TAR Campania, Salerno, Sez. II, 29 maggio 2025, n. 995
Il referente normativo è il DM 28/9/2022, recante le cd. “soglie di gravità” delle violazioni non definitive. L’art. 3 prevede: “la violazione di cui all’art. 2 si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto”. Ed aggiunge, con riferimento ai raggruppamenti: “In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico”.
Le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti, si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni.
Infatti, a rendere ammissibile l’offerta è la circostanza che la richiesta di rateizzazione è tempestivamente intervenuta al momento dell’emanazione della cartella di pagamento.
Guida alla lettura
La procedura di gara oggetto di contenzioso concerne un appalto integrato per una rete stradale secondaria indetta in vigenza del precedente Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
A seguito di verifica del possesso dei requisiti soggettivi speciali ex artt. 80 e 83 D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante procedeva all’aggiudicazione nei confronti del RTI, avverso la quale altro operatore economico proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. Campania – Salerno asserendo l’assenza di regolarità fiscale e quindi di affidabilità economica in capo al RTI.
Tale ricorso veniva accolto con obbligo per la stazione appaltante di rieffettuare l’istruttoria e motivare adeguatamente in merito ai diversi debiti tributari in capo alla società mandante e dei componenti del RTP.
Così, la Stazione appaltante procedeva a svolgere l’istruttoria al termine della quale confermava l’aggiudicazione ritenendo irrilevanti le violazioni tributarie non definitivamente accertate e il ricorrente impugnava tale esito.
I Giudici amministrativi ritengono il gravame manifestamente infondato.
Infatti, le violazioni imputabili alla mandante, essendo non definitivamente accertate, soggiacciono al vaglio da parte della stazione appaltante del superamento della soglia di gravità, non costituendo, appunto, causa di esclusione automatica.
L’importo complessivo delle sanzioni ammonta, al netto di sanzioni e interessi, ad euro 687.623,68 e quindi è inferiore alla soglia di gravità del caso di specie che ammonta a euro 701.498,88.
La norma di riferimento per la soglia di gravità è il DM 28.09.2022. In particolare, l’art. 3 dispone che la violazione del precedente articolo si considera grave quando l’importo, al netto di sanzioni e interessi, è “pari o superiore al 10% del valore dell’appalto”. Per i raggruppamenti, sempre l’art. 3, dispone che “in caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico”.
Nel caso di specie, la quota del mandante è relativa solo ad alcuni lavori corrispondenti al 20% per un importo complessivo di euro 7.014.988,80,5 il cui 10% ammonta a euro 701.498,88, mentre alla mandante le violazioni contestate intese sia singolarmente che complessivamente non superano l’importo al netto di sanzioni e interessi.
Il T.A.R., pertanto, ritiene corretta la valutazione fatta dal RUP in quanto la violazione non definitivamente accertata non supera la soglia di gravità del 10%.
Quanto alla definitività dell’accertamento, la mandante ha sì presentato ricorso avverso la cartella emessa dall’Agenzia delle Entrate, ma per la sola parte relativa alle sanzioni e quindi non per la sorte capitale che ammontava a 618,194,00.
A tal proposito, il T.A.R. rileva che anche se si dovesse intendere accertata definitivamente la sorte capitale con conseguente sussistenza di una violazione fiscale definitivamente accertata, l’operatore economico ha, comunque, presentato tempestivamente la richiesta di rateizzazione a seguito dell’emissione dell’emanazione della cartella di pagamento e quindi l’offerta è ugualmente ammissibile in quanto vi è continuità dei requisiti in capo all’operatore economico.
Peraltro, nel caso di specie, l’operatore economico non solo aveva presentato istanza di rateizzazione, ma aveva anche ricevuto l’accettazione e aveva iniziato a pagare gli importi rateizzati.
Infine, con riferimento alle certificazioni di regolarità contributiva e tributaria degli operatori economici, il Collegio sottolinea come queste “si impongono alle stazioni appaltanti” che non possono né sindacarle né valutarle con riferimento sia al contenuto che ai presupposti.
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00995/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00811/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2025, proposto da:
Fenix Consorzio Stabile S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante, in relazione alla procedura CIG 97419943C5, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, Provincia di Salerno, Italiana Progetti I.Pro. S.r.l., Ingesca S.r.l., Geomed S.r.l. Geoarcheologia e Geologia Ambientale, Santacroce S.r.l., Costruzioni Generali Santangelo S.r.l., non costituiti in giudizio;
Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti - Acamir, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria Caianiello, Fabio Mattia Festa, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Maria Caianiello in Salerno, c.so Garibaldi 181 c/o Avv. Vitolo;
nei confronti
Pagano S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Accarino in Salerno, c.so Vittorio Emanuele 58;
per l'annullamento
a - della determina del Direttore Generale di ACaMIR n. 128 del 15.04.2025, comunicata in pari data, con la quale, in asserita decisione del Tar Campania Salerno (Sez. II) n. 2033/2024, passata in giudicato, si è disposta la efficacia della aggiudicazione della procedura ristretta dell’appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) “Aumento Resilienza Rete Stradale Secondaria: Fondovalle Calore – II stralcio – tratto D-E”, disposta in favore della A.T.I. Pagano – Santangelo – Santacroce;
b – della Relazione istruttoria del RUP prot. n. 151 del 27.3.2025 che ha ritenuto tutte le violazioni tributarie non definitivamente accertate in danno di RTI Pagano non rilevanti ai sensi del D.M. 28.9.2022;
c – della Relazione istruttoria del RUP prot. n. 152 del 27.3.2025 che ha dichiarato conclusi con esito favorevole i controlli sul possesso dei requisiti di RTI Pagano e di tutti gli atti ed accertamenti istruttori ivi richiamati;
d – della proposta del RUP prot. n. 183/INT del 9.4.2025;
e – di tutti gli atti del procedimento di verifica dei requisiti, ed in particolare, ove e per quanto occorra:
e.1 – della nota del RUP prot. n. 867/2024 di avvio del procedimento;
e.2 – della nota del RUP prot. n. 6863/2024;
e.3 – della nota del RUP prot. n. 6875 del 15.11.2024 di richiesta chiarimenti al RTI Pagano;
e.4 – della nota del RTI Pagano del 22.11.2024 di riscontro;
e.5 – della nota di Acamir prot. n. 7131/2024 di acquisizione della certificazione dell’Agenzia delle Entrate in data 26/27.11.2024;
e.6 – delle note del RUP prot. n. 7190/2024 e n. 7378/2024 di richiesta di ulteriori chiarimenti al RTI Pagano;
f – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali
nonché per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 lett. d) n. 1) c.p.a., del diritto della Società ricorrente alla aggiudicazione dell’appalto controverso, con declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato, previo accertamento dei requisiti soggettivi, ex art. 80 co. V D.Lgs. 50/2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pagano S.p.A. e di Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti - Acamir;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con determina direttoriale n. 176/2023, ACIMIR indiceva una procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto integrato “Aumento Resilienza Rete Stradale Secondaria: Fondovalle Calore – II Stralcio – Tratto D-E”.
Con determina n. 717/2023, la gara era aggiudicata al RTI PAGANO (primo graduato), dopo un primo contenzioso giudiziario (decisione Consiglio di Stato Sez. V n. 8417/2024).
ACAMIR procedeva alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e speciali, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.
Tale accertamento era definito favorevolmente, con determina n. 286/2024.
Avverso tale determina, il Consorzio Fenix proponeva, dinnanzi a questo TAR, ricorso (R.G. n. 1267/2024) deducendo il deficit di regolarità fiscale e, conseguentemente, di affidabilità economica (in danno del RTI aggiudicatario).
Il ricorso era definito con decisione n. 2033/2024, di accoglimento e di annullamento della determina n. 286/2024, onerando ACAMIR di un riesame istruttorio e motivazionale approfondito rispetto ai plurimi e rilevanti debiti tributari della Santangelo (mandante) e dei componenti del RTP (di progettazione).
Con nota del 13.11.2024, era comunicato l’avvio del procedimento di verifica dei requisiti.
Con determina dirigenziale, n. 128 del 15.04.2025, ACIMIR confermava l’efficacia dell’aggiudicazione, in favore del RTI Pagano, deducendo l’irrilevanza di tutte le violazioni, non definitivamente accertate, contenute nel certificato della Agenzia delle Entrate del 24.1.2024.
Con il presente gravame il Consorzio agisce per l’annullamento della determina de qua, nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto controverso, con declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato.
I motivi di ricorso sono così di seguito rubricati:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 80 E SS. D L.GS. 50/2016) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO).
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 80 E SS. D L.GS. 50/2016) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO).
III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 80 COMMA 4 D L.GS. 50/2016) – VIOLAZIONE DEL D.M. 28.9.2022 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO).
IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 80 COMMA 4 D L.GS. 50/2016) – VIOLAZIONE DEL D.M. 28.9.2022 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO).
V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 80 COMMA 4 D L.GS. 50/2016) – VIOLAZIONE DEL D.M. 28.9.2022 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO).
Resiste in giudizio ACIMIR, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Si costituisce Pagano spa, mediante documentazione e memoria difensiva.
Nell’udienza camerale del 28 maggio 2025, la causa è introitata per la decisione.
Considerato che sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il gravame è manifestamente infondato.
Anzitutto, l’infondatezza del presente gravame consente di prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità, profilata dalla controinteressata.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento impugnato si appalesa al Collegio legittimo, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.
Le violazioni astrattamente imputabili alla mandante Santangelo non raggiungono la soglia di gravità richiesta dalla legge per la rilevanza della fattispecie quale “violazione non definitivamente accertata”.
Le contestazioni infatti ammontano complessivamente ad € 687.623,68 e si collocano ben al di sotto della soglia di gravità, che ammonta ad a € 701.498,88.
Il referente normativo è il DM 28/9/2022, recante le cd. “soglie di gravità” delle violazioni non definitive. L’art. 3 prevede: “la violazione di cui all’art. 2 si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto”.
Ed aggiunge, con riferimento ai raggruppamenti: “In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico”.
Lo stato degli atti è chiaro.
La cornice argomentativa del provvedimento impugnato è così scandita nei suoi tratti salienti:
“Considerato: - che le violazioni non definitivamente accertate rilevate in capo alla mandante SANTANGELO alla data del 25.01.2024, ammontano complessivamente ad € 687.623,68; - che, come si evince dalla domanda di partecipazione alla gara, la quota della mandante SANTANGELO nel RTI PAGANO è relativa ai lavori in cat. OG3 “Strade e Autostrade” per una percentuale del 20%, per un importo complessivo di € 7.014.988,80, 5 il cui 10%, individuato dall’art. 3, comma 1, del D.M. 28/09/2022, quale soglia al superamento della quale la violazione può essere considerata grave, ammonta ad a € 701.498,88; - che le citate violazioni non raggiungono, dunque, né singolarmente né cumulativamente, la soglia di gravità normativamente stabilita per la rilevanza della fattispecie quale “violazione non definitivamente accertata”; - che alla data del 27.11.2024 risultano a carico della mandante Santangelo unicamente le violazioni non definitivamente di cui ai precedenti punti 3. e 4.c), per un importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, pari ad € 679.271, e che tali debiti tributari sono stati oggetto di rateizzazione e sono in corso di pagamento; - che conseguentemente risulta confermato il non raggiungimento della soglia di gravità”.
Nella tabella “Accertamenti”, riguardante la violazione più rilevante (l’atto impositivo n. TC3CRT200067-2023), è stato correttamente considerato un debito, decurtato di sanzione e interessi, pari ad € 618.194,00, che per altro risulta oggetto di rateazione in corso.
Nella tabella “Liquidazioni imposte dirette”, è stato considerato un debito, decurtato della sanzione, pari ad € 1.992,00.
Nella tabella “Ruoli/Carichi” è stato considerato un debito, decurtato della sanzione, pari ad € 61.077,00;
l’ammontare complessivo di siffatti importi, risultato pari ad € 681.26,003, è stato quindi ricalcolato in € 687.623,68 alla luce del certificato dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza, prot. 7131 del 2.12.2024.
Nella relazione, prot. n. 151 del 27.3.2025, il RUP specificava quanto segue:
“a) con riguardo alla violazione di cui all’identificativo atto n. TC3CRT200067-2023, trattasi di un atto di recupero credito, relativo all’anno di imposta 2019 per € 1.333.216,75, notificato in data 19/12/2023, successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, fissato dal Disciplinare di Prequalifica per il giorno 08/05/2023; b) avverso tale atto è stato proposto un contenzioso tributario innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Potenza, attualmente pendente, iscritto al NRG 189/2024, in attesa di fissazione dell’udienza di discussione (Allegato 18, attestante il ricorso del quo e la schermata del sito
web della Giustizia Tributaria attestante il deposito e la pendenza del gravame); c) è stato, inoltre, specificato che la mancata indicazione del contenzioso di cui al punto precedente nel certificato Ag. Entrate acquisito al prot. ACaMIR n. 480 del 25.01.2024, è dovuta alla successiva proposizione rispetto all’emissione del certificato stesso (lo stesso risulta infatti attestato, come evidenziato infra, da successivo certificato dell’Agenzia dell’Entrate, Direzione Provinciale di Potenza - Ufficio Territoriale di Potenza, acquisito al prot. ACaMIR n. 7131 del 02.12.2024); d) la citata violazione di € 1,3 milioni, ai sensi dell’art. 3 del DM 28/09/2022 – che, nel definire le cd. “soglie di gravità” delle violazioni non definitive, all’art. 3 prevede che “la violazione di cui all’art. 2 si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto”, aggiungendo che, con riferimento ai raggruppamenti: “In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico” - deve essere considerata al netto di sanzioni ed interessi; in proposito, l’atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate n. TC3CRT200067-2023, di importo € 1.333.216,75 prevede una violazione di € 618.194,00, laddove il restante importo è rappresentato da “sanzioni” per ulteriori € 618.194,00 ed interessi per la restante somma (allegato 19); e) con riguardo al debito in questione, infine, risulta che la Santangelo abbia fatto istanza di rateazione ed abbia ricevuto l’accettazione, iniziando a pagare gli importi rateizzati, pertanto, la posizione risulta attualmente rateizzata per un importo di € 19.859,09 mensili (Allegato 20)”.
Nella memoria difensiva, la controinteressata deduce quanto segue sul punto:
“L’atto impositivo Ag. Entrate n. TC3CRT200067-2023, di importo €. 1.333.216,75 prevede una violazione di €. 618.194 laddove il restante importo è rappresentato da “sanzioni” per ulteriori €. 618.194 ed interessi per la restante somma. La mandante SANTANGELO – come si evince dalla domanda di partecipazione alla gara agli atti del presente giudizio – ha assunto una quota di partecipazione nel RTI PAGANO per lavori in cat. OG3 “Strade e Autostrade” del 20%, pari ad un importo complessivo pari a €. 7.014.988,80: il 10% di tale importo è pari a €. 701.498,88. Ne consegue che la violazione contestata, con esclusione di sanzioni e interessi, essendo pari a poco meno di €. 619mila, è inferiore al 10% 20 della quota di lavori assunta dalla SANTANGELO e, come tale, non raggiunge la soglia di gravità richiesta dalla legge. Per tale ulteriore motivo all’atto impositivo Ag. Entrate n. TC3CRT200067-2023, notificato alla SANTANGELO in data 19/12/2023 per €. 1.333.216,75 non può essere considerato rilevante quale “violazione non definitivamente accertata” come correttamente ritenuto da ACAMIR con gli atti gravati”.
La stessa giurisprudenza è inequivoca in merito alla valenza delle prefate certificazioni.
Assume che, nelle gare pubbliche, le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti, si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni; spetta, infatti, in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti ad una gara pubblica, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali” (T.A.R. Campania - Salerno, sez. I, 01/10/2024, n. 1765; Consiglio di Stato, sez. V, 03/09/2024, n. 7378; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 01/02/2024, n. 1998; Consiglio di Stato, sez. III, 20/11/2023, n. 9900; T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 03/02/2022, n. 775; Consiglio di Stato, sez. IV, 15/12/2014, n. 6157; Adunanza Plenaria n. 8/2012).
La complessiva documentazioni in atti conduce il Collegio ad un’inevitabile declaratoria di legittimità dell’atto impugnato.
Le violazioni, non definitivamente accertate, al netto delle sanzioni e degli interessi, non sono sufficienti a raggiungere la soglia di gravità che, nel caso della Costruzioni Generali Santangelo srl, è pari ad € 701.498,88.
Il mancato superamento della soglia di gravità, che ammonta ad a € 701.498,88, conduce a respingere anche il motivo di ricorso relativo all’assenza del contraddittorio, in quanto un eventuale contraddittorio avrebbe avuto ragion d’essere solo ai fini della valutazione della gravità della violazione, una volta superata la soglia di legge; circostanza non realizzatasi.
In ogni caso, si addiverrebbe ad una pronuncia di rigetto anche laddove si ritenesse che l’avviso di accertamento per € 618.194,00 sia a carattere definitivo e non provvisorio, atteso il consolidamento della sola sorte capitale dovuto al fatto che il ricorso tributario è stato presentato solo per l’annullamento delle sanzioni.
Infatti, a rendere ammissibile l’offerta è la circostanza che la richiesta di rateizzazione è tempestivamente intervenuta al momento dell’emanazione della cartella di pagamento, successiva all’iscrizione a ruolo della somma, e ciò ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973, applicabile ratione temporis, che attribuisce all’Agenzia delle entrate-Riscossione il potere di concedere, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, “la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo”.
Poiché la rateizzazione è stata tempestivamente richiesta sussiste il requisito della continuità dei requisiti in capo alla controinteressata.
E tanto basta al Collegio.
Il gravame è rigettato.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario