TAR Toscana, Sez. III, 1° aprile 2025, n. 621

Per il criterio in esame la Commissione di gara ha attribuito il giudizio di “ottimo” sia all’offerta tecnica della ricorrente che a quella della controinteressata, assegnando ad entrambe le offerte per il prefato criterio discrezionale il medesimo punteggio di 8. Tuttavia, detto identico giudizio per un criterio avente ad oggetto la mera verifica della tempistica di raggiungimento di una certa temperatura del fluido al paziente risulta manifestamente illogico perché esso non ha tenuto conto della rilevante differenza di tempi tra l’una e l’altra offerta.

Guida alla lettura

La pronuncia in commento ha ad oggetto una delle ipotesi in cui è ammesso il sindacato del Giudice Amministrativo in ordine all’attività valutativa della commissione giudicatrice che si estrinseca nell’attribuzione dei punteggi tecnici. Il caso de quo, infatti, si caratterizza per la sussistenza di quelle patologie (nella specie: vizio di manifesta illogicità) che consentono il sindacato giurisdizionale sull’attività tecnico-discrezionale della commissione giudicatrice.

La fattispecie decisa dal TAR muove dal ricorso proposto dal secondo graduato che è insorto innanzi al giudice amministrativo denunziando l’illegittimità dell’aggiudicazione sotto un duplice profilo:

  1. anzitutto, per la mancata esclusione dell’aggiudicatario tacciato di aver offerto un prodotto non conforme ai requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico;
  2. in secondo luogo, per la manifesta illogicità dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice in ordine al criterio di valutazione delle offerte tecniche “n. 5)”, che valorizzava il minor tempo necessario al raggiungimento della temperatura di infusione al paziente di 37°C.

Il TAR ha respinto il primo motivo di ricorso ritenendo che esso muoveva da una lettura della lex specialis erronea.

Nello specifico, mentre il capitolato tecnico richiedeva che il sistema oggetto di fornitura avesse una “- Portata di infusione massima di almeno 500 ml/min” nonché un “- Range di operatività in grado di garantire infusione di liquidi al paziente ad una temperatura di almeno 37°C”, il ricorrente sosteneva che tali specifiche tecniche dovevano intendersi in senso congiunto vale a dire nel senso di imporre l’offerta di una apparecchiatura che consentisse “il raggiungimento della temperatura di 37°C alla portata massima di 500 ml/min”.

Senonché, secondo i Giudici amministrativi, all’opposto di quanto sostenuto dal ricorrente, i requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico non dovevano essere letti congiuntamente (i.e. come un’unica caratteristica minima) bensì singolarmente. Sicché, il Collegio, nel respingere l’interpretazione manipolativa proposta dal ricorrente, ha ribadito la necessità di interpretare le clausole della lex specialis secondo il criterio letterale e il criterio sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c.

In questa prospettiva, ha ritenuto preferibile “l’interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale”. E ciò a maggior ragione quando, come evidenziato lucidamente dal TAR, l’interpretazione letterale delle previsioni del capitolato tecnico nel senso di considerare i requisiti singolarmente (e non congiuntamente) era supportata anche dalla documentazione di gara e dal questionario tecnico che imponeva la dichiarazione separata dei diversi requisiti.

            Il TAR ha, tuttavia, accolto il secondo motivo con il quale il ricorrente aveva censurato la manifesta illogicità della valutazione della commissione giudicatrice in relazione al punteggio discrezionale attribuito all’aggiudicatario per il criterio n. 5 che valorizzava il “Tempo necessario al raggiungimento della temperatura di infusione al paziente di 37°C”.

Difatti, nonostante le apparecchiature offerte dal ricorrente e dall’aggiudicatario prevedevano tempistiche differenti (30 secondi il ricorrente e 35 secondi l’aggiudicataria) la commissione giudicatrice aveva attribuito a tali operatori economici il medesimo giudizio “ottimo” a cui corrispondeva il medesimo punteggio (8 punti).

Senonché, il TAR ha rilevato l’illogicità di un siffatto giudizio evidenziando come uno scarto di 5 secondi rispetto a tempistiche che si collocano in un range di 30/40 secondi è “sicuramente rilevante e non avrebbe potuto condurre a un giudizio identico”.

Alla luce di tale illogicità, il Collegio ha imposto la rivalutazione dell’offerta aggiudicataria in relazione al criterio n. 5 ad opera di una commissione giudicatrice in diversa composizione che dovrà rideterminare il punteggio spettante all’aggiudicataria tenendo conto della differente tempistica dichiarata rispetto a quella dell'offerta della ricorrente.

            La pronuncia in commento, come detto, verte su una fattispecie in cui, pur in presenza di valutazioni tecnico discrezionali, il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo si estrinseca in modo pieno. In questa prospettiva, il TAR è stato chiamato a vagliare l’operato della commissione giudicatrice sotto il profilo della correttezza e logicità dei punteggi discrezionali assegnati.

Come noto, nell’ambito di tale specifica materia la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che: “La valutazione delle offerte e, del pari, l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell’ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. V, 25 agosto 2023, n. 7942). Ed è proprio quanto avvenuto nel caso in esame posto che il ricorrente ha denunziato la manifesta illogicità dell’identico giudizio espresso dalla commissione giudicatrice nonostante i concorrenti avessero indicato tempistiche differenti.

Del resto, l’illogicità della valutazione operata dall’organo tecnico e il conseguente sindacato di legittimità del giudice amministrativo appare ancor più penetrante nella fattispecie de qua, in quanto l’esercizio dell’attività discrezionale devoluta all’organo tecnico era “temperata” dalla struttura del criterio.

Difatti, il criterio n. 5), che viene in rilievo ai fini della pronuncia in commento, ancorava l’attribuzione del punteggio ad un dato quantitativo (vale a dire il tempo necessario per il raggiungimento di una determinata temperatura) oggettivamente valutabile all’esterno ed il cui apprezzamento ne riduceva notevolmente i margini di discrezionalità.

Sicché la struttura del criterio, fondato su dati quantitativi, delineava una sorta di limite intrinseco all’esercizio della piena discrezionalità dell’organo tecnico nell’attribuzione del punteggio.

In altri termini, in presenza di un criterio fondato su dati quantitativi (i.e. misurabili) la verifica della logicità della valutazione svolta dalla commissione giudicatrice demandata al giudice amministrativo si atteggia in modo ancor più penetrante essendo verificabile, in modo oggettivo, la differenza qualitativa tra le diverse offerte.

Il TAR ha infine ritenuto di ordinare la rivalutazione del punteggio tecnico assegnato all’offerta aggiudicataria demandando, tuttavia, tale compito ad una commissione giudicatrice in diversa composizione. Tale scelta si rende opportuna ogniqualvolta “il giudicato richieda il rinnovo di una procedura concorsuale”, essendo “preferibile che la commissione sia riconvocata in diversa composizione, tutte le volte in cui il vizio ravvisato dal giudicato attenga proprio alle operazioni di giudizio della commissione stessa” (Cons. Stato, Sez. VI, 5 luglio 2017, n. 3307).

 


Pubblicato il 1/04/2025

N. 00621/2025 REG.PROV.COLL.

N. 0302/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2025, proposto da
Medival S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2638BBF14, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Miniero e Floriana Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Tecnica Scientifica Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Goria, Francesco Cuoco e Paolo Biorci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della Determinazione del Direttore di Area farmaci, diagnostici e dispositivi medici n. 1497 del 23/12/2024 n. 8971, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto n. 2 (CIG B2638BBF14; valore totale del Lotto n. 2, comprensivo di eventuale proroga di ulteriori 12 mesi ed opzioni, pari ad € 6.465.376,00) della procedura di affidamento per la “Fornitura di Sistemi riscaldanti per infusione ad alto flusso in noleggio e relativo materiale di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana mediante conclusione di Convenzione ex art. 26 L. 488/1999”, comunicata in data 24/12/2024;

- di tutti i verbali di gara in particolare:

- del verbale di gara n. 2 del 29/10/2024;

- del verbale di seduta riservata del 24/11/2024 e relativi Allegati;

- del verbale del 12/12/2024 successivo all’apertura delle offerte economiche con particolare riferimento alle valutazioni ivi contenute e relative all’offerta tecnica di TSS, poiché (A) è stata ritenuta ammissibile e/o valutabile pure in assenza dei requisiti minimi prescritti dal capitolato prestazionale e, in subordine, (B) ha ottenuto una valutazione positiva da parte della Commissione giudicatrice in relazione al criterio 5;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi;

per la declaratoria dell’inefficacia

del contratto che l’amministrazione eventualmente stipulasse con l’impresa controinteressata;

per l'accertamento

del diritto dell’impresa ricorrente alla stipula del contratto e, di conseguenza, per l'annullamento dell'efficacia dello stesso eventualmente stipulato con altro operatore economico;

e per l'accertamento

del diritto al subentro nel contratto eventualmente stipulato;

per l’eventuale condanna

dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni arrecati dai provvedimenti impugnati e dai comportamenti successivi assunti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale e di Tecnica Scientifica Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente partecipava alla gara indetta da ESTAR per la conclusione di una “Convenzione per la fornitura di sistemi riscaldanti per infusione ad alto flusso in noleggio e relativo materiale di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliero Universitarie della Regione Toscana”.

In particolare, la gara era suddivisa in n. 2 Lotti e la ricorrente concorreva per l’aggiudicazione del Lotto n. 2.

All’esito della procedura relativa al predetto Lotto n. 2, la ricorrente si collocava al secondo posto in graduatoria con un punteggio complessivo di 92,040 (punti 27,040 per l’offerta economica e punti 65,00 per l’offerta tecnica), a fronte di un punteggio di 94,520 (punti 35,00 per l’offerta economica e punti 59,520 per l’offerta tecnica) conseguito dalla Tecnica Scientifica Service srl (di seguito aggiudicataria o controinteressata).

2. Avverso l’aggiudicazione, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

- “I.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI GARA E, IN PARTICOLARE, DEL CAPITOLATO TECNICO CON SPECIFICO RIFERIMENTO PUNTO 2.1; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 79 D.LGS. 36/2023 E DELL’ALLEGATO II.5 PARTE A; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.”.

Con il primo motivo, la ricorrente ha censurato l’operato della Commissione nella parte in cui essa non ha disposto l’esclusione dell’aggiudicataria, perché i dispositivi per l’infusione di liquidi nei pazienti, oggetto della fornitura in esame e da quest’ultima offerti, sarebbero privi delle caratteristiche di minima richieste dal Capitolato tecnico, che ha previsto, al punto 2.1, a pena di esclusione, tra gli altri, i seguenti requisiti tecnici: “- Portata di infusione massima di almeno 500 ml/min; - Range di operatività in grado di garantire infusione di liquidi al paziente ad una temperatura di almeno 37 °C;”.

In sostanza, nella prospettazione della ricorrente, i sistemi offerti dalla aggiudicataria avrebbero una capacità molto inferiore a quella dichiarata e “Il dispositivo offerto da TSS non è dunque in grado di garantire, in nessun modo, come indicato invece nella dichiarazione contenuta nella scheda tecnica del dispositivo offerto da TSS, la temperatura richiesta dal capitolato (i 37°) con un flusso pari a 500 ml/min.”.

Peraltro, ad avviso della ricorrente, il dispositivo offerto dalla aggiudicataria non potrebbe neanche essere giudicato equivalente sul piano funzionale.

Inoltre, la ricorrente ritiene che la mancanza dei requisiti di minima integrerebbe anche gli estremi della falsità dichiarativa.

- “II.- ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PER ECCESSO DI POTERE NELLA FORMA DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.”.

In subordine, la ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della valutazione operata dalla Commissione di gara in ordine al criterio n. 5), avente ad oggetto il “Tempo necessario al raggiungimento della temperatura di infusione al paziente di 37° C”, valutazione da operare sulla base del seguente parametro di giudizio: “Sarà valutato il tempo necessario, dall’accensione, per raggiungere il funzionamento a regime (temperatura del fluido al paziente di 37° C) – MODALITA’ VARIABILE”.

In particolare, la ricorrente ha dichiarato che il dispositivo offerto consente il raggiungimento della temperatura di 37 gradi in 30 secondi, mentre l’apparecchiatura offerta dall’aggiudicataria raggiunge la medesima temperatura in 35 secondi.

Di qui, la ricorrente ha dedotto anzitutto che, per le ragioni esposte con il primo motivo, l’aggiudicataria avrebbe dovuto ottenere un punteggio pari a zero per il criterio in esame, considerata l’inidoneità dell’apparecchiatura offerta dalla controinteressata nei sensi denunciati nel predetto mezzo di impugnazione, e, in ogni caso, l’espressione di un medesimo giudizio per entrambe le offerte sarebbe manifestamente illogico.

3. Si è costituito in giudizio ESTAR.

3.1 Nelle proprie difese, l’Ente regionale ha anzitutto rilevato come, a suo avviso, il capitolato tecnico abbia previsto i requisiti obbligatori di minima oggetto delle doglianze della ricorrente in modo autonomo e separato e non in forma cumulativa, come dedotto nel primo motivo di ricorso, e ciò anche in ragione del fatto che ciascuna di dette caratteristiche risponde a diverse esigenze ospedaliere.

3.2 Quanto al secondo motivo, ad avviso di ESTAR, la valutazione della Commissione di gara in ordine al criterio n. 5), che ha attribuito un medesimo giudizio di “ottimo” ad entrambe le offerte, non sarebbe illogico.

Infatti, ESTAR ritiene che il medesimo giudizio si spieghi sulla base del fatto che il tempo della ricorrente (30 secondi) è quello risultante dalla mera dichiarazione in sede di gara, mentre quello dell’aggiudicataria (35 secondi) sarebbe corroborato da dati tecnici attestati da apposite misurazioni e da documentazione scientifica.

4. Si è costituita in giudizio l’aggiudicataria.

4.1 In relazione al primo motivo di ricorso, premette l’aggiudicataria come la ricostruzione in fatto operata dalla ricorrente sia parziale ed erronea.

Invero, ad avviso della controinteressata, la gara in esame è stata suddivisa in due lotti: il lotto n. 1 avente ad oggetto: “Sistemi riscaldanti per infusione ad elevatissime prestazioni”; il lotto n. 2: “Sistemi riscaldanti per infusione con elevata velocità”.

Pertanto, per il Lotto n. 1 è stato richiesto un “riscaldatore ad induzione elettromagnetica, o tecnologia a secco equivalente, che consenta di raggiungere la temperatura di 37 °C nel più breve tempo possibile dall’avvio e di mantenerla durante l’infusione nel range di operatività dello strumento”, mentre per il Lotto n. 2 è stato richiesto che le apparecchiature offerte avessero i distinti requisiti tecnici di minima della “portata di infusione massima di almeno 500 ml/min” e di un “range di operatività in grado di garantire infusione di liquidi al paziente ad una temperatura di almeno 37 °C”.

Proprio dal confronto tra i due lotti emergerebbe che i requisiti di minima previsti per il Lotto n. 2 andrebbero considerati non cumulativamente, come dedotto in ricorso, ma come caratteristiche autonome; il capitolato tecnico non imporrebbe alcuna temperatura minima per il flusso di 500 ml/min.

Peraltro, nella prospettazione dell’aggiudicataria, un ulteriore indice che deporrebbe nel delineato senso sarebbe costituito dal questionario tecnico, che reca l’indicazione separata dei requisiti tecnici in parola.

Insomma, non vi sarebbe quella “certezza interpretativa” della lex specialis sull’effetto escludente.

4.2 Sul secondo motivo, la difesa della controinteressata si fonda sul fatto che le tempistiche per il raggiungimento della temperatura del liquido in infusione sarebbe “sostanzialmente identico” per le due offerte.

In ogni caso, detta differenza non potrebbe giammai comportare l’azzeramento del punteggio assegnato alla propria offerta.

5. All’udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è fondato nei limiti e nei sensi di seguito precisati.

7. Sul piano della tassonomia delle questioni prospettate con i motivi in scrutinio, ritiene il Collegio di dover principiare dall’esame del primo motivo di ricorso, espressamente qualificato come principale dalla ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 5/2015).

8. Il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

8.1 Deve premettersi che il capitolato tecnico relativo al Lotto n. 2 della gara in esame ha previsto al punto 2.1 l’elencazione delle specifiche tecniche, individuate quali caratteristiche minime, che, a pena di esclusione, avrebbero dovuto possedere le apparecchiature oggetto di offerta.

Tra esse, rilevano in questa sede le seguenti: “- Portata di infusione massima di almeno 500 ml/min; - Range di operatività in grado di garantire infusione di liquidi al paziente ad una temperatura di almeno 37 °C”.

Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto sostanzialmente che l’apparecchiatura offerta dalla controinteressata non consentirebbe il raggiungimento della temperatura di 37 gradi alla portata massima di 500 ml/min.

In sostanza, nella prospettazione attorea, le predette specifiche tecniche andrebbero lette congiuntamente, come un’unica caratteristica di minima di cui sarebbe asseritamente priva l’apparecchiatura offerta dall’aggiudicataria.

8.2 Detta prospettazione non può essere condivisa.

Invero, il capitolato tecnico si limita ad elencare le caratteristiche tecniche di minima, senza ulteriori specificazioni, per cui non è possibile accedere ad interpretazioni manipolative della disposizione della lex specialis, che, peraltro, si porrebbero anche in contrasto con il principio del favor partecipationis, comportando una indebita restrizione dei requisiti di ammissione alla procedura di gara.

In detto contesto, la condivisibile giurisprudenza amministrativa afferma pacificamente che: “Nelle gare pubbliche, nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c.

Ciò significa che, ai fini di tale interpretazione, devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. Pertanto, se un'aporia tra i vari documenti costituenti la lex specialis impedisce l'interpretazione in termini strettamente letterali, è proprio la tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all'interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole.

Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale.

Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307; Id., Sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; Id., Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2162).

Deve pertanto reputarsi preferibile, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di par condicio, l'interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3093).” (CGA, sentenza del 15 gennaio 2025, n. 26; in senso conforme, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2024, n. 7570; Id. 31 ottobre 2022, n. 9386; Id. V, 31 marzo 2021, n. 2710).

Peraltro, la predetta interpretazione letterale del capitolato tecnico, che impone una considerazione dei requisiti di minima singolarmente considerati, così come risulta dalla piana lettura della corrispondente previsione, trova riscontro anche nella documentazione di gara e, in particolare, nel questionario tecnico, che ha imposto la dichiarazione separata dei diversi requisiti tecnici delle apparecchiature oggetto di offerta.

8.3 Pertanto, il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato.

9. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

9.1 In particolare, è fondata la censura di manifesta illogicità della valutazione della Commissione quanto al criterio discrezionale n. 5), avente ad oggetto il “Tempo necessario al raggiungimento della temperatura di infusione al paziente di 37° C”, per il quale è stato previsto il seguente criterio di valutazione: “Sarà valutato il tempo necessario, dall’accensione, per raggiungere il funzionamento a regime (temperatura del fluido al paziente di 37° C)”.

Come visto, per il criterio in esame la Commissione di gara ha attribuito il giudizio di “ottimo” sia all’offerta tecnica della ricorrente che a quella della controinteressata, assegnando ad entrambe le offerte per il prefato criterio discrezionale il medesimo punteggio di 8.

Tuttavia, detto identico giudizio per un criterio avente ad oggetto la mera verifica della tempistica di raggiungimento di una certa temperatura del fluido al paziente risulta manifestamente illogico perché esso non ha tenuto conto della rilevante differenza di tempi tra l’una e l’altra offerta.

Invero, uno scarto di 5 secondi su tempistiche che si collocano in un range di 30/40 secondi è sicuramente rilevante e non avrebbe potuto condurre ad un identico giudizio.

9.2 Deve peraltro rilevarsi che la stessa Commissione ha richiesto un chiarimento alla Tecnica Scientifica Service, perché essa ha riscontrato una discrasia tra quanto dichiarato nel questionario tecnico e quanto risultante dal manuale d’uso dell’apparecchiatura offerta.

Infatti, l’aggiudicataria ha dichiarato nella documentazione di gara che l’apparecchiatura offerta riuscisse a raggiungere la temperatura di 37 gradi in un tempo <35 secondi, mentre dal manuale d’uso risulta che la fase di riscaldamento del liquido di infusione al paziente si completi in un tempo pari uno-due minuti.

La stessa controinteressata ha poi chiarito che l’apparecchiatura offerta fosse in grado di raggiungere la temperatura di 37 gradi nel tempo di 35 secondi, mentre essa era in grado di raggiungere la temperatura di 41 gradi in un tempo variabile tra uno e due minuti.

Non risulta dal verbale alcun altro approfondimento motivazionale sul punto da parte della Commissione, che si è limitata a recepire la dichiarazione dell’aggiudicataria.

9.3 Alla luce delle superiori considerazioni il secondo motivo di ricorso risulta fondato nei sensi precisati.

10. La fondatezza del secondo motivo di ricorso determina l’obbligo a carico di ESTAR di rivalutare l’offerta della aggiudicataria in relazione al prefato criterio n. 5), tenendo conto, nella formulazione del giudizio e nell’attribuzione del conseguente punteggio, della differente tempistica dichiarata rispetto a quella riferibile all’apparecchiatura offerta dalla ricorrente; detta rivalutazione dovrà essere operata dalla Commissione di gara in diversa composizione, con la rideterminazione del punteggio spettante alla controinteressata aggiudicataria.

11. In conclusione, nei sensi e nei limiti precisati, il ricorso va accolto.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi indicati in motivazione.

Condanna ESTAR e la controinteressata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 2.500,00 a carico di ciascuna parte resistente, oltre al rimborso, in solido, del contributo unificato, se effettivamente versato, e agli altri oneri di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Maria Bucchi, Presidente

Raffaello Gisondi, Consigliere

Guido Gabriele, Referendario, Estensore