al § 13.20 a p. 79 del file, nonché doc. 60 ricorso I grado, progetto, e doc. 56 ricorso I grado, nota di chiarimenti 6 giugno 2024 prot. n.397) abbia “invece formulato la propria offerta prevedendo una forza lavoro pari a 11,60 unità lavorative, chiaramente inferiore alla soglia individuata dalla tabella, ritenendo arbitrariamente che i tre contratti a termine non dovessero essere computati”. Per questa ragione, il T.a.r. ha ritenuto che la controinteressata si sarebbe dovuta escludere.

7.3 Di conseguenza, il T.a.r. ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale nella parte in cui esso contestava la posizione della quinta classificata e improcedibile nel resto, stante l’accoglimento del ricorso principale per ragioni diverse non attinenti all’iscrizione all’Albo gestori.

8. Contro questa sentenza, ha proposto impugnazione la controinteressata, con appello che contiene due motivi propriamente detti, oltre alle ulteriori argomentazioni di cui subito.

8.1 Con il motivo di appello, alle pp. 3-20 dell’atto, deduce propriamente violazione dell’art. 31 del capitolato sotto due distinti profili.

8.1.1 Sotto un primo profilo, alle pp. 3-16 dell’atto, sostiene in sintesi estrema che l’art. 31 del capitolato, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di I grado, andrebbe interpretato nel senso di escludere dal computo i lavoratori a tempo indeterminato di cui si è detto.

8.1.2 Sotto un secondo profilo, alle pp. 16-20 dell’atto, sostiene che, quand’anche si ritenesse sussistere la violazione del più volte citato art. 31, per essa, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di I grado, non sarebbe possibile disporre l’esclusione, mancando un’espressa previsione in tal senso.

8.2 Di seguito, a p. 20 dell’atto, dichiara di rinunciare in modo espresso al primo motivo del ricorso incidentale di I grado, attinente la posizione della quinta classificata.

8.3 Con il secondo motivo di appello, alle pp. 20-24 dell’atto, deduce la “necessità di correggere” la motivazione della sentenza di I grado nella parte in cui essa ha dichiarato improcedibile il secondo motivo di ricorso incidentale. A dire della parte appellante, infatti, l’improcedibilità deriverebbe dal riconoscimento che la tempestiva domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Albo gestori evita qualsiasi soluzione di continuità nell’efficacia dell’iscrizione stessa.

8.4 Da ultimo, alle pp. 24-35 dell’atto, reitera le difese già opposte in I grado ai motivi di ricorso assorbiti.

9. Si è costituito con atto 17 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico, evocato in causa in dipendenza dall’impugnazione in I grado del provvedimento dell’Albo, rimettendosi a giustizia.

10. La ricorrente appellata GENESU ha resistito, con atto 22 aprile e memoria 28 aprile 2025, in cui ha dedotto, in sintesi, quanto segue.

10.1 Preliminarmente, a p. 7 dell’atto, ha dichiarato di non avere interesse a riproporre il primo motivo di ricorso, attinente alla contestata continuità dell’iscrizione della controinteressata appellante all’Albo gestori.

10.2 Di seguito, ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a., ripropone i motivi assorbiti.

10.2.1 Con il primo di essi, alle pp. 7-16 dell’atto, ripropone il secondo motivo di ricorso di I grado, quello accolto dalla sentenza, perché a suo dire non si sarebbe trattato di accoglimento integrale.

10.2.2 Con il secondo motivo riproposto, terzo di I grado, alle pp. 16-18 dell’atto, sostiene che l’offerta si sarebbe dovuta ritenere inammissibilmente condizionata, nella specie alla corresponsione di un anticipo sui corrispettivi dovuti.

10.2.3 Con il terzo motivo riproposto, quarto di I grado, alle pp. 17-25 dell’atto, sostiene che i punteggi attribuiti sarebbero stati calcolati in modo errato.

10.2.4 Con il quarto motivo riproposto, quinto di I grado, alle pp. 25-30 dell’atto, sostiene che erronea sarebbe stata anche la verifica di anomalia.

11. Il Comune, con atto 17 aprile e memoria 6 maggio 2025, ha chiesto invece che l’appello sia accolto, con argomentazioni analoghe a quelle della controinteressata appellante.

12. Con memorie ciascuna del 6 maggio 2025, la controinteressata appellante e la ricorrente appellata hanno ribadito le rispettive asserite ragioni.

13. Alla camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione, dopo avere avvisato le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a. della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

14. I presupposti richiesti dalla norma sussistono, dato che la notifica del ricorso ha avuto luogo il 2 aprile e quindi è decorso il termine di dieci giorni richiesto, termine dimezzato ai sensi degli artt. 60 e 119 c.p.a.

15. Ciò premesso, l’appello è infondato e va respinto.

16. Il primo motivo, centrato sulla critica dell’interpretazione degli atti di gara fatta propria dal Giudice di I grado, è infondato sotto entrambi i profili dedotti.

16.1 Sotto il primo profilo, il Collegio non ritiene di doversi discostare da quanto già affermato dal Giudice di I grado. La lettera dell’art. 31 del capitolato -che com’è evidente è stato predisposto dall’amministrazione appaltante, la quale disponeva di tutti gli elementi per valutare il proprio fabbisogno di servizio- afferma che il personale “sufficiente ed idoneo” a garantire il servizio stesso non può essere inferiore a quello indicato nella “pianta organica attuale dettagliata nell’allegato 3 del D.T.P.”, la quale a sua volta indica i tre lavoratori a tempo determinato in ordine ai quali è sorta la controversia, lavoratori che, così come osservato dal Giudice di I grado, contribuiscono alla prestazione in misura non trascurabile, ovvero per 38 ore settimanali. A fronte di questa ben specifica indicazione, il fatto che si trattasse di lavoratori a termine non rileva perché, sempre come rilevato dal Giudice di I grado, il loro apporto materiale è stato comunque ritenuto essenziale al servizio. Non va invece condiviso l’argomento dedotto dalla controinteressata appellante (appello, p. 10) per cui ciò sarebbe smentito dalla possibilità -ammessa dal bando, che attribuisce un punteggio aggiuntivo nel caso contrario- di non riassumere il personale uscente, e quindi, in tesi, di impiegare una forza lavoro inferiore. Il riassorbimento del personale, infatti, si ha secondo logica non semplicemente quando si mantenga a disimpegnare il servizio la stessa forza lavoro precedentemente addetta, ma quando si mantengano in questa posizione le stesse persone già alle dipendenze del gestore uscente.

16.2 Sotto il secondo profilo, per costante giurisprudenza di questo Consiglio i requisiti minimi della prestazione previsti dagli atti gara sono condizione di partecipazione alla gara stessa, essendo non ammissibile un’aggiudicazione ad un concorrente il quale non garantisca il minimo prestabilito per la prestazione stessa, che vale a individuare l'essenza stessa di quanto richiesto, senza che deponga in senso contrario il fatto che la legge di gara non disponga espressamente l’esclusione per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle pretese: così C.d.S. sez. V 7 gennaio 2025 n.82 e sez. III 8 luglio 2021 n. 5203.

17. L’infondatezza del primo motivo rende improcedibile il secondo. Anche in questa sede di appello, infatti, bisogna ripetere quanto già affermato dal Giudice di I grado, ovvero che l’annullamento degli atti impugnati è stato disposto per ragioni diverse dall’iscrizione all’Albo gestori della controinteressata appellante, la quale quindi non ha interesse ad una pronuncia sul punto.

18. La reiezione dell’appello comporta infine improcedibilità anche dei motivi riproposti ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a. dalla ricorrente appellata, dato che dal loro esame ed eventuale accoglimento essa non potrebbe ricavare alcuna ulteriore utilità rispetto a quella già ottenuta.

19. La natura della questione decisa, di carattere essenzialmente interpretativo, è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe (ricorso n.3115/2025 R.G.), lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

Eugenio Tagliasacchi, Consigliere